Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/05/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22451/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22451/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. , con l'avv. BETTONI ANITA, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia via XX Settembre n. 8
e
(c.f. , con l'avv. RIBOLA ANNA, elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliata presso lo studio del difensore in Coccaglio via Benefattori n. 4
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 21.3 2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
Per_ «1) I figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori, con esercizio condiviso della Per_2
responsabilità genitoriale, che verrà esercitata dai genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
2) La casa coniugale, di proprietà del SI. , sita in Chiari (BS) via A. Da Giussano n. Parte_1
9/1, unitamente all'intero arredo presente, viene assegnata alla SInora , che vi Parte_2
risiederà unitamente ai figli.
3) Il SInor si impegna a farsi carico del regolare pagamento della rata mensile del mutuo Pt_1 fondiario gravante sull'immobile assegnato alla SInora il cui importo mensile, comprensivo Pt_2 di assicurazione, ammonta ad € 680,00 circa e dei costi degli interventi di straordinaria
interventi che verranno eseguiti esclusivamente a cura e spese del SInor Pt_1
Per_ 4) Il SInor si impegna a concorrere al mantenimento dei figli minori e Pt_1 Per_2 corrispondendo mensilmente alla madre collocataria la somma di € 405,00 per ciascun figlio, per l'importo complessivo di € 810,00 mensili, con decorrenza dal mese di pubblicazione della sentenza;
importo che dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici istat.
L'importo verrà bonificato entro il 20 di ogni mese sul conto corrente acceso dalla SInora Pt_2
il cui IBAN è già a conoscenza del SInor Pt_1
I genitori sosterranno al 50 % le spese straordinarie dei figli così come da protocollo adottato da codesto Tribunale in data 14/07/2016, che i genitori hanno applicato anche in sede di separazione e dichiarano di ben conoscere.
In deroga a quanto previsto al capoverso precedente, i SI.ri e Parte_2 Parte_1
Per_ concordano espressamente che le sole spese ortodontiche relative ai minori e verranno Per_2
interamente sostenute dal SI. , che avrà altresì esclusiva facoltà di scegliere il Parte_1
medico curante e la tempistica delle stesse, così come da indicazioni del medico prescelto, con l'obbligo di notiziare e aggiornare la SInora Pt_2
I SI.ri e pattuiscono espressamente che l'Assegno Universale Unico Parte_2 Parte_1
continui ad essere percepito esclusivamente e integralmente dalla madre collocataria.
Padre e madre suddivideranno tra loro i benefici fiscali per i figli a carico e la documentazione di spesa necessaria per le detrazioni fiscali.
5)Diritto/dovere del padre, SI. , di vedere e tenere con sé i minori ogni qual volta lo Parte_1
desidereranno, compatibilmente con gli impegni lavorativi paterni, nonché
- settimanalmente, il martedì e il giovedì, dalle ore 18.30 sino alla mattina successiva quando il padre li accompagnerà a scuola (o dalla madre in periodo di vacanza);
-quindicinalmente, dal venerdì sera alle ore 19.00 alla domenica sera alle ore 21.00, orari in cui il padre li prenderà e riaccompagnerà presso la casa famigliare.
- equamente e alternativamente le festività nazionali e patronali;
Per_
-durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, e saranno con il padre o la madre dal Per_2
23/12 ore 19 al 25/12 ore 10,30 o dal 25/12 ore 10,30 al 27/12 ore 9,30 nonchế, sempre alternativamente, dal 27/12 ore 9,30 al 01/01 ore 14,30 e dal 01/01 ore 14.30 al 06/01 ore 20,00.
Per_
-durante le vacanze scolastiche pasquali, e staranno con il padre o la madre, Per_2
alternativamente, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; i residui giorni di vacanza, alternativamente con ciascun genitore in egual misura. -durante le vacanze estive, i figli minori potranno trascorrere con ciascun genitore due settimane anche continuative, da concordarsi entro il 3l maggio.
-durante gli indicati periodi di prolungata permanenza del minore presso ciascun genitore sono sospese le modalità di visita previste con calendarizzazione settimanale e quindicinale.
In questi periodi il genitore che ha con sé i figli garantirà all'altro genitore le telefonate secondo le consuete abitudini e il genitore che non ha con sé i ragazzi dovrà astenersi dal contattarli telefonicamente anche via whatsapp.
Previo congruo preavviso i genitori potranno via via concordare modalità di frequentazione dei figli diverse rispetto a quelle elencate.
-i genitori si autorizzano reciprocamente a far visita al figlio che fosse malato, previo avviso.
6) in considerazione della disparità delle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, delle componenti assistenziali e compensativo-perequativa dell'assegno divorzile, a tacitazione di ogni pretesa sul punto, i SI.ri e concordano nella previsione di assegno Parte_2 Parte_1
una tantum in favore della SI.ra dell'importo complessivo di €8.500,00 (euro Parte_2
ottomilacinquecento/00), che il SI. si impegna a corrispondere ratealmente come Parte_1 segue: €5.0000,00 (euro cinquemila/00) contestualmente al deposito del presente ricorso e €3.500,00
(euro tremilacinquecento/00) da corrispondersi contestualmente al deposito della dichiarazione di conferma delle condizioni divorzili da parte dei SI.ri e con obbligo del SI. Pt_2 Pt_1 Pt_1
di provvedere a detto deposito e al pagamento dei residui €3.500,00 entro tre giorni dal deposito di analoga dichiarazione da parte della SI.ra , ancorché ciò si abbia anteriormente Parte_2
rispetto allo spirare del termine all'uopo concesso.
7) Nell'ambito della complessiva definizione delle questioni personali e economiche afferenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, i SI.ri e concordano Parte_2 Parte_1
altresì di definire ogni pendenza, civile e/o penale, conseguente e/o correlata alla denuncia sporta dalla SI.ra in danno del SI. in data 21/07/2023. Parte_2 Parte_1
Specificamente, la SI.ra ribadisce la sua volontà, già raccolta dai Carabinieri del Nucleo di Pt_2
Chiari, come da verbale che si allega (doc. 7), di rimettere la querela sporta nei confronti del SInor in data 21.07.2023. Pt_1
Il SInor accetta la rimessione della querela e si impegna a formalizzarla in sede penale. Pt_1
8) Con l'esatto adempimento delle condizioni di cui sopra i SI.ri e Parte_2 Parte_1
dichiarano di aver definito ogni altra questione economica e non, afferente al vincolo coniugale e alla separazione, di tal che dichiarano espressamente di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra, reciprocamente.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 21.11.2024, e proponevano Parte_1 Parte_2
domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato in Chiari (BS) il 15.1.2011, da cui erano Per_ nati i figli il 27.11.2012 e il 18.5.2016, premettendo che, dopo la comparizione delle parti Per_2
in data 16.6.2021 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il
7.7.2021 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza presidenziale celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (2021), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle eSIenze dei figli minori.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
celebrato in Chiari (BS) il 15.1.2011, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2011, parte I^, n. 1;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di conSIlio del 15.5.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.