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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/06/2025, n. 2949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2949 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 10047/2023 promosso con ricorso depositato da
, nata a [...], il07.03.1985, (C.F. CPF.075.435.386-95), e residente in [...]Parte_1
Dona Ambrosina, n. 70, apto 1101, bairro Via Bueno, HA (MG);
, nata a [...], il [...] (C.F. CPF ) e residente in Controparte_1 C.F._1
Travessa Monsenhor Leonidas, n. 114, apto 702, Centro, HA (MG);
, nata a [...], il [...], (C.F. CPF.702.173.376-35) e residente Controparte_2 in Travessa Monsenhor Leonidas, n. 114, apto 702, Centro, HA (MG), minore rappresentata in giudice dai genitori nato a [...], il [...] (C.F. CPF ) e Persona_1 C.F._2 residente in [...], n. 114, apto 702, Centro, HA (MG)e Controparte_1
, sopra identificata;
[...]
, nata a [...], il [...], (C.F. CPF.176.341.746-88), e residente in Controparte_3
Travessa Monsenhor Leonidas, n. 114, apto 702, Centro, HA (MG), minore rappresentata in giudice dai genitori nato a [...], il [...] (C.F. CPF ) e Persona_1 C.F._2 residente in [...], n. 114, apto 702, Centro, HA (MG)e Controparte_1
, sopra identificata;
[...]
, nato a [...], il [...] (C.F. CPF ) e residente in Controparte_4 C.F._3
Av Atlantica, n. 5160, apto 23, Centro, Balneario Camboriu (SC);
, nato a [...], Paranà, Brasile, il 20.11.2022, (C.F. CPF.164.991.129-76), e Controparte_5 residente in [...], n. 5160, apto 23, Centro, Balneairo Camboriu (SC), minore rappresentata in giudizio dai genitori nata a [...], il [...], (C.F. CPF ), Persona_2 C.F._4
e residente Av Atlantica, n. 5160, apto 23, Centro, Balneario Camboriu (SC) e , Controparte_4 sopra indentificato;
, nata a (Berwyn), Illinois, Stati Uniti D'America, il 15.03.2005, (C.F. Controparte_6
CPF.717.844.561-01), e residente in 7916 Strathmore Lane, Hanover Park, Illinois, Stati Uniti D'America;
, nato a (Berwyn), Illinois, Stati Uniti D'America, il 12.03.2003, (C.F. CP_7 Parte_2
CPF.717.844.251-41), e residente in 7916 Strathmore Lane, Hanover Park, Illinois, Stati Uniti D'America; , nato a [...], il [...] (C.F. CPF.874.386.076-15) residente in Parte_3
7916 Strathmore Lane, Hanover Park, Illinois, Stati Uniti D'America;
nato a [...], Illinois, Stati Uniti D'America, il 19.07.2011, Parte_4 passaporto numero , e residente in 7916 Strathmore Lane, Hanover Park, Illinois, Stati Uniti Numer_1
D'America, minore rappresentato da genitori , nata a (Berwyn), Illinois, il Persona_3
22.06.1978, (C.F. CPF.017.015.826-86) e residente in residente in 7916 Strathmore Lane, Hanover Park,
Illinois, Stati Uniti D'America e , sopra identificato;
Parte_3
tutti rappresentati dall'Avv. La Malfa Maria Stella del Foro di Palermo
ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_8
contumace
resistente nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
IN PUNTO: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice monocratico, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito della discussione all'udienza a trattazione scritta del
10 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex 281 decies c.p.c., depositato in data 14 luglio i ricorrenti, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti, in linea retta, di , Persona_4 cittadino italiano, nato a [...], il [...], figlio di e . I ricorrenti, Per_5 Persona_6 ad integrazione della domanda, esponevano che emigrava in Brasile ove, in data Persona_4
18.04.1914, si sposava con , anch'essa italiana;
dalla predetta coppia, in data 12.03.1904, Persona_7 era nato il figlio , il quale a sua volta, si era sposato e aveva avuto figli, proseguendo nella Persona_8 linea di discendenza indicata nel ricorso. Esplicitata la linea di discendenza deducevano, infine, i ricorrenti che , negli atti brasiliani indicato anche come ovvero , Persona_4 Parte_5 Persona_9 decedeva in Brasile senza mai acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e, pertanto, mantenendo la cittadinanza d'origine l'ha trasmessa, iure sanguinis, senza soluzione di continuità, ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti. I ricorrenti hanno dedotto di avere adito il
Tribunale di Venezia a causa della situazione di paralisi in cui versano i Parte_6 competenti in base alle rispettive residenze, ossia Curitiba, e Chicago, che prevedono liste di Persona_10 attesa superiori a dieci anni per poter esaminare le richieste di riconoscimento della cittadinanza.
Il resistente, regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito e va dichiarato contumace. CP_8
Gli atti sono stati comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso. Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo risulta nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del
1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”, a prescindere dal luogo di nascita, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, intendendo garantire ai figli dei nostri emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda, peraltro, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce n. 30/1983 e n. 151/1975, che hanno determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero anche prima dell'entrata in vigore dell'attuale normativa.
Ne consegue che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] al richiedente. Pt_6
Ciò premesso, si rileva che, è stato prodotto il certificato di nascita di , dal quale risulta che Persona_4 il medesimo è nato in [...] genitori italiani. Si rileva, inoltre, che, secondo quanto emerge dalla Pt_6 documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, le linee di discendenza corrispondono a quelle rappresentata nel ricorso, dalle quali risulta che i ricorrenti sono discendenti di
. Persona_4
Risulta, inoltre, dal doc. 4, che è deceduto senza acquisire la cittadinanza brasiliana e senza Persona_4 mai rinunciare alla cittadinanza italiana, avendola, quindi, trasmessa iure sanguinis al figlio Persona_8
e questo ai propri discendenti, secondo la linea di discendenza indicata nel ricorso, anche se i medesimi hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana o statunitense, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_8 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione. Si evidenzia che non sono di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, che si ritengono dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua portoghese, considerando altresì, che in tempi meno recenti, i dichiaranti potevano essere analfabeti, circostanza che, comunque, non impedisce il chiaro riconoscimento della linea di discendenza, attesa l'evidente coincidenza del nome dei genitori e dei nonni.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione e, conseguentemente, i ricorrenti avrebbero potuto rivolgersi ai competenti Consolati per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Si rileva, peraltro, che è fatto notorio che tutti i versino da anni in uno stato di paralisi, come Parte_6 documentato dai ricorrenti, che comporta una prospettiva di attesa per il primo esame della domanda di oltre dieci anni. Quanto precede, va sottolineato che il decorso di un lasso temporale irragionevole, quale quello che si incontra in sede consolare comporta, fatto ormai notorio, comporta senza dubbio una lesione dell'interesse stesso ed equivale ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti indicati in epigrafe cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_8
Sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la mancata costituzione del e la non opposizione del P.M. e tenuto conto che l'enorme quantità Controparte_8 di domande presentata presso i competenti consolati giustifica la mancata evasione delle domande in tempi normali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti, come sopra indicati, sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo , cittadino Persona_4 italiano.
- Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_8 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Venezia l'11 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini