Ordinanza cautelare 26 ottobre 2022
Sentenza 14 marzo 2023
Ordinanza collegiale 9 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 14/03/2023, n. 4531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4531 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/03/2023
N. 04531/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11154/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11154 del 2022, proposto da GE D'AM, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Ferretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Formez Pa;
- Commissione Interministeriale Ripam;
in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a) della valutazione negativa pari a 20,625 punti della prova scritta del ricorrente del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021;
b) dei quesiti nn. 4 e 39 del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub. a);
per quanto di ragione:
c) dei provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a);
d) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente;
nonché per l'accertamento:
- del diritto del ricorrente all'assegnazione di ulteriori 1 punti per l'annullamento del quesito n. 4, nonché di ulteriori 0,375 punti per l'annullamento del quesito n. 39, aggiuntivi rispetto ai 20,625 già conseguiti all'esito della prova scritta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Espone il ricorrente di aver preso parte al concorso sopra indicato per il profilo “ assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico (Codice INF) ” e di aver conseguito, in esito allo svolgimento della prova scritta, 20,625 punti, a fronte dei 21 punti necessari per l’accesso alla successiva fase concorsuale della valutazione dei titoli.
2. Il gravame è affidato ai seguenti motivi: “ violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del bando di concorso. ambiguità ed erroneità dei quesiti contestati. violazione del principio di univocità della risposta esatta. eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza ed erroneità. violazione dei principi in materia di par condicio concorsuale. disparità di trattamento. violazione degli artt. 3 e 97 Cost. violazione del giusto procedimento. ingiustizia manifesta ”.
Assume il ricorrente l’ambiguità e l’erroneità della formulazione dei quesiti nn. 4 e 39 del questionario somministratogli, i quali, rispettivamente, recitano:
- “ Quale delle seguenti istruzioni consente l’aggiunta di un campo in una tabella di un DB relazionale?
1° ALTER TABLE. (risposta indicata dall’Amministrazione come esatta)
2° ADD COLUMN. (risposta fornita dal ricorrente)
3° ALTER COLUMN. ”
- “ Stai lavorando in un team che pur avendo buoni risultati non sembra essere integrato
1° Cerchi di orientarlo meglio verso il lavoro di gruppo organizzando una serata in pizzeria (opzione indicata come esatta dall’Amministrazione)
2° Valorizzi pubblicamente i contribuiti individuali a favore del gruppo (opzione indicata dal ricorrente)
3° Credi che è meglio lasciare stare, finché ci saranno risultati efficaci è meglio non alterare gli equilibri ”.
Con riferimento al primo quesito, il ricorrente lamenta che “ le opzioni date siano tutte errate poiché non consentono l’aggiunta di un campo in una tabella di un DB relazionale ” e, con riguardo alla riposta ritenuta esatta dall’Amministrazione, che “ l’istruzione ALTER TABLE, presa isolatamente senza la necessaria aggiunta dell’istruzione ADD, non è idonea allo svolgimento della funzione indicata nel quesito ”.
In relazione al secondo quesito, il ricorrente sostiene che la risposta indicata come più efficace dall’Amministrazione sia fuorviante, in quanto il riferimento all’opportunità di organizzare una serata in pizzeria introdurrebbe all’interno del quesito profili di ambiguità, suscettibili di indurre in errore i candidati, conseguentemente impedendo loro l’individuazione della risposta corretta.
3. Conclude insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente rimodulazione del punteggio al medesimo riconosciuto.
4. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con una memoria di stile.
5. Ritiene il Collegio che il gravame sia fondato limitatamente alla contestazione del quesito situazionale, non potendo, invece, trovare accoglimento la doglianza avente ad oggetto il quesito di informatica.
6. Con riguardo a quest’ultimo, contrassegnato dal numero 4 del test somministrato al ricorrente, va rilevato che, dalle stesse prospettazioni contenute nel ricorso, si ricava che l’unica opzione in grado di soddisfare la domanda oggetto del quesito è quella individuata come corretta dall’Amministrazione.
Invero, lo stesso ricorrente ha affermato che:
- l’unica istruzione, tra le opzioni disponibili, idonea a consentire l’aggiunta di un campo in una tabella di un database relazionale è il comando ALTER TABLE, ancorché tale istruzione sia necessaria ma non sufficiente a tal fine, dovendo poi seguire “ la necessaria aggiunta dell’istruzione ADD ”;
- l’istruzione indicata nella risposta fornita dal ricorrente (ADD COLUMN) “ non è idonea a consentire l’aggiunta di un campo in una tabella in un DB relazionale. Infatti, la maggior parte dei DB relazionali, compreso ORACLE, non richiedono l’utilizzo del termine “COLUMN” ”.
La censura avente ad oggetto il quesito di informatica risulta, quindi, priva di pregio.
7. Passando ad esaminare le censure concernenti il quesito n. 39, va premesso che, per i quesiti c.d. situazionali - “ relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo ” - il bando di concorso prevede l’attribuzione, in funzione del livello di efficacia della risposta, dei seguenti punteggi:
“ - +0,75 punti per la risposta più efficace;
- +0,375 punti per la risposta neutra;
- 0 punti per la risposta meno efficace ”.
8. Il Collegio, pur riconoscendo l’esistenza dei limiti al sindacato giudiziale sui quesiti situazionali, vertendosi in una materia connotata da amplissima discrezionalità (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. IV, 31 gennaio 2022 n. 1122), ritiene che nel caso di specie ricorrano le condizioni per censurare, sotto il profilo dell’irragionevolezza, le valutazioni dell’Amministrazione tenuto conto che:
- la risposta ritenuta più efficace dall’Amministrazione, nel suggerire di organizzare “ una serata in pizzeria ”, è caratterizzata da evidenti profili di ambiguità, suscettibili di indurre ragionevolmente il candidato a ritenerla inesatta;
- la risposta prescelta dal ricorrente (« Valorizzi pubblicamente i contribuiti individuali a favore del gruppo ») si atteggia come una soluzione logica rispetto alla situazione presentata ed idonea a gestire la problematica posta dal quesito.
L’applicazione di un criterio di mera logica e ragionevolezza orienta, dunque, la valutazione rimessa all’adito giudice verso la risposta che indica la condotta prima facie maggiormente adeguata, tra le alternative disponibili, rispetto alla situazione prospettata, coincidente con quella opzionata dal ricorrente, con riveniente fondatezza, in parte qua , del ricorso.
9. Alla luce della rilevata illegittimità del quesito, e fermo restando il divieto del giudice amministrativo di sostituirsi all’Amministrazione, spetterà a quest’ultima – nel quadro della valenza conformativa promanante dalla presente sentenza – provvedere alla rimodulazione del punteggio riconosciuto al ricorrente in relazione al quesito in contestazione.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie; e, per l’effetto, dispone l’annullamento degli atti impugnati, nei sensi e ai fini di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente, nella misura di € 1.500,00, oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
GE Fanizza, Consigliere
Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Bianchi | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO
Con decreto collegiale n. 9847 del 9 giugno 2023 si è provveduto alla correzione nei termini che seguono: “Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente, nella misura di € 1.500,00, oltre accessori dovuti per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario”.