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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 282/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
GI GI, Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1777/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T100098 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 137/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmene notificato Ricorrente_1 titolare della Società_1 DI Ricorrente_1, specializzata nella vendita al dettaglio di pellet impugnava l'avviso di accertamento n. TDY01T100098/2024, per l'anno 2017, notificato a mezzo di posta elettronica certificata in data
14.03.2024 ed emesso dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di AT – Ufficio
Controlli, con il quale è intimato il pagamento della somma di euro 15.909 a titolo di maggiore imposta dovuta e la somma di euro 26.846,44 a titolo di sanzione, per un totale di euro 42.755,44.
L'atto impugnato veniva emesso a seguito di indagine penale n. 4336/2020 (previa autorizzazione all'utilizzo dei dati ex art. 63, c.1, DPR 633/72- concessa dalla Procura della Repubblica il 09/01/2024) a carico dei fornitori della d.i. “Società_1 di Ricorrente_1” nonché delle notizie di reato trasmesse anche nei confronti della ricorrente ditta individuale, quale utilizzatrice di fatture per operazioni inesistenti e compartecipe morale e materiale al disegno criminoso.
Deduceva il difetto di motivazione dell'atto in quanto non si comprende se le operazioni alla base delle fatture di acquisto sono state considerate oggettivamente o soggettivamente inesistenti;
Illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione e di prova.
Chiedeva che venisse annullato l'avviso d'accertamento, in quanto l'amministrazione non avrebbe motivato nè provato quali operazioni sarebbero coinvolte nella c.d. frode carosello.
Costituitasi per resistere l'Agenzia delle Entrate, il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione all'udienza pubblica del 28 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, infondato, va rigettato nei termini che seguono.
La giurisprudenza consolidata afferma che, in tema di detrazione dell'IVA, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l'operazione era finalizzata all'evasione dell'imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente;
incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass. Civ., Sez. V, 9 agosto 2022, n.
24471).
Ebbene, in questa sede contenziosa, Agenzia delle Entrate, ha prodotto le risultanze dell'indagine penale n. 4336/2020 (previa autorizzazione all'utilizzo dei dati ex art. 63, c.1, DPR 633/72- concessa dalla Procura della Repubblica il 09/01/2024) a carico dei fornitori della d.i. “Società_1 di Ricorrente_1” nonché delle notizie di reato trasmesse anche nei confronti della ricorrente ditta individuale, quale utilizzatrice di fatture per operazioni inesistenti e compartecipe morale e materiale al disegno criminoso, per i seguenti capi d'imputazione che vedono coinvolta la ricorrente:
a) Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_5, Nominativo_7, Nominativo_3, Nominativo_4, Ricorrente_1, Nominativo_9, Nominativo_6, Nominativo_20 Nominativo_8
, Nominativo_21, Nominativo_10, Nominativo_11, Nominativo_12, Nominativo_13 Nominativo_13, Nominativo_14, Nominativo_15, Nominativo_16, Nominativo_17, Nominativo_18 e Nominativo_19 del reato p. e p. dagli artt. 416 c.p. e 3 l. n. 146/2006, perché si associavano allo scopo di commettere più delitti di cui agli artt. 2, 5, 8 e 10 ter d.lgs. n. 74/2000, mediante la costituzione e gestione delle società Società_3 Srls e Società_2 Srls, che utilizzavano per distribuire fittiziamente ai sottoelencati rivenditori nazionali pellet proveniente principalmente dalla società estone Società_4, legalmente rappresentata da Nominativo_1, realizzando, con riferimento alle annualità fiscali 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, tipiche delle c.d. “truffe carosello” a carattere transnazionale, finalizzate all'evasione dell'IVA, all'omessa dichiarazione IVA, all'omesso versamento dell'IVA e all'acquisto di merce ad un prezzo di mercato ribassato, cagionando complessivamente, tra, omessa dichiarazione IVA, IVA non versata e crediti IVA inesistenti, un complessivo profitto, con eguale danno per l'Erario, di € 3.527.361,16. In particolare: - Nominativo_4 e Nominativo_1, nella qualità di partecipi e di amministratori di fatto e di diritto della Società_1 di DI Ricorrente_1, fornendo un contributo morale e materiale alle attività del sodalizio;
e ancora a pagina 334 sempre del medesimo atto di Comunicazione notizia di reato - P.P. 4336/2020 R.G.N.R. MOD. 21: “ g) Nominativo_4, Ricorrente_1 del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p. e 2 d. lgs. n. 74/2000, perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nelle seguenti qualità: Nominativo_4, nella qualità di amministratore di fatto della ditta individuale Società_1 di Ricorrente_1; Nominativo_1, nella qualità di amministratrice di diritto della ditta individuale Società_1 di Ricorrente_1;, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti emessi dalla Società_3 Srls e dalla Società_2 Srls, indicavano nelle dichiarazioni annuali 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 relative alle annualità fiscali 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 elementi passivi derivanti da operazioni soggettivamente inesistenti, rispettivamente, per € 79.982,81, per € 117.668,73, per
€ 94.064.28 e per € 34.647,60 con riferimento alle fatture emesse dalla Società_3 Srls e per
€ 72.313,52, per € 115.662,63, per € 23.271,62, per € 89.354,65 e per 63.359,51 con riferimento alle fatture emesse da Società_2 Srls, evadendo IVA per complessivi € 151.871,54.In Lamezia Terme anno 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.
Ricorrente_1, residente in Indirizzo_1 quale titolare della ditta individuale Società_1 di Ricorrente_1 - P. Iva P.IVA_1 e Nominativo_4 C.F. CF_1, residente in via Nominativo_20 nr. 71 e marito della sig.ra Nominativo_1 e amministratore di fatto della ditta individuale Società_1, sono diretti destinatari della notizia di reato.
Il meccanismo della “frode carosello” è stato attuato da un'associazione per delinquere, a carattere transnazionale, composta da: una società' di diritto estone, la “Società_4”, operante nel settore della commercializzazione del pellet, gestita da Nominativo_1, soggetto ucraino residente in [...](operatore intracomunitario); - due società catanzaresi, la “Società_2 Srls” e la “ Società_3 Srls”, emittenti fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, amministrate di fatto dal già menzionato Nominativo_1 e legalmente rappresentate dai suoi familiari (genitori), Nominativo_5 e Nominativo_2 (cartiere).
Nell'avviso di accertamento opposto risultano adeguatamente indicate le fatture relative ad operazioni ritenute inesistenti, nonché il summenzionato meccanismo di frode c.d. Carosello contestato alla ricorrente.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata a ritenere (cfr., da ultimo Sent. Cass. 23/08/2019 n. 36359) che qualora l'Amministrazione contesti indebite detrazioni di IVA e deduzione di costi fatturati, fornendo elementi, anche semplicemente presuntivi, purché oggettivi, atti ad asseverare (ex artt. 39, comma 1 lett.
d, e 40 d.p.r. 600/1973 e 54, comma 2, d.p.r. 633/1972) l'emissione di fatture in assenza di una qualunque corrispondenza nella prestazione – è onere del contribuente, che rivendichi la legittimità della deduzione degli esborsi fatturati e quella della detrazione dell'IVA correlativamente indicata, fornire la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni. Ai fini dell'affermazione di responsabilità del contribuente, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa da parte dell'amministrazione finanziaria, incombendo invece sul contribuente, per l'esclusione di responsabilità, la prova dell'assenza assoluta di colpa, consistente in uno stato di ignoranza incolpevole non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. CORTE DI CASSAZIONE , Sentenza n.
7300/2021 del 16-03-2021).
Il rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 non si traduce in un obbligo di specifica motivazione, nell'avviso di accertamento, sulle deduzioni ed osservazioni del contribuente, sanzionato a pena di nullità, essendo sufficiente l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che giustificano le diverse contestazioni, con un grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta all'interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (cfr. CORTE DI CASSAZIONE
, Sentenza n. 7300/2021 del 16-03-2021).
Orbene, dal complesso degli atti prodotti in giudizio, ritiene questa Corte la sussistenza di idonei elementi costituenti indizi gravi, precisi atti a dimostrare i fatti oggetto dell'atto impugnato da considerarsi, altresì, alla luce di quanto sopra specificato, adeguatamente motivato richiamando lo stesso il meccanismo di frode che ha originato l'accertamento fiscale e le fatture inerenti alle operazioni della cui inesistenza è contestazione.
In definitiva il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza, con distrazione in favore del costituito procuratore.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AT, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese di lite che liquida nella misura di € 2.977,00, oltre spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
GI GI, Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1777/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T100098 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 137/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmene notificato Ricorrente_1 titolare della Società_1 DI Ricorrente_1, specializzata nella vendita al dettaglio di pellet impugnava l'avviso di accertamento n. TDY01T100098/2024, per l'anno 2017, notificato a mezzo di posta elettronica certificata in data
14.03.2024 ed emesso dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di AT – Ufficio
Controlli, con il quale è intimato il pagamento della somma di euro 15.909 a titolo di maggiore imposta dovuta e la somma di euro 26.846,44 a titolo di sanzione, per un totale di euro 42.755,44.
L'atto impugnato veniva emesso a seguito di indagine penale n. 4336/2020 (previa autorizzazione all'utilizzo dei dati ex art. 63, c.1, DPR 633/72- concessa dalla Procura della Repubblica il 09/01/2024) a carico dei fornitori della d.i. “Società_1 di Ricorrente_1” nonché delle notizie di reato trasmesse anche nei confronti della ricorrente ditta individuale, quale utilizzatrice di fatture per operazioni inesistenti e compartecipe morale e materiale al disegno criminoso.
Deduceva il difetto di motivazione dell'atto in quanto non si comprende se le operazioni alla base delle fatture di acquisto sono state considerate oggettivamente o soggettivamente inesistenti;
Illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione e di prova.
Chiedeva che venisse annullato l'avviso d'accertamento, in quanto l'amministrazione non avrebbe motivato nè provato quali operazioni sarebbero coinvolte nella c.d. frode carosello.
Costituitasi per resistere l'Agenzia delle Entrate, il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione all'udienza pubblica del 28 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, infondato, va rigettato nei termini che seguono.
La giurisprudenza consolidata afferma che, in tema di detrazione dell'IVA, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l'operazione era finalizzata all'evasione dell'imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente;
incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass. Civ., Sez. V, 9 agosto 2022, n.
24471).
Ebbene, in questa sede contenziosa, Agenzia delle Entrate, ha prodotto le risultanze dell'indagine penale n. 4336/2020 (previa autorizzazione all'utilizzo dei dati ex art. 63, c.1, DPR 633/72- concessa dalla Procura della Repubblica il 09/01/2024) a carico dei fornitori della d.i. “Società_1 di Ricorrente_1” nonché delle notizie di reato trasmesse anche nei confronti della ricorrente ditta individuale, quale utilizzatrice di fatture per operazioni inesistenti e compartecipe morale e materiale al disegno criminoso, per i seguenti capi d'imputazione che vedono coinvolta la ricorrente:
a) Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_5, Nominativo_7, Nominativo_3, Nominativo_4, Ricorrente_1, Nominativo_9, Nominativo_6, Nominativo_20 Nominativo_8
, Nominativo_21, Nominativo_10, Nominativo_11, Nominativo_12, Nominativo_13 Nominativo_13, Nominativo_14, Nominativo_15, Nominativo_16, Nominativo_17, Nominativo_18 e Nominativo_19 del reato p. e p. dagli artt. 416 c.p. e 3 l. n. 146/2006, perché si associavano allo scopo di commettere più delitti di cui agli artt. 2, 5, 8 e 10 ter d.lgs. n. 74/2000, mediante la costituzione e gestione delle società Società_3 Srls e Società_2 Srls, che utilizzavano per distribuire fittiziamente ai sottoelencati rivenditori nazionali pellet proveniente principalmente dalla società estone Società_4, legalmente rappresentata da Nominativo_1, realizzando, con riferimento alle annualità fiscali 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, tipiche delle c.d. “truffe carosello” a carattere transnazionale, finalizzate all'evasione dell'IVA, all'omessa dichiarazione IVA, all'omesso versamento dell'IVA e all'acquisto di merce ad un prezzo di mercato ribassato, cagionando complessivamente, tra, omessa dichiarazione IVA, IVA non versata e crediti IVA inesistenti, un complessivo profitto, con eguale danno per l'Erario, di € 3.527.361,16. In particolare: - Nominativo_4 e Nominativo_1, nella qualità di partecipi e di amministratori di fatto e di diritto della Società_1 di DI Ricorrente_1, fornendo un contributo morale e materiale alle attività del sodalizio;
e ancora a pagina 334 sempre del medesimo atto di Comunicazione notizia di reato - P.P. 4336/2020 R.G.N.R. MOD. 21: “ g) Nominativo_4, Ricorrente_1 del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p. e 2 d. lgs. n. 74/2000, perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nelle seguenti qualità: Nominativo_4, nella qualità di amministratore di fatto della ditta individuale Società_1 di Ricorrente_1; Nominativo_1, nella qualità di amministratrice di diritto della ditta individuale Società_1 di Ricorrente_1;, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti emessi dalla Società_3 Srls e dalla Società_2 Srls, indicavano nelle dichiarazioni annuali 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 relative alle annualità fiscali 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 elementi passivi derivanti da operazioni soggettivamente inesistenti, rispettivamente, per € 79.982,81, per € 117.668,73, per
€ 94.064.28 e per € 34.647,60 con riferimento alle fatture emesse dalla Società_3 Srls e per
€ 72.313,52, per € 115.662,63, per € 23.271,62, per € 89.354,65 e per 63.359,51 con riferimento alle fatture emesse da Società_2 Srls, evadendo IVA per complessivi € 151.871,54.In Lamezia Terme anno 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.
Ricorrente_1, residente in Indirizzo_1 quale titolare della ditta individuale Società_1 di Ricorrente_1 - P. Iva P.IVA_1 e Nominativo_4 C.F. CF_1, residente in via Nominativo_20 nr. 71 e marito della sig.ra Nominativo_1 e amministratore di fatto della ditta individuale Società_1, sono diretti destinatari della notizia di reato.
Il meccanismo della “frode carosello” è stato attuato da un'associazione per delinquere, a carattere transnazionale, composta da: una società' di diritto estone, la “Società_4”, operante nel settore della commercializzazione del pellet, gestita da Nominativo_1, soggetto ucraino residente in [...](operatore intracomunitario); - due società catanzaresi, la “Società_2 Srls” e la “ Società_3 Srls”, emittenti fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, amministrate di fatto dal già menzionato Nominativo_1 e legalmente rappresentate dai suoi familiari (genitori), Nominativo_5 e Nominativo_2 (cartiere).
Nell'avviso di accertamento opposto risultano adeguatamente indicate le fatture relative ad operazioni ritenute inesistenti, nonché il summenzionato meccanismo di frode c.d. Carosello contestato alla ricorrente.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata a ritenere (cfr., da ultimo Sent. Cass. 23/08/2019 n. 36359) che qualora l'Amministrazione contesti indebite detrazioni di IVA e deduzione di costi fatturati, fornendo elementi, anche semplicemente presuntivi, purché oggettivi, atti ad asseverare (ex artt. 39, comma 1 lett.
d, e 40 d.p.r. 600/1973 e 54, comma 2, d.p.r. 633/1972) l'emissione di fatture in assenza di una qualunque corrispondenza nella prestazione – è onere del contribuente, che rivendichi la legittimità della deduzione degli esborsi fatturati e quella della detrazione dell'IVA correlativamente indicata, fornire la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni. Ai fini dell'affermazione di responsabilità del contribuente, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa da parte dell'amministrazione finanziaria, incombendo invece sul contribuente, per l'esclusione di responsabilità, la prova dell'assenza assoluta di colpa, consistente in uno stato di ignoranza incolpevole non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. CORTE DI CASSAZIONE , Sentenza n.
7300/2021 del 16-03-2021).
Il rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 non si traduce in un obbligo di specifica motivazione, nell'avviso di accertamento, sulle deduzioni ed osservazioni del contribuente, sanzionato a pena di nullità, essendo sufficiente l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che giustificano le diverse contestazioni, con un grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta all'interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (cfr. CORTE DI CASSAZIONE
, Sentenza n. 7300/2021 del 16-03-2021).
Orbene, dal complesso degli atti prodotti in giudizio, ritiene questa Corte la sussistenza di idonei elementi costituenti indizi gravi, precisi atti a dimostrare i fatti oggetto dell'atto impugnato da considerarsi, altresì, alla luce di quanto sopra specificato, adeguatamente motivato richiamando lo stesso il meccanismo di frode che ha originato l'accertamento fiscale e le fatture inerenti alle operazioni della cui inesistenza è contestazione.
In definitiva il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza, con distrazione in favore del costituito procuratore.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AT, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese di lite che liquida nella misura di € 2.977,00, oltre spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.