Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/03/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 20 marzo 2025, ha emesso ex art. 429 c.p.c., dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7275/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...], il [...] ed ivi residente in [...]
San Marzano n. 33, Codice Fiscale: , rappresentato e difeso, giusta procura CodiceFiscale_1
rilasciata su foglio separato allegata al ricorso introduttivo, dall'avvocato Salvatore Sangiorgio.
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, CP_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avvocato Silvana Mariotti,
c.f. e p. Iva n. , con sede in Roma;
Controparte_3 P.IVA_2
via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Filippo Maugeri
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad intimazioni di pagamento e cartella di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 23.07.2024, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
29320249016142024000, notificata il 15/07/2024 limitatamente alla sottostante cartella di pagamento n. 29320090030021141000. Ha, eccepito: l'omessa od irregolare notifica della cartella di pagamento;
la nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento e per omessa notifica degli avvisi di rettifica. Ha, inoltre, eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti, in quanto dalla data della, presunta, notifica della cartella esattoriale alla data di notifica dell'atto impugnato risulta decorso, in assenza di idonei atti interruttivi della prescrizione, il termine di prescrizione
CP_ Si è costituito, con memorie depositate il 10.01.2025, l' il quale ha premesso che il ricorrente nel periodo in questione risulta iscritto alla gestione commercianti e che l'obbligazione previdenziale trae origine dall'accertamento e dal conseguente avviso di accertamento posti in essere dalla
[...]
. Ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ex art. 24 comma 5°, D.Lgs. n. 46/1999, in CP_3 quanto tardivo, stante la regolare notifica della cartella dii pagamento;
la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi, per i vizi afferenti alla regolarità formale della cartella o alla sua notifica, ivi compresa l'eccezione di decadenza, evidenziandone l'infondatezza. Ha, infine contestato l'eccezione di prescrizione. Ha concluso chiedendo: in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'opposizione; nel merito, rigettare il ricorso riconoscendo ed affermando la legittimità della cartella di pagamento, nonché della pretesa creditoria ivi rappresentata e per l'effetto condannare il ricorrente al pagamento delle somme così come ivi indicate e risultanti dovute o di quelle che risulteranno comunque accertate come dovute in corso di causa per i periodi contributivi evidenziati nell'opposta cartella di pagamento. In caso di annullamento della predetta cartella di pagamento, accertato in corso di causa
CP_ il diritto dell' resistente, condannare il ricorrente al pagamento della somma che risulterà così dovuta a titolo di contributi, somme aggiuntive ed accessori di legge. Con condanna del ricorrente al pagamento delle competenze di lite.
Si è costituita, con memorie depositate il 17.01.2025, che ha Controparte_3 eccepito l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento e di prescrizione, stante la regolare notifica della stessa e dei successivi atti interruttivi della prescrizione.
Ha, inoltre eccepito il difetto di legittimazione passiva per tutte le contestazioni che riguardanti l'operato dell'Ente impositore, quali la formazione e notifica della cartella. Ha, infine contestato l'eccezione di nullità dell'atto impugnato per mancata indicazione del responsabile del procedimento e l'eccezione di decadenza, rilevandone l'infondatezza, Ha concluso chiedendo: nel merito, rigettarsi il ricorso;
dichiarare la carenza di legittimazione passiva di relativamente alle contestazioni CP_5 mosse dal ricorrente che attengono esclusivamente l'attività dell'Ente Impositore;
dichiarare legittima la procedura di riscossione in quanto tutti gli atti sono stati regolarmente notificati e, conseguentemente, rigettare tutte le domande spiegate da controparte;
nell'ipotesi di accertata responsabilità dell'Ente impositore ha chiesto di tenere indenne;
Con vittoria di spese e CP_5
compensi di causa
All'odierna udienza le parti costituite presenti hanno precisato le rispettive conclusioni, come da verbale in atti e chiesto la decisione della causa. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2. Preliminarmente, in merito alla legittimazione passiva degli Enti resistenti, si precisa che il ricorso in esame riguarda anche questioni attinenti al merito delle pretese previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi, per le quali legittimato passivo è l'Ente Impositore
(Cass. sez. un. n. 7514/22). Sussiste, inoltre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione per vizi che attengono alla regolarità della procedura di riscossione (omessa notifica della cartella di pagamento quale atto presupposto) che rientrano nella sfera di controllo dell' . Controparte_6
2.1 Ciò posto il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli
17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n.
16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (come nella fattispecie in esame), da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma);
La suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n.18256/2020, ha precisato: ”Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ciò posto si osserva che il ricorrente con le censure formulate in ricorso ha eccepito anche la prescrizione perfezionatasi successivamente alla formazione e notifica della cartella di pagamento.
Ha quindi proposto ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Parte ricorrente ha, infatti, addotto fatti estintivi del credito sopravvenuti alla notifica dell'atto opposto. L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, evidenziare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella di pagamento, anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Ritiene il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della “ragione più liquida” con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (vedi Cass. N. 12002/14 ed ancora più recentemente Cass.
N. 11458/18).
Stante il carattere assorbente, va esaminato e accolto il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali oggetto della cartella di pagamento a decorrere dalla data di notifica della stessa, avvenuta il 16.06.2009, siccome documentata da Controparte_3
(doc. 4 fasc.
[...] CP_5
ha prodotto quale atto interruttivo della prescrizione solo l'avviso Controparte_3
di ricevimento relativo al documento identificato con il n.29320189018518280000. Premesso che detto avviso di ricevimento non è in alcun modo riconducibile alla cartella di pagamento impugnata, si osserva, avuto riguardo alla data di notifica della cartella di pagamento (16.06.2009), che, comunque, alla data del 9.03.2019, data in cui l'avviso di ricevimento attesta il recapito del documento n.29320189018518280000, i crediti portati dalla cartella di pagamento impugnata erano già ampiamente prescritti in assenza di validi atti interruttivi.
Da quanto sopra si deve ritenere che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione i crediti portati dalla cartella di pagamento erano già ampiamente prescritti e pertanto non sono dovuti. L'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9
l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni.
La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché
l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella recente sentenza n.
23397 del 17.11.2016, secondo cui “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi
9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1
che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).”. CP_1 Alla stregua di quanto esposto, assorbita ogni altra questione, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive cristallizzato nella cartella di pagamento n.
29320090030021141000.
3. Quanto alle spese di lite, nei rapporti tra parte ricorrente e l' le spese possono essere CP_1
compensate, tenuto conto che l'accoglimento dell'opposizione dipende dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica dell'avviso di addebito stesso, dell'agente della riscossione
(principio di causalità).
Nei rapporti tra parte ricorrente e le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate CP_5
come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (modificato dal D.M. 147/2022), vanno poste a carico di e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente. CP_5
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni Parte_1
contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti previdenziali e relativi accessori portati dalla cartella di pagamento n. 29320090030021141000 e, per l'effetto dichiara insussistente il diritto dell'Ente impositore e del concessionario a procedere in forza della suddetta cartella di pagamento ed inefficace l'intimazione di pagamento limitatamente alla stessa;
Condanna al pagamento, in favore di parte ricorrente Controparte_3 delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Catania, 20 marzo 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi