CA
Decreto 3 aprile 2025
Decreto 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, decreto 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
-----
Il Presidente della Sezione Lavoro ha emesso il seguente
DECRETO nel procedimento n. 9/2025 V.G., promosso
DA
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Poeti Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), C.F._1
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
-intimato-
OGGETTO: equa riparazione ex lege n. 89/2001.
Letto il ricorso depositato il 10.01.2025 dalla società ricorrente sopraindicata, relativo al giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001 riferito alla procedura di fallimento n. 22/2011 del Tribunale di Pescara, aperta con sentenza depositata il
03.05.2011 dichiarativa del fallimento della “Olisistemi Sas Di A. AT & C.” corrente in Via Caduta del Forte n. 61, Pescara, nella quale la ricorrente veniva ammessa al passivo fallimentare in data 25.10.2011 per la somma di € 3.225,00 in chirografo e per la somma di € 645,00 in privilegio (n. cron. 6);
rilevato che:
il ricorso è ammissibile in quanto il giudizio presupposto – nel caso di specie, la procedura concorsuale – è ancora aperto e ciò non costituisce condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo domandato alla luce della pronuncia n. 88/2018 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 marzo 2001 n. 89 (come modificato dall'art. 55 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012
n. 134) nella parte in cui impediva di proporre il ricorso prima della definizione del giudizio presupposto ed ha quindi consentito la proposizione della domanda di equa riparazione in pendenza del predetto giudizio;
l'adita Corte d'Appello di L'Aquila è competente territorialmente ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 24 marzo 2001 n. 89, in quanto il fallimento della
“Olisistemi S.a.s Di A. AT & C.” è pendente avanti il Tribunale di
Pescara;
l'istante ha domandato il ristoro del danno non patrimoniale cagionato dall'eccessiva durata del processo individuando in oltre 13 anni la durata dello stesso;
la durata rilevante del giudizio presupposto dev'essere verificata considerando quale termine iniziale il 25.10.2011, data di ammissione del credito della società ricorrente al passivo fallimentare (in tal senso, cfr. Cass. n. 7864/2018, secondo la quale “In tema di equa riparazione, nei procedimenti fallimentari rileva come dies a quo l'effettiva ammissione al passivo e non la semplice domanda. Dunque, per i creditori che lamentano la lunghezza del procedimento fallimentare la data dalla quale calcolare la ragionevole durata, ai fini dell'indennizzo previsto dalla legge Pinto, è quella dell'ammissione al passivo e non della domanda”) e quale termine finale il 10.01.2025 (data di deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento, essendo la procedura fallimentare ancora pendente), con detrazione del periodo di sospensione legale dal 9.03.2020 all'11.05.2020 (per giorni 64) disposto dalla normativa emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19 di cui all'art. 83 comma 10 D.L. 18/20 e successive modifiche ed integrazioni;
la durata rilevante della procedura fallimentare deve dunque individuarsi in anni 13 e giorni 18;
da tale periodo devono essere detratti i 6 anni che il comma 2 ter dell'art. 2 della legge n. 89/2001 considera in ogni caso come ragionevoli in relazione alla definizione in modo irrevocabile del giudizio presupposto de quo; la durata del giudizio presupposto risulta pertanto eccedere di anni 7 e giorni 18 il limite di ragionevolezza fissato dal legislatore, dunque le annualità indennizzabili pag. 2 di 5 sono 7, dato l'arrotondamento per difetto della frazione di anno inferiore ai sei mesi;
il danno non patrimoniale lamentato dalla ricorrente deve essere oggetto di valutazione equitativa;
detto danno, pur non essendo configurabile in re ipsa, tuttavia, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, deve essere ritenuto normalmente esistente, sulla base dell'id quod plerumque accidit, a meno che non emerga la presenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che lo facciano positivamente escludere (in tal senso cfr. Cass. n. 2246/2007 ed in senso conforme Cass. n.
26497/2019); nella specie, dalla documentazione in atti non emergono circostanze rilevanti in tal senso. Tenuto conto dei parametri indicati dall'art. 2 bis della legge n.89/2001, ed in particolare dell'entità (modesta) dei crediti ammessi al passivo, della natura (persona giuridica) della creditrice e dell'assenza di prova di contegni processuali volti a sollecitare la celere definizione del giudizio presupposto, può assumersi come base della liquidazione del danno (che ai sensi dell'art.
2-bis comma 3 legge n. 89/2001 non può in ogni caso superare l'ammontare del credito ammesso al passivo),
l'importo annuo di € 400,00 per i primi tre anni di irragionevole durata e di €
480,00 per le annualità residue fino alla settima (in applicazione del correttivo in aumento del 20% di cui all'art. 2 bis legge 89/2001), sicché la somma da liquidarsi in favore della società ricorrente ammonta complessivamente ad €
3.120,00;
sull'indennizzo così individuato non trova applicazione la previsione di cui all'art. 2 bis comma 1 bis legge n. 89/2001. Al riguardo, si condivide in questa sede l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass. n. 25181/2021 successivamente confermato da Cass. n. 13536/2022, 18576/2022 e da ultimo da Cass. n. 734/2023) secondo cui: “In tema di equa riparazione, la lettura comparata del comma 1 bis dell'art.
2-bis e del comma-2 bis dell'art. 2 impone di attribuire alle parole "processo" e "procedura concorsuale" un differente significato, tale da escludere che la prima disposizione - secondo cui «la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo
pag. 3 di 5 presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta» - in quanto espressamente riferita al
"processo", possa essere estesa alla "procedura concorsuale", come anche confermato dall'interpretazione sistematica di tali norme, giacché la presenza di più di dieci o addirittura cinquanta parti, mentre nel processo di cognizione costituisce evenienza infrequente, se non rara, nelle procedure concorsuali, invece, la compresenza di una pluralità di creditori, costituisce l'ipotesi fisiologica e ordinaria, con la conseguenza che l'applicazione ad esse di tale disposizione produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale (e perciò irragionevole) penalizzazione del cittadino ammesso al passivo di una procedura concorsuale rispetto a quello che partecipi ad un ordinario processo di cognizione” (Cass. n. 25181/2021; nello stesso senso, cfr. Cass.
18150/2011, secondo la quale: “La riduzione di cui alla l. n. 89/2001, comma
1 bis dell'art. 2 bis, non si applica alle procedure concorsuali, salvo l'ipotesi che il richiedente l'indennizzo risulti essersi insinuato al passivo con istanza riguardante una pluralità di altri soggetti, nella misura prevista dalla norma, fermo restando che il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben può costituire parametro di riduzione per la complessità della stessa, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della medesima legge”);
sulla somma liquidata competono, in quanto richiesti, gli interessi legali, mentre non compete la rivalutazione monetaria, stante la natura indennitaria dell'obbligazione (in tal senso, cfr. Cass. 18150/2011);
le spese della presente fase processuale vanno liquidate in applicazione della tariffa ordinaria per i procedimenti di ingiunzione, secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, così come modificato dal D.M. n. 147/2022
(importo minimo previsto per lo scaglione di riferimento, individuato in base alla somma liquidata, applicabile in considerazione della serialità del contenzioso e della modesta complessità delle questioni trattate), per un importo pari ad € 237,00, oltre ad € 83,68 (di cui € 27,00 per diritti di iscrizione a ruolo ed € 56,68 per diritti per copie conformi degli originali depositati nel pag. 4 di 5 fascicolo fallimentare) per le spese documentate, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
P. Q. M.
I N G I U N G E
al Ministero della Giustizia:
1. di pagare, senza dilazione, alla ricorrente a titolo di equa Parte_1
riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, la somma di € 3.120,00, oltre interessi legali dal 10.01.2025 al saldo;
2. di pagare all'Avv. Mario Poeti, in qualità di difensore antistatario, le spese processuali, che liquida in € 237,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA, CAP di legge ed € 83,68 per il rimborso delle spese documentate.
Così deciso in L'Aquila in data 2 aprile 2025
Il Presidente Sez. Lavoro dott. Fabrizio Riga
pag. 5 di 5
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
-----
Il Presidente della Sezione Lavoro ha emesso il seguente
DECRETO nel procedimento n. 9/2025 V.G., promosso
DA
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Poeti Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), C.F._1
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
-intimato-
OGGETTO: equa riparazione ex lege n. 89/2001.
Letto il ricorso depositato il 10.01.2025 dalla società ricorrente sopraindicata, relativo al giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001 riferito alla procedura di fallimento n. 22/2011 del Tribunale di Pescara, aperta con sentenza depositata il
03.05.2011 dichiarativa del fallimento della “Olisistemi Sas Di A. AT & C.” corrente in Via Caduta del Forte n. 61, Pescara, nella quale la ricorrente veniva ammessa al passivo fallimentare in data 25.10.2011 per la somma di € 3.225,00 in chirografo e per la somma di € 645,00 in privilegio (n. cron. 6);
rilevato che:
il ricorso è ammissibile in quanto il giudizio presupposto – nel caso di specie, la procedura concorsuale – è ancora aperto e ciò non costituisce condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo domandato alla luce della pronuncia n. 88/2018 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 marzo 2001 n. 89 (come modificato dall'art. 55 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012
n. 134) nella parte in cui impediva di proporre il ricorso prima della definizione del giudizio presupposto ed ha quindi consentito la proposizione della domanda di equa riparazione in pendenza del predetto giudizio;
l'adita Corte d'Appello di L'Aquila è competente territorialmente ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 24 marzo 2001 n. 89, in quanto il fallimento della
“Olisistemi S.a.s Di A. AT & C.” è pendente avanti il Tribunale di
Pescara;
l'istante ha domandato il ristoro del danno non patrimoniale cagionato dall'eccessiva durata del processo individuando in oltre 13 anni la durata dello stesso;
la durata rilevante del giudizio presupposto dev'essere verificata considerando quale termine iniziale il 25.10.2011, data di ammissione del credito della società ricorrente al passivo fallimentare (in tal senso, cfr. Cass. n. 7864/2018, secondo la quale “In tema di equa riparazione, nei procedimenti fallimentari rileva come dies a quo l'effettiva ammissione al passivo e non la semplice domanda. Dunque, per i creditori che lamentano la lunghezza del procedimento fallimentare la data dalla quale calcolare la ragionevole durata, ai fini dell'indennizzo previsto dalla legge Pinto, è quella dell'ammissione al passivo e non della domanda”) e quale termine finale il 10.01.2025 (data di deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento, essendo la procedura fallimentare ancora pendente), con detrazione del periodo di sospensione legale dal 9.03.2020 all'11.05.2020 (per giorni 64) disposto dalla normativa emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19 di cui all'art. 83 comma 10 D.L. 18/20 e successive modifiche ed integrazioni;
la durata rilevante della procedura fallimentare deve dunque individuarsi in anni 13 e giorni 18;
da tale periodo devono essere detratti i 6 anni che il comma 2 ter dell'art. 2 della legge n. 89/2001 considera in ogni caso come ragionevoli in relazione alla definizione in modo irrevocabile del giudizio presupposto de quo; la durata del giudizio presupposto risulta pertanto eccedere di anni 7 e giorni 18 il limite di ragionevolezza fissato dal legislatore, dunque le annualità indennizzabili pag. 2 di 5 sono 7, dato l'arrotondamento per difetto della frazione di anno inferiore ai sei mesi;
il danno non patrimoniale lamentato dalla ricorrente deve essere oggetto di valutazione equitativa;
detto danno, pur non essendo configurabile in re ipsa, tuttavia, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, deve essere ritenuto normalmente esistente, sulla base dell'id quod plerumque accidit, a meno che non emerga la presenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che lo facciano positivamente escludere (in tal senso cfr. Cass. n. 2246/2007 ed in senso conforme Cass. n.
26497/2019); nella specie, dalla documentazione in atti non emergono circostanze rilevanti in tal senso. Tenuto conto dei parametri indicati dall'art. 2 bis della legge n.89/2001, ed in particolare dell'entità (modesta) dei crediti ammessi al passivo, della natura (persona giuridica) della creditrice e dell'assenza di prova di contegni processuali volti a sollecitare la celere definizione del giudizio presupposto, può assumersi come base della liquidazione del danno (che ai sensi dell'art.
2-bis comma 3 legge n. 89/2001 non può in ogni caso superare l'ammontare del credito ammesso al passivo),
l'importo annuo di € 400,00 per i primi tre anni di irragionevole durata e di €
480,00 per le annualità residue fino alla settima (in applicazione del correttivo in aumento del 20% di cui all'art. 2 bis legge 89/2001), sicché la somma da liquidarsi in favore della società ricorrente ammonta complessivamente ad €
3.120,00;
sull'indennizzo così individuato non trova applicazione la previsione di cui all'art. 2 bis comma 1 bis legge n. 89/2001. Al riguardo, si condivide in questa sede l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass. n. 25181/2021 successivamente confermato da Cass. n. 13536/2022, 18576/2022 e da ultimo da Cass. n. 734/2023) secondo cui: “In tema di equa riparazione, la lettura comparata del comma 1 bis dell'art.
2-bis e del comma-2 bis dell'art. 2 impone di attribuire alle parole "processo" e "procedura concorsuale" un differente significato, tale da escludere che la prima disposizione - secondo cui «la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo
pag. 3 di 5 presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta» - in quanto espressamente riferita al
"processo", possa essere estesa alla "procedura concorsuale", come anche confermato dall'interpretazione sistematica di tali norme, giacché la presenza di più di dieci o addirittura cinquanta parti, mentre nel processo di cognizione costituisce evenienza infrequente, se non rara, nelle procedure concorsuali, invece, la compresenza di una pluralità di creditori, costituisce l'ipotesi fisiologica e ordinaria, con la conseguenza che l'applicazione ad esse di tale disposizione produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale (e perciò irragionevole) penalizzazione del cittadino ammesso al passivo di una procedura concorsuale rispetto a quello che partecipi ad un ordinario processo di cognizione” (Cass. n. 25181/2021; nello stesso senso, cfr. Cass.
18150/2011, secondo la quale: “La riduzione di cui alla l. n. 89/2001, comma
1 bis dell'art. 2 bis, non si applica alle procedure concorsuali, salvo l'ipotesi che il richiedente l'indennizzo risulti essersi insinuato al passivo con istanza riguardante una pluralità di altri soggetti, nella misura prevista dalla norma, fermo restando che il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben può costituire parametro di riduzione per la complessità della stessa, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della medesima legge”);
sulla somma liquidata competono, in quanto richiesti, gli interessi legali, mentre non compete la rivalutazione monetaria, stante la natura indennitaria dell'obbligazione (in tal senso, cfr. Cass. 18150/2011);
le spese della presente fase processuale vanno liquidate in applicazione della tariffa ordinaria per i procedimenti di ingiunzione, secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, così come modificato dal D.M. n. 147/2022
(importo minimo previsto per lo scaglione di riferimento, individuato in base alla somma liquidata, applicabile in considerazione della serialità del contenzioso e della modesta complessità delle questioni trattate), per un importo pari ad € 237,00, oltre ad € 83,68 (di cui € 27,00 per diritti di iscrizione a ruolo ed € 56,68 per diritti per copie conformi degli originali depositati nel pag. 4 di 5 fascicolo fallimentare) per le spese documentate, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
P. Q. M.
I N G I U N G E
al Ministero della Giustizia:
1. di pagare, senza dilazione, alla ricorrente a titolo di equa Parte_1
riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, la somma di € 3.120,00, oltre interessi legali dal 10.01.2025 al saldo;
2. di pagare all'Avv. Mario Poeti, in qualità di difensore antistatario, le spese processuali, che liquida in € 237,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA, CAP di legge ed € 83,68 per il rimborso delle spese documentate.
Così deciso in L'Aquila in data 2 aprile 2025
Il Presidente Sez. Lavoro dott. Fabrizio Riga
pag. 5 di 5