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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 22/01/2026, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 599/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
UC AN, Presidente
PATERNO' SA TO, Relatore
CARIOLO GIOVANNI, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6625/2023 depositato il 23/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95126 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. PRESA IN C n. 29377202300007050000 VARIE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95126 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TXNM002593 VARIE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di presa in carico riguardante l'avviso di accertamento descritto in epigrafe.
Tra le eccezioni sollevate, lamenta, in via assorbente, la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto da parte dell'ente impositore.
L'agenzia delle entrate e quella della riscossione, costituite in giudizio, hanno contestato la fondatezza del ricorso. In particolare, l'agenzia delle entrate, intervenendo in giudizio, ha prodotto la relata di notifica dell'atto presupposto.
La contribuente, con memoria difensiva, ha rimarcato la nullità della detta notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita l'accoglimento.
Non v'è prova, infatti, della rituale notifica dell'atto presupposto a fondamento della preannunziata azione esattiva. Va infatti ribadito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021, Rv. 660953) che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.
A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.
Nel caso, risulta offerta unicamente la prova della detta spedizione, non della ricezione della raccomandata in questione.
Da qui l'assenza del presupposto utile a validare la presa in carico da parte dell'Agente della riscossione.
Considerate le ragioni della decisione, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
annulla l'atto impugnato e compensa spese
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
UC AN, Presidente
PATERNO' SA TO, Relatore
CARIOLO GIOVANNI, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6625/2023 depositato il 23/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95126 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. PRESA IN C n. 29377202300007050000 VARIE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95126 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TXNM002593 VARIE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di presa in carico riguardante l'avviso di accertamento descritto in epigrafe.
Tra le eccezioni sollevate, lamenta, in via assorbente, la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto da parte dell'ente impositore.
L'agenzia delle entrate e quella della riscossione, costituite in giudizio, hanno contestato la fondatezza del ricorso. In particolare, l'agenzia delle entrate, intervenendo in giudizio, ha prodotto la relata di notifica dell'atto presupposto.
La contribuente, con memoria difensiva, ha rimarcato la nullità della detta notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita l'accoglimento.
Non v'è prova, infatti, della rituale notifica dell'atto presupposto a fondamento della preannunziata azione esattiva. Va infatti ribadito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021, Rv. 660953) che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.
A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.
Nel caso, risulta offerta unicamente la prova della detta spedizione, non della ricezione della raccomandata in questione.
Da qui l'assenza del presupposto utile a validare la presa in carico da parte dell'Agente della riscossione.
Considerate le ragioni della decisione, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
annulla l'atto impugnato e compensa spese