CA
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 866 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2023, e vertente tra
- , , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2 [...]
, , , , , CP_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 in qualità di erede di Controparte_8 Persona_1 CP_9 [...]
, , e CP_10 CP_11 CP_12 Parte_3 CP_13 [...]
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Tiziana Arena in virtù di procura in CP_14 calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Cosenza, Via B. Umile n. 14;
- appellanti contro
- in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_15 dagli Avv.ti Nicola Carolillo e Carmelo Triulcio in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliato in Cosenza, presso la Casa Comunale,Piazza dei Bruzi;
- appellato-appellante incidentale e
in persona del Commissario Controparte_16 liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Matteo Luigi Vescovi in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Milano, Via
Archimede n. 57;
- appellata-appellante incidentale sulle seguenti CONCLUSIONI
- Per gli appellanti: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, accogliere l'appello e, in totale riforma della sentenza di primo grado, condannare il in Controparte_15 persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
della somma corrispondente all'indennizzo che le spetta ex art. Controparte_16
2041 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per avere apportato al un ingiustificato arricchimento avendo svolto, a seguito di Controparte_15 aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica, i seguenti servizi: dal 1° novembre
2009 all'11 giugno 2010 i servizi di assistenza domiciliare e di trasporto delle persone diversamente abili e i servizi educativi per l'infanzia nel settore scolastico;
rigettare l'appello incidentale del in quanto infondato in fatto e Controparte_15 in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
- Per l'appellato-appellante incidentale Piaccia all'On.le Corte Controparte_15
d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, rigettare i motivi dell'appello principale, perché infondati in fatto e in diritto;
accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. posta dal accogliendola per tutte le motivazioni indicate. Controparte_15
Con vittoria di spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.
- Per l'appellata-appellante incidentale Controparte_16
Voglia L'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiecits, in riforma della
[...] sentenza impugnata:
Nel merito in via principale ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto:
- rigettare le domande e le conclusioni proposte in atti dal Controparte_15 compreso l'appello incidentale proposto dal medesimo in quanto infondato CP_15 in fatto e in diritto;
- in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. pronunciare sentenza rimettendo la causa al giudice di primo grado.
Nel merito in via subordinata:
-solamente in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, rimettere in termini la a svolgere tutte le difese e le incombenze CP_16 processuali ormai preclusi, che non ha potuto svolgere nel giudizio di primo grado e disporre quindi la rinnovazione degli atti ai sensi degli artt. 354, comma 3, e 356
c.p.c..
Nel merito in via nettamente subordinata:
-solo in via nettamente subordinata, in caso di mancata rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. e in caso di mancata rimessione in termini della con rinnovazione degli atti ai sensi degli artt. CP_16
354, comma 3, e 356 c.p.c., accogliere l'appello principale proposto dagli appellanti ed altri e rigettare l'appello incidentale proposto dal Pt_1 Controparte_15
In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese, oltre accessori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Gli attori in epigrafe indicati hanno esposto:di avere lavorato alle dipendenze della quali operatori socio Controparte_16 assistenziali presso asili nidi e scuole di proprietà del dal 2001 Controparte_15 all'11-6-2010, data del loro licenziamento;
di non avere ricevuto alcuna retribuzione dall'1-11-2009 e il Tfr maturato in tutto il periodo lavorativo;
che con sentenze del
Tribunale di Cosenza quale GdL, passate in giudicato, veniva accertato il rispettivo loro credito, ammontante a complessivi €uro 219.099,82; di essere pertanto legittimate ad agire in surroga del proprio debitori verso il ex Controparte_15 art. 2900 c.c.; che, venuti a scadenza precedenti contratti di appalto di servizi, con delibere del 4-6-2009 il aveva affidato alla Controparte_15 CP_16
l'espletamento di servizi educativi per l'infanzia nel settore scolastico e di assistenza domiciliare e trasporto di persone diversamente abili;
che nonostante la revoca delle aggiudicazioni, disposta con delibere del 27-5-2010 e 1-6-2010, ed in assenza di contratto i servizi erano stati resi regolarmente;
che inoltre era stato reso servizio di ludoteca in assenza di contratto dal maggio al settembre 2009; che con sentenza n.
70/2011 del Tribunale di Cosenza veniva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla per il pagamento delle fatture relative ai servizi educativi per CP_16
l'infanzia prestati da novembre 2009 a marzo 2010 e la ricorrente veniva condannata alla restituzione delle somme indebitamente percepite in assenza di contratto;
che, pertanto, era insorto il diritto della ad essere indennizzata ex art. 2041 c.c. CP_16 per i servizi resi e non remunerati per difetto di valido contratto, in misura da quantificarsi in relazione alla spese per il loro espletamento, qui esercitato dalle istanti ex art. 2900 c.c.. Convenuti in giudizio il e la gli attori hanno quindi Controparte_15 CP_16 chiesto: “condannare il al pagamento in favore della Controparte_15 CP_16
della somma corrispondente all'indennizzo che le
[...] Controparte_16 spetta ex art. 2041 c.c., oltre interessi e rivalutazione, da determinarsi in corso di causa per avere apportato al un ingiustificato arricchimento, avendo CP_15 svolto, a seguito di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica, i seguenti servizi: dal 1° novembre 2009 all'11 giugno 2010 i servizi di assistenza domiciliare e di trasporto delle persone diversamente abili e i servizi educativi per l'infanzia nel settore scolastico, nonché dall'1 maggio 2009 al 30 settembre 2009 il servizio per la gestione della ludoteca del centro storico”.
Il ha resistito alla domanda eccependone l'inammissibilità e Controparte_15 contestandone la fondatezza.
E' stata acquisita documentazione.”
Con sentenza depositata il 28-11-2022 n. 2044, il Tribunale di Cosenza, Prima
Sezione Civile, in composizione monocratica, dichiarava l'azione inammissibile e compensava integralmente tra le parti le spese processuali.
Avverso la suddetta pronuncia proponevano impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, mediante atto di citazione notificato il 25-5-2023, , Parte_1 [...]
Parte_2 Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, , , , in CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 qualità di erede di , Persona_1 CP_9 Controparte_10 CP_11
e , deducendone CP_12 Parte_3 CP_13 Controparte_14
l'illegittimità ed erroneità delle statuizioni relative alla declaratoria di inammissibilità della domanda giudiziale di indebito arricchimento intentata ex art. 2041 c.c. per difetto di sussidiarietà con essa adottate.
Sostenevano, più in particolare, gli appellanti come la decisione di primo grado fosse stata pronunciata sulla base di un iter logico-giuridico viziato da violazione di legge sotto profilo della errata applicazione alla concreta fattispecie della disciplina dettata dall'art. 191 D.Lgs. n. 267/2000 per l'ipotesi di avvenuta acquisizione da parte degli enti locali di beni e servizi in violazione della prevista disciplina della contrattazione pubblica, in punto di attribuzione al privato fornitore ogni qual volta manchi una valida obbligazione in capo all'ente, in difetto di stipulazione del contratto nelle forme di legge, e l'esecuzione di fatto del rapporto sia avvenuta in assenza di formale impegno contabile, di azione contrattuale direttamente nei confronti del funzionario responsabile che abbia consentito la prestazione. Opponevano in argomento, infatti, che, laddove la società cooperativa aggiudicataria dei servizi educativi per l'infanzia nel settore scolastico e dei servizi di assistenza domiciliare e di trasporto alle persona diversamente abili da parte del CP_15
giusta determinazioni dirigenziali nn. 858 e 860 del 4-6-2009 e successivi
[...] contratti di appalto prorogati sino al 31-10-2009, aveva continuato anche dopo la suindicata scadenza senza che si fosse proceduto alla stipulazione di nuovo contratto ad erogare comunque i pubblici servizi affidatile, ma pur sempre nella perdurante vigenza ancora all'epoca delle originarie determinazioni di aggiudicazione corredate dalla regolare attestazione della copertura finanziaria di cui ai certificati di spesa ad esse allegati, in quanto revocate solo a partire dai mesi di maggio-giugno 2010, non poteva configurarsi nel caso di specie alcuna violazione dell'art. 191 D.Lgs. cit. risultando la prestazione essere stata resa in costanza di un impegno contabile regolarmente registrato e, dunque, neppure l'esperibilità da parte del soggetto fornitore dei servizi ai fini della controprestazione dell'azione contrattuale nei confronti del funzionario e/o amministratore che ne aveva consentito l'esecuzione al di fuori delle condizioni di legge.
Aggiungevano, altresì, come la pronuncia impugnata meritasse di essere censurata anche nella parte in cui aveva affermato comunque l'infondatezza nel merito della proposta domanda di arricchimento senza causa, malgrado potessero ritenersene comprovati agli atti di causa tutti gli elementi costitutivi sotto il profilo, da un lato, dell'ingiustificato arricchimento conseguito dal nella vicenda in Controparte_15 esame avendo beneficiato in termini di risparmio di spesa della erogazione dei servizi resi dalla società aggiudicataria senza pagare nulla e, dall'altro, del depauperamento causalmente riconducibile a ciò subito dalla che era CP_16 andata incontro ad una rilevante perdita economica a fronte dei mancati incassi per il servizi erogati.
Concludevano, pertanto, chiedendo che Corte volesse accogliere le conclusioni meglio specificate in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data 20-10-2023, si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore, per resistere all'avverso Controparte_15 gravame di cui contestava la fondatezza nel merito e chiedeva il rigetto, nonché per interporre a sua volta avverso la medesima decisione di primo grado appello incidentale, deducendone il vizio di omessa motivazione e di erronea applicazione dell'art. 2900 c.c. per non essersi pronunciato l'organo giudicante sulla eccezione di inammissibilità dell'azione surrogatoria ex adverso proposta nei confronti di esso ente quale debitore della , per come dallo stesso Controparte_16 sollevata in quella sede sin dal primo atto difensivo sotto il profilo della insussistenza dei presupposti normativi per il suo esercizio con precipuo riferimento all'inerzia serbata dal soggetto debitore surrogato nel fare valere i propri diritti di credito vantati nei confronti di terzi e il pregiudizio da essa derivante alle ragioni del creditore, e concludendo nei termini di cui in premessa.
Con ulteriore comparsa di risposta depositata in data 26-10-2023, si costituiva altresì in giudizio la in persona del legale Controparte_16 rappresentante pro tempore, al fine di proporre a sua volta appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, eccependo in via preliminare la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio in quanto effettuata presso la residenza del vecchio legale rappresentante della e non al nuovo CP_16
Commissario Liquidatore nominato in conseguenza dell'essere questa posta in liquidazione coatta amministrativa in data 25-1-2019, con richiesta di rimessione della causa al primo giudice o, in subordine, di rimessione in termini al fine di poter svolgere tutte le difese rimastele precluse in primo grado, nonché, in linea ancora più gradata e nel merito, chiedendo l'accoglimento dell'appello principale proposto dagli appellanti ed altri e la riforma della sentenza impugnata nei Parte_1 sensi in esso invocati e, per contro, il rigetto dell'appello incidentale proposto dal
Controparte_15
Tenutasi l'udienza di prima comparizione dinanzi al Consigliere istruttore nelle forme della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., all'esito dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado necessario ai fini della decisione, ritenuta la causa matura per la decisione, ne veniva disposto il rinvio ad una successiva udienza istruttoria con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. ai fini della rimessione in decisione, con contestuale concessione alle parti dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Precisate in atti le conclusioni nei termini meglio riportati in epigrafe e depositati all'incarto di causa gli scritti difensivi finali dai procuratori delle parti, in esito a detta ultima udienza, sostituita con il deposito delle note di trattazione scritta come da provvedimento in atti, con ordinanza depositata in data 13-11-2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Reputa la Corte in via del tutto pregiudiziale che l'eccezione sollevata dall'appellata e convenuta non costituita in prime cure a Controparte_16 mezzo del proposto appello incidentale di nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado da parte degli allora attori e odierni appellanti, in quanto irritualmente effettuata per suo conto nei confronti del rappresentante legale, anziché di quelli del Commissario liquidatore nominato a seguito della sua sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa all'epoca già intervenuta, sia fondata e, come tale, meritevole di accoglimento. .
Risulta dagli atti di causa che, mentre la veniva messa in Controparte_16 liquidazione coatta amministrativa giusta decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico n. 35 del 25-1-2019, con contestuale nomina di un Commissario liquidatore nella persona del Dr. il quale assumeva le sue funzioni sin Parte_4 dalla comunicazione del suddetto provvedimento dell'8-2-2019, per contro l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado datato 27-6-2019 veniva notificato da parte attrice per la società cooperativa suindicata a mezzo del servizio postale il successivo 28-6-2019 a Pellegrino Nunzio presso la di lui residenza nella qualità di legale rappresentante pro tempore della stessa.
Tanto precisato, appare di tutta evidenza che, laddove a norma dell'art. 200 Legge fall. dalla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa di una società ne cessano gli organi di amministrazione e di controllo e che nelle controversie relative a diritti patrimoniali dell'impresa ancora in corso nell'ambito delle quali questa sia parte stia in giudizio per essa il commissario liquidatore, la notifica dell'atto di citazione di primo grado compiuta nel caso in esame secondo le modalità sopra descritte vada considerata nulla per violazione dell'art. 160 c.p.c..
Detta notifica, infatti, risulta effettuata per conto della cooperativa convenuta in persona di un soggetto ormai privo del potere di rappresentanza anche in giudizio di questa, essendo nella specie già subentrato all'epoca in tale funzione il commissario liquidatore, relativamente alla nomina del quale peraltro erano state regolarmente assolte tutte le formalità di pubblicità legale, mediante iscrizione nel registro delle imprese sin dall'11-2-2019 come da visura camerale in atti, con conseguente agevole conoscibilità della stessa da parte dei soggetti interessati alla corretta e rituale instaurazione del giudizio.
Dall'accertata nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti della società cooperativa convenuta, la cui necessaria evocazione in giudizio nella veste di soggetto al quale gli attori agendo nei confronti del
[...] avevano nella specie inteso surrogarsi era da ritenersi imposta dal CP_15 disposto dell'art. 2900, comma 2, c.c., discende in via risolutiva e con efficacia assorbente di ogni altra questione, che, in accoglimento dell'appello incidentale della cooperativa citata e in riforma della sentenza impugnata, gli atti di causa vadano rimessi al giudice di primo grado ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 354, comma
1, del codice di rito.
Sussistono, infine, avuto riguardo alle ragioni dell'adottata decisione, giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1 Parte_2
,
[...] Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , in qualità di CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 erede di , Persona_1 CP_9 Controparte_10 CP_11 CP_12
e nei confronti del
[...] Parte_3 CP_13 Controparte_14 CP_15
in persona del Sindaco pro tempore, e della
[...] Controparte_16
in persona del Commissario liquidatore e legale rappresentante pro
[...] tempore, con atto di citazione notificato il 25-5-2023, e sugli appelli incidentali proposti dalle citate parti appellate con comparse di risposta depositate, rispettivamente, il 20-10-2023 e il 26-10-2023, avverso la sentenza del Tribunale di
Cosenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 28-11-
2022 n. 2044, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello incidentale della Controparte_16
e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti della società convenuta citata e, per l'effetto, rimette la causa al primo giudice;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 866 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2023, e vertente tra
- , , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2 [...]
, , , , , CP_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 in qualità di erede di Controparte_8 Persona_1 CP_9 [...]
, , e CP_10 CP_11 CP_12 Parte_3 CP_13 [...]
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Tiziana Arena in virtù di procura in CP_14 calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Cosenza, Via B. Umile n. 14;
- appellanti contro
- in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_15 dagli Avv.ti Nicola Carolillo e Carmelo Triulcio in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliato in Cosenza, presso la Casa Comunale,Piazza dei Bruzi;
- appellato-appellante incidentale e
in persona del Commissario Controparte_16 liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Matteo Luigi Vescovi in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Milano, Via
Archimede n. 57;
- appellata-appellante incidentale sulle seguenti CONCLUSIONI
- Per gli appellanti: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, accogliere l'appello e, in totale riforma della sentenza di primo grado, condannare il in Controparte_15 persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
della somma corrispondente all'indennizzo che le spetta ex art. Controparte_16
2041 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per avere apportato al un ingiustificato arricchimento avendo svolto, a seguito di Controparte_15 aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica, i seguenti servizi: dal 1° novembre
2009 all'11 giugno 2010 i servizi di assistenza domiciliare e di trasporto delle persone diversamente abili e i servizi educativi per l'infanzia nel settore scolastico;
rigettare l'appello incidentale del in quanto infondato in fatto e Controparte_15 in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
- Per l'appellato-appellante incidentale Piaccia all'On.le Corte Controparte_15
d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, rigettare i motivi dell'appello principale, perché infondati in fatto e in diritto;
accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. posta dal accogliendola per tutte le motivazioni indicate. Controparte_15
Con vittoria di spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.
- Per l'appellata-appellante incidentale Controparte_16
Voglia L'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiecits, in riforma della
[...] sentenza impugnata:
Nel merito in via principale ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto:
- rigettare le domande e le conclusioni proposte in atti dal Controparte_15 compreso l'appello incidentale proposto dal medesimo in quanto infondato CP_15 in fatto e in diritto;
- in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. pronunciare sentenza rimettendo la causa al giudice di primo grado.
Nel merito in via subordinata:
-solamente in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, rimettere in termini la a svolgere tutte le difese e le incombenze CP_16 processuali ormai preclusi, che non ha potuto svolgere nel giudizio di primo grado e disporre quindi la rinnovazione degli atti ai sensi degli artt. 354, comma 3, e 356
c.p.c..
Nel merito in via nettamente subordinata:
-solo in via nettamente subordinata, in caso di mancata rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. e in caso di mancata rimessione in termini della con rinnovazione degli atti ai sensi degli artt. CP_16
354, comma 3, e 356 c.p.c., accogliere l'appello principale proposto dagli appellanti ed altri e rigettare l'appello incidentale proposto dal Pt_1 Controparte_15
In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese, oltre accessori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Gli attori in epigrafe indicati hanno esposto:di avere lavorato alle dipendenze della quali operatori socio Controparte_16 assistenziali presso asili nidi e scuole di proprietà del dal 2001 Controparte_15 all'11-6-2010, data del loro licenziamento;
di non avere ricevuto alcuna retribuzione dall'1-11-2009 e il Tfr maturato in tutto il periodo lavorativo;
che con sentenze del
Tribunale di Cosenza quale GdL, passate in giudicato, veniva accertato il rispettivo loro credito, ammontante a complessivi €uro 219.099,82; di essere pertanto legittimate ad agire in surroga del proprio debitori verso il ex Controparte_15 art. 2900 c.c.; che, venuti a scadenza precedenti contratti di appalto di servizi, con delibere del 4-6-2009 il aveva affidato alla Controparte_15 CP_16
l'espletamento di servizi educativi per l'infanzia nel settore scolastico e di assistenza domiciliare e trasporto di persone diversamente abili;
che nonostante la revoca delle aggiudicazioni, disposta con delibere del 27-5-2010 e 1-6-2010, ed in assenza di contratto i servizi erano stati resi regolarmente;
che inoltre era stato reso servizio di ludoteca in assenza di contratto dal maggio al settembre 2009; che con sentenza n.
70/2011 del Tribunale di Cosenza veniva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla per il pagamento delle fatture relative ai servizi educativi per CP_16
l'infanzia prestati da novembre 2009 a marzo 2010 e la ricorrente veniva condannata alla restituzione delle somme indebitamente percepite in assenza di contratto;
che, pertanto, era insorto il diritto della ad essere indennizzata ex art. 2041 c.c. CP_16 per i servizi resi e non remunerati per difetto di valido contratto, in misura da quantificarsi in relazione alla spese per il loro espletamento, qui esercitato dalle istanti ex art. 2900 c.c.. Convenuti in giudizio il e la gli attori hanno quindi Controparte_15 CP_16 chiesto: “condannare il al pagamento in favore della Controparte_15 CP_16
della somma corrispondente all'indennizzo che le
[...] Controparte_16 spetta ex art. 2041 c.c., oltre interessi e rivalutazione, da determinarsi in corso di causa per avere apportato al un ingiustificato arricchimento, avendo CP_15 svolto, a seguito di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica, i seguenti servizi: dal 1° novembre 2009 all'11 giugno 2010 i servizi di assistenza domiciliare e di trasporto delle persone diversamente abili e i servizi educativi per l'infanzia nel settore scolastico, nonché dall'1 maggio 2009 al 30 settembre 2009 il servizio per la gestione della ludoteca del centro storico”.
Il ha resistito alla domanda eccependone l'inammissibilità e Controparte_15 contestandone la fondatezza.
E' stata acquisita documentazione.”
Con sentenza depositata il 28-11-2022 n. 2044, il Tribunale di Cosenza, Prima
Sezione Civile, in composizione monocratica, dichiarava l'azione inammissibile e compensava integralmente tra le parti le spese processuali.
Avverso la suddetta pronuncia proponevano impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, mediante atto di citazione notificato il 25-5-2023, , Parte_1 [...]
Parte_2 Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, , , , in CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 qualità di erede di , Persona_1 CP_9 Controparte_10 CP_11
e , deducendone CP_12 Parte_3 CP_13 Controparte_14
l'illegittimità ed erroneità delle statuizioni relative alla declaratoria di inammissibilità della domanda giudiziale di indebito arricchimento intentata ex art. 2041 c.c. per difetto di sussidiarietà con essa adottate.
Sostenevano, più in particolare, gli appellanti come la decisione di primo grado fosse stata pronunciata sulla base di un iter logico-giuridico viziato da violazione di legge sotto profilo della errata applicazione alla concreta fattispecie della disciplina dettata dall'art. 191 D.Lgs. n. 267/2000 per l'ipotesi di avvenuta acquisizione da parte degli enti locali di beni e servizi in violazione della prevista disciplina della contrattazione pubblica, in punto di attribuzione al privato fornitore ogni qual volta manchi una valida obbligazione in capo all'ente, in difetto di stipulazione del contratto nelle forme di legge, e l'esecuzione di fatto del rapporto sia avvenuta in assenza di formale impegno contabile, di azione contrattuale direttamente nei confronti del funzionario responsabile che abbia consentito la prestazione. Opponevano in argomento, infatti, che, laddove la società cooperativa aggiudicataria dei servizi educativi per l'infanzia nel settore scolastico e dei servizi di assistenza domiciliare e di trasporto alle persona diversamente abili da parte del CP_15
giusta determinazioni dirigenziali nn. 858 e 860 del 4-6-2009 e successivi
[...] contratti di appalto prorogati sino al 31-10-2009, aveva continuato anche dopo la suindicata scadenza senza che si fosse proceduto alla stipulazione di nuovo contratto ad erogare comunque i pubblici servizi affidatile, ma pur sempre nella perdurante vigenza ancora all'epoca delle originarie determinazioni di aggiudicazione corredate dalla regolare attestazione della copertura finanziaria di cui ai certificati di spesa ad esse allegati, in quanto revocate solo a partire dai mesi di maggio-giugno 2010, non poteva configurarsi nel caso di specie alcuna violazione dell'art. 191 D.Lgs. cit. risultando la prestazione essere stata resa in costanza di un impegno contabile regolarmente registrato e, dunque, neppure l'esperibilità da parte del soggetto fornitore dei servizi ai fini della controprestazione dell'azione contrattuale nei confronti del funzionario e/o amministratore che ne aveva consentito l'esecuzione al di fuori delle condizioni di legge.
Aggiungevano, altresì, come la pronuncia impugnata meritasse di essere censurata anche nella parte in cui aveva affermato comunque l'infondatezza nel merito della proposta domanda di arricchimento senza causa, malgrado potessero ritenersene comprovati agli atti di causa tutti gli elementi costitutivi sotto il profilo, da un lato, dell'ingiustificato arricchimento conseguito dal nella vicenda in Controparte_15 esame avendo beneficiato in termini di risparmio di spesa della erogazione dei servizi resi dalla società aggiudicataria senza pagare nulla e, dall'altro, del depauperamento causalmente riconducibile a ciò subito dalla che era CP_16 andata incontro ad una rilevante perdita economica a fronte dei mancati incassi per il servizi erogati.
Concludevano, pertanto, chiedendo che Corte volesse accogliere le conclusioni meglio specificate in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data 20-10-2023, si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore, per resistere all'avverso Controparte_15 gravame di cui contestava la fondatezza nel merito e chiedeva il rigetto, nonché per interporre a sua volta avverso la medesima decisione di primo grado appello incidentale, deducendone il vizio di omessa motivazione e di erronea applicazione dell'art. 2900 c.c. per non essersi pronunciato l'organo giudicante sulla eccezione di inammissibilità dell'azione surrogatoria ex adverso proposta nei confronti di esso ente quale debitore della , per come dallo stesso Controparte_16 sollevata in quella sede sin dal primo atto difensivo sotto il profilo della insussistenza dei presupposti normativi per il suo esercizio con precipuo riferimento all'inerzia serbata dal soggetto debitore surrogato nel fare valere i propri diritti di credito vantati nei confronti di terzi e il pregiudizio da essa derivante alle ragioni del creditore, e concludendo nei termini di cui in premessa.
Con ulteriore comparsa di risposta depositata in data 26-10-2023, si costituiva altresì in giudizio la in persona del legale Controparte_16 rappresentante pro tempore, al fine di proporre a sua volta appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, eccependo in via preliminare la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio in quanto effettuata presso la residenza del vecchio legale rappresentante della e non al nuovo CP_16
Commissario Liquidatore nominato in conseguenza dell'essere questa posta in liquidazione coatta amministrativa in data 25-1-2019, con richiesta di rimessione della causa al primo giudice o, in subordine, di rimessione in termini al fine di poter svolgere tutte le difese rimastele precluse in primo grado, nonché, in linea ancora più gradata e nel merito, chiedendo l'accoglimento dell'appello principale proposto dagli appellanti ed altri e la riforma della sentenza impugnata nei Parte_1 sensi in esso invocati e, per contro, il rigetto dell'appello incidentale proposto dal
Controparte_15
Tenutasi l'udienza di prima comparizione dinanzi al Consigliere istruttore nelle forme della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., all'esito dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado necessario ai fini della decisione, ritenuta la causa matura per la decisione, ne veniva disposto il rinvio ad una successiva udienza istruttoria con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. ai fini della rimessione in decisione, con contestuale concessione alle parti dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Precisate in atti le conclusioni nei termini meglio riportati in epigrafe e depositati all'incarto di causa gli scritti difensivi finali dai procuratori delle parti, in esito a detta ultima udienza, sostituita con il deposito delle note di trattazione scritta come da provvedimento in atti, con ordinanza depositata in data 13-11-2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Reputa la Corte in via del tutto pregiudiziale che l'eccezione sollevata dall'appellata e convenuta non costituita in prime cure a Controparte_16 mezzo del proposto appello incidentale di nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado da parte degli allora attori e odierni appellanti, in quanto irritualmente effettuata per suo conto nei confronti del rappresentante legale, anziché di quelli del Commissario liquidatore nominato a seguito della sua sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa all'epoca già intervenuta, sia fondata e, come tale, meritevole di accoglimento. .
Risulta dagli atti di causa che, mentre la veniva messa in Controparte_16 liquidazione coatta amministrativa giusta decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico n. 35 del 25-1-2019, con contestuale nomina di un Commissario liquidatore nella persona del Dr. il quale assumeva le sue funzioni sin Parte_4 dalla comunicazione del suddetto provvedimento dell'8-2-2019, per contro l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado datato 27-6-2019 veniva notificato da parte attrice per la società cooperativa suindicata a mezzo del servizio postale il successivo 28-6-2019 a Pellegrino Nunzio presso la di lui residenza nella qualità di legale rappresentante pro tempore della stessa.
Tanto precisato, appare di tutta evidenza che, laddove a norma dell'art. 200 Legge fall. dalla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa di una società ne cessano gli organi di amministrazione e di controllo e che nelle controversie relative a diritti patrimoniali dell'impresa ancora in corso nell'ambito delle quali questa sia parte stia in giudizio per essa il commissario liquidatore, la notifica dell'atto di citazione di primo grado compiuta nel caso in esame secondo le modalità sopra descritte vada considerata nulla per violazione dell'art. 160 c.p.c..
Detta notifica, infatti, risulta effettuata per conto della cooperativa convenuta in persona di un soggetto ormai privo del potere di rappresentanza anche in giudizio di questa, essendo nella specie già subentrato all'epoca in tale funzione il commissario liquidatore, relativamente alla nomina del quale peraltro erano state regolarmente assolte tutte le formalità di pubblicità legale, mediante iscrizione nel registro delle imprese sin dall'11-2-2019 come da visura camerale in atti, con conseguente agevole conoscibilità della stessa da parte dei soggetti interessati alla corretta e rituale instaurazione del giudizio.
Dall'accertata nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti della società cooperativa convenuta, la cui necessaria evocazione in giudizio nella veste di soggetto al quale gli attori agendo nei confronti del
[...] avevano nella specie inteso surrogarsi era da ritenersi imposta dal CP_15 disposto dell'art. 2900, comma 2, c.c., discende in via risolutiva e con efficacia assorbente di ogni altra questione, che, in accoglimento dell'appello incidentale della cooperativa citata e in riforma della sentenza impugnata, gli atti di causa vadano rimessi al giudice di primo grado ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 354, comma
1, del codice di rito.
Sussistono, infine, avuto riguardo alle ragioni dell'adottata decisione, giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1 Parte_2
,
[...] Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , in qualità di CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 erede di , Persona_1 CP_9 Controparte_10 CP_11 CP_12
e nei confronti del
[...] Parte_3 CP_13 Controparte_14 CP_15
in persona del Sindaco pro tempore, e della
[...] Controparte_16
in persona del Commissario liquidatore e legale rappresentante pro
[...] tempore, con atto di citazione notificato il 25-5-2023, e sugli appelli incidentali proposti dalle citate parti appellate con comparse di risposta depositate, rispettivamente, il 20-10-2023 e il 26-10-2023, avverso la sentenza del Tribunale di
Cosenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 28-11-
2022 n. 2044, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello incidentale della Controparte_16
e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti della società convenuta citata e, per l'effetto, rimette la causa al primo giudice;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)