Articolo 1 della Legge 8 luglio 1988, n. 292
Articolo 2
Versione
29 luglio 1988
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti agli articoli VIII, XIII, XVII, XIX e XXI della convenzione del 23 ottobre 1969 relativa alla conservazione delle risorse biologiche dell'Atlantico sud-orientale ( legge 12 dicembre 1973, n. 1024 ), adottati dalla Commissione internazionale per la pesca nell'Atlantico sud-orientale nella sua 8a sessione ordinaria, tenutasi a Tarragona il 12 dicembre 1985.
Entrata in vigore il 29 luglio 1988