Art. 9.
L'applicazione della presente legge e' demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la esercita anche attraverso i propri istituti di vigilanza e secondo le disposizioni contenute nel capo VIII del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 , e successive modificazioni ed integrazioni.
L'applicazione della presente legge e' demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la esercita anche attraverso i propri istituti di vigilanza e secondo le disposizioni contenute nel capo VIII del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 , e successive modificazioni ed integrazioni.