Art. 4. 1. I plichi contenenti gli atti relativi al referendum formati nelle sezioni istituite nei Paesi della Comunita' europea devono essere inviati, dai capi degli uffici consolari, all'Ufficio centrale per il referendum.
Articolo 3Articolo 5
- Legge 18 aprile 1989, n. 132
Articolo 4 della Legge 18 aprile 1989, n. 132
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21 aprile 1989
21 aprile 1989