Ordinanza cautelare 22 maggio 2024
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 13/10/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00732/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01010/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1010 del 2023, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Gloria Loreti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Unita' Sanitaria Locale Umbria 2, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia Bececco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del Piano di Assistenza Individuale (PAI) relativo al minore -OMISSIS-, redatto in data -OMISSIS- e notificato alla famiglia tramite raccomandata in data -OMISSIS-;
nonché di ogni atto ad esso connesso, presupposto, antecedente, collegato e/o conseguente del procedimento oggetto di impugnativa e di ogni modifica avvenuta in seguito all'adozione dei quivi impugnati provvedimenti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Unita' Sanitaria Locale Umbria 2;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025 la dott.ssa EL AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti impugnano il Piano di Assistenza Individuale (PAI) redatto in riferimento al figlio, il minore -OMISSIS- (in situazione di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, nonché invalido civile con diritto all’indennità di accompagnamento e titolare di assegno per malattia rara) redatto in data -OMISSIS- presso il Distretto sanitario di Foligno dell’Azienda Sanitaria Locale Umbria 2 nella parte in cui garantisce al bambino un trattamento “peggiorativo” rispetto al precedente Piano in termini di minori ore di assistenza garantita alla famiglia, che peraltro non era stata coinvolta nella redazione del medesimo.
2. Si è costituita in giudizio l’Usl Umbria 2, che ha segnalato che la diminuzione delle ore di assistenza infermieristica è la conseguenza del sostanziale miglioramento delle condizioni del minore, e che la frequenza delle consulenze specialistiche (pneumologo, fisiatra, neuropsichiatra, nutrizionista) a disposizione del minore secondo il PAI è l’unica compatibile con l’assistenza domiciliare, potendo garantirsi una più assidua presenza degli specialisti solo in regime residenziale o semiresidenziale, soluzioni sempre rifiutate dalla famiglia.
3. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- questo Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati.
4. Con memoria del 21 luglio 2025 la parte ricorrente ha chiesto il rinvio dell’udienza pubblica già fissata per il -OMISSIS-, rappresentando la prossima stipula di un accordo transattivo avente ad oggetto la modifica del PAI del -OMISSIS-; la difesa di parte pubblica ha concordato.
5. All’udienza pubblica del 23 settembre 2025 parte ricorrente ha dato atto che è stato sottoscritto il PAI come integrato ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. La difesa di parte pubblica ha concordato, anche in punto di spese di giudizio. Indi la causa è stata trattenuta decisione.
6. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, essendo venuto meno l’interesse della parte a coltivare il giudizio, dato che la firma del PAI ha configurato sostanziale rinuncia a conseguire una decisione sulle censure spiegate avverso il predetto atto.
7. Le spese di lite, stante l’accordo delle parti, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES RI, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
EL AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL AN | ES RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.