Sentenza 21 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2003, n. 2713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2713 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOITADEL COPOLO ITALIANO 03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION Pggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ---·. MERCURIO - Presidente- R.G.N. 13006/ Dott. Ettore BATTIMIELLO Consigliere- Cro Dott. Bruno n.6123 MINICHTELLO Rel. Consigliere Dott. Florindo Rep. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI Ud.29/11/02 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere - ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: TU ES, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE FEDERICI 2, presso 10 studio dell'avvocato MARIA C. ALESSANDRINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FF.SS. S.P.A. - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato L in ROMA VIA RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato --- GERARDO VESCI, chc lo rappresenta e difende, giusta 2002 delife in at procure speciale! atto notar PAOLO CASTELLINI di ROMA 4951 -1- dal 23 ferbbario 1999, rap. 56911 - resistente-con-procus! avverso la sentenza n. 15420/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 22/05/00 R.G. N. 5958/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/02 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore : Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. T -2- R.G. 13006/01 Rilevato in fatto che UL RA, ex dipendente della s.p.a. Ferrovie dello Stato, propone - ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 22 giugno 2000, la quale, accogliendo l'appello della società avverso la decisione di primo grado, no ha rigettato la domanda vòlta a conseguire la computabilità, ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita, degli aumenti stipendiali previsti dat citalo contratto con scadenze successive al suo pensionamento, avvenuto nel periodo di vigenza dello stesso contratto;
che la società intimata ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria (per Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. già Ferrovic dello Stato s.p.a.); Considerato in diritto che il ricorrente deduce l'erroneità della sentenza di appello, denunciando violazione ed errata interpretazione ed applicazione degli artt. 96. 37 e 38 del contratto collettivo per i ferrovieri 1990/1992, violazione dei principi e dei criteri di ermeneutica contrattuale (artt. 1362, 1363, 1366 e 1338 cod. civ.), violazione, falsa ed errata applicazione dell'art. 12 Preleggi e delle norme e dei principi vigenti in materia nonché dell'art. 14 della legge n.829 del 1973 e di altre norme, oltre che vizi di motivazione ed omesso esame di alti e documenti;
che l'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, prima crogata dall'Opafs e quindi, a seguito della soppressione dell'Opera, ai sensi della legge n. 537 del 1993, dalle stesse Ferrovic, deve essere commisurata, ai sensi dell'art. 14 legge 14 dicembre 1973 n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale sono versa:i sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versament: effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione;
con la Fly 3 conseguenza della non computabilità nell'indennità degli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto sui quali non furono versati i contributi che, nel caso controverso, la disciplina legale di riferimento, come dettata dagli art. 14 e 36 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, è rimasta inalterata sia a seguito della vicenda ed. di "privatizzazione" del rapporto di lavoro dei dipendenti delle ferrovie statali, ai sensi dell'art. 21, comma quarto, della legge 17 maggio 1985 n. 210, (istituzione dell'ente ferrovie dello Stato), sia a seguito dell'ulteriore vicenda della soppressione dell'Opaís, disposta dall'art. 1, comma 43, L. n. 537 del 1993, e dell'assunzione dell'obbligo di corrisponderc l'indennità da parte delle Ferrovie dello Stato s.p.a vicenda, quest'ultima che ha solo comportato la trasformazione della natura dell'indennità, da previdenziale e retributiva, senza, peraltro, minimamente incidere sull'essenza esclusivamente legale dellistituto, onde va condivisa la tesi della società nel senso della necessaria applicazione dell'art. 14 1. 829/1973, nel suo riferimento all'ultimo stipendio mensile quale base di calcolo per l'indennità; - che, quanto alla previsione contrattuale dello scaglionamento nel tempo degli aumenti retributivi mediante il riferimento alle diverse date di attribuzione di una parte di casi fino a giungere al cd. regime definitivo (intero importo), la stessa concreta non una "rateizzazione" in senso tecnico o una dilazione dell'adempimento dell'obbligazione retributiva se così fosse, l'aumento "a regime" comporterebbe la T corresponsione degli arretrati a tutti i dipendenti interessati, in modo da colmare la -differenza tra meri "anticipi" ed il saldo spettante ma una regolamentazione diretta a produrre, in coincidenza con determinate scadenze, successivi incrementi retributivi c la nascita della corrispondente obbligazione retributiva del datore di lavoro;
che perciò il dipendente che cessa dal servizio durante il periodo di vigenza contrattuale ha diritto alla retribuzione provista dalla regolamentazione del suo дес 1 rapporto di lavoro come spettante a tale data, non certo al pagamento delle somme corrispondenti agli scaglioni non ancora operativi;
- che ciò -senza necessità di ulteriori indagini dirette a verificare l'intenzione delle parti stipulanti il pallo collettivo, attesa l'impossibilità dell'autonomia privata di incidere validamente sulla disciplina dettata dall'art. 14 logge 1973/m.829 applicabile "nella specie è sufficiente per ritenere la pretesa infondata (v., fra le tante, Cass. 18 aprile 2000 n.5042, 23 giugno 2000 n.8588, 4 ottobre 2000 n.13222, 6 dicembre 2001 n.15433. 11 febbraio 2002 n.1918, 14 maggio 2002 n.7010); che, rigettando il ricorso alla stregua dei citati precedenti (cui possono aggiungersi -benché espressivi di una linea argomentativa fondata più sui dati negoziali che sulla regolamentazione legislativa dell'istituto- Cass. 20 ottobre 1998 n.10400, 29 gennaio 2001 n.1210, 25 maggio 2001 n.7173), il Collegio stima equo compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione, alteso l'alterno esito dellc ESENTE DA IM POSTA DI BOL fasi di merito;
LO, DI REGISTRO, E DA O GNI SPESA, TASS A
P. Q. M.
DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 15-4-73 N 533 la Corte rigetta il ricorso è compensa le spese. Così deciso, in Roma, il 29 novembre 2002 Florica lepiteideiell. 11 Presidente Il Consigliere est. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 21 FEB 2003 IL CANCELLIERE