Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 31/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4227/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4227/2024 promossa da:
(CF: ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Lugo (RA), Via Galileo Galilei n. 32, con il patrocinio dell'avv. ELISA CONFICCONI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Lugo (Ra), Via Albertino Acquacalda n. 54
e
(CF: ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. ELISA CONFICCONI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Lugo (Ra), Via Albertino Acquacalda n. 54
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente in data 23.01.2025.
In data 22.11.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 1 di 6
Con ricorso congiunto cumulativo per separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 11.10.2024, e Parte_1 Parte_2 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto in data 05.09.2008 a Montelepre
[...] matrimonio civile, che veniva regolarmente iscritto presso il registro degli Atti di Matrimonio di tale
Comune con atto n. 10, parte prima, ufficio 1, dell' anno 2008, che, da tale unione, era nato in [...]
19.09.2022 il figlio e che successivamente, a seguito dell'iniziativa del sig. Persona_1 che aveva manifestato la volontà di interrompere l'unione coniugale, decidevano di separarsi e Pt_2 il sig. si allontanava dalla casa coniugale, sita a Lugo, via Galileo Galilei n.
2. Pt_2
Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e la sostituzione della stessa con note scritte, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, di accogliere le seguenti conclusioni: “1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, come già lo sono di fatto, la moglie con il figlio nella casa familiare e il marito presso altro immobile in locazione;
2) confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione abitativa prevalente e residenza anagrafica presso la madre nella casa famigliare. Ogni spostamento abitativo e anagrafico del figlio dovrà essere previamente concordato tra i genitori. I genitori assumeranno, altresì, di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e delle esigenze dello stesso. Ciascun genitore, nella contestualità dei tempi di permanenza del minore presso di sé, potrà esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione riferite al figlio minore;
3) stabilire che, salvo diverso accordo dei genitori, il padre possa esercitare il seguente diritto di visita: fino al compimento dei tre anni di età del figlio, un sabato o una domenica alternati dalle ore
9,00 sino alle ore 21 oltre due giorni infrasettimanali (lunedì e mercoledì) dall'uscita di scuola sino alle ore 21,00; dai tre anni di età del figlio, un fine settimana alternato dal sabato mattina alle ore
9,00 sino alla domenica alle ore 21,30 oltre il lunedì nelle settimane in cui il padre trascorre il fine settimana con il figlio ed il mercoledì e il venerdì nelle settimane in cui il padre non trascorre il fine settimana con il figlio, dall'uscita di scuola sino alle 21,30. Se per esigenze lavorative un genitore non possa tenere il figlio nelle giornate di sua competenza e sia libero l'altro genitore, quest'ultimo avrà il diritto/obbligo di stare con il figlio, potendo i genitori ricorrere all'ausilio di eventuali baby sitter solo in caso di impossibilità in primis di entrambi i genitori e in secundis dei nonni materni/paterni;
4) stabilire altresì che durante le vacanze natalizie il figlio, dal compimento dei cinque anni, possa trascorrere un periodo di 6/7 giorni continuativi con il padre e un pari periodo con la madre, da concordare entro il 30 novembre, avendo cura di alternare di anno in anno il giorno di Natale, Santo
Stefano, Capodanno e Befana. Dal compimento dei 3 anni, potrà invece trascorrere con il Per_1 padre, per le vacanze natalizie, un periodo continuativo di 3 giorni;
stabilire che durante le vacanze pasquali il figlio possa trascorrere la Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo con un solo genitore, alternandoli di anno in anno;
5) stabilire che, durante l'estate, il figlio possa trascorrere con ciascun genitore una settimana, dal compimento dei tre anni, e due settimane, anche non consecutive, dal compimento dei 5 anni, previo pagina 2 di 6 accordo sui rispettivi periodi da raggiungere entro il mese di maggio di ciascun anno. Per l'estate
2025 i genitori rispetteranno il calendario ordinario con possibilità per il padre di prendersi due settimane di vacanza nel periodo da comunicare entro fine maggio 2025 e per la madre di trascorrere due settimane di vacanza con il figlio, possibilmente nello stesso periodo paterno. Nell'interesse del minore i periodi suindicati potranno essere prolungati per vacanze e/o viaggi più lunghi previo accordo di entrambi i genitori;
6) disporre che ciascun genitore debba comunicare all'altro eventuali spostamenti con il figlio fuori dal paese di residenza e che il genitore che ha con sé il figlio esegua una telefonata o videochiamata giornaliera nel tardo pomeriggio per consentire un saluto da parte dell'altro genitore;
7) disporre che sino a dicembre 2024 il padre provveda in via esclusiva a tutte le esigenze del figlio e della moglie (a titolo esemplificativo, pagamento di tutte le spese ordinarie e straordinarie di moglie e figlio e delle utenze della casa famigliare) e che, a decorrere dal gennaio 2025, il padre corrisponda alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di euro 250,00 Per_1
(duecentocinquanta/00) mensili, oltre rivalutazione Istat come per legge da effettuare a gennaio di ogni anno, entro il giorno 15 di ogni mese sino all'indipendenza economica dello stesso. A decorrere dal gennaio 2025, dunque, la moglie dovrà intestare le utenze a proprio nome o rimborsare al marito la relativa spesa, se ancora allo stesso intestate.
8) disporre che la spesa per la retta del nido e della mensa scolastica siano a carico del padre al 100% mentre tutte le altre spese straordinarie siano a carico di genitori al 50% ciascuno con osservanza del
Protocollo del Tribunale di Ravenna, il cui contenuto deve intendersi riportato e trascritto. Ai fini fiscali le fatture e le ricevute per le sole spese straordinarie dovranno essere intestate al minore al fine di consentire ai genitori di portarle in detrazione dalla rispettiva dichiarazione dei redditi in base alla ripartizione suindicata, ad eccezione della spesa per la retta del nido e della mensa scolastica che sarà portata in detrazione dal padre al 100%;
9) disporre che l'assegno unico sia percepito in via esclusiva dalla madre;
10) disporre che la casa famigliare sia assegnata alla madre quale genitore collocatario del figlio;
11) disporre che ciascun coniuge provvederà al proprio sostentamento con le proprie risorse e che dunque nulla è dovuto a titolo di assegno di mantenimento da parte dell'uno nei confronti dell'altro, ad eccezione di quanto indicato al punto 7) per il periodo sino a dicembre 2024;
12) dare atto che, su accordo dei coniugi, il marito provvederà al pagamento per intero delle rate mensili del mutuo sino a settembre 2026 e che, dall'ottobre 2026, il mutuo sarà a carico dei coniugi al
50%. Qualora la casa famigliare fosse in futuro abitata solo dal padre (senza il figlio) o dal padre con una nuova compagna lo stesso provvederà al pagamento del mutuo al 100%, allo stesso modo nel caso in cui nella casa famigliare andasse ad abitare un nuovo compagno della madre, quest'ultima provvederà al pagamento al 100% delle rate del mutuo per il periodo di riferimento;
13) dare atto che i coniugi si obbligano a trasferire la proprietà della casa coniugale -sita in Lugo
(RA) Via Galileo Galilei n. 32, costituita da appartamento al piano primo con corte esclusiva e deposito e garage al piano terra, il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lugo al foglio
106 con i mappali 970, sub 11, cat. A/3, classe 2, vani 5,5 rendita catastale € 482,89; map. 970 sub.
13, cat. C/2, classe 2, mq 16, rendita 59,50 e map. 970 sub. 6, cat. C/6, classe 4, mq 17, rendita 86,04 - al figlio , entro un anno dal compimento dei 18 anni di età dello stesso. Le parti, a Persona_1 tale fine, conformemente a quanto indicato dalla Corte costituzionale con sentenze n. 176 del 15 aprile pagina 3 di 6 1992 e n. 202 dell'11 giugno 2003 e dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 11458 del 2 aprile 2005
(v. par.
2.1. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27E del 21 giugno 2012), dichiarano espressamente che il presente accordo patrimoniale di trasferimento immobiliare è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
14) disporre che il rimborso GSE relativo all'impianto fotovoltaico della casa famigliare spetti al coniuge che ivi risiede (dunque ad oggi alla moglie) che avrà altresì l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto;
15) disporre che le detrazioni relative alla ristrutturazione della casa famigliare spettino al 50% ad entrambi i coniugi, con obbligo dunque del marito, quale percettore, di corrispondere annualmente la somma di euro 907,50 alla moglie entro il mese di percezione del rimborso e sino alla percezione dello stesso;
16) dare atto che, su accordo dei coniugi, la somma contenuta nel conto corrente n. 161850 presso
BCC di Imola, cointestato tra le parti, sia così ripartita: 15.000,00 alla moglie e il residuo al marito. Il conto corrente dovrà essere estinto entro gennaio 2025;
17) dare atto che, su accordo delle parti, le somme depositate sul libretto postale n. 32169570 saranno così suddivise: euro 4.000,00 ciascuno da prelevare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo oltre 50% ciascuno del residuo che sarà prelevato al momento dell'estinzione del libretto da effettuare nel maggio 2025 dopo l'accredito del buono fruttifero postale intestato alle parti;
18) dare atto che, su accordo delle parti, l'autovettura Renault Clio targata FN633XP resterà di proprietà ed in uso esclusivo alla moglie mentre l'autovettura Ford focus targata ET681PD intestata alla moglie resterà in uso esclusivo al marito, con obbligo di quest'ultimo di effettuare il passaggio di proprietà entro marzo 2025 e, sino a tale momento, di tenere indenne la moglie da qualsivoglia responsabilità collegata all'uso del mezzo (ad es. multe, assicurazione, bollo ecc.);
19) dare atto che i coniugi hanno già regolato la divisione di arredi, suppellettili, beni mobili e quant'altro in comunione;
20) dare atto che entrambi i genitori acconsentono all'espatrio del figlio per brevi periodi di vacanza, impegnandosi a sottoscrivere la documentazione necessaria, con obbligo di previo accordo in ordine alla tipologia di viaggio, al luogo e al periodo sino ai 10 anni di età del minore”.
Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì al Tribunale, verificati i presupposti di legge, previa rimessione della causa sul ruolo e sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte, di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di separazione.
Con decreto emesso in data 25.10.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 30.01.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51
c.p.c..
In data 22.11.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La difesa delle parti provvedeva a depositare telematicamente in data 23.01.2025 note scritte ove insisteva per la pronuncia della sentenza di separazione alle condizioni di cui al ricorso e a cui allegava dichiarazione sottoscritta personalmente dai sigg.ri e ove gli stessi rinunciavano a Pt_2 Parte_1 comparire personalmente in udienza, affermavano di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni di separazione di cui al ricorso.
pagina 4 di 6 Con ordinanza emessa in data 03.03.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Dalle risultanze processuali e, in particolare, dalla volontà chiaramente manifestata dalle parti e dallo stato di separazione di fatto già in essere, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Quanto alle pronunce accessorie, non vi sono motivi ostativi all'omologazione delle condizioni di cui ai punti nn.
1-11 e 20 del ricorso, stante la disponibilità dei diritti patrimoniali delle parti e in quanto le condizioni concordate non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e appaiono conformi all'interesse del figlio minore . Per_1
La separazione personale delle parti va dunque pronunciata ed omologata secondo le condizioni e la disciplina sopra indicate.
Il Collegio prende invece atto delle condizioni nn. 12-19 del ricorso in quanto riguardanti la regolazione dei rapporti economico-patrimoniali tra le parti.
Con il ricorso congiunto, le parti hanno altresì chiesto lo scioglimento del vincolo matrimoniale ed hanno concordato e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia.
Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970 e del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, come richiesto dalle stesse parti, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato in modalità cartolare, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970
e di conferma delle condizioni formulate nel ricorso con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Si evidenzia, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., abbia recentemente statuito che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727).
Nessuna statuizione deve essere assunta sulle spese di lite stante la prosecuzione del giudizio per l'esame della domanda cumulata di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente da e così provvede: Parte_1 Parte_2
; PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Montelepre (PA) in data Parte_2
05.09.2008, con atto iscritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 10, P. I, ufficio 1, dell'anno 2008;
pagina 5 di 6 - OMOLOGA le condizioni di separazione di cui ai punti nn.
1-11 e 20 concordate tra le parti come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- PRENDE ATTO degli accordi delle parti di cui alle condizioni nn. 12-19 del ricorso;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montelepre (PA) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio avanzata in atti dalle parti;
- NULLA sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 27.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 6 di 6