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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/04/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 1269/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
e , Controparte_1 Controparte_2
entrambi con gli avv.ti PIAZZA ALOMA e RICCARDO SANTIN
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da note scritte depositate nel fascicolo telematico in data
24/03/2025 e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 12/04/2003.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 03/04/2025 – sostituita dal
1 deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale del 26/01/2018;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 12/04/2003 da nato a [...] il Controparte_1
16/02/1975 e nata a [...] il [...] e Controparte_2
trascritto al n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2003, del registro degli atti di matrimonio del
Comune di PIEVE DI SOLIGO alle seguenti condizioni:
1) i coniugi dichiarano che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
2) nessun assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne Persona_1
ma non ancora pienamente autosufficiente, sarà dovuto dalla madre nei Controparte_2
confronti del padre allocatario impegnandosi in ogni caso la stessa Controparte_1
a contribuire, secondo le proprie disponibilità ed in ragione delle necessità contingenti, al mantenimento del predetto figlio;
3) le spese straordinarie verranno ripartite fra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Per l'individuazione delle spese straordinarie e per le modalità di manifestazione dell'eventuale dissenso i ricorrenti intendono prendere a riferimento il protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Treviso datato 1.12.2016;
2 4) le spese straordinarie sostenute dai genitori per il figlio Persona_1
maggiorenne ma non ancora totalmente autosufficiente, dovranno essere comunicate e documentate all'altro genitore entro la fine di ciascun mese solare a mezzo email. Le
stesse verranno quindi poste eventualmente in compensazione tra i genitori di mese in mese fino alla concorrenza dei rispettivi esborsi. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
5) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti;
6) le parti prestano acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per impugnare il provvedimento.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 03/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 1269/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
e , Controparte_1 Controparte_2
entrambi con gli avv.ti PIAZZA ALOMA e RICCARDO SANTIN
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da note scritte depositate nel fascicolo telematico in data
24/03/2025 e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 12/04/2003.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 03/04/2025 – sostituita dal
1 deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale del 26/01/2018;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 12/04/2003 da nato a [...] il Controparte_1
16/02/1975 e nata a [...] il [...] e Controparte_2
trascritto al n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2003, del registro degli atti di matrimonio del
Comune di PIEVE DI SOLIGO alle seguenti condizioni:
1) i coniugi dichiarano che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
2) nessun assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne Persona_1
ma non ancora pienamente autosufficiente, sarà dovuto dalla madre nei Controparte_2
confronti del padre allocatario impegnandosi in ogni caso la stessa Controparte_1
a contribuire, secondo le proprie disponibilità ed in ragione delle necessità contingenti, al mantenimento del predetto figlio;
3) le spese straordinarie verranno ripartite fra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Per l'individuazione delle spese straordinarie e per le modalità di manifestazione dell'eventuale dissenso i ricorrenti intendono prendere a riferimento il protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Treviso datato 1.12.2016;
2 4) le spese straordinarie sostenute dai genitori per il figlio Persona_1
maggiorenne ma non ancora totalmente autosufficiente, dovranno essere comunicate e documentate all'altro genitore entro la fine di ciascun mese solare a mezzo email. Le
stesse verranno quindi poste eventualmente in compensazione tra i genitori di mese in mese fino alla concorrenza dei rispettivi esborsi. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
5) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti;
6) le parti prestano acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per impugnare il provvedimento.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 03/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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