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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/03/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 7502 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Appello a sentenza del Giudice di Pace e vertente
T R A
in persona del rapp.te Parte_1 legale p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. COSTA GIANFRANCO
- APPELLANTE -
E
, rapp.to e difeso dall'avv. FABOZZI CARMELA Controparte_1
- APPELLATO -
E
e Controparte_2 Controparte_3
- APPELLATI CONTUMACI -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 31.10.2023, l' Pt_2
proponeva appello avverso la sentenza n. 2434/2023 del
Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, che accoglieva l'opposizione all'intimazione di pagamento n.
02820229004225380000 limitatamente alle sottese cartelle nn. 02820170020050746000 e 02820190005110864000.
1 Deduceva essenzialmente l'erroneità della predetta sentenza laddove riteneva nulla ovvero inesistente la notifica dell'intimazione impugnata poiché proveniente da indirizzo
PEC non presente nei pubblici elenchi.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'appellato originario opponente, il quale riconosceva, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, l'insussistenza della nullità della notifica dell'intimazione impugnata, ma chiedeva accogliersi gli ulteriori motivi di opposizione rimasti assorbiti in primo grado ovvero l'illegittimità dell'intimazione per omessa notifica delle cartelle sottese e l'intervenuta prescrizione del credito.
Non si costituivano gli enti appellati, dei quali va dichiarata la contumacia.
L'appello è fondato nei limiti del motivo di gravame proposto e, tuttavia, l'originaria opposizione risulta parzialmente fondata in relazione alle ulteriori doglianze rimaste assorbite in primo grado.
Invero, come riconosciuto anche dall'odierno appellato, il
Giudice di Pace risulta avere erroneamente dichiarato la nullità/inesistenza della notifica dell'intimazione impugnata in primo grado, dal momento che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli
2 avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della
P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (cfr. Cass. S.U. 15979/2022).
Detto ciò, occorre prendere in considerazione gli ulteriori motivi di opposizione rimasti assorbiti in primo grado e riproposti in questa sede dall'appellato.
Orbene, quanto alla illegittimità dell'intimazione per omessa notifica delle sottese contestate cartelle, trattasi di motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma primo c.p.c., come tale inammissibile in quanto tardivamente proposto.
Infatti, l'intimazione risulta notificata in data 26.5.2022 mentre l'opposizione risulta proposta in data 22.6.2022, ovvero oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617
c.p.c.
Quanto al motivo di opposizione ex art. 615 comma primo c.p.c., ovvero la dedotta prescrizione dei crediti azionati, esso risulta fondato.
Invero, il termine prescrizionale quinquennale (trattandosi di crediti relativi a sanzioni amministrative alle quali si applica l'art. 28 della legge 689/1981) risulta decorso al momento della notifica della intimazione avvenuta il
26.5.2022, non potendosi valorizzare, quali atti interruttivi della prescrizione, le notifiche delle due sottese cartelle di pagamento, che non sono validamente avvenute.
Applicandosi, infatti, il medesimo principio giurisprudenziale affermato nella pronuncia della
Cassazione a Sezioni Unite sopra riportata, le notifiche
3 delle due cartelle, effettuate utilizzando un indirizzo di posta elettronica non risultante nei pubblici elenchi, devono ritenersi nulle, non avendo consentito, al contrario di quanto verificatosi per l'intimazione avverso la quale è stata proposta opposizione, al debitore destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese.
Tale vizio di notifica, irrilevante ovvero sanato dal punto di vista procedimentale per quanto detto in merito all'opposizione agli atti esecutivi, diviene invece senz'altro rilevante e dirimente in relazione all'eccezione di prescrizione.
Conseguentemente, l'originaria opposizione deve essere accolta in parte qua.
In conclusione, l'appello va rigettato, con conseguenziale conferma della sentenza di primo grado benché con la diversa motivazione di cui al presente provvedimento.
Spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate, alla luce della complessiva valutazione della vicenda ovvero della fondatezza dell'unico motivo di gravame proposto e della parziale fondatezza dell'originaria opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia del e del Controparte_2
Controparte_3
B) Rigetta l'appello e, per l'effetto,
C) Conferma la sentenza n. 2434/2023 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere con la diversa motivazione di cui al presente provvedimento;
4 D) Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
E) Dà atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Santa Maria Capua Vetere, 11/03/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 7502 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Appello a sentenza del Giudice di Pace e vertente
T R A
in persona del rapp.te Parte_1 legale p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. COSTA GIANFRANCO
- APPELLANTE -
E
, rapp.to e difeso dall'avv. FABOZZI CARMELA Controparte_1
- APPELLATO -
E
e Controparte_2 Controparte_3
- APPELLATI CONTUMACI -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 31.10.2023, l' Pt_2
proponeva appello avverso la sentenza n. 2434/2023 del
Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, che accoglieva l'opposizione all'intimazione di pagamento n.
02820229004225380000 limitatamente alle sottese cartelle nn. 02820170020050746000 e 02820190005110864000.
1 Deduceva essenzialmente l'erroneità della predetta sentenza laddove riteneva nulla ovvero inesistente la notifica dell'intimazione impugnata poiché proveniente da indirizzo
PEC non presente nei pubblici elenchi.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'appellato originario opponente, il quale riconosceva, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, l'insussistenza della nullità della notifica dell'intimazione impugnata, ma chiedeva accogliersi gli ulteriori motivi di opposizione rimasti assorbiti in primo grado ovvero l'illegittimità dell'intimazione per omessa notifica delle cartelle sottese e l'intervenuta prescrizione del credito.
Non si costituivano gli enti appellati, dei quali va dichiarata la contumacia.
L'appello è fondato nei limiti del motivo di gravame proposto e, tuttavia, l'originaria opposizione risulta parzialmente fondata in relazione alle ulteriori doglianze rimaste assorbite in primo grado.
Invero, come riconosciuto anche dall'odierno appellato, il
Giudice di Pace risulta avere erroneamente dichiarato la nullità/inesistenza della notifica dell'intimazione impugnata in primo grado, dal momento che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli
2 avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della
P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (cfr. Cass. S.U. 15979/2022).
Detto ciò, occorre prendere in considerazione gli ulteriori motivi di opposizione rimasti assorbiti in primo grado e riproposti in questa sede dall'appellato.
Orbene, quanto alla illegittimità dell'intimazione per omessa notifica delle sottese contestate cartelle, trattasi di motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma primo c.p.c., come tale inammissibile in quanto tardivamente proposto.
Infatti, l'intimazione risulta notificata in data 26.5.2022 mentre l'opposizione risulta proposta in data 22.6.2022, ovvero oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617
c.p.c.
Quanto al motivo di opposizione ex art. 615 comma primo c.p.c., ovvero la dedotta prescrizione dei crediti azionati, esso risulta fondato.
Invero, il termine prescrizionale quinquennale (trattandosi di crediti relativi a sanzioni amministrative alle quali si applica l'art. 28 della legge 689/1981) risulta decorso al momento della notifica della intimazione avvenuta il
26.5.2022, non potendosi valorizzare, quali atti interruttivi della prescrizione, le notifiche delle due sottese cartelle di pagamento, che non sono validamente avvenute.
Applicandosi, infatti, il medesimo principio giurisprudenziale affermato nella pronuncia della
Cassazione a Sezioni Unite sopra riportata, le notifiche
3 delle due cartelle, effettuate utilizzando un indirizzo di posta elettronica non risultante nei pubblici elenchi, devono ritenersi nulle, non avendo consentito, al contrario di quanto verificatosi per l'intimazione avverso la quale è stata proposta opposizione, al debitore destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese.
Tale vizio di notifica, irrilevante ovvero sanato dal punto di vista procedimentale per quanto detto in merito all'opposizione agli atti esecutivi, diviene invece senz'altro rilevante e dirimente in relazione all'eccezione di prescrizione.
Conseguentemente, l'originaria opposizione deve essere accolta in parte qua.
In conclusione, l'appello va rigettato, con conseguenziale conferma della sentenza di primo grado benché con la diversa motivazione di cui al presente provvedimento.
Spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate, alla luce della complessiva valutazione della vicenda ovvero della fondatezza dell'unico motivo di gravame proposto e della parziale fondatezza dell'originaria opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia del e del Controparte_2
Controparte_3
B) Rigetta l'appello e, per l'effetto,
C) Conferma la sentenza n. 2434/2023 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere con la diversa motivazione di cui al presente provvedimento;
4 D) Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
E) Dà atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Santa Maria Capua Vetere, 11/03/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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