Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/03/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere relatore
Dott. Franco Davini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 711/2023 R.G., avverso l'ordinanza n. cronol. 3337/2023 del
20/06/2023 emessa dal Tribunale di Massa nel procedimento R.G. 865/2022.
promossa da:
quale procuratrice di Parte 2 Parte 1
rappresenta e difesa dall'Avv. Arturo Maria Francesco Dell'Isola per
[...]
mandato in atti APPELLANTE
contro
Controparte 1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova così provvedere:
1. In via preliminare, ammettere l'allegazione al fascicolo della dichiarazione di cessione pervenuta da CP 2 attestante l'intervenuta cessione del rapporto contrattuale relativo al leasing di locazione finanziaria n. 01101899 del 22.07.2004 in oggetto tra
2. In riforma dell'ordinanza n. 3337/2023 (r.g. 865/2022), emessa dal Tribunale di Massa il
20 giugno 2023, accertare e dichiarare la titolarità del rapporto contrattuale relativo al leasing di locazione finanziaria n. 01101899 del 22.07.2004 in capo ad Parte 2
3. In forza di tale accertamento, accertare dichiarare la titolarità della proprietà del bene oggetto di leasing sito in Carrara Loc. Bedizzano alla Via dell'Amico n. 2, p. T. riportato
-
al NCEU di Robbio al foglio 45, p.lla 549, sub. 5, cat. C/1, R.C. euro 783,98;
4. In forza degli accertamenti di cui ai punti 1 e 2, in accoglimento della domanda proposta innanzi al Tribunale di Massa, accertate e dichiarare la intervenuta scadenza naturale del contratto di leasing n. 01101899 ed il mancato esercizio del diritto di riscatto per non aver il conduttore validamente esercitato lo stesso in quanto inadempiente nel pagamento dei canoni ordinari di locazione finanziaria ordinare alla Controparte_1
[...] (P.IVA P.IVA 1 ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il rilascio immediato a favore di Pt 2 del seguente immobile: Carrara Loc.
-
Bedizzano alla Via dell' Amico n. 2, p. T. Immobile riportato al NCEU di Robbio al foglio
45, p.lla 549, sub. 5, cat. C/1, R.C. euro 783,98.
5. in difetto di rilascio spontaneo, autorizzare l'appellante a procedere coattivamente allo sgombero degli immobili, anche nei confronti di eventuali terzi detentori e anche, occorrendo, con l'ausilio della Forza Pubblica, ai sensi dell'art. 513 c.p.c., avvalendosi del disposto dell'art. 609 c.p.c. in relazione agli eventuali beni mobili di proprietà della resistente o di terzi presenti in loco.
Con ogni ulteriore provvedimento necessario per l'esecuzione. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento e con espressa riserva della ricorrente di promuovere ogni altra opportuna azione per ottenere il pagamento di quanto dovutole contrattualmente e a titolo di indennità per illegittima occupazione, nonché per ottenere il risarcimento di ogni altro eventuale danno.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio".
FATTO Parte 1Con ricorso al Tribunale di Genova che agiva quale procuratrice di
Pt 2 , affermava che I CP 1 aveva stipulato con CP 3 un contratto di leasing avente per oggetto l'immobile sito in Comune di Carrara via dell'Amico n.
2. Il contratto era stato stipulato per il corrispettivo di euro 113.676,80, da pagarsi – oltre ad un versamento iniziale di euro 9.500,00 - in numero centoventi canoni mensili di euro 868,14 ciascuno, con opzione di acquisto a favore della conduttrice-utilizzatrice in regola col pagamento dei canoni, alla scadenza del contratto. La convenuta era rimasta morosa nel pagamento dei canoni, avendo maturato alla scadenza del contratto un'esposizione debitoria di euro
16.009,19. La ricorrente, agendo quale cessionaria del credito, chiedeva il rilascio dell'immobile, siccome la conduttrice non aveva potuto esercitare il diritto di riscatto della proprietà dell'immobile alla scadenza del contratto, essendo rimasta morosa nel pagamento dei canoni, salvo il diritto di agire separatamente in giudizio per il recupero del debito. Il Tribunale, istruita la causa documentalmente in contumacia della convenuta, non costituita in giudizio, la decideva con ordinanza, con la quale respingeva la domanda attrice.
L'attrice ha proposto appello contro l'ordinanza del Tribunale, col quale si duole del fatto che il Tribunale abbia accertato erroneamente il difetto di legittimazione ad agire di Pt_2 per il rilascio del bene. La causa è stata rimessa alla decisione della Corte, in contumacia della parte appellata, non costituita in giudizio, all'udienza del 20.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale ha accertato il difetto di legittimazione ad agire di Parte 1 e per essa di del rapporto CP 4 che non avrebbe provato di essere cessionaria da CP 3 contrattuale per cui è causa, ovvero del contratto di leasing stipulato da CP_3 con
| CP 1 Vale a dire che non avrebbe provato l'attrice che il credito in contestazione fosse compreso nell'operazione di cartolarizzazione dei crediti stipulata con
CP_3. Intanto, la sola produzione dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale non sarebbe sufficiente a dimostrare che il credito vantato rientri tra quelli oggetto di cartolarizzazione, rendendosi necessario a tale scopo il deposito dello specifico contratto di cessione intercorso relativamente a quel rapporto. Non avrebbe nemmeno provato di essere proprietaria dell'immobile, oggetto del contratto di leasing, del quale chiede il rilascio. La difesa dell'appellante osserva che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra la specifica enumerazione di ciascuno di essi. Osserva in particolare che la cessione in blocco come risulta dall'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - aveva per oggetto
-
tutti i rapporti che alla data del 31.12.2020 fossero classificati come "in sofferenza",
"inadempienza probabile” o “esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate". Nella fattispecie, il termine di scadenza del contratto di leasing era già spirato al 2016, data alla quale era già consolidato il debito della conduttrice. Afferma ad abundantiam di avere prodotto il contratto di acquisto del bene ed il contratto di leasing, oltre agli estratti del conto corrente intestato all' CP 1 Forno, da cui risulta l'esistenza del debito, passato in sofferenza.
L'appello è fondato. L'appellante ha prodotto in giudizio l'estratto della Gazzetta Ufficiale nella quale è stato pubblicato l'avviso di cessione dei crediti. Invero, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria o di cessione dei crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che mentre secondo la disciplina ordinaria il cessionario deve provare la notificazione della cessione o l'accettazione della stessa da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova del fatto che la cessione è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale (Cass., 16.06.2006, n.13954). Non solo. La prova della cessione del credito può essere data, anche dopo la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, dalla notifica di un atto di citazione o di un ricorso con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o da una dichiarazione del cedente attestante che il credito è compreso nella cessione (Cass., 23.09.2020, n.20495). Questi requisiti sono stati soddisfatti dall'appellata, che pertanto ha provato che alla data del 31.12.2020 il termine di scadenza del contratto di leasing era già spirato e s'era consolidato il debito della conduttrice relativo ai canoni scaduti e non pagati: onde la posizione dell' CP 1 rientrante nella categoria delle
"esposizioni scadute”, era compresa nell'oggetto della cessione.
Quanto alla prova della proprietà dell'immobile, oggetto del contratto di leasing, l'effetto traslativo deriva dalla sottoscrizione del contratto di cessione da Banca Carige ad Pt 2
Inoltre, l'appellante ha prodotto la nota di trascrizione dell'atto ricognitivo di trasferimento
"in blocco" di beni e rapporti giuridici, a rogito not. in data 19.03.2021, dalCP 5 quale risulta il trasferimento a favore di Pt 2 dell'immobile sito in Comune di Carrara via
IV Novembre civ.n.
2. E' lo stesso immobile oggetto della presente causa, come da visura storico-catastale prodotta in giudizio dall'appellante, da cui risulta la variazione toponomastica dell'immobile da via Dell'Amico a via IV Novembre 2.
Mentre accoglie l'appello - intanto, riformando l'ordinanza del Tribunale, condanna l'appellata al rilascio dell'immobile liquida a carico dell' CP 1 le spese dei due
-
gradi del giudizio in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile n. 711/2023 R.G., avverso l'ordinanza n. cronol. 3337/2023 del 20/06/2023 emessa dal Tribunale di Massa nel procedimento R.G.
865/2022, promossa da:
quale procuratrice di Parte 2 Parte 1
[...]
APPELLANTE
contro
Controparte 1
APPELLATA
così decide:
In accoglimento dell'appello, riformando la sentenza del Tribunale, condanna l'appellata a rilasciare immediatamente all'appellante l'immobile oggetto del contratto di leasing, sito in
Comune di Carrara località Bedizzano già via dell'Amico n.2 P T., ora via Quattro
Novembre 2 P.T., iscritto al N.C.E.U. al foglio 45 mappale 549 sub 5 cat.C/1 R.C. euro
783,98, libero e sgombero da persone e cose.
Condanna l'appellata a rimborsare all'appellante le spese dei due gradi del giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 3.000,00 per il primo grado e di euro 4.000,00 per il secondo grado del giudizio, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Genova, 26 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE