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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/01/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Maria Laura Benini - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.1365/2022
promossa da
in persona del legale rapp.te pro-tempore, elettiva- Parte_1 mente domiciliata in Bologna, Piazza De' Calderini n.6 presso lo studio dell'avv. , che la rappresenta e difende Parte_2 in virtù di procura in calce all'atto di citazione del precedente grado di giudizio
- Appellante –
Contro
, elettivamente domiciliato in Bologna, Via Belve- Controparte_1 dere n. 10, presso lo studio degli avv.ti Federica Mellini e Ales- sandro Soffritti ,che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di citazione del precedente grado di giudizio, nonché gli stessi avv. Alessandro Soffritti ed avv. Fe- derica Mellini in proprio ex art. 86 c.p.c
- Appellati-
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tri- Controparte_1 bunale di Bologna, al fine di sentirne accertare la sua responsabilità per il sinistro avvenuto Parte_1 in data 03.05.2017 e, per l'effetto, sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patri- moniali riportati.
Più in dettaglio l'attore ha dedotto che in data 3 maggio 2017, verso le ore 22.00 si trovava presso il locale
“Bottega Portici – Due Torri”; mentre usciva L'interno del locale per raggiungere due amici seduti ad un tavolino esterno, metteva il piede sul dislivello esistente fra la rampa d'accesso al marciapiede ed il marciapiede stesso e cadeva a terra riportando lesioni personali. si è ritualmente costituita chiedendo il rigetto della domanda attorea, perché infondata in Parte_1 fatto e diritto e comunque non provata.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1676/2022, all'esito dell'espletata istruttoria, consistita nell'escussione dei testimoni indicati dalle parti, nel conferimento dell'incarico ad un CTU medico-legale ai fini della valutazione dei danni riportati L'attore e nella disamina della documentazione in atti, ha e accolto la domanda con la seguente motivazione:
1 - “Nel caso di specie trova applicazione la disciplina prevista L'art. 2051 c.c. in virtù della quale la responsabilità di natura oggettiva si configura “in base alla sola esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, salva l'esclusione derivante dal caso fortuito” (Cass. civ. sent. n° 9309/2012; sent. n° 21508/2011; sent. n° 4279/2008). ...
-Custode è quindi colui che si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, per effetto della disponibilità materiale di essa. Nel caso di specie in qualità di proprietario dell'im- Parte_1 mobile al cui interno si trova il locale “Bottega Portici” è tenuto ex art. 2051 c.c. alla custodia e manu- tenzione dell'immobile e delle pertinenze.
-Nella ripartizione dell'onere della prova, il soggetto danneggiato ha l'onere di provare il nesso causale fra lo stato della cosa custodita e il danno subito, nonché dimostrare che l'evento dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. Il custode, invece, per liberarsi da ogni responsabilità, deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ovvero dell'intervento di un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo a "spezzare" il rapporto causale tra cosa custodita ed evento dannoso. Tale fattore può essere anche rappresentato dal compor- tamento del danneggiato che si ponga esso stesso come causa del danno. (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.
4279 del 19/02/2008). Una volta accertata la sussistenza del caso fortuito, e cioè una volta escluso il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, resta esclusa anche la responsabilità ex art. 2043 c.c. (Cass.
Civ. sez III n. 22807/2009, Cass.n. 25837/2017, Cass. Civ. n. 13729/2022; Cass. Civ. n. 8811/2020 e
Cass. Civ. n. 456/2021).
-Quanto alla ricostruzione della dinamica del fatto, alla luce delle emergenze processuali, questo giudice ritiene che il sinistro si sia verificato con le modalità descritte nell'atto introduttivo dell'attore: la rico- struzione è corroborata dalle dichiarazioni rese dai testimoni e , Testimone_1 Testimone_2 della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, i quali al momento del fatto si trovavano insieme al
I testi hanno riconosciuto nelle foto prodotte sub doc. 8 il punto nel quale il sig. CP_1 CP_1 è caduto. Precisamente il teste dichiarava all'udienza del 26 marzo 2021: “stava uscendo Testimone_1 dal locale per raggiungermi dopo che aveva effettuato un'ordinazione … ha messo il piede nel dislivello tra la rampa d'accesso ed il marciapiede ed è caduto a terra;
io l'ho visto mentre cadeva”. Il teste
all'udienza del 28 maggio 2021 dichiarava: “è uscito dal locale e si è diretto verso il mio tavo- Tes_2 lino … ha messo il piede in fallo sullo scivolo per accedere ai tavolini;
noi eravamo nel tavolino vicino allo scivolo che non era comunque visibile” Ciò premesso, il Tribunale reputa innanzi tutto provato il nesso di causalità materiale tra l'insidia, costituita dal dislivello del marciapiede ed il sinistro in cui è rimasta infortunato l'attore. Infatti i testi proseguono dichiarando che il dislivello non era segnalato ed era dello stesso colore grigio del marciapiede, specificano che sul dislivello non vi era illuminazione ed era in ombra per la presenza del tavolino e delle sedie poste vicino allo stesso. I testimoni hanno inoltre dichiarato che il punto in cui è caduto l'attore si trovava sul percorso più breve fra l'ingresso del negozio e i tavolini dello stesso.
- La prova del nesso di causalità materiale tra la cosa e il danno lamentato non può essere messa in discussione L'iter medico seguito L'attore. La relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio, dott.
[...]
a pagina 15 dichiara:” al sottoscritto non resta che esprimere un giudizio di compatibilità Persona_1 tra quanto riscontrato dal fisioterapista Dott. ed il trauma contusivo distorsivo della caviglia de- Per_2 stra a seguito dei fatti del 3.5.2017, risultando il quadro clinico rilevato dal fisioterapista in data 4.5.2017 compatibile con un trauma contusivo distorsivo di caviglia.” E' lo stesso ctu a rilevare che :
“se da un lato è vero che il Sig. è stato visitato da un medico solo a distanza di 23 giorni CP_1 L'evento e che inizialmente non è stata posta alcuna diagnosi (il fisioterapista, infatti, non è un medico
2 per cui in data 4.5.2017 non viene posta alcuna diagnosi e lo stesso Dott. rinvia ad “una corretta Per_2 diagnosi medica con eventuali esami strumentali diagnostici di approfondimento”), L'altro è altret- tanto vero che il Sig. in data 4.5.2017 - giorno successivo ai fatti in questione - ha comunque CP_1 posto all'attenzione di un professionista sanitario il distretto infortunato che presentava, come detto, massimo edema con ematoma delle regioni anteriore, laterale e mediale dell'articolazione tibio-tarsica e anche della regione dorsale del piede con impossibilità alla deambulazione e all'appoggio del piede al terreno, per cui il sanitario confezionò bendaggio contenitivo e leggermente compressivo con argilla e bende elastiche adesive”.
- La difesa del convenuto contesta, tuttavia, la sussistenza a suo carico della responsabilità ex art. 2051
c.c., ma le tesi sostenute, tuttavia, sono da disattendersi.
I testi di parte convenuta hanno riferito in generale sulla situazione urbanistica dell'immobile e sull'il- luminazione presente sulla base dei piani architettonici ed urbanistici della piazza e del locale ma nulla sulla concreta situazione presente al momento della caduta.
Parte attrice ha quindi assolto al suo onere probatorio fornendo la prova che il dislivello de quo costi- tuiva un'insidia e non risultava visibile. Si conviene con l'attore nel ritenere che il rischio della caduta poteva essere evitato prevedendo “cor- rettivi grafici (segnalazione a colori della rampa e dei cordoli laterali) che permettano al pedone di distinguere il dislivello dalla pavimentazione circostante “rendendolo in questo modo visibile allonta- nando altresì i tavolini del locale che nel caso di specie hanno favorito la caduta mettendo in ombra il punto rispetto all'illuminazione presente”. ciò premesso, tenuto conto di quanto emerso dalla CTU, e quindi della percentuale di invalidità perma- nente 4,25%, dell'età del danneggiato alla data del sinistro (31 anni) e delle tabelle del Tribunale di Mi- lano del 2018. a ha condannato la convenuta al pagamento della complessiva somma di € 10.794,41 oltre interessi legali come in motivazione, nonché al pagamento delle spese processuali distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su quattro motivi. Parte_1
Con il primo motivo si duole del fatto che il Tribunale abbia acriticamente recepito quanto sostenuto dal e dai testimoni (suoi amici), senza tenere in debita considerazione i numerosi riscontri docu- CP_1 mentali forniti da nonché le dichiarazioni testimoniali rese dai propri testi (sigg. Pt_1 Tes_3
ing. , geom. e sig. ).
[...] Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Sostiene che, contrariamente a quanto dedotto dal nel proprio atto di citazione, l'asserita ca- CP_1 duta non si è verificata a causa di “una rampa antiscivolo estremamente pericolosa e resa poco visibile dalla scarsa illuminazione e dalla presenza nelle sue adiacenze di numerosi tavolini”, in quanto L'espletata istruttoria (attraverso la produzione di documenti e fotografie) è emerso che trattasi di raccordo tra pavimentazioni di modestissima entità (dislivello di pochissimi centimetri tra le due pavi- mentazioni) pressoché privo di pendenza, al quale non si applica la normativa relativa alle barriere archi- tettoniche. Rileva che detto raccordo è pertinenza dell'immobile, ma è oggetto di servitù pubblica e dunque deve essere conservato e manutenuto secondo le indicazioni comunali.
Aggiunge poi che i marciapiedi e relativi raccordi, così come i passi carrai e carrabili, sono predisposti secondo le prescrizioni comunali e la pendenza (nel caso in esame sostanzialmente inesistente) dipende L'altezza del marciapiede. Nel caso in esame, all'atto dell'acquisto e poi dei lavori nell'edificio non ha apportato modifiche Pt_1
a portico e pavimentazione - raccordo incluso.
3 Quindi, eventuali irregolarità (peraltro non provate dal avrebbero dovuto imputarsi all'am- CP_1 ministrazione comunale e dichiararsi conseguentemente la carenza di legittimazione attiva di – Pt_1 essendo questione rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio.
Evidenzia ancora che, contrariamente a quanto dedotto dal Tribunale, ha dato prova documentale Pt_1
e testimoniale dello stato dei luoghi, con particolare riferimento alla relativa illuminazione nonché al posizionamento dei tavolini e quindi ha dato prova del fatto che non fosse ravvisabile alcuna insidia generativa del fatto di danno così come del nesso causale.
Con il secondo motivo rileva che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, seppur pro- Pt_1 prietario del bene (l'immobile e relativa pertinenza - il portico) non godeva e non gode della facoltà di disporre di quella res (non il ma la pavimentazione sottostante il portico) e quindi non può essere CP_2 considerato custode come richiede la fattispecie dell'art. 2051 c.c. Sostiene che, per quanto concerne la custodia dei marciapiedi - ivi compresi quelli attigui agli edifici condominiali - la giurisprudenza (Cass.n.16226/2005) da tempo è attestata nel ritenere che gli obblighi di manutenzione dell'ente pubblico di una strada aperta al pubblico transito si estendono ai marciapiedi laterali i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni.
Pertanto non era nella condizione di poter (arbitrariamente) modificare la colorazione della pa- Pt_1 vimentazione del raccordo e/o modificare i materiali o tantomeno applicarvi bande luminescenti o colo- rate o segnalatori.
Richiama varia giurisprudenza di legittimità e di merito in tema di danni e responsabilità ex art. 2051 c.c.
Con il terzo motivo lamenta il fatto che il Tribunale abbia omesso ogni valutazione della condotta del ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 comma 1 c.c. CP_1
Sostiene che il evidentemente senza prestare attenzione, aveva deviato dal percorso riservato CP_1 ai passanti e avventori del locale ed era sceso lateralmente dal raccordo, anziché percorrerlo fino al ter- mine sulla piazza e ciò aveva determinato l'evento. Rileva che avrebbe dovuto comunque trovare applicazione la norma sul concorso del fatto colposo del creditore e conseguentemente statuirsi la percentuale di (auto)responsabilità ascrivibile al sig. CP_1 anche d'ufficio, nel pieno rispetto dei consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza (ex multis, Cass. n. 27724/2018).
Con il quarto motivo lamenta l'illogicità e/o insufficiente motivazione in punto di nesso causale tra fatto ed evento della relativa quantificazione del danno.
Sub a) Osserva che la motivazione sulla scorta della quale viene ritenuto sussistente il nesso causale tra l'evento dello 03.05.2017 e le lesioni diagnosticate, per la prima volta, a distanza di quasi due mesi L'evento è incongrua e giuridicamente contravviene all'orientamento costante di dottrina e giurispru- denza.
Dai documenti emergeva infatti che, a fronte di un fatto del 3.5.2017, non vi fosse alcuna certificazione medica fino al 26.05.2017 quando per la prima volta un medico aveva prescritto una RMN della caviglia destra per riferito trauma distorsivo - seppur in assenza di alcun esame obiettivo descritto.
Il primo esame obiettivo risale al 29.05.2017, quando un medico legale (specialista in neurologia e dun- que non ortopedico), testualmente ha certificato “riferisce caduta rovinosa a terra il 3/5/2017 con
“trauma distorsivo caviglia dx con edema. Il paziente già in cure fisioterapiche con l'aiuto di terzi …”. In quell'occasione, il medico ha consigliato accertamenti diagnostici (RM) e visita ortopedica e, in data 05.06.20217. è stata eseguita la risonanza magnetica. Osserva che questo “buco temporale” è stato riportato anche dal CTU nel proprio elaborato.
4 Evidenzia quindi che, anche dalla CTU, emerge che l'ipotetica compatibilità del danno poggia esclusi- vamente sull'attestazione rilasciata da un fisioterapista, il giorno successivo l'evento e quindi su un do- cumento del tutto privo di valore sul piano dell'accertamento medico, poiché, a sensi di legge (DM Mi- nistero Sanità 14 settembre 1994, n. 741) il fisioterapista non è un medico e non può fare alcuna diagnosi.
Sostiene quindi che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare non sussistente il nesso causale tra evento e lesioni, stante il mancato rispetto del criterio cronologico (soluzione di continuità tra evento e certificati medici), non potendo ritenersi escluse altre cause (pregresse e/o successive all'evento dello
03/05/2017).
Sub b) Lamenta il fatto che il Tribunale sulla scorta della CTU, abbia sopravalutato il danno effettivo riportato dal (pari secondo Tabelle SIMLA al 3% e non al 4,25%); il fatto che, sebbene abbia CP_1 erroneamente richiamato le Tabelle del Tribunale di Milano del 2018, ha poi correttamente applicato quelle dell'anno 2021, facendo riferimento tuttavia al danno pari al 5% e non già al 4,25%. Rileva che nulla può riconoscersi a titolo di danno morale e quindi si deve “considerare la sola voce del danno biologico, depurata L'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percen- tuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico relazionale (biologico)” (Cass.n.
15733/2022). Osserva infine che, alla richiesta riforma della sentenza, dovrà conseguire sia la restituzione da parte del della somma di € 10.873,40, oltre interessi dal pagamento al saldo, ma anche la restituzione CP_1 delle spese processuali direttamente pagate ai suoi difensori, dichiaratisi antistatari in applicazione del principio di diritto per cui “In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 cod. proc. civ., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo
è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimo- niale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta con gli interessi dal giorno del pagamento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 04/04/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 1526 del 27/01/2016).” (Cass. n.6225/2022).
Conclude chiedendo l'accoglimento del proposto appello, con conseguente rigetto della domanda e con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Si sono regolarmente costituiti in giudizio nonché i suoi difensori avv.ti Federica Controparte_1
Mellini e Alessandro Soffritti ex art. 86 cpc p, con comparsa di costituzione con la quale hanno chiesto il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni.
Sui primi tre motivi di appello, sostengono che, sostanzialmente, ritiene che il Tribunale abbia Pt_1 errato nel ritenere provati i fati di causa e comunque abbia errato nel non ritenere l'appellato integral- mente responsabile per essi.
Ciò premesso, osservano quanto segue. 1) Sulle prove documentali sullo stato dei luoghi e prove testimoniali svolte in primo grado. I due testimoni addotti da parte attrice erano presenti ai fatti ed hanno assistito all'evento per cui è causa e hanno reso dettagliate dichiarazioni sui capitoli di prova articolati e ammessi.
Pertanto, tutti i fatti costituitivi della responsabilità ex art. 2051 dell'appellante sono stati provati.
Il aveva infatti il solo onere processuale di provare il nesso fra il bene in custodia e l'evento CP_1 ed il nesso fra l'evento e le conseguenze lesive risarcibili ed ha pienamente adempiuto, in sede documen- tale ed istruttoria, anche mediante le citate prove testimoniali e la CTU medico legale esperita.
5 Evidenziano ancora che, contrariamente a quanto dedotto L'appellante, ha prodotto solo do- Pt_1 cumentazione, antecedente i fatti di causa, rappresentante come avrebbe dovuto essere l'illuminazione del luogo, come avrebbero dovuto essere disposti i tavoli nei pressi della rampa, ma nulla ha provato su come fosse effettivamente lo stato dei luoghi la sera del sinistro.
Il fatto, riferito da entrambi i testimoni, che i tavoli posti vicino al dislivello mettessero questo in ombra rispetto all'illuminazione presente non può certamente essere messo in dubbio dal deposito di planimetrie sulla teorica disposizione dei tavoli, poiché in nessun modo è stato provato che tale disposizione fosse poi quella effettiva.
Quindi non è rilevante la produzione di un progetto (di illuminazione, di disposizione degli arredi o di sicurezza) se non si prova che tale progetto è stato seguito e messo in atto in concreto. non ha prodotto alcuna prova che quella sera, in quel momento, durante quel servizio ai tavoli, Pt_1 le condizioni fossero diverse da quelle viste di persona dai due testimoni escussi, quindi i fatti devono dirsi provati per come emerso in sede istruttoria e correttamente recepito in sentenza. 2) Sull'impossibilità di modificare la rampa di raccordo per presunti vincoli urbanistici. È pacifico che in qualità di proprietario dell'immobile al cui interno si trova il locale “ Parte_1 [...]
fosse tenuto ex art. 2051 c.c. alla custodia e manutenzione dell'immobile e delle pertinenze. CP_3
È pacifico altresì e non contestato, il fatto che fossero presenti vincoli sull'edificio e sull'area della piazza.
Pur tuttavia non è emersa alcuna prova, a carico di sul fatto che l'estensione ed il contenuto dei Pt_1 vincoli non avrebbe consentito di modificare la conformazione della rampa insidiosa che ha provocato la caduta del CP_1 Ciò a maggiore ragione se, come correttamente dedotto L'appellato, era certamente possibile adottare correttivi grafici che avrebbero potuto consentire al pedone di distinguere il dislivello dalla pavimenta- zione circostante (quale la segnalazione a colori della rampa e dei cordoli laterali), oppure adottare solu- zioni tecniche (pur prese da negozi limitrofi) dirette ad evitare la formazione di un ostacolo laterale, pericoloso per i pedoni, simile a quello per cui è causa. 3) Sulla presunta responsabilità dell'appellato. Osservano che, per costante giurisprudenza, il custode è liberato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. solo provando che l'evento lesivo è stato determinato in via esclusiva da un caso fortuito, prova che richiede per ormai costante giurisprudenza “un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile.” (Cass. Civ. n. 25837/2017, recentemente con- fermata da Cass. Civ. n. 13729/2022; si vedano anche Cass. Civ. n. 8811/2020 e Cass. Civ. n. 456/2021). Su nessuno di questi due punti controparte ha offerto alcuna prova: non risulta nemmeno allegata la ne- gligenza dell'attore, non potendosi in alcun modo presumere che il fatto di inciampare in un ostacolo sia per sé una colpa, né si deduce in alcun modo come detta denegata negligenza potesse essere imprevedibile da parte gestore del locale.
4) Sul quarto motivo di appello osservano che, come correttamente rilevato dal Tribunale non è rilevante il fatto che il danneggiato si sia fatto medicare, nelle immediatezze del sinistro, da un fisioterapista e non da un medico abilitato a rilasciare certificazioni, in quanto il n data 4.5.2017 e quindi il giorno CP_1 successivo ai fatti in questione, aveva “comunque posto all'attenzione di un professionista sanitario il distretto infortunato…”. (pag. 4 sentenza). Sul quantum contestano poi quanto dedotto L'appellante in tema di danno morale e della sua risarcibi- lità e rilevano che la prova del danno morale può essere data anche in via presuntiva e, senza dubbio, un danno che comporta una invalidità permanente superiore al 4% ed una invalidità temporanea riconosciuta
6 parziale di complessivi 60 giorni, comporta una sofferenza, quale dolore fisico e morale, presuntivamente esistente fino a prova contraria (. Osservano che il CTU ha concluso nel proprio elaborato che “Allo stato attuale residua un quadro algico- disfunzionale del distretto caviglia-piede di destra, rappresentati da persistente dolore e gonfiore del distretto caviglia-piede destro con limitazione funzionale che si accentua a camminare, ballare, correre e giocare a calcio.” (CTU, pag. 16). La somma liquidata dal Giudice, che comunque deve sempre ritenersi una valutazione equitativa, è anzi inferiore a quanto previsto dalle vigenti Tabelle di Milano.
Conclude chiedendo il rigetto dell'atto di appello e con il favore delle spese di lite da distrarsi.
Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dello 09.04.2024, tenutasi con mo- dalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il proposto appello è meritevole di accoglimento.
Preliminarmente si osserva che si ritiene di fare ricorso al noto principio della ragione più liquida, secondo il quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esi- genze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico si- stematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309). Ciò premesso, è fondato il terzo motivo per le seguenti ragioni. Trattandosi di infortunio avvenuto presso il locale “Bottega Portici – Due Torri” di proprietà e gestito L'AN , la fattispecie in esame è regolamentata L'art. 2051 c.c., che “ prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui unico presupposto è l'esistenza di un rapporto di custodia;
del tutto irrile- vante, per contro, è accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio della vigilanza sulla cosa;
- quanto all'onere della prova, ove sia applicabile l'art. 2051 cod. civ., il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo;
- quanto all'ambito di applicazione, la norma in esame trova applicazione in tutti i casi in cui il danno è stato arrecato dalla cosa, direttamente o indirettamente;
non è applicabile solamente quando la cosa ha avuto un ruolo meramente passivo nella produzione del danno” (Cass. n. 2481/2018; Cass.n.5031/1998). Per quanto riguarda, poi, il fondamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. “non è ulteriormente discuti- bile che detta responsabilità abbia natura oggettiva” (ex plurimis Cass.n.11152/2023; Cass.S.U.n.20943/2022) e pertanto, l'unico presupposto, è l'esistenza di un rapporto di custodia, mentre è del tutto irrilevante accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio della vigilanza sulla cosa.
Quanto all'onere della prova“ il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo;
- quanto all'am- bito di applicazione, la norma in esame trova applicazione in tutti i casi in cui il danno è stato arrecato dalla cosa, direttamente o indirettamente;
non è applicabile solamente quando la cosa ha avuto un ruolo meramente passivo nella produzione del danno” (Cass.n.2481/2018; Cass.n.5031/1998).
7 Ciò premesso, all'esito di un riesame degli atti e dei documenti alla luce dei motivi di appello, si deve ritenere che il sinistro dello 03.05.2017, che ha visto coinvolto il si sia verificato a causa di CP_1 un'esclusiva disattenzione del danneggiato, tale da escludere ogni responsabilità dell'appellante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 comma 1 c.c. Preliminarmente si osserva che, diversamente da quanto dedotto dal nel proprio atto di cita- CP_1 zione, l'asserita caduta non si è verificata a causa di “una rampa antiscivolo estremamente pericolosa e resa poco visibile dalla scarsa illuminazione e dalla presenza nelle sue adiacenze di numerosi tavolini”, in quanto L'espletata istruttoria (attraverso la produzione di documenti e fotografie, doc. 8 fasc.
[...]
è emerso che si tratta di un raccordo/dislivello di modestissima entità (di pochi centimetri) tra le CP_4 due pavimentazioni.
Ciò premesso, L'attenta disamina delle citate fotografie dello stato dei luoghi, in atti, e in particolare di quelle relative alla “rampa” incriminata , si deve ritenere che, contrariamente a quanto sostenuto dal non risulta che si trattasse di un dislivello di dimensioni importanti ma di pochi centimetri e CP_1 quindi non tale da determinarne la sua caduta e ciò, a maggior ragione se si tiene conto del fatto che, pur ipotizzando che i tavolini del locale proiettassero ombra proprio su detto piccolo gradino (come dichiarato dai testi di parte attorea), in ogni caso il avrebbe potuto e dovuto certamente percepire la CP_1 presenza almeno dello scivolo, lungo circa un metro, ma, ciò nonostante, aveva preferito scendere lateral- mente dal raccordo, assumendo una conseguente esclusiva e totale autoresponsabilità dell'evento.
Secondo la consolidata giurisprudenza (ex plurimis Cass.n.9315/2019; Cass.n.14041/2024) “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso L'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comporta- mento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”. Ed ancora è stato affermato (Cass.n.21675/2023) che la condotta negligente del danneggiato non deve essere necessariamente abnorme, essendo sufficiente che la stessa sia “colposamente incidente nella mi- sura apprezzata”, cosicché “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e pre- vedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del com- portamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini ap- pena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso”. Pertanto, tenuto conto del contesto di tempo e di luogo fatto (l'infortunio si è verificato in ora notturna, ma in una zona comunque illuminata dalle luci del locale e da quelle pubbliche presenti in loco; il danneg- giato aveva all'epoca 32 anni e non è emerso che avesse problemi di deambulazione ) , si deve ritenere non verosimile che un dislivello di pochi centimetri, neppure particolarmente esteso, sia stato causa della caduta dell'appellato, che avrebbe potuto certamente evitarla laddove avesse prestato quell'attenzione nell'incedere normalmente esigibile da parte di un pedone diligente.
8 Nella concreta fattispecie, non è quindi ravvisabile alcuna responsabilità ex art. 2051 c.c. della società appellante, posto che la cosa ha avuto un ruolo meramente passivo nella produzione del danno. All'accoglimento del proposto appello, consegue che sia il che gli avv.ti Alessandro Soffritti CP_1
e Federica Mellini, quali suoi difensori antistatari (Cass.n.1526/2016; Cass.n.10827/2007) ) sono tenuti a restituire ad le somme ricevute, rispettivamente a titolo di risarcimento danni e di spese proces- Pt_1 suali (doc. 3,4 fasc. II grado appellante), in esecuzione della sentenza integralmente riformata. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste quindi a carico dell'appellato e liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al DM 147/2022 (Cass.n.19068/2020), del grado di complessità della controversia, dell'attività svolta e delle questioni esaminate.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza
- rigetta la domanda avanzata da e lo condanna alla restituzione delle somme ricevute Controparte_1 da oltre interessi dal pagamento al saldo effettivo;
Parte_1
- condanna gli avv.ti Alessandro Soffritti e Federica Mellini alla restituzione delle somme ricevute da a titolo di spese processuali, oltre interessi dal pagamento al saldo effettivo;
Parte_1
- condanna a rifondere a le spese di lite del doppio grado di giudizio Controparte_1 Parte_1 che si liquidano, per il primo grado, in complessivi in € 5.838,55 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA e, per il presente grado, in € 382,50 per spese ed € 3.966,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA 0 pr, di distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico di le spese della CTU. Controparte_1
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 27.11.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore
Dott. Samuele Scalise
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Maria Laura Benini - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.1365/2022
promossa da
in persona del legale rapp.te pro-tempore, elettiva- Parte_1 mente domiciliata in Bologna, Piazza De' Calderini n.6 presso lo studio dell'avv. , che la rappresenta e difende Parte_2 in virtù di procura in calce all'atto di citazione del precedente grado di giudizio
- Appellante –
Contro
, elettivamente domiciliato in Bologna, Via Belve- Controparte_1 dere n. 10, presso lo studio degli avv.ti Federica Mellini e Ales- sandro Soffritti ,che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di citazione del precedente grado di giudizio, nonché gli stessi avv. Alessandro Soffritti ed avv. Fe- derica Mellini in proprio ex art. 86 c.p.c
- Appellati-
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tri- Controparte_1 bunale di Bologna, al fine di sentirne accertare la sua responsabilità per il sinistro avvenuto Parte_1 in data 03.05.2017 e, per l'effetto, sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patri- moniali riportati.
Più in dettaglio l'attore ha dedotto che in data 3 maggio 2017, verso le ore 22.00 si trovava presso il locale
“Bottega Portici – Due Torri”; mentre usciva L'interno del locale per raggiungere due amici seduti ad un tavolino esterno, metteva il piede sul dislivello esistente fra la rampa d'accesso al marciapiede ed il marciapiede stesso e cadeva a terra riportando lesioni personali. si è ritualmente costituita chiedendo il rigetto della domanda attorea, perché infondata in Parte_1 fatto e diritto e comunque non provata.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1676/2022, all'esito dell'espletata istruttoria, consistita nell'escussione dei testimoni indicati dalle parti, nel conferimento dell'incarico ad un CTU medico-legale ai fini della valutazione dei danni riportati L'attore e nella disamina della documentazione in atti, ha e accolto la domanda con la seguente motivazione:
1 - “Nel caso di specie trova applicazione la disciplina prevista L'art. 2051 c.c. in virtù della quale la responsabilità di natura oggettiva si configura “in base alla sola esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, salva l'esclusione derivante dal caso fortuito” (Cass. civ. sent. n° 9309/2012; sent. n° 21508/2011; sent. n° 4279/2008). ...
-Custode è quindi colui che si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, per effetto della disponibilità materiale di essa. Nel caso di specie in qualità di proprietario dell'im- Parte_1 mobile al cui interno si trova il locale “Bottega Portici” è tenuto ex art. 2051 c.c. alla custodia e manu- tenzione dell'immobile e delle pertinenze.
-Nella ripartizione dell'onere della prova, il soggetto danneggiato ha l'onere di provare il nesso causale fra lo stato della cosa custodita e il danno subito, nonché dimostrare che l'evento dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. Il custode, invece, per liberarsi da ogni responsabilità, deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ovvero dell'intervento di un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo a "spezzare" il rapporto causale tra cosa custodita ed evento dannoso. Tale fattore può essere anche rappresentato dal compor- tamento del danneggiato che si ponga esso stesso come causa del danno. (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.
4279 del 19/02/2008). Una volta accertata la sussistenza del caso fortuito, e cioè una volta escluso il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, resta esclusa anche la responsabilità ex art. 2043 c.c. (Cass.
Civ. sez III n. 22807/2009, Cass.n. 25837/2017, Cass. Civ. n. 13729/2022; Cass. Civ. n. 8811/2020 e
Cass. Civ. n. 456/2021).
-Quanto alla ricostruzione della dinamica del fatto, alla luce delle emergenze processuali, questo giudice ritiene che il sinistro si sia verificato con le modalità descritte nell'atto introduttivo dell'attore: la rico- struzione è corroborata dalle dichiarazioni rese dai testimoni e , Testimone_1 Testimone_2 della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, i quali al momento del fatto si trovavano insieme al
I testi hanno riconosciuto nelle foto prodotte sub doc. 8 il punto nel quale il sig. CP_1 CP_1 è caduto. Precisamente il teste dichiarava all'udienza del 26 marzo 2021: “stava uscendo Testimone_1 dal locale per raggiungermi dopo che aveva effettuato un'ordinazione … ha messo il piede nel dislivello tra la rampa d'accesso ed il marciapiede ed è caduto a terra;
io l'ho visto mentre cadeva”. Il teste
all'udienza del 28 maggio 2021 dichiarava: “è uscito dal locale e si è diretto verso il mio tavo- Tes_2 lino … ha messo il piede in fallo sullo scivolo per accedere ai tavolini;
noi eravamo nel tavolino vicino allo scivolo che non era comunque visibile” Ciò premesso, il Tribunale reputa innanzi tutto provato il nesso di causalità materiale tra l'insidia, costituita dal dislivello del marciapiede ed il sinistro in cui è rimasta infortunato l'attore. Infatti i testi proseguono dichiarando che il dislivello non era segnalato ed era dello stesso colore grigio del marciapiede, specificano che sul dislivello non vi era illuminazione ed era in ombra per la presenza del tavolino e delle sedie poste vicino allo stesso. I testimoni hanno inoltre dichiarato che il punto in cui è caduto l'attore si trovava sul percorso più breve fra l'ingresso del negozio e i tavolini dello stesso.
- La prova del nesso di causalità materiale tra la cosa e il danno lamentato non può essere messa in discussione L'iter medico seguito L'attore. La relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio, dott.
[...]
a pagina 15 dichiara:” al sottoscritto non resta che esprimere un giudizio di compatibilità Persona_1 tra quanto riscontrato dal fisioterapista Dott. ed il trauma contusivo distorsivo della caviglia de- Per_2 stra a seguito dei fatti del 3.5.2017, risultando il quadro clinico rilevato dal fisioterapista in data 4.5.2017 compatibile con un trauma contusivo distorsivo di caviglia.” E' lo stesso ctu a rilevare che :
“se da un lato è vero che il Sig. è stato visitato da un medico solo a distanza di 23 giorni CP_1 L'evento e che inizialmente non è stata posta alcuna diagnosi (il fisioterapista, infatti, non è un medico
2 per cui in data 4.5.2017 non viene posta alcuna diagnosi e lo stesso Dott. rinvia ad “una corretta Per_2 diagnosi medica con eventuali esami strumentali diagnostici di approfondimento”), L'altro è altret- tanto vero che il Sig. in data 4.5.2017 - giorno successivo ai fatti in questione - ha comunque CP_1 posto all'attenzione di un professionista sanitario il distretto infortunato che presentava, come detto, massimo edema con ematoma delle regioni anteriore, laterale e mediale dell'articolazione tibio-tarsica e anche della regione dorsale del piede con impossibilità alla deambulazione e all'appoggio del piede al terreno, per cui il sanitario confezionò bendaggio contenitivo e leggermente compressivo con argilla e bende elastiche adesive”.
- La difesa del convenuto contesta, tuttavia, la sussistenza a suo carico della responsabilità ex art. 2051
c.c., ma le tesi sostenute, tuttavia, sono da disattendersi.
I testi di parte convenuta hanno riferito in generale sulla situazione urbanistica dell'immobile e sull'il- luminazione presente sulla base dei piani architettonici ed urbanistici della piazza e del locale ma nulla sulla concreta situazione presente al momento della caduta.
Parte attrice ha quindi assolto al suo onere probatorio fornendo la prova che il dislivello de quo costi- tuiva un'insidia e non risultava visibile. Si conviene con l'attore nel ritenere che il rischio della caduta poteva essere evitato prevedendo “cor- rettivi grafici (segnalazione a colori della rampa e dei cordoli laterali) che permettano al pedone di distinguere il dislivello dalla pavimentazione circostante “rendendolo in questo modo visibile allonta- nando altresì i tavolini del locale che nel caso di specie hanno favorito la caduta mettendo in ombra il punto rispetto all'illuminazione presente”. ciò premesso, tenuto conto di quanto emerso dalla CTU, e quindi della percentuale di invalidità perma- nente 4,25%, dell'età del danneggiato alla data del sinistro (31 anni) e delle tabelle del Tribunale di Mi- lano del 2018. a ha condannato la convenuta al pagamento della complessiva somma di € 10.794,41 oltre interessi legali come in motivazione, nonché al pagamento delle spese processuali distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su quattro motivi. Parte_1
Con il primo motivo si duole del fatto che il Tribunale abbia acriticamente recepito quanto sostenuto dal e dai testimoni (suoi amici), senza tenere in debita considerazione i numerosi riscontri docu- CP_1 mentali forniti da nonché le dichiarazioni testimoniali rese dai propri testi (sigg. Pt_1 Tes_3
ing. , geom. e sig. ).
[...] Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Sostiene che, contrariamente a quanto dedotto dal nel proprio atto di citazione, l'asserita ca- CP_1 duta non si è verificata a causa di “una rampa antiscivolo estremamente pericolosa e resa poco visibile dalla scarsa illuminazione e dalla presenza nelle sue adiacenze di numerosi tavolini”, in quanto L'espletata istruttoria (attraverso la produzione di documenti e fotografie) è emerso che trattasi di raccordo tra pavimentazioni di modestissima entità (dislivello di pochissimi centimetri tra le due pavi- mentazioni) pressoché privo di pendenza, al quale non si applica la normativa relativa alle barriere archi- tettoniche. Rileva che detto raccordo è pertinenza dell'immobile, ma è oggetto di servitù pubblica e dunque deve essere conservato e manutenuto secondo le indicazioni comunali.
Aggiunge poi che i marciapiedi e relativi raccordi, così come i passi carrai e carrabili, sono predisposti secondo le prescrizioni comunali e la pendenza (nel caso in esame sostanzialmente inesistente) dipende L'altezza del marciapiede. Nel caso in esame, all'atto dell'acquisto e poi dei lavori nell'edificio non ha apportato modifiche Pt_1
a portico e pavimentazione - raccordo incluso.
3 Quindi, eventuali irregolarità (peraltro non provate dal avrebbero dovuto imputarsi all'am- CP_1 ministrazione comunale e dichiararsi conseguentemente la carenza di legittimazione attiva di – Pt_1 essendo questione rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio.
Evidenzia ancora che, contrariamente a quanto dedotto dal Tribunale, ha dato prova documentale Pt_1
e testimoniale dello stato dei luoghi, con particolare riferimento alla relativa illuminazione nonché al posizionamento dei tavolini e quindi ha dato prova del fatto che non fosse ravvisabile alcuna insidia generativa del fatto di danno così come del nesso causale.
Con il secondo motivo rileva che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, seppur pro- Pt_1 prietario del bene (l'immobile e relativa pertinenza - il portico) non godeva e non gode della facoltà di disporre di quella res (non il ma la pavimentazione sottostante il portico) e quindi non può essere CP_2 considerato custode come richiede la fattispecie dell'art. 2051 c.c. Sostiene che, per quanto concerne la custodia dei marciapiedi - ivi compresi quelli attigui agli edifici condominiali - la giurisprudenza (Cass.n.16226/2005) da tempo è attestata nel ritenere che gli obblighi di manutenzione dell'ente pubblico di una strada aperta al pubblico transito si estendono ai marciapiedi laterali i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni.
Pertanto non era nella condizione di poter (arbitrariamente) modificare la colorazione della pa- Pt_1 vimentazione del raccordo e/o modificare i materiali o tantomeno applicarvi bande luminescenti o colo- rate o segnalatori.
Richiama varia giurisprudenza di legittimità e di merito in tema di danni e responsabilità ex art. 2051 c.c.
Con il terzo motivo lamenta il fatto che il Tribunale abbia omesso ogni valutazione della condotta del ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 comma 1 c.c. CP_1
Sostiene che il evidentemente senza prestare attenzione, aveva deviato dal percorso riservato CP_1 ai passanti e avventori del locale ed era sceso lateralmente dal raccordo, anziché percorrerlo fino al ter- mine sulla piazza e ciò aveva determinato l'evento. Rileva che avrebbe dovuto comunque trovare applicazione la norma sul concorso del fatto colposo del creditore e conseguentemente statuirsi la percentuale di (auto)responsabilità ascrivibile al sig. CP_1 anche d'ufficio, nel pieno rispetto dei consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza (ex multis, Cass. n. 27724/2018).
Con il quarto motivo lamenta l'illogicità e/o insufficiente motivazione in punto di nesso causale tra fatto ed evento della relativa quantificazione del danno.
Sub a) Osserva che la motivazione sulla scorta della quale viene ritenuto sussistente il nesso causale tra l'evento dello 03.05.2017 e le lesioni diagnosticate, per la prima volta, a distanza di quasi due mesi L'evento è incongrua e giuridicamente contravviene all'orientamento costante di dottrina e giurispru- denza.
Dai documenti emergeva infatti che, a fronte di un fatto del 3.5.2017, non vi fosse alcuna certificazione medica fino al 26.05.2017 quando per la prima volta un medico aveva prescritto una RMN della caviglia destra per riferito trauma distorsivo - seppur in assenza di alcun esame obiettivo descritto.
Il primo esame obiettivo risale al 29.05.2017, quando un medico legale (specialista in neurologia e dun- que non ortopedico), testualmente ha certificato “riferisce caduta rovinosa a terra il 3/5/2017 con
“trauma distorsivo caviglia dx con edema. Il paziente già in cure fisioterapiche con l'aiuto di terzi …”. In quell'occasione, il medico ha consigliato accertamenti diagnostici (RM) e visita ortopedica e, in data 05.06.20217. è stata eseguita la risonanza magnetica. Osserva che questo “buco temporale” è stato riportato anche dal CTU nel proprio elaborato.
4 Evidenzia quindi che, anche dalla CTU, emerge che l'ipotetica compatibilità del danno poggia esclusi- vamente sull'attestazione rilasciata da un fisioterapista, il giorno successivo l'evento e quindi su un do- cumento del tutto privo di valore sul piano dell'accertamento medico, poiché, a sensi di legge (DM Mi- nistero Sanità 14 settembre 1994, n. 741) il fisioterapista non è un medico e non può fare alcuna diagnosi.
Sostiene quindi che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare non sussistente il nesso causale tra evento e lesioni, stante il mancato rispetto del criterio cronologico (soluzione di continuità tra evento e certificati medici), non potendo ritenersi escluse altre cause (pregresse e/o successive all'evento dello
03/05/2017).
Sub b) Lamenta il fatto che il Tribunale sulla scorta della CTU, abbia sopravalutato il danno effettivo riportato dal (pari secondo Tabelle SIMLA al 3% e non al 4,25%); il fatto che, sebbene abbia CP_1 erroneamente richiamato le Tabelle del Tribunale di Milano del 2018, ha poi correttamente applicato quelle dell'anno 2021, facendo riferimento tuttavia al danno pari al 5% e non già al 4,25%. Rileva che nulla può riconoscersi a titolo di danno morale e quindi si deve “considerare la sola voce del danno biologico, depurata L'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percen- tuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico relazionale (biologico)” (Cass.n.
15733/2022). Osserva infine che, alla richiesta riforma della sentenza, dovrà conseguire sia la restituzione da parte del della somma di € 10.873,40, oltre interessi dal pagamento al saldo, ma anche la restituzione CP_1 delle spese processuali direttamente pagate ai suoi difensori, dichiaratisi antistatari in applicazione del principio di diritto per cui “In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 cod. proc. civ., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo
è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimo- niale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta con gli interessi dal giorno del pagamento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 04/04/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 1526 del 27/01/2016).” (Cass. n.6225/2022).
Conclude chiedendo l'accoglimento del proposto appello, con conseguente rigetto della domanda e con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Si sono regolarmente costituiti in giudizio nonché i suoi difensori avv.ti Federica Controparte_1
Mellini e Alessandro Soffritti ex art. 86 cpc p, con comparsa di costituzione con la quale hanno chiesto il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni.
Sui primi tre motivi di appello, sostengono che, sostanzialmente, ritiene che il Tribunale abbia Pt_1 errato nel ritenere provati i fati di causa e comunque abbia errato nel non ritenere l'appellato integral- mente responsabile per essi.
Ciò premesso, osservano quanto segue. 1) Sulle prove documentali sullo stato dei luoghi e prove testimoniali svolte in primo grado. I due testimoni addotti da parte attrice erano presenti ai fatti ed hanno assistito all'evento per cui è causa e hanno reso dettagliate dichiarazioni sui capitoli di prova articolati e ammessi.
Pertanto, tutti i fatti costituitivi della responsabilità ex art. 2051 dell'appellante sono stati provati.
Il aveva infatti il solo onere processuale di provare il nesso fra il bene in custodia e l'evento CP_1 ed il nesso fra l'evento e le conseguenze lesive risarcibili ed ha pienamente adempiuto, in sede documen- tale ed istruttoria, anche mediante le citate prove testimoniali e la CTU medico legale esperita.
5 Evidenziano ancora che, contrariamente a quanto dedotto L'appellante, ha prodotto solo do- Pt_1 cumentazione, antecedente i fatti di causa, rappresentante come avrebbe dovuto essere l'illuminazione del luogo, come avrebbero dovuto essere disposti i tavoli nei pressi della rampa, ma nulla ha provato su come fosse effettivamente lo stato dei luoghi la sera del sinistro.
Il fatto, riferito da entrambi i testimoni, che i tavoli posti vicino al dislivello mettessero questo in ombra rispetto all'illuminazione presente non può certamente essere messo in dubbio dal deposito di planimetrie sulla teorica disposizione dei tavoli, poiché in nessun modo è stato provato che tale disposizione fosse poi quella effettiva.
Quindi non è rilevante la produzione di un progetto (di illuminazione, di disposizione degli arredi o di sicurezza) se non si prova che tale progetto è stato seguito e messo in atto in concreto. non ha prodotto alcuna prova che quella sera, in quel momento, durante quel servizio ai tavoli, Pt_1 le condizioni fossero diverse da quelle viste di persona dai due testimoni escussi, quindi i fatti devono dirsi provati per come emerso in sede istruttoria e correttamente recepito in sentenza. 2) Sull'impossibilità di modificare la rampa di raccordo per presunti vincoli urbanistici. È pacifico che in qualità di proprietario dell'immobile al cui interno si trova il locale “ Parte_1 [...]
fosse tenuto ex art. 2051 c.c. alla custodia e manutenzione dell'immobile e delle pertinenze. CP_3
È pacifico altresì e non contestato, il fatto che fossero presenti vincoli sull'edificio e sull'area della piazza.
Pur tuttavia non è emersa alcuna prova, a carico di sul fatto che l'estensione ed il contenuto dei Pt_1 vincoli non avrebbe consentito di modificare la conformazione della rampa insidiosa che ha provocato la caduta del CP_1 Ciò a maggiore ragione se, come correttamente dedotto L'appellato, era certamente possibile adottare correttivi grafici che avrebbero potuto consentire al pedone di distinguere il dislivello dalla pavimenta- zione circostante (quale la segnalazione a colori della rampa e dei cordoli laterali), oppure adottare solu- zioni tecniche (pur prese da negozi limitrofi) dirette ad evitare la formazione di un ostacolo laterale, pericoloso per i pedoni, simile a quello per cui è causa. 3) Sulla presunta responsabilità dell'appellato. Osservano che, per costante giurisprudenza, il custode è liberato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. solo provando che l'evento lesivo è stato determinato in via esclusiva da un caso fortuito, prova che richiede per ormai costante giurisprudenza “un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile.” (Cass. Civ. n. 25837/2017, recentemente con- fermata da Cass. Civ. n. 13729/2022; si vedano anche Cass. Civ. n. 8811/2020 e Cass. Civ. n. 456/2021). Su nessuno di questi due punti controparte ha offerto alcuna prova: non risulta nemmeno allegata la ne- gligenza dell'attore, non potendosi in alcun modo presumere che il fatto di inciampare in un ostacolo sia per sé una colpa, né si deduce in alcun modo come detta denegata negligenza potesse essere imprevedibile da parte gestore del locale.
4) Sul quarto motivo di appello osservano che, come correttamente rilevato dal Tribunale non è rilevante il fatto che il danneggiato si sia fatto medicare, nelle immediatezze del sinistro, da un fisioterapista e non da un medico abilitato a rilasciare certificazioni, in quanto il n data 4.5.2017 e quindi il giorno CP_1 successivo ai fatti in questione, aveva “comunque posto all'attenzione di un professionista sanitario il distretto infortunato…”. (pag. 4 sentenza). Sul quantum contestano poi quanto dedotto L'appellante in tema di danno morale e della sua risarcibi- lità e rilevano che la prova del danno morale può essere data anche in via presuntiva e, senza dubbio, un danno che comporta una invalidità permanente superiore al 4% ed una invalidità temporanea riconosciuta
6 parziale di complessivi 60 giorni, comporta una sofferenza, quale dolore fisico e morale, presuntivamente esistente fino a prova contraria (. Osservano che il CTU ha concluso nel proprio elaborato che “Allo stato attuale residua un quadro algico- disfunzionale del distretto caviglia-piede di destra, rappresentati da persistente dolore e gonfiore del distretto caviglia-piede destro con limitazione funzionale che si accentua a camminare, ballare, correre e giocare a calcio.” (CTU, pag. 16). La somma liquidata dal Giudice, che comunque deve sempre ritenersi una valutazione equitativa, è anzi inferiore a quanto previsto dalle vigenti Tabelle di Milano.
Conclude chiedendo il rigetto dell'atto di appello e con il favore delle spese di lite da distrarsi.
Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dello 09.04.2024, tenutasi con mo- dalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il proposto appello è meritevole di accoglimento.
Preliminarmente si osserva che si ritiene di fare ricorso al noto principio della ragione più liquida, secondo il quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esi- genze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico si- stematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309). Ciò premesso, è fondato il terzo motivo per le seguenti ragioni. Trattandosi di infortunio avvenuto presso il locale “Bottega Portici – Due Torri” di proprietà e gestito L'AN , la fattispecie in esame è regolamentata L'art. 2051 c.c., che “ prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui unico presupposto è l'esistenza di un rapporto di custodia;
del tutto irrile- vante, per contro, è accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio della vigilanza sulla cosa;
- quanto all'onere della prova, ove sia applicabile l'art. 2051 cod. civ., il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo;
- quanto all'ambito di applicazione, la norma in esame trova applicazione in tutti i casi in cui il danno è stato arrecato dalla cosa, direttamente o indirettamente;
non è applicabile solamente quando la cosa ha avuto un ruolo meramente passivo nella produzione del danno” (Cass. n. 2481/2018; Cass.n.5031/1998). Per quanto riguarda, poi, il fondamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. “non è ulteriormente discuti- bile che detta responsabilità abbia natura oggettiva” (ex plurimis Cass.n.11152/2023; Cass.S.U.n.20943/2022) e pertanto, l'unico presupposto, è l'esistenza di un rapporto di custodia, mentre è del tutto irrilevante accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio della vigilanza sulla cosa.
Quanto all'onere della prova“ il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo;
- quanto all'am- bito di applicazione, la norma in esame trova applicazione in tutti i casi in cui il danno è stato arrecato dalla cosa, direttamente o indirettamente;
non è applicabile solamente quando la cosa ha avuto un ruolo meramente passivo nella produzione del danno” (Cass.n.2481/2018; Cass.n.5031/1998).
7 Ciò premesso, all'esito di un riesame degli atti e dei documenti alla luce dei motivi di appello, si deve ritenere che il sinistro dello 03.05.2017, che ha visto coinvolto il si sia verificato a causa di CP_1 un'esclusiva disattenzione del danneggiato, tale da escludere ogni responsabilità dell'appellante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 comma 1 c.c. Preliminarmente si osserva che, diversamente da quanto dedotto dal nel proprio atto di cita- CP_1 zione, l'asserita caduta non si è verificata a causa di “una rampa antiscivolo estremamente pericolosa e resa poco visibile dalla scarsa illuminazione e dalla presenza nelle sue adiacenze di numerosi tavolini”, in quanto L'espletata istruttoria (attraverso la produzione di documenti e fotografie, doc. 8 fasc.
[...]
è emerso che si tratta di un raccordo/dislivello di modestissima entità (di pochi centimetri) tra le CP_4 due pavimentazioni.
Ciò premesso, L'attenta disamina delle citate fotografie dello stato dei luoghi, in atti, e in particolare di quelle relative alla “rampa” incriminata , si deve ritenere che, contrariamente a quanto sostenuto dal non risulta che si trattasse di un dislivello di dimensioni importanti ma di pochi centimetri e CP_1 quindi non tale da determinarne la sua caduta e ciò, a maggior ragione se si tiene conto del fatto che, pur ipotizzando che i tavolini del locale proiettassero ombra proprio su detto piccolo gradino (come dichiarato dai testi di parte attorea), in ogni caso il avrebbe potuto e dovuto certamente percepire la CP_1 presenza almeno dello scivolo, lungo circa un metro, ma, ciò nonostante, aveva preferito scendere lateral- mente dal raccordo, assumendo una conseguente esclusiva e totale autoresponsabilità dell'evento.
Secondo la consolidata giurisprudenza (ex plurimis Cass.n.9315/2019; Cass.n.14041/2024) “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso L'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comporta- mento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”. Ed ancora è stato affermato (Cass.n.21675/2023) che la condotta negligente del danneggiato non deve essere necessariamente abnorme, essendo sufficiente che la stessa sia “colposamente incidente nella mi- sura apprezzata”, cosicché “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e pre- vedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del com- portamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini ap- pena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso”. Pertanto, tenuto conto del contesto di tempo e di luogo fatto (l'infortunio si è verificato in ora notturna, ma in una zona comunque illuminata dalle luci del locale e da quelle pubbliche presenti in loco; il danneg- giato aveva all'epoca 32 anni e non è emerso che avesse problemi di deambulazione ) , si deve ritenere non verosimile che un dislivello di pochi centimetri, neppure particolarmente esteso, sia stato causa della caduta dell'appellato, che avrebbe potuto certamente evitarla laddove avesse prestato quell'attenzione nell'incedere normalmente esigibile da parte di un pedone diligente.
8 Nella concreta fattispecie, non è quindi ravvisabile alcuna responsabilità ex art. 2051 c.c. della società appellante, posto che la cosa ha avuto un ruolo meramente passivo nella produzione del danno. All'accoglimento del proposto appello, consegue che sia il che gli avv.ti Alessandro Soffritti CP_1
e Federica Mellini, quali suoi difensori antistatari (Cass.n.1526/2016; Cass.n.10827/2007) ) sono tenuti a restituire ad le somme ricevute, rispettivamente a titolo di risarcimento danni e di spese proces- Pt_1 suali (doc. 3,4 fasc. II grado appellante), in esecuzione della sentenza integralmente riformata. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste quindi a carico dell'appellato e liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al DM 147/2022 (Cass.n.19068/2020), del grado di complessità della controversia, dell'attività svolta e delle questioni esaminate.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza
- rigetta la domanda avanzata da e lo condanna alla restituzione delle somme ricevute Controparte_1 da oltre interessi dal pagamento al saldo effettivo;
Parte_1
- condanna gli avv.ti Alessandro Soffritti e Federica Mellini alla restituzione delle somme ricevute da a titolo di spese processuali, oltre interessi dal pagamento al saldo effettivo;
Parte_1
- condanna a rifondere a le spese di lite del doppio grado di giudizio Controparte_1 Parte_1 che si liquidano, per il primo grado, in complessivi in € 5.838,55 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA e, per il presente grado, in € 382,50 per spese ed € 3.966,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA 0 pr, di distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico di le spese della CTU. Controparte_1
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 27.11.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore
Dott. Samuele Scalise
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