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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/12/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRANI
Sezione Civile – Area Cont/Diritti-Reali/Locaz/Cond.
VERBALE DI UDIENZA nella causa civile n. 804/2024 r.g. promossa da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e congiuntamente quale unico centro di interesse, in
[...] Parte_5 qualità di successori ab intestato sui beni non espressamente contemplati nel testamento del de cuius , rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Peracino, Persona_1
e
, e , congiuntamente Parte_2 Controparte_1 Parte_1 quale unico centro di interesse, in qualità di successori del de cuius , Persona_2 rappresentati e difesi dall'avv. Tommaso Caprilli Dini e dall'avv. Giovanni Paolo Romano
Del Re,
RICORRENTI - INTIMANTI
CONTRO
e , rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Stasi, Controparte_2 Controparte_3
RESISTENTE – INTIMATO
NONCHÉ
rappresentata e difesa dall'avv. Angela MA Lorusso e dell'avv. CP_4
SC RE,
RESISTENTE
* * * * * * *
All'udienza del 15.12.2025 sono comparsi l'avv. Mascolo Sante Giuseppe, in sostituzione dell'avv. Carlo Peracino e degli avv.ti Tommaso Caprilli Dini e Giovanni Paolo Romano Del
Re per i ricorrenti-intimanti, l'avv. Ruggiero Marzocca in sostituzione dell'avv. Salvatore
Stasi per parte resistente-intimata, nonché l'avv. Mascolo Sante Giuseppe anche in sostituzione dell'avv. Angela MA Lorusso e dell'avv. SC RE per CP_4
È presente per la pratica forense la dott.ssa per la pratica
[...] Persona_3
1 forense. I difensori procedono alla discussione della causa richiamando le proprie difese e conclusioni.
I difensori indicano che non saranno presenti alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per la decisione ed all'esito dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante. il giudice
MA NA LT
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa MA NA LT, ha pronunziato, al termine della discussione, visto l'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA dandone lettura all'udienza del 15.12.2025, nella causa n. 804/2024 r.g., vertente tra
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e congiuntamente quale unico centro di interesse, in
[...] Parte_5 qualità di successori ab intestato sui beni non espressamente contemplati nel testamento del de cuius , rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Peracino, Persona_1
e
, e , congiuntamente Parte_2 Controparte_1 Parte_1 quale unico centro di interesse, in qualità di successori del de cuius , Persona_2 rappresentati e difesi dall'avv. Tommaso Caprilli Dini e dall'avv. Giovanni Paolo Romano
Del Re,
RICORRENTI - INTIMANTI
CONTRO
e , rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Stasi, Controparte_2 Controparte_3
RESISTENTE – INTIMATO
NONCHÉ
rappresentata e difesa dall'avv. Angela MA Lorusso e dell'avv. CP_4
SC RE,
RESISTENTE
OGGETTO: risoluzione del contratto di locazione per inadempimento
All'udienza del 15.12.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sulle conclusioni
3 delle parti come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con intimazione di sfratto per morosità , , Parte_1 Parte_2
e , congiuntamente quale Parte_3 Parte_4 Parte_5 unico centro di interesse, in qualità di successori ab intestato sui beni non espressamente contemplati nel testamento del de cuius di , e Persona_1 Per_1 Per_2
, convenivano in giudizio e , allegando che in
[...] Controparte_2 Controparte_3 data 1°.9.2004, quale proprietario dell'appartamento sito in Barletta, Controparte_5 in Via Luigi Dicuonzo n. 165, piano primo, censito al Catasto Fabbricati del predetto comune al foglio 127, particella 366, sub 4, concedeva suddetta porzione immobiliare in locazione ai coniugi e , per la durata di quattro anni, Controparte_2 Controparte_3 dal 1°.
9.2004 al 31.8.2008, tacitamente rinnovabile alla scadenza, registrato in Barletta il
2.9.2004 al n. 100458. Il contratto di locazione prevedeva un canone mensile di € 415,00 da corrispondersi anticipatamente ed in moneta contante presso il domicilio del locatore entro il primo giorno di ciascun mese.
nonché la coniuge e il figlio di questo Controparte_6 CP_7
l'immobile risultava intestato per la quota di 1/3, complessivamente a CP_8 favore di , , e Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
quali successori di di , fratello di , per la
[...] Persona_1 Per_1 CP_7 pari quota di 1/3 a favore di e per la pari quota di 1/3 a favore di Persona_2
, questi ultimi anche germani di . CP_4 CP_7
Riportavano che i conduttori dalla data di apertura della successione del locatore,
deceduto il 27.8.2009, non avessero mai corrisposto le mensilità di Controparte_5 detto canone. Così, in data 15.12.2016 veniva loro rivolta una prima formale richiesta finalizzata al recupero del credito, rimasta del tutto priva di riscontro. In data 26.10.2018
i ricorrenti intimavano nuovamente ai conduttori di provvedere, entro e non oltre il termine di dieci giorni, al pagamento del debito maturato a favore della massa ereditaria, da valere quale lettera di messa in mora. La missiva veniva contestata dal che eccepiva CP_2
l'avvenuta scadenza del contratto al 31.8.2008. I locatori replicavano che non potesse non rilevare la proroga tacita del contratto di locazione.
Ciò posto, gli intimanti concludevano chiedendo di convalidare lo sfratto per morosità relativamente all'immobile su descritto, emettersi ingiunzione di pagamento dei canoni non versati, con, in caso di opposizione, ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva ex art. 4 665 c.p.c., nonché dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento contrattuale, con vittoria di spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e , che Controparte_2 Controparte_3 contestavano l'intimato sfratto per morosità, domandando conseguentemente che non fosse convalidato e che, quindi, fosse rigettato, con vittoria di spese e competenze di causa.
Argomentavano che fino al decesso, in data 27.8.2009, di avevano Controparte_5 regolarmente corrisposto quanto dovuto a titolo di canone di locazione. Alla morte del locatore mai alcuna comunicazione del subentro era stata fatta da CP_7
(deceduta poi il 16.11.2014) e dal di loro figlio (deceduto 25.05.2011) e CP_8 consequenzialmente del loro diritto a richiedere il canone di affitto, laddove gli eredi dovevano informare il conduttore del subentro e del loro diritto a richiedere il canone di affitto, nonché trasmettere all'Agenzia delle Entrate una comunicazione di subentro.
Con raccomandata del 5.1.2010 i conduttori avevano richiesto a e CP_7 chi fosse il soggetto legittimato a ricevere il pagamento del canone di CP_8 locazione, ma mai alcun riscontro avevano avuto, per cui non erano stati in grado di poter regolarmente adempiere ai propri obblighi. Adducevano che per tali ragioni alcun diritto vantavano gli odierni ricorrenti sia in merito alla richiesta di pronuncia di sfratto per morosità sia in merito alla pretesa economica, della quale disconoscevano ogni attribuzione e quantificazione.
Eccepivano, poi, la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, in assenza del deposito di un atto di successione e di accettazione di eredità; contestavano la perdita di efficacia del contratto di locazione, che non prevedeva in alcun modo un rinnovo tacito di quattro anni in quattro anni e, dunque, si era automaticamente risolto il 31.8.2012 per mutuo consenso alla scadenza dei primi otto anni (4+4). Alla scadenza naturale del predetto contratto mai alcuna comunicazione di rinnovo era stata inoltrata né tanto meno alcuna procedura di registrazione era stata posta in essere dai legittimati attivi: deducevano che un contratto di locazione non registrato è nullo di diritto.
Eccepivano la prescrizione quinquennale del diritto del locatore di richiedere i canoni di locazione arretrati, il cui termine decorre da ogni scadenza pattuita tra locatore e conduttore, ex art. 2948, punto 3, c.c..
Concludevano chiedendo rigettarsi ogni avversa richiesta, con vittoria di spese di lite.
Era evocata in giudizio anche , sorella nonché erede con quota pari ad 1/3 CP_4 della locatrice , a sua volta erede del coniuge premorto CP_7 Controparte_5 senza disposizioni testamentarie, e del figlio, anch'esso premorto, e, come CP_8 tale, subentrante ex lege nella posizione di locatrice con riferimento al contratto di
5 locazione stipulato il 1°.
9.2004. aderiva e faceva proprie le domande già CP_4 svolte dagli intimati.
Con provvedimento del 7.3.2024, in ragione della opposizione degli intimati, non era convalidata l'intimazione di licenza di sfratto per morosità, era, però emessa ordinanza di rilascio dell'immobile a carico dei conduttori - intimati ex art. 665 c.p.c. in favore degli intimanti. Con il medesimo provvedimento era disposto il mutamento del rito, si invitavano le parti ad espletare la procedura di mediazione e si rinviava per il prosieguo e gli adempimenti di cui all'art. 420 c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per l'integrazione delle proprie difese.
Depositata l'istanza di mediazione, che veniva espletata con esito negativo, le parti depositavano le proprie memorie e la documentazione allegata nel termine assegnato.
Cone le memorie ex art. 426 c.p.c. le parti ribadivano le proprie argomentazioni e richieste.
I ricorrenti intimanti prendevano posizione sulle avverse contestazioni di carenza di legittimazione attiva, di mancato rinnovo del contratto di locazione, di nullità del contratto per mancata registrazione, di prescrizione del credito vantato ai sensi dell'art. 2948 c.c., nonché in merito al quantum richiesto. Parte intimata, da parte sua, ribadiva le proprie argomentazioni, chiedendo il rigetto delle avverse domande.
A seguito dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. del 23.9.2024, era disposta la acquisizione del fascicolo della fase dello sfratto;
la causa era, poi, rinviata per gli incombenti di cui all'art. 429 c.p.c..
Con comparsa del 2.12.2025 si costituivano in giudizio , Parte_2
e , dando atto che, in data 20.7.2025 era deceduto il Controparte_1 Parte_1 ricorrente per cui gli stessi, quali eredi, intendevano proseguire il Persona_2 procedimento ai sensi dell'art. 302 c.p.c. e, a tal fine, si costituivano congiuntamente in giudizio, riportandosi integralmente a quanto dedotto e argomentato nella memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. del 3.9.2024, facendo propri gli atti, le difese e le conclusioni già svolte dal de cuius.
All'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa.
* * * * * * *
Ciò posto, è noto che l'affermazione del giudice della fase sommaria dell'insussistenza dei presupposti per la convalida dello sfratto comporta la chiusura della fase speciale e la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie del rito locatizio.
Nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665
c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione
6 di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni.
“Nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447-bis c.p.c., con la conseguenza che, essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il thema decidendum risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in dipendenza dalle difese svolte da controparte” (Cass. Sez. 3, n. 14779 del 26.5.2023, cfr. anche Sez. 3, n. 5955 del 28.2.2023).
Ciò posto, occorre primum vagliare l'eccezione di nullità del contratto di locazione per mancata registrazione delle proroghe contrattuali ovvero del rinnovo del contratto.
Evidentemente, infatti, sotto un profilo logico giuridico ogni questione in merito alla risoluzione del rapporto presuppone un contratto valido, nel senso che la domanda di risoluzione implicitamente postulata l'assenza di ragioni che determinino la nullità del contratto medesimo.
Il contratto di locazione tra e in qualità di conduttori, e CP_3 CP_2 CP_5
in qualità di locatore, sottoscritto il 1°.9.2024, era registrato a Barletta il
[...]
2.9.2004, al numero 100458, come da documentazione già prodotta in atti nella fase sommaria. Il contratto non poteva, dunque, dirsi affetto da nullità per mancata registrazione.
Ai sensi dell'art. 1, comma 346, legge 311/2004, determina la nullità del contratto di locazione, comunque, sanabile con effetto retroattivo la mancata prima registrazione dello stesso, differentemente l'omessa registrazione del rinnovo del contratto costituisce mera irregolarità fiscale del tutto improduttiva di effetti sulla validità ed efficacia del contratto.
“In tema di contratto di locazione, il mancato versamento di alcune annualità dell'imposta di registro, successive a quella iniziale, è sì sanzionato dalla normativa fiscale, ma non rileva al fine della validità negoziale del contratto cui si riferisce la previsione di nullità di cui all'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, atteso che essa si riferisce alla registrazione originaria del contratto” (Cass. Sez. 3, 19.5.2023, n. 13870).
Neppure può discorrersi di mancata registrazione di un rinnovo contrattuale, conseguente alla scadenza del contratto per mancata previsione di automatica proroga.
Il contratto di locazione all'art. 3 prevedeva: “Al termine dell'eventuale periodo di rinnovo del contratto ciascuna delle parti ha diritto di promuovere la proroga del contrato a nuove
7 condizioni ovvero di chiedere la cessazione della locazione, mediante lettera raccomandata da inviarsi alla controparte almeno sei mesi prima dell'ultima scadenza. In tal caso, la parte interpellata dovrà rispondere, a mezzo lettera raccomandata, entro sessanta giorni dalla ricezione della raccomandata. In mancanza di risposta o di accordo, il contratto si intenderà cessato alla data dell'ultima scadenza. In mancanza di comunicazione il contratto si intenderà rinnovato tacitamente alle medesime condizioni”.
La clausola contrattuale è chiara nel prevedere il tacito rinnovo (id est proroga) del contratto alle medesime condizioni per ulteriori quattro anni ad ogni scadenza successiva alla prima, in assenza di comunicazione di una delle parti della volontà di chiedere il rinnovo a diverse condizioni o la cessazione del rapporto. Priva di fondamento, dunque. sulla base delle clausole contrattuali è l'allegazione di parte intimata che “Il predetto contratto non prevede in alcun modo un rinnovo tacito di 4 anni in quattro anni pertanto il 31.08.2012 il predetto contratto si è AUTOMATICAMENTE Controparte_9
”.
[...]
Peraltro, come correttamente osservato dagli intimanti, ai sensi dell'art. 1597 c.c., la locazione deve intendersi rinnovata allorquando alla scadenza del termine previsto, il conduttore rimanga e sia lasciato nella detenzione della res locata;
allo stesso modo l'art. 2, comma 1, della legge 431/1998 prevede che alla seconda scadenza del contratto di locazione di durata non inferiore a quattro anni, come nel caso di specie, in mancanza di accordo per il rinnovo a nuove condizioni o di esplicita rinuncia al rinnovo, il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
Ecco che il contratto di locazione, rimasti nella disponibilità della res locata i conduttori sino a maggio 2025, si è tacitamente rinnovato e, non solo non è nullo, ma non è neppure divenuto inefficace ovvero non si è risolto per mutuo consenso.
Non coglie nel segno neppure la contestazione degli intimati in merito alla legittimazione attiva degli intimanti.
La morte del locatore comporta una mera modificazione soggettiva del rapporto di locazione, con il subentro degli eredi nella posizione del locatore e nei suoi obblighi, con il corrispettivo dovere del conduttore di adempiere l'obbligazione relativa al pagamento del canone nei confronti degli eredi, divenuti titolari della locazione.
Con la memoria integrativa gli intimati producevano l'accettazione dell'eredità di CP_7
a sua volta erede del coniuge e del figlio premorti
[...] Controparte_5 CP_8
(come da certificati di morte in atti), con beneficio di inventario da parte di
[...]
con atto per notar dell'8.4.2016, nonché da parte Persona_1 Persona_4 dell'altro chiamato , germano di puramente e Persona_2 CP_7
8 semplicemente presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione di Trani, come da atto con firma autenticata dal cancelliere del Tribunale di Firenze il 15.4.2016, e ancora la accettazione per notaio del 22.4.2016 di Persona_5 CP_4 puramente e semplicemente. Le dette accettazioni seguivano al sollecito ad esprimersi con actio interrogatoria ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c..
Dall'atto notarile di pubblicazione del testamento di è Persona_1 evincibile anche la posizione dei ricorrenti intimanti, , Parte_1 Parte_2
, figli del de cuius, e
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
, già coniuge del de cuius, quali eredi dello stesso. La circostanza del legame Parte_5 di parentela non è, comunque, specificamente contestata dagli intimati.
A supporto della propria legittimazione gli intimanti già producevano nella fase sommaria le visure catastali per soggetto, che, per quanto in sé non aventi valore dimostrativo, costituiscono indizi valutabili unitamente all'ulteriore compendio probatorio in atti.
Provata è la legittimazione anche di , e Parte_2 Controparte_1
, costituitisi in giudizio, a seguito del decesso di , Parte_1 Persona_2 documentato in atti, e che, quali parti colpite dall'evento interruttivo, prima della pronuncia del giudice ex art. 302 c.p.c., hanno chiesto la prosecuzione del giudizio. La stessa costituzione in giudizio costituisce atto di accettazione tacita dell'eredità, perché costituisce esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, id est un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità.
Passando ora al merito della domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità, giova ricordare, in ordine all'onus probandi, il principio espresso dalla Corte di legittimità, a Sezioni Unite, nella sentenza del 30.10.2001, n. 13533, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa.
Nel caso di specie i conduttori hanno pienamente assolto all'onere probatorio sugli stessi gravanti, avendo provato la fonte della propria pretesa, di cui al contratto di locazione, e avendo allegato l'inadempimento dei conduttori.
I conduttori, che hanno chiaramente riconosciuto di non aver versato alcun canone a seguito del decesso del locatore non hanno, invece, a loro volta assolto Controparte_5 all'onere probatorio sugli stessi gravante di dimostrare fatti modificativi o estintivi
9 dell'altrui pretesa.
Occorre ora valutare la gravità o meno di tale inadempimento sul sinallagma contrattuale, ai fini del vaglio della domanda di risoluzione del contratto di locazione proposta dai locatori.
Trattandosi di locazione abitativa soccorre all'uopo la norma di cui all'art. 5 legge
392/1978, secondo cui il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'art. 1455 c.c..
Nel caso di specie si discute di un inadempimento ben più grave del mancato pagamento di una mensilità del canone, discorrendosi di un inadempimento durato anni, anche dopo la richiesta di pagamento da parte degli eredi del locatore.
Tanto giustifica l'accoglimento della domanda dei ricorrenti intimanti e, per l'effetto, va, pertanto, dichiarata la risoluzione alla data del 22.7.2023 (data della notifica dell'intimazione), del contratto di locazione dell'immobile sito in Barletta, in Via Luigi
Dicuonzo n.165, piano primo, per grave inadempimento dei conduttori all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione.
Viene dato atto da ambo le parti che l'immobile è stato rilasciato nel maggio 2025, per cui nulla va più disposto sulla domanda di ordine di rilascio.
I locatori hanno proposto anche domanda di pagamento dei canoni non versati sin dalla morte di avvenuta, come da certificato in atti, il 27.8.2009. Controparte_5
Ora, accertato l'inadempimento dei conduttori, per stabilire il quantum dovuto dai conduttori intimati per canoni non versati va valutata l'eccezione di prescrizione sollevata da questi ultimi. Come correttamente osservavano gli intimati nel proprio atto di opposizione e nelle memorie di cui alla presente fase di merito, la norma che regola la prescrizione del diritto del locatore a richiedere il pagamento dei canoni di locazione è l'art. 2948 cc, che dispone che si prescrivono in misura abbreviata, specificamente in cinque anni, fra gli altri crediti ivi indicati, al comma 1, n. 3: “le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni”.
Come risulta agli atti di causa, in data 15.12.2016 gli intimanti richiedevano per la prima volta al e alla il pagamento dei canoni di locazione insoluti arretrati;
CP_2 CP_3 la richiesta era ribadita in data 26.10.2018. Entrambe le missive avevano effetto interruttivo sul decorso della prescrizione, così come, poi, la notifica il 22.7.2023 dell'atto
10 di citazione per la convalida dello sfratto per morosità, con richiesta di ingiunzione di pagamento.
Ai sensi dell'art. 1310 c.c., gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori.
Interrompe la prescrizione nei confronti della l'intimazione trasmessa al solo CP_3
che non ha contestato né disconosciuto il ricevimento, così come interrompe la CP_2 prescrizione a vantaggio di tutti i locatori la richiesta di pagamento trasmessa nel 2016 dal solo Parte_3
Secondo costante giurisprudenza, perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione deve presentare, oltre all'elemento soggettivo (chiara indicazione del soggetto obbligato), l'elemento oggettivo, consistente nell'esplicazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con effetto sostanziale di costituirlo in mora. Espressamente il pagamento dei canoni era richiesto con efficacia interruttiva con le missive, non disconosciute, del 2016
e del 2018 e, dipoi, con l'intimazione di sfratto.
La questione della mancata comunicazione subito dopo il decesso di Controparte_5 delle modalità di pagamento dei canoni agli eredi, nonostante la richiesta di chiarimenti nel 2010, se poteva giustificare un ritardo nel pagamento fino a che una comunicazione non è giunta ai conduttori, non giustifica il mancato pagamento dopo la comunicazione del 2016 e del 2018 non solo dei canoni successivamente scaduti ma anche dei canoni pregressi, a decorrere dal canone non versato cinque anni prima della diffida del
15.12.2016.
Ecco che i conduttori vanno condannati al pagamento dei canoni maturati sino alla intimazione di sfratto e dei successivi sino all'effettivo rilascio del bene. La responsabilità del conduttore per danni da ritardata restituzione della cosa locata a norma dell'art. 1591
c.c. ha natura contrattuale, ricollegandosi alla violazione dell'obbligo di restituzione derivante dal contratto di locazione ed ha origine dal venir meno del diritto alla detenzione e al godimento della cosa locata che, nell'ipotesi di cessazione anticipata dovuta alla pronuncia di risoluzione per inadempimento, va ricondotto alla data della domanda di risoluzione, per effetto della quale i conduttori devono ritenersi costituiti in mora per il rilascio della cosa (cfr. Cass. Sez. 3, 29.1.1980, n. 676).
I conduttori vanno, dunque, condannati al pagamento della somma di € 71.800,00, oltre interessi legali, pari a € 62.700,00 a titolo di canoni di locazione non corrisposti dal mese
11 di gennaio 2010 al mese di luglio 2023 (151 canoni) e a € 9.100,00 ex art. 1591 c.c., pari ai canoni da agosto 2023 a maggio 2025 (22 canoni).
Le spese di giudizio, tenuto conto della particolarità della vicenda concreta, con conduttori non subito messi al corrente delle modalità di pagamento dei canoni agli eredi del locatore, nonostante formale richiesta, nonché delle questioni giuridiche e processuali affrontate, meritano integrale compensazione.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, assorbita o disattesa ogni altra istanza così provvede:
- dichiara la risoluzione del contratto di locazione del 1°.9.2004, registrato presso l'Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Barletta al n. 100458 in data 2.9.2004, per inadempimento dei conduttori;
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio;
- condanna e al pagamento a favore dei locatori Controparte_2 Controparte_3 della somma di € 71.800,00, oltre interessi legali sino al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo e deposito contestuale della motivazione.
Trani, 15.12.2025.
Il giudice dott.ssa MA NA LT
12
Sezione Civile – Area Cont/Diritti-Reali/Locaz/Cond.
VERBALE DI UDIENZA nella causa civile n. 804/2024 r.g. promossa da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e congiuntamente quale unico centro di interesse, in
[...] Parte_5 qualità di successori ab intestato sui beni non espressamente contemplati nel testamento del de cuius , rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Peracino, Persona_1
e
, e , congiuntamente Parte_2 Controparte_1 Parte_1 quale unico centro di interesse, in qualità di successori del de cuius , Persona_2 rappresentati e difesi dall'avv. Tommaso Caprilli Dini e dall'avv. Giovanni Paolo Romano
Del Re,
RICORRENTI - INTIMANTI
CONTRO
e , rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Stasi, Controparte_2 Controparte_3
RESISTENTE – INTIMATO
NONCHÉ
rappresentata e difesa dall'avv. Angela MA Lorusso e dell'avv. CP_4
SC RE,
RESISTENTE
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All'udienza del 15.12.2025 sono comparsi l'avv. Mascolo Sante Giuseppe, in sostituzione dell'avv. Carlo Peracino e degli avv.ti Tommaso Caprilli Dini e Giovanni Paolo Romano Del
Re per i ricorrenti-intimanti, l'avv. Ruggiero Marzocca in sostituzione dell'avv. Salvatore
Stasi per parte resistente-intimata, nonché l'avv. Mascolo Sante Giuseppe anche in sostituzione dell'avv. Angela MA Lorusso e dell'avv. SC RE per CP_4
È presente per la pratica forense la dott.ssa per la pratica
[...] Persona_3
1 forense. I difensori procedono alla discussione della causa richiamando le proprie difese e conclusioni.
I difensori indicano che non saranno presenti alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per la decisione ed all'esito dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante. il giudice
MA NA LT
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa MA NA LT, ha pronunziato, al termine della discussione, visto l'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA dandone lettura all'udienza del 15.12.2025, nella causa n. 804/2024 r.g., vertente tra
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e congiuntamente quale unico centro di interesse, in
[...] Parte_5 qualità di successori ab intestato sui beni non espressamente contemplati nel testamento del de cuius , rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Peracino, Persona_1
e
, e , congiuntamente Parte_2 Controparte_1 Parte_1 quale unico centro di interesse, in qualità di successori del de cuius , Persona_2 rappresentati e difesi dall'avv. Tommaso Caprilli Dini e dall'avv. Giovanni Paolo Romano
Del Re,
RICORRENTI - INTIMANTI
CONTRO
e , rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Stasi, Controparte_2 Controparte_3
RESISTENTE – INTIMATO
NONCHÉ
rappresentata e difesa dall'avv. Angela MA Lorusso e dell'avv. CP_4
SC RE,
RESISTENTE
OGGETTO: risoluzione del contratto di locazione per inadempimento
All'udienza del 15.12.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sulle conclusioni
3 delle parti come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con intimazione di sfratto per morosità , , Parte_1 Parte_2
e , congiuntamente quale Parte_3 Parte_4 Parte_5 unico centro di interesse, in qualità di successori ab intestato sui beni non espressamente contemplati nel testamento del de cuius di , e Persona_1 Per_1 Per_2
, convenivano in giudizio e , allegando che in
[...] Controparte_2 Controparte_3 data 1°.9.2004, quale proprietario dell'appartamento sito in Barletta, Controparte_5 in Via Luigi Dicuonzo n. 165, piano primo, censito al Catasto Fabbricati del predetto comune al foglio 127, particella 366, sub 4, concedeva suddetta porzione immobiliare in locazione ai coniugi e , per la durata di quattro anni, Controparte_2 Controparte_3 dal 1°.
9.2004 al 31.8.2008, tacitamente rinnovabile alla scadenza, registrato in Barletta il
2.9.2004 al n. 100458. Il contratto di locazione prevedeva un canone mensile di € 415,00 da corrispondersi anticipatamente ed in moneta contante presso il domicilio del locatore entro il primo giorno di ciascun mese.
nonché la coniuge e il figlio di questo Controparte_6 CP_7
l'immobile risultava intestato per la quota di 1/3, complessivamente a CP_8 favore di , , e Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
quali successori di di , fratello di , per la
[...] Persona_1 Per_1 CP_7 pari quota di 1/3 a favore di e per la pari quota di 1/3 a favore di Persona_2
, questi ultimi anche germani di . CP_4 CP_7
Riportavano che i conduttori dalla data di apertura della successione del locatore,
deceduto il 27.8.2009, non avessero mai corrisposto le mensilità di Controparte_5 detto canone. Così, in data 15.12.2016 veniva loro rivolta una prima formale richiesta finalizzata al recupero del credito, rimasta del tutto priva di riscontro. In data 26.10.2018
i ricorrenti intimavano nuovamente ai conduttori di provvedere, entro e non oltre il termine di dieci giorni, al pagamento del debito maturato a favore della massa ereditaria, da valere quale lettera di messa in mora. La missiva veniva contestata dal che eccepiva CP_2
l'avvenuta scadenza del contratto al 31.8.2008. I locatori replicavano che non potesse non rilevare la proroga tacita del contratto di locazione.
Ciò posto, gli intimanti concludevano chiedendo di convalidare lo sfratto per morosità relativamente all'immobile su descritto, emettersi ingiunzione di pagamento dei canoni non versati, con, in caso di opposizione, ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva ex art. 4 665 c.p.c., nonché dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento contrattuale, con vittoria di spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e , che Controparte_2 Controparte_3 contestavano l'intimato sfratto per morosità, domandando conseguentemente che non fosse convalidato e che, quindi, fosse rigettato, con vittoria di spese e competenze di causa.
Argomentavano che fino al decesso, in data 27.8.2009, di avevano Controparte_5 regolarmente corrisposto quanto dovuto a titolo di canone di locazione. Alla morte del locatore mai alcuna comunicazione del subentro era stata fatta da CP_7
(deceduta poi il 16.11.2014) e dal di loro figlio (deceduto 25.05.2011) e CP_8 consequenzialmente del loro diritto a richiedere il canone di affitto, laddove gli eredi dovevano informare il conduttore del subentro e del loro diritto a richiedere il canone di affitto, nonché trasmettere all'Agenzia delle Entrate una comunicazione di subentro.
Con raccomandata del 5.1.2010 i conduttori avevano richiesto a e CP_7 chi fosse il soggetto legittimato a ricevere il pagamento del canone di CP_8 locazione, ma mai alcun riscontro avevano avuto, per cui non erano stati in grado di poter regolarmente adempiere ai propri obblighi. Adducevano che per tali ragioni alcun diritto vantavano gli odierni ricorrenti sia in merito alla richiesta di pronuncia di sfratto per morosità sia in merito alla pretesa economica, della quale disconoscevano ogni attribuzione e quantificazione.
Eccepivano, poi, la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, in assenza del deposito di un atto di successione e di accettazione di eredità; contestavano la perdita di efficacia del contratto di locazione, che non prevedeva in alcun modo un rinnovo tacito di quattro anni in quattro anni e, dunque, si era automaticamente risolto il 31.8.2012 per mutuo consenso alla scadenza dei primi otto anni (4+4). Alla scadenza naturale del predetto contratto mai alcuna comunicazione di rinnovo era stata inoltrata né tanto meno alcuna procedura di registrazione era stata posta in essere dai legittimati attivi: deducevano che un contratto di locazione non registrato è nullo di diritto.
Eccepivano la prescrizione quinquennale del diritto del locatore di richiedere i canoni di locazione arretrati, il cui termine decorre da ogni scadenza pattuita tra locatore e conduttore, ex art. 2948, punto 3, c.c..
Concludevano chiedendo rigettarsi ogni avversa richiesta, con vittoria di spese di lite.
Era evocata in giudizio anche , sorella nonché erede con quota pari ad 1/3 CP_4 della locatrice , a sua volta erede del coniuge premorto CP_7 Controparte_5 senza disposizioni testamentarie, e del figlio, anch'esso premorto, e, come CP_8 tale, subentrante ex lege nella posizione di locatrice con riferimento al contratto di
5 locazione stipulato il 1°.
9.2004. aderiva e faceva proprie le domande già CP_4 svolte dagli intimati.
Con provvedimento del 7.3.2024, in ragione della opposizione degli intimati, non era convalidata l'intimazione di licenza di sfratto per morosità, era, però emessa ordinanza di rilascio dell'immobile a carico dei conduttori - intimati ex art. 665 c.p.c. in favore degli intimanti. Con il medesimo provvedimento era disposto il mutamento del rito, si invitavano le parti ad espletare la procedura di mediazione e si rinviava per il prosieguo e gli adempimenti di cui all'art. 420 c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per l'integrazione delle proprie difese.
Depositata l'istanza di mediazione, che veniva espletata con esito negativo, le parti depositavano le proprie memorie e la documentazione allegata nel termine assegnato.
Cone le memorie ex art. 426 c.p.c. le parti ribadivano le proprie argomentazioni e richieste.
I ricorrenti intimanti prendevano posizione sulle avverse contestazioni di carenza di legittimazione attiva, di mancato rinnovo del contratto di locazione, di nullità del contratto per mancata registrazione, di prescrizione del credito vantato ai sensi dell'art. 2948 c.c., nonché in merito al quantum richiesto. Parte intimata, da parte sua, ribadiva le proprie argomentazioni, chiedendo il rigetto delle avverse domande.
A seguito dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. del 23.9.2024, era disposta la acquisizione del fascicolo della fase dello sfratto;
la causa era, poi, rinviata per gli incombenti di cui all'art. 429 c.p.c..
Con comparsa del 2.12.2025 si costituivano in giudizio , Parte_2
e , dando atto che, in data 20.7.2025 era deceduto il Controparte_1 Parte_1 ricorrente per cui gli stessi, quali eredi, intendevano proseguire il Persona_2 procedimento ai sensi dell'art. 302 c.p.c. e, a tal fine, si costituivano congiuntamente in giudizio, riportandosi integralmente a quanto dedotto e argomentato nella memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. del 3.9.2024, facendo propri gli atti, le difese e le conclusioni già svolte dal de cuius.
All'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa.
* * * * * * *
Ciò posto, è noto che l'affermazione del giudice della fase sommaria dell'insussistenza dei presupposti per la convalida dello sfratto comporta la chiusura della fase speciale e la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie del rito locatizio.
Nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665
c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione
6 di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni.
“Nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447-bis c.p.c., con la conseguenza che, essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il thema decidendum risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in dipendenza dalle difese svolte da controparte” (Cass. Sez. 3, n. 14779 del 26.5.2023, cfr. anche Sez. 3, n. 5955 del 28.2.2023).
Ciò posto, occorre primum vagliare l'eccezione di nullità del contratto di locazione per mancata registrazione delle proroghe contrattuali ovvero del rinnovo del contratto.
Evidentemente, infatti, sotto un profilo logico giuridico ogni questione in merito alla risoluzione del rapporto presuppone un contratto valido, nel senso che la domanda di risoluzione implicitamente postulata l'assenza di ragioni che determinino la nullità del contratto medesimo.
Il contratto di locazione tra e in qualità di conduttori, e CP_3 CP_2 CP_5
in qualità di locatore, sottoscritto il 1°.9.2024, era registrato a Barletta il
[...]
2.9.2004, al numero 100458, come da documentazione già prodotta in atti nella fase sommaria. Il contratto non poteva, dunque, dirsi affetto da nullità per mancata registrazione.
Ai sensi dell'art. 1, comma 346, legge 311/2004, determina la nullità del contratto di locazione, comunque, sanabile con effetto retroattivo la mancata prima registrazione dello stesso, differentemente l'omessa registrazione del rinnovo del contratto costituisce mera irregolarità fiscale del tutto improduttiva di effetti sulla validità ed efficacia del contratto.
“In tema di contratto di locazione, il mancato versamento di alcune annualità dell'imposta di registro, successive a quella iniziale, è sì sanzionato dalla normativa fiscale, ma non rileva al fine della validità negoziale del contratto cui si riferisce la previsione di nullità di cui all'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, atteso che essa si riferisce alla registrazione originaria del contratto” (Cass. Sez. 3, 19.5.2023, n. 13870).
Neppure può discorrersi di mancata registrazione di un rinnovo contrattuale, conseguente alla scadenza del contratto per mancata previsione di automatica proroga.
Il contratto di locazione all'art. 3 prevedeva: “Al termine dell'eventuale periodo di rinnovo del contratto ciascuna delle parti ha diritto di promuovere la proroga del contrato a nuove
7 condizioni ovvero di chiedere la cessazione della locazione, mediante lettera raccomandata da inviarsi alla controparte almeno sei mesi prima dell'ultima scadenza. In tal caso, la parte interpellata dovrà rispondere, a mezzo lettera raccomandata, entro sessanta giorni dalla ricezione della raccomandata. In mancanza di risposta o di accordo, il contratto si intenderà cessato alla data dell'ultima scadenza. In mancanza di comunicazione il contratto si intenderà rinnovato tacitamente alle medesime condizioni”.
La clausola contrattuale è chiara nel prevedere il tacito rinnovo (id est proroga) del contratto alle medesime condizioni per ulteriori quattro anni ad ogni scadenza successiva alla prima, in assenza di comunicazione di una delle parti della volontà di chiedere il rinnovo a diverse condizioni o la cessazione del rapporto. Priva di fondamento, dunque. sulla base delle clausole contrattuali è l'allegazione di parte intimata che “Il predetto contratto non prevede in alcun modo un rinnovo tacito di 4 anni in quattro anni pertanto il 31.08.2012 il predetto contratto si è AUTOMATICAMENTE Controparte_9
”.
[...]
Peraltro, come correttamente osservato dagli intimanti, ai sensi dell'art. 1597 c.c., la locazione deve intendersi rinnovata allorquando alla scadenza del termine previsto, il conduttore rimanga e sia lasciato nella detenzione della res locata;
allo stesso modo l'art. 2, comma 1, della legge 431/1998 prevede che alla seconda scadenza del contratto di locazione di durata non inferiore a quattro anni, come nel caso di specie, in mancanza di accordo per il rinnovo a nuove condizioni o di esplicita rinuncia al rinnovo, il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
Ecco che il contratto di locazione, rimasti nella disponibilità della res locata i conduttori sino a maggio 2025, si è tacitamente rinnovato e, non solo non è nullo, ma non è neppure divenuto inefficace ovvero non si è risolto per mutuo consenso.
Non coglie nel segno neppure la contestazione degli intimati in merito alla legittimazione attiva degli intimanti.
La morte del locatore comporta una mera modificazione soggettiva del rapporto di locazione, con il subentro degli eredi nella posizione del locatore e nei suoi obblighi, con il corrispettivo dovere del conduttore di adempiere l'obbligazione relativa al pagamento del canone nei confronti degli eredi, divenuti titolari della locazione.
Con la memoria integrativa gli intimati producevano l'accettazione dell'eredità di CP_7
a sua volta erede del coniuge e del figlio premorti
[...] Controparte_5 CP_8
(come da certificati di morte in atti), con beneficio di inventario da parte di
[...]
con atto per notar dell'8.4.2016, nonché da parte Persona_1 Persona_4 dell'altro chiamato , germano di puramente e Persona_2 CP_7
8 semplicemente presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione di Trani, come da atto con firma autenticata dal cancelliere del Tribunale di Firenze il 15.4.2016, e ancora la accettazione per notaio del 22.4.2016 di Persona_5 CP_4 puramente e semplicemente. Le dette accettazioni seguivano al sollecito ad esprimersi con actio interrogatoria ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c..
Dall'atto notarile di pubblicazione del testamento di è Persona_1 evincibile anche la posizione dei ricorrenti intimanti, , Parte_1 Parte_2
, figli del de cuius, e
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
, già coniuge del de cuius, quali eredi dello stesso. La circostanza del legame Parte_5 di parentela non è, comunque, specificamente contestata dagli intimati.
A supporto della propria legittimazione gli intimanti già producevano nella fase sommaria le visure catastali per soggetto, che, per quanto in sé non aventi valore dimostrativo, costituiscono indizi valutabili unitamente all'ulteriore compendio probatorio in atti.
Provata è la legittimazione anche di , e Parte_2 Controparte_1
, costituitisi in giudizio, a seguito del decesso di , Parte_1 Persona_2 documentato in atti, e che, quali parti colpite dall'evento interruttivo, prima della pronuncia del giudice ex art. 302 c.p.c., hanno chiesto la prosecuzione del giudizio. La stessa costituzione in giudizio costituisce atto di accettazione tacita dell'eredità, perché costituisce esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, id est un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità.
Passando ora al merito della domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità, giova ricordare, in ordine all'onus probandi, il principio espresso dalla Corte di legittimità, a Sezioni Unite, nella sentenza del 30.10.2001, n. 13533, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa.
Nel caso di specie i conduttori hanno pienamente assolto all'onere probatorio sugli stessi gravanti, avendo provato la fonte della propria pretesa, di cui al contratto di locazione, e avendo allegato l'inadempimento dei conduttori.
I conduttori, che hanno chiaramente riconosciuto di non aver versato alcun canone a seguito del decesso del locatore non hanno, invece, a loro volta assolto Controparte_5 all'onere probatorio sugli stessi gravante di dimostrare fatti modificativi o estintivi
9 dell'altrui pretesa.
Occorre ora valutare la gravità o meno di tale inadempimento sul sinallagma contrattuale, ai fini del vaglio della domanda di risoluzione del contratto di locazione proposta dai locatori.
Trattandosi di locazione abitativa soccorre all'uopo la norma di cui all'art. 5 legge
392/1978, secondo cui il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'art. 1455 c.c..
Nel caso di specie si discute di un inadempimento ben più grave del mancato pagamento di una mensilità del canone, discorrendosi di un inadempimento durato anni, anche dopo la richiesta di pagamento da parte degli eredi del locatore.
Tanto giustifica l'accoglimento della domanda dei ricorrenti intimanti e, per l'effetto, va, pertanto, dichiarata la risoluzione alla data del 22.7.2023 (data della notifica dell'intimazione), del contratto di locazione dell'immobile sito in Barletta, in Via Luigi
Dicuonzo n.165, piano primo, per grave inadempimento dei conduttori all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione.
Viene dato atto da ambo le parti che l'immobile è stato rilasciato nel maggio 2025, per cui nulla va più disposto sulla domanda di ordine di rilascio.
I locatori hanno proposto anche domanda di pagamento dei canoni non versati sin dalla morte di avvenuta, come da certificato in atti, il 27.8.2009. Controparte_5
Ora, accertato l'inadempimento dei conduttori, per stabilire il quantum dovuto dai conduttori intimati per canoni non versati va valutata l'eccezione di prescrizione sollevata da questi ultimi. Come correttamente osservavano gli intimati nel proprio atto di opposizione e nelle memorie di cui alla presente fase di merito, la norma che regola la prescrizione del diritto del locatore a richiedere il pagamento dei canoni di locazione è l'art. 2948 cc, che dispone che si prescrivono in misura abbreviata, specificamente in cinque anni, fra gli altri crediti ivi indicati, al comma 1, n. 3: “le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni”.
Come risulta agli atti di causa, in data 15.12.2016 gli intimanti richiedevano per la prima volta al e alla il pagamento dei canoni di locazione insoluti arretrati;
CP_2 CP_3 la richiesta era ribadita in data 26.10.2018. Entrambe le missive avevano effetto interruttivo sul decorso della prescrizione, così come, poi, la notifica il 22.7.2023 dell'atto
10 di citazione per la convalida dello sfratto per morosità, con richiesta di ingiunzione di pagamento.
Ai sensi dell'art. 1310 c.c., gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori.
Interrompe la prescrizione nei confronti della l'intimazione trasmessa al solo CP_3
che non ha contestato né disconosciuto il ricevimento, così come interrompe la CP_2 prescrizione a vantaggio di tutti i locatori la richiesta di pagamento trasmessa nel 2016 dal solo Parte_3
Secondo costante giurisprudenza, perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione deve presentare, oltre all'elemento soggettivo (chiara indicazione del soggetto obbligato), l'elemento oggettivo, consistente nell'esplicazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con effetto sostanziale di costituirlo in mora. Espressamente il pagamento dei canoni era richiesto con efficacia interruttiva con le missive, non disconosciute, del 2016
e del 2018 e, dipoi, con l'intimazione di sfratto.
La questione della mancata comunicazione subito dopo il decesso di Controparte_5 delle modalità di pagamento dei canoni agli eredi, nonostante la richiesta di chiarimenti nel 2010, se poteva giustificare un ritardo nel pagamento fino a che una comunicazione non è giunta ai conduttori, non giustifica il mancato pagamento dopo la comunicazione del 2016 e del 2018 non solo dei canoni successivamente scaduti ma anche dei canoni pregressi, a decorrere dal canone non versato cinque anni prima della diffida del
15.12.2016.
Ecco che i conduttori vanno condannati al pagamento dei canoni maturati sino alla intimazione di sfratto e dei successivi sino all'effettivo rilascio del bene. La responsabilità del conduttore per danni da ritardata restituzione della cosa locata a norma dell'art. 1591
c.c. ha natura contrattuale, ricollegandosi alla violazione dell'obbligo di restituzione derivante dal contratto di locazione ed ha origine dal venir meno del diritto alla detenzione e al godimento della cosa locata che, nell'ipotesi di cessazione anticipata dovuta alla pronuncia di risoluzione per inadempimento, va ricondotto alla data della domanda di risoluzione, per effetto della quale i conduttori devono ritenersi costituiti in mora per il rilascio della cosa (cfr. Cass. Sez. 3, 29.1.1980, n. 676).
I conduttori vanno, dunque, condannati al pagamento della somma di € 71.800,00, oltre interessi legali, pari a € 62.700,00 a titolo di canoni di locazione non corrisposti dal mese
11 di gennaio 2010 al mese di luglio 2023 (151 canoni) e a € 9.100,00 ex art. 1591 c.c., pari ai canoni da agosto 2023 a maggio 2025 (22 canoni).
Le spese di giudizio, tenuto conto della particolarità della vicenda concreta, con conduttori non subito messi al corrente delle modalità di pagamento dei canoni agli eredi del locatore, nonostante formale richiesta, nonché delle questioni giuridiche e processuali affrontate, meritano integrale compensazione.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, assorbita o disattesa ogni altra istanza così provvede:
- dichiara la risoluzione del contratto di locazione del 1°.9.2004, registrato presso l'Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Barletta al n. 100458 in data 2.9.2004, per inadempimento dei conduttori;
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio;
- condanna e al pagamento a favore dei locatori Controparte_2 Controparte_3 della somma di € 71.800,00, oltre interessi legali sino al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo e deposito contestuale della motivazione.
Trani, 15.12.2025.
Il giudice dott.ssa MA NA LT
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