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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 265/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 265 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 trattenuta in decisione il 7.10.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. tra
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, Via G.
Malasoma n. 24 presso lo studio dell'Avv. Paola Lunardi, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83 comma 3 c.p.c.; appellante contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._1
in Calci (PI), Via Vic.le del Paduletto n. 4/a presso lo studio dell'Avv. Serena Sbrana, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83 comma3 c.p.c.; appellata
Oggetto: responsabilità contrattuale
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
ha convenuto dinanzi al Giudice di
[...] Controparte_1
Pace di Pisa per sentirla condannare al pagamento della somma di € 2.234,00 (iva esclusa) asseritamente dovuta in ragione di 3 contratti di noleggio di veicolo sostitutivo dalla stessa sottoscritti, ai quali cui l'attrice avrebbe dato regolare adempimento e mai onorati, invece, dalla CP_1
Si è costituita che ha eccepito in rito: - l'esistenza di un Controparte_1
giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 653/2015 pronunciata dal GdP di Pisa, con la quale è stata rigettata la domanda della carrozzeria rivolta contro CP_2
, intestataria del veicolo tg EJ052SK, assicurato con polizza
[...] CP_3 intestata alla e in uso a quest'ultima, avente ad oggetto il
[...] CP_1
pagamento delle riparazioni di detto mezzo a seguito dei danni da esso riportati come conseguenza del sinistro stradale;
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita. Nel merito, la convenuta ha dedotto:
- la nullità dei contratti di noleggio di veicolo sostitutivo stipulati con l'attrice a seguito del deposito del mezzo incidentato presso la carrozzeria per le necessarie riparazioni, eccependo, nel dettaglio, la mancanza degli elementi essenziali degli ex art 1418 c.c., la mancata indicazione delle condizioni contrattuali e/o determinazione del prezzo, nonché
l'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto; - l'infondatezza della domanda attorea per violazione dell'art 1337 c.c.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza n. 749/2021 (R.G. n. 99/2020) con la quale il Giudice di Pace di Pisa ha rigettato la domanda, condannando parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta liquidate in €
1.105,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, iva e cpa.
L'attrice soccombente ha proposto appello avverso detta pronuncia, censurandola nella parte in cui il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite per “aver omesso l'attrice di informare che il costo di noleggio sarebbe stato a suo carico, condotta non corretta in palese violazione della buona fede contrattuale ex art. 1337 cc”; nel dettaglio, l'appellante ha eccepito la carenza di motivazione della sentenza impugnata, stante la mancata indicazione, da parte del Giudice di primo grado, dell'iter logico e giuridico che lo ha determinato alla decisione di rigetto.
La ha inoltre impugnato detta sentenza nel punto in cui il Giudice di Parte_1
Pace, pur negando l'efficacia vincolante di giudicato esterno della sentenza invocata da pag. 2/7 parte convenuta (rilevando la mancata identità di parti e del petitum), tuttavia ha attribuito alla pronuncia efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale.
In forza dei suesposti motivi, l'appellante ha chiesto al Tribunale adìto di accertare e dichiarare la fondatezza della richiesta di pagamento a favore della
[...]
e, all'esito, condannare l'appellata al pagamento Parte_1 della somma di € 2.234,00 oltre iva, o di quella diversa, maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre tutte le spese, oltre interessi dalla data del sinistro alla domanda e da quest'ultima al saldo effettivo per l'utilizzo di veicolo a noleggio.
In data 19.04.2022 si è costituita la quale ha contestato le Controparte_1
doglianze dell'appellante ed ha chiesto il rigetto integrale dell'appello, deducendo: - che il Giudice di Pace ha correttamente ed esaurientemente motivato l'iter logico e giuridico che lo ha condotto alla reiezione della domanda attorea;
- l'insussistenza, pertanto, del ventilato vizio di motivazione della pronuncia impugnata;
- la corretta attribuzione di efficacia riflessa o di prova documentale alla sentenza n. 653/2015 pronunciata dal GdP all'esito del procedimento RGN 1641/2014, intercorso fra l'odierna appellante e
. Controparte_2
All'esito di istruttoria documentale, con ordinanza del 7.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con concessione alle parti dei termini di legge, in misura massina, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. Dalla lettura degli atti di causa emerge che l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado sotto plurimi profili, e precisamente: a) per pretesa mancanza di coerenza tra quanto esposto nella “narrativa” della sentenza e la decisione, e per incompletezza della motivazione laddove il giudice di pace, nel rigettare la domanda attorea, avrebbe omesso di indicare gli elementi di fatto giustificativi della decisione adottata e di illustrare le ragioni di diritto alla base del proprio convincimento;
b) per pretesa mancanza di coerenza laddove il giudice di prime di cure, dopo avere affermato che
“non può essere data applicazione al giudicato esterno”, ha affermato che “in maniera riflessa il predetto giudicato assuma efficacia giuridica” anche nel caso in esame.
pag. 3/7 I motivi di appello, nonostante la parziale sovrapposizione dei profili di censura tra carenza e incoerenza della motivazione che si ricava ad una prima lettura dell'atto di citazione in appello, possono essere sinteticamente ricondotti: 1) alla carenza/illogicità della motivazione concernente il rigetto della domanda di pagamento dei compensi per il noleggio introdotta dalla 2) alla pretesa Parte_1
contraddittorietà tra il mancato riconoscimento del giudicato esterno e l'efficacia probatoria poi riconosciuta alla sentenza n. 653/2015, emessa a definizione del giudizio
R.G.n. 1641/2014 intercorso fra l'odierna appellante e , avente Controparte_2
oggetto del tutto diverso e solo parziale coincidenza soggettiva.
2. I motivi di appello sono infondati.
2.1. E' innanzitutto infondata la doglianza dell'appellante relativa al vizio di motivazione della sentenza impugnata per pretesa carenza/illogicità della stessa, atteso che il rigetto della domanda attorea è stato adeguatamente motivato dal giudice di primo grado, il quale ha esposto in modo logico, chiaro e completo le ragioni poste a fondamento della decisione ed il percorso logico - giuridico che ha determinato la formazione del proprio convincimento.
Si legge invero nella sentenza appellata che il Giudice di Pace ha ritenuto di non poter accogliere la domanda avanzata dalla carrozzeria attrice, in ragione dell'accertata violazione, da parte di quest'ultima, degli obblighi di buona fede e correttezza nella formazione del contratto di cui all'art 1337 c.c.: essa, infatti, ha taciuto alla controparte taluni elementi necessari ai fini della verifica della convenienza della stipula del contratto di noleggio oggetto di causa, compromettendo così il libero esercizio della libertà contrattuale di quest'ultima.
Nella motivazione di primo grado si è dato atto della rilevanza riconosciuta alla dichiarazione della teste dipendente della Testimone_1 Parte_1
attrice, la quale, escussa in controprova sul cap. 7, ha dichiarato che il preventivo del noleggio non era stato consegnato alla udienza del 28.6.2021); inoltre, il CP_1
giudice di primo grado ha esaminato gli effetti processuali e sostanziali della decisione resa all'esito del processo RG n. 1641/2014, così dando conto dell'iter seguito.
Non si ravvisano, pertanto, omissioni rilevanti ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c.
pag. 4/7 2.2. In secondo luogo, il giudice di primo grado ha correttamente riconosciuto natura di
“altri elementi di prova” (c.d. prove atipiche) alle dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio RG n. 1641/2014 intercorso tra la medesima attrice e un soggetto terzo
( , su fatti strettamente connessi a quelli oggetto di causa nel Controparte_2
fascicolo RG n. 99/2020, e quindi alle conclusioni cui è pervenuto il giudicante all'esito del primo processo.
Nel dettaglio, nel corso del giudizio RG n. 1641/2014 è emerso che l'odierna appellante non aveva informato la ella circostanza che il costo del noleggio dell'auto CP_1
sostitutiva del veicolo incidentato, depositato in riparazione presso la carrozzeria, sarebbe stato posto a carico di quest'ultima, inducendola invece a ritenere che per il noleggio del veicolo sostitutivo non vi sarebbe stata alcuna spesa da sostenere.
Sebbene la sentenza n. 653/2015, come condivisibilmente rilevato dal Giudice di Pace, non produca effetti di “giudicato esterno” nel presente procedimento, in quanto vertente su una domanda estranea alla pretesa di pagamento oggetto di causa e resa fra soggetti
(in parte) diversi, ciò non esclude il valore probatorio delle risultanze dei mezzi di prova esperiti nell'ambito del procedimento dalla stessa definito e versate in atti.
Secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, infatti, “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche”, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (Cass. 26 settembre 2000, n. 12763; Cass. 25 marzo 2004, n. 5965; di recente: Cass., sez. VI, 1° febbraio 2023, n. 2947).
Ciò che quindi determina l'ammissibilità della prova atipica costituita dalle risultanze istruttorie acquisite aliunde non è tanto l'identità oggettiva o soggettiva tra i giudizi, quanto il fatto che detto materiale sia sottoposto al contraddittorio tra le parti del giudizio in cui viene fatto confluire e al vaglio critico del giudice che intende avvalersene a fini probatori.
pag. 5/7 Nella specie, entrambe le condizioni sono state soddisfatte;
del resto, nel corso del successivo processo RG n. 99/2020 la teste a confermato la Testimone_1
circostanza (nell'ambito di un'udienza istruttoria svolta nel contraddittorio tra le parti) e il doc. 3, allegato in primo grado, si limita ad un preventivo non datato, né sottoscritto, inidoneo a fornire la prova della ventilata consegna del documento alla cliente o quantomeno della sua accettazione. Al contrario, dal verbale dell'udienza del 19.3.2015
(nell'ambito del fascicolo RG n. 1641/2014) si ricava che il titolare della
CARROZZERIA attrice ha riferito a marito della convenuta, che al Parte_2
noleggio avrebbe provveduto lui stesso, senza che occorresse rivolgersi all'assicurazione. E' di evidenza come tali “fatti”, dimostrati nell'ambito di altro procedimento, sono stati corroborati da elementi di prova (documentale e orale) nel corso del procedimento RG n. 99/2022, senza che la bbia Parte_1
fornito elementi di prova di segno contrario o, quantomeno, idonei a porre in dubbio i risultati dell'istruttoria condotta in precedenza.
Ne discende l'infondatezza dell'appello anche sotto tale profilo.
2.3. E' appena il caso di rilevare l'inammissibilità del motivo di appello concernente le spese di lite del primo grado, introdotto dalla difesa appellante solo con le note scritte depositate il 2.2.2022.
In ogni caso, anche a voler esaminare detto motivo di doglianza nel merito, lo stesso è infondato, atteso che il giudice di pace ha fatto buon governo del principio di soccombenza, ponendo le spese di lite in capo alla parte che, con la propria condotta, aveva dato origine alla lite in forza di argomenti poi rivelatisi infondati (art. 91 c.p.c.).
3. Alla luce delle conclusioni sin qui esposte, deve essere integralmente confermata la sentenza di primo grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite
(scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00), dei parametri medi di riferimento (ad eccezione della fase di istruzione/trattazione liquidata ai minimi a motivo della bassa complessità della stessa) e dell'attività processuale in concreto espletata.
pag. 6/7 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame ex art 13, comma 1 quater DPR n. 115/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessandra Migliorino, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza del Giudice di Pace di
Pisa n. 749/2021 (R.G. 99/2020) del 19.11.2021;
CONDANNA la parte appellante alla refusione, in favore della parte appellata, delle spese di lite che liquida in euro 2.127,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge;
CONDANNA altresì l'appellante al versamento di un importo pari al doppio del C.U. versato per il giudizio di secondo grado ai sensi dell'art 13, comma 1 quater DPR n.
115/2022.
Così deciso in Pisa, il 25/01/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
pag. 7/7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 265 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 trattenuta in decisione il 7.10.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. tra
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, Via G.
Malasoma n. 24 presso lo studio dell'Avv. Paola Lunardi, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83 comma 3 c.p.c.; appellante contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._1
in Calci (PI), Via Vic.le del Paduletto n. 4/a presso lo studio dell'Avv. Serena Sbrana, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83 comma3 c.p.c.; appellata
Oggetto: responsabilità contrattuale
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
ha convenuto dinanzi al Giudice di
[...] Controparte_1
Pace di Pisa per sentirla condannare al pagamento della somma di € 2.234,00 (iva esclusa) asseritamente dovuta in ragione di 3 contratti di noleggio di veicolo sostitutivo dalla stessa sottoscritti, ai quali cui l'attrice avrebbe dato regolare adempimento e mai onorati, invece, dalla CP_1
Si è costituita che ha eccepito in rito: - l'esistenza di un Controparte_1
giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 653/2015 pronunciata dal GdP di Pisa, con la quale è stata rigettata la domanda della carrozzeria rivolta contro CP_2
, intestataria del veicolo tg EJ052SK, assicurato con polizza
[...] CP_3 intestata alla e in uso a quest'ultima, avente ad oggetto il
[...] CP_1
pagamento delle riparazioni di detto mezzo a seguito dei danni da esso riportati come conseguenza del sinistro stradale;
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita. Nel merito, la convenuta ha dedotto:
- la nullità dei contratti di noleggio di veicolo sostitutivo stipulati con l'attrice a seguito del deposito del mezzo incidentato presso la carrozzeria per le necessarie riparazioni, eccependo, nel dettaglio, la mancanza degli elementi essenziali degli ex art 1418 c.c., la mancata indicazione delle condizioni contrattuali e/o determinazione del prezzo, nonché
l'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto; - l'infondatezza della domanda attorea per violazione dell'art 1337 c.c.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza n. 749/2021 (R.G. n. 99/2020) con la quale il Giudice di Pace di Pisa ha rigettato la domanda, condannando parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta liquidate in €
1.105,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, iva e cpa.
L'attrice soccombente ha proposto appello avverso detta pronuncia, censurandola nella parte in cui il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite per “aver omesso l'attrice di informare che il costo di noleggio sarebbe stato a suo carico, condotta non corretta in palese violazione della buona fede contrattuale ex art. 1337 cc”; nel dettaglio, l'appellante ha eccepito la carenza di motivazione della sentenza impugnata, stante la mancata indicazione, da parte del Giudice di primo grado, dell'iter logico e giuridico che lo ha determinato alla decisione di rigetto.
La ha inoltre impugnato detta sentenza nel punto in cui il Giudice di Parte_1
Pace, pur negando l'efficacia vincolante di giudicato esterno della sentenza invocata da pag. 2/7 parte convenuta (rilevando la mancata identità di parti e del petitum), tuttavia ha attribuito alla pronuncia efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale.
In forza dei suesposti motivi, l'appellante ha chiesto al Tribunale adìto di accertare e dichiarare la fondatezza della richiesta di pagamento a favore della
[...]
e, all'esito, condannare l'appellata al pagamento Parte_1 della somma di € 2.234,00 oltre iva, o di quella diversa, maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre tutte le spese, oltre interessi dalla data del sinistro alla domanda e da quest'ultima al saldo effettivo per l'utilizzo di veicolo a noleggio.
In data 19.04.2022 si è costituita la quale ha contestato le Controparte_1
doglianze dell'appellante ed ha chiesto il rigetto integrale dell'appello, deducendo: - che il Giudice di Pace ha correttamente ed esaurientemente motivato l'iter logico e giuridico che lo ha condotto alla reiezione della domanda attorea;
- l'insussistenza, pertanto, del ventilato vizio di motivazione della pronuncia impugnata;
- la corretta attribuzione di efficacia riflessa o di prova documentale alla sentenza n. 653/2015 pronunciata dal GdP all'esito del procedimento RGN 1641/2014, intercorso fra l'odierna appellante e
. Controparte_2
All'esito di istruttoria documentale, con ordinanza del 7.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con concessione alle parti dei termini di legge, in misura massina, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. Dalla lettura degli atti di causa emerge che l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado sotto plurimi profili, e precisamente: a) per pretesa mancanza di coerenza tra quanto esposto nella “narrativa” della sentenza e la decisione, e per incompletezza della motivazione laddove il giudice di pace, nel rigettare la domanda attorea, avrebbe omesso di indicare gli elementi di fatto giustificativi della decisione adottata e di illustrare le ragioni di diritto alla base del proprio convincimento;
b) per pretesa mancanza di coerenza laddove il giudice di prime di cure, dopo avere affermato che
“non può essere data applicazione al giudicato esterno”, ha affermato che “in maniera riflessa il predetto giudicato assuma efficacia giuridica” anche nel caso in esame.
pag. 3/7 I motivi di appello, nonostante la parziale sovrapposizione dei profili di censura tra carenza e incoerenza della motivazione che si ricava ad una prima lettura dell'atto di citazione in appello, possono essere sinteticamente ricondotti: 1) alla carenza/illogicità della motivazione concernente il rigetto della domanda di pagamento dei compensi per il noleggio introdotta dalla 2) alla pretesa Parte_1
contraddittorietà tra il mancato riconoscimento del giudicato esterno e l'efficacia probatoria poi riconosciuta alla sentenza n. 653/2015, emessa a definizione del giudizio
R.G.n. 1641/2014 intercorso fra l'odierna appellante e , avente Controparte_2
oggetto del tutto diverso e solo parziale coincidenza soggettiva.
2. I motivi di appello sono infondati.
2.1. E' innanzitutto infondata la doglianza dell'appellante relativa al vizio di motivazione della sentenza impugnata per pretesa carenza/illogicità della stessa, atteso che il rigetto della domanda attorea è stato adeguatamente motivato dal giudice di primo grado, il quale ha esposto in modo logico, chiaro e completo le ragioni poste a fondamento della decisione ed il percorso logico - giuridico che ha determinato la formazione del proprio convincimento.
Si legge invero nella sentenza appellata che il Giudice di Pace ha ritenuto di non poter accogliere la domanda avanzata dalla carrozzeria attrice, in ragione dell'accertata violazione, da parte di quest'ultima, degli obblighi di buona fede e correttezza nella formazione del contratto di cui all'art 1337 c.c.: essa, infatti, ha taciuto alla controparte taluni elementi necessari ai fini della verifica della convenienza della stipula del contratto di noleggio oggetto di causa, compromettendo così il libero esercizio della libertà contrattuale di quest'ultima.
Nella motivazione di primo grado si è dato atto della rilevanza riconosciuta alla dichiarazione della teste dipendente della Testimone_1 Parte_1
attrice, la quale, escussa in controprova sul cap. 7, ha dichiarato che il preventivo del noleggio non era stato consegnato alla udienza del 28.6.2021); inoltre, il CP_1
giudice di primo grado ha esaminato gli effetti processuali e sostanziali della decisione resa all'esito del processo RG n. 1641/2014, così dando conto dell'iter seguito.
Non si ravvisano, pertanto, omissioni rilevanti ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c.
pag. 4/7 2.2. In secondo luogo, il giudice di primo grado ha correttamente riconosciuto natura di
“altri elementi di prova” (c.d. prove atipiche) alle dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio RG n. 1641/2014 intercorso tra la medesima attrice e un soggetto terzo
( , su fatti strettamente connessi a quelli oggetto di causa nel Controparte_2
fascicolo RG n. 99/2020, e quindi alle conclusioni cui è pervenuto il giudicante all'esito del primo processo.
Nel dettaglio, nel corso del giudizio RG n. 1641/2014 è emerso che l'odierna appellante non aveva informato la ella circostanza che il costo del noleggio dell'auto CP_1
sostitutiva del veicolo incidentato, depositato in riparazione presso la carrozzeria, sarebbe stato posto a carico di quest'ultima, inducendola invece a ritenere che per il noleggio del veicolo sostitutivo non vi sarebbe stata alcuna spesa da sostenere.
Sebbene la sentenza n. 653/2015, come condivisibilmente rilevato dal Giudice di Pace, non produca effetti di “giudicato esterno” nel presente procedimento, in quanto vertente su una domanda estranea alla pretesa di pagamento oggetto di causa e resa fra soggetti
(in parte) diversi, ciò non esclude il valore probatorio delle risultanze dei mezzi di prova esperiti nell'ambito del procedimento dalla stessa definito e versate in atti.
Secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, infatti, “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche”, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (Cass. 26 settembre 2000, n. 12763; Cass. 25 marzo 2004, n. 5965; di recente: Cass., sez. VI, 1° febbraio 2023, n. 2947).
Ciò che quindi determina l'ammissibilità della prova atipica costituita dalle risultanze istruttorie acquisite aliunde non è tanto l'identità oggettiva o soggettiva tra i giudizi, quanto il fatto che detto materiale sia sottoposto al contraddittorio tra le parti del giudizio in cui viene fatto confluire e al vaglio critico del giudice che intende avvalersene a fini probatori.
pag. 5/7 Nella specie, entrambe le condizioni sono state soddisfatte;
del resto, nel corso del successivo processo RG n. 99/2020 la teste a confermato la Testimone_1
circostanza (nell'ambito di un'udienza istruttoria svolta nel contraddittorio tra le parti) e il doc. 3, allegato in primo grado, si limita ad un preventivo non datato, né sottoscritto, inidoneo a fornire la prova della ventilata consegna del documento alla cliente o quantomeno della sua accettazione. Al contrario, dal verbale dell'udienza del 19.3.2015
(nell'ambito del fascicolo RG n. 1641/2014) si ricava che il titolare della
CARROZZERIA attrice ha riferito a marito della convenuta, che al Parte_2
noleggio avrebbe provveduto lui stesso, senza che occorresse rivolgersi all'assicurazione. E' di evidenza come tali “fatti”, dimostrati nell'ambito di altro procedimento, sono stati corroborati da elementi di prova (documentale e orale) nel corso del procedimento RG n. 99/2022, senza che la bbia Parte_1
fornito elementi di prova di segno contrario o, quantomeno, idonei a porre in dubbio i risultati dell'istruttoria condotta in precedenza.
Ne discende l'infondatezza dell'appello anche sotto tale profilo.
2.3. E' appena il caso di rilevare l'inammissibilità del motivo di appello concernente le spese di lite del primo grado, introdotto dalla difesa appellante solo con le note scritte depositate il 2.2.2022.
In ogni caso, anche a voler esaminare detto motivo di doglianza nel merito, lo stesso è infondato, atteso che il giudice di pace ha fatto buon governo del principio di soccombenza, ponendo le spese di lite in capo alla parte che, con la propria condotta, aveva dato origine alla lite in forza di argomenti poi rivelatisi infondati (art. 91 c.p.c.).
3. Alla luce delle conclusioni sin qui esposte, deve essere integralmente confermata la sentenza di primo grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite
(scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00), dei parametri medi di riferimento (ad eccezione della fase di istruzione/trattazione liquidata ai minimi a motivo della bassa complessità della stessa) e dell'attività processuale in concreto espletata.
pag. 6/7 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame ex art 13, comma 1 quater DPR n. 115/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessandra Migliorino, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza del Giudice di Pace di
Pisa n. 749/2021 (R.G. 99/2020) del 19.11.2021;
CONDANNA la parte appellante alla refusione, in favore della parte appellata, delle spese di lite che liquida in euro 2.127,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge;
CONDANNA altresì l'appellante al versamento di un importo pari al doppio del C.U. versato per il giudizio di secondo grado ai sensi dell'art 13, comma 1 quater DPR n.
115/2022.
Così deciso in Pisa, il 25/01/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
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