Articolo 4 della Legge 18 aprile 1989, n. 132
Articolo 3Articolo 5
Versione
21 aprile 1989
Art. 4. 1. I plichi contenenti gli atti relativi al referendum formati nelle sezioni istituite nei Paesi della Comunita' europea devono essere inviati, dai capi degli uffici consolari, all'Ufficio centrale per il referendum.
Entrata in vigore il 21 aprile 1989