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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/01/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 21.1.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2794/2021 R.G.L. avente a oggetto “progressione economica orizzontale e differenze retributive”;
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Francesco Auricchiella;
CP_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Sindaco metropolitano pro Controparte_2 tempore, con l'Avv. Maurizio Nicita;
- Resistente -
E NEI CONFRONTI DEI soggetti che hanno partecipato alle PEO attuate dalla Controparte_2
per gli anni 2004, 2005, 2008 e 2010;
- Controinteressati contumaci -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 4.5.2021, il ricorrente ha adito la presente sede deducendo:
- di essere dipendente della dal 21.12.2001 e di avere Parte_1
presentato in data 13.7.2010 ricorso per fare valere il suo diritto, sebbene lavoratore dipendente a tempo determinato, a partecipare alle progressioni economiche orizzontali
1 indette dalla fin dal 2001, onde essere inquadrato nella Parte_1
posizione economica C5 con la relativa maggiore retribuzione e il conseguente diritto a percepire le differenze maturate;
- che la partecipazione alla progressione economica orizzontale è stata riservata dall'Amministrazione ai soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per cui egli non ha potuto usufruire del beneficio in questione nonostante ne ricorressero tutti i presupposti di legge;
- che con sentenza n. 2497/2013 il Tribunale di Catania ha dichiarato l'illegittimità della sua esclusione dalla procedura di progressione economica orizzontale, affermando il suo diritto a partecipare alle progressioni economiche orizzontali attuate dalla
[...]
fin dal suo inserimento nell'organizzazione dell'ente alla stregua dei Parte_1
criteri previsti per i lavoratori a tempo indeterminato;
- che tale riconoscimento economico non gli è stato tuttavia mai elargito da parte dell'Ente di appartenenza;
- che il predetto Ente ha ritenuto non provato che il punteggio inerente alla sua valutazione fosse tale da permettergli di posizionarsi nella graduatoria in posizione utile per usufruire del diritto;
- che, in seguito al passaggio in giudicato della predetta sentenza, con nota prot. n.
27049 del 22.5.2017 egli ha avanzato istanza di accesso agli atti nei confronti dell'Amministrazione resistente al fine di ottenere la documentazione necessaria all'attuazione del suo diritto a partecipare alle progressioni economiche orizzontali;
- che nelle more, in esecuzione della suindicata sentenza del Tribunale di Catania, con CP_ nota prot. n. 32370 del 19.6.2017 l' resistente ha invitato i dirigenti dei vari servizi a redigere la scheda PEO 2010 dei dipendenti vincitori del ricorso con riferimento alla sezione B “Impegno e qualità delle prestazioni individuali” e alla sezione C “Prestazioni rese anche conseguenti ad interventi formativi”;
- che con nota prot. n. 29933 del 6.6.2017 l'Amministrazione ha riscontrato la sua istanza di accesso, trasmettendo la documentazione ivi indicata e deducendo il mancato reperimento delle schede produttività per gli anni 2002, 2003, 2004, 2006, 2009 e 2010 e delle Schede PEO 2004, 2005, 2008 e 2010;
- che con nota prot. n. 57635 del 15.11.2017 l'Amministrazione resistente gli ha comunicato di non avere raggiunto il punteggio minimo utile per l'inserimento nelle varie graduatorie con riguardo alle progressioni dal 2002 al 2005;
2 - che per l'anno 2008, in seguito alla riformulazione della graduatoria con la determina dirigenziale n. 3176 del 10.11.2017, egli è stato ritenuto “non valutabile” con conseguente esclusione dalla stessa, in quanto privo di ogni valutazione da parte del precedente dirigente;
- che, anche con riguardo al procedimento di valutazione avviato per l'anno 2010, non risulta la sua valutazione in ordine alla produttività collettiva per assenza della valutazione del dirigente, non essendo stato comunque tale procedimento mai definito;
- che, a seguito dell'istanza di accesso del 12.12.2017, con nota prot. n. 63781 del
19.12.2017 gli sono state trasmesse sia le schede di valutazione redatte dal Dirigente del
Servizio di appartenenza, ove viene riportata la dicitura “Non valutabile” per le ragioni ivi indicati, sia le stesse schede con l'inserimento dei dati (anzianità di servizio ed impegno profuso) e dei conseguenti punteggi redatte successivamente dal 1° Dipartimento 1°
Servizio - Affari Generali e Risorse Umane – da cui scaturisce il punteggio definitivo per la graduatoria;
- che, ipotizzando con riguardo alla “Valutazione del dirigente” per gli anni 2004 e
2005, in cui egli non è stato valutato, il punteggio massimo di 30 punti, egli avrebbe conseguito un punteggio utile per ottenere la PEO nei predetti anni;
- che, con riguardo all'anno 2008, gli è stato già assegnato dal dirigente il punteggio
Part massimo di 30 punti, per cui egli ha diritto alla anche per tale anno;
- che, con riguardo all'anno 2010, va aggiunto il punteggio per il punto C) “Prestazioni
Rese anche conseguenti ad interventi Formativi” che prevede da un minimo di 5 a un massimo di 15 punti, considerato che egli è in possesso di attestati per i corsi di formazione svolti, per cui ha diritto alla PEO anche per detto anno;
- che la condotta dell'Amministrazione appare illegittima;
- che per l'anno 2008 egli ha già ottenuto la chiesta valutazione massima di ulteriori 30 punti da parte del dirigente, mentre per gli altri anni è stato ritenuto “non valutabile” in modo arbitrario e illegittimo, per le ragioni espresse in ricorso;
- che egli ha pertanto diritto alle PEO 2004, 2005, 2008 e 2010 e, quindi, alla progressione da C1 a C5 nei termini richiesti in ricorso e ai corrispondenti incrementi economici sino all'assunzione a tempo indeterminato in categoria B del 30.12.2010.
Tanto premesso, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “…1) ritenere e dichiarare che il sig. , in relazione alla sentenza n. 2497/13, ha diritto ad CP_1 ottenere, con riferimento all'anno 2004, un punteggio pari a 38,70 punti quindi con diritto
3 alla progressione dalla categoria C1 alla categoria C2 o altra che il Giudice riterrà idonea con la conseguente liquidazione delle somme dovute;
2) ritenere e dichiarare che il sig. , in relazione alla sentenza n. 2497/13, ha CP_1 diritto ad ottenere, con riferimento all'anno 2005, un punteggio pari a 39,70 punti quindi con diritto alla progressione dalla categoria C2 alla categoria C3 o altra che il Giudice riterrà idonea con la conseguente liquidazione delle somme dovute;
3) ritenere e dichiarare che il sig. , in relazione alla sentenza n. 2497/13, ha CP_1 diritto ad ottenere, con riferimento all'anno 2008, un punteggio pari a 46,03 punti quindi con diritto alla progressione dalla categoria C3 alla categoria C4 o altra che il Giudice riterrà idonea con la conseguente liquidazione delle somme dovute;
4) ritenere e dichiarare che il sig. , in relazione alla sentenza n. 2497/13, ha CP_1 diritto ad ottenere, con riferimento all'anno 2010, un punteggio pari a 99,795 quindi con diritto alla progressione dalla categoria C4 alla categoria C5 o altra che il Giudice riterrà idonea con la conseguente liquidazione delle somme dovute;
5) conseguentemente, previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, ritenere e dichiarare il diritto del sig. alla progressione economica orizzontale (PEO) CP_1
per gli anni 2004, 2005, 2008 e 2010;
6) oltre al rimborso delle spese e dei compensi del giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato le prime e di non aver avuto i secondi”.
Con memoria difensiva depositata in data 7.10.2021, si è costituita in giudizio la formulando le seguenti conclusioni: “…si chiede il rigetto Controparte_2 della domanda avanzata dal ricorrente. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
A sostegno di quanto sopra parte resistente deduce che, in esecuzione di quanto statuito con la sentenza n. 2497/2013 del Tribunale di Catania e tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Avvocato Capo relativamente alla sentenza n. 4211/2015 resa su un caso analogo, si è proceduto a rinnovare le procedure di selezione delle PEO per gli anni
2002, 2003, 2004, 2005, 2008 e 2010 “alla stregua dei criteri già previsti a suo tempo per
i lavoratori a tempo indeterminato”; che solo per la PEO 2010 è stata utilizzata la stessa metodologia di valutazione introdotta, a decorrere dall'anno 2009, per l'erogazione degli incentivi legati alla produttività; che all'esito dell'istruttoria svolta è emerso che negli anni
2002, 2003, 2004, 2005 e 2010 nessuno dei dipendenti istanti ha raggiunto la soglia minima prevista per la partecipazione alle relative procedure, mentre con riguardo alla
PEO 2008 solo i dipendenti e hanno superato la Controparte_4 Controparte_5
4 soglia minima e si è, quindi, proceduto alla rettifica della graduatoria;
che non si è proceduto a rinnovare la graduatoria relativa alla PEO 2010 poiché nessuno degli istanti ha raggiunto il punteggio minimo per l'inserimento nella relativa graduatoria;
che con nota prot. n. 57635 del 15.11.2017 la predetta determinazione è stata notificata ai dipendenti interessati tra cui lo stesso;
che il diritto del ricorrente a partecipare alla PEO è Pt_3 diverso dall'essere nominato vincitore in relazione al punteggio conseguito a seguito della valutazione che ne determina la posizione in graduatoria;
che, in ossequio alla sentenza n.
2485/2013 (id est: n. 2497/2013), ai fini dell'esecuzione del giudicato ivi contenuto sono stati considerati i medesimi criteri adottati “all'epoca” per i lavoratori a tempo indeterminato;
che pertanto è escluso che per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2008 possa utilizzarsi la stessa metodologia prevista per il calcolo della produttività individuale, la quale, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del CCDI del personale dipendente non dirigente sottoscritto il 30.12.2009, è stata utilizzata solo relativamente alla PEO 2010.
Disposta ed effettuata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei soggetti che hanno partecipato alle PEO per cui è causa, a seguito della notifica nessuno si è costituito per i controinteressati.
Con memoria difensiva depositata in data 30.5.2024, si è costituito in giudizio l'Avv.
Maurizio Nicita quale nuovo procuratore di parte resistente.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 21.1.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Questioni preliminari.
2.1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di “…inammissibilità del ricorso per violazione dell'artt. 114 del codice amministrativo e per violazione dell'art. 2909 c.c. trattandosi di esecuzione di giudicato” sollevata da parte resistente – per la prima volta – con le note depositate in data 31.5.2024 (cfr. altresì note dell'8.1.2025).
Ed infatti, in disparte ogni ulteriore considerazione e come precisato da parte ricorrente nelle note del 7.1.2025, con il presente giudizio lo ha chiesto Pt_3
l'accertamento del proprio diritto alle PEO de quibus a fronte dei successivi provvedimenti emessi dall'Ente resistente dopo la sentenza del Tribunale di Catania n. 2497/2013 e sulla base degli ulteriori punteggi rivendicati sul punto nell'atto introduttivo, sicché appare configurabile la giurisdizione del giudice ordinario e deve reputarsi ammissibile l'odierno ricorso.
5 Al riguardo, d'altronde, la giurisprudenza amministrativa ha osservato che “Il giudice amministrativo dell'ottemperanza, a fronte di statuizioni giudiziali rese dal giudice civile, in funzione del giudice del lavoro, deve svolgere un'attività meramente esecutiva senza possibilità d'integrare la sentenza civile, né quella di effettuare accertamenti di merito, tipici del giudizio di cognizione, dovendosi limitare all'accertamento dell'esistenza di un comportamento omissivo o elusivo ed all'attuazione del disposto della pronuncia passata in giudicato. Nel giudizio di ottemperanza di sentenze di un giudice appartenente ad altro ordine giurisdizionale, il giudice dell'esecuzione deve, infatti, limitarsi ad usare i poteri sostitutivi di "stretta esecuzione", in quanto l'esercizio di poteri di attuazione che modificassero il giudicato verrebbe ad incidere su situazioni soggettive estranee all'ambito della sua giurisdizione. Qualora gli si riconoscesse una "cognitio" piena, con possibilità di modificare ed integrare la sentenza del giudice ordinario in materia di lavoro, si recupererebbe attraverso il giudizio d'ottemperanza il ceduto sindacato sul rapporto di pubblico impiego” (cfr. – – 6942/2022; cfr. altresì – CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
– 500/2023, secondo cui “La sentenza del giudice civile di condanna generica non è suscettibile di essere portata ad esecuzione mediante il rimedio dell'ottemperanza: invero, tale tipo di sentenza implica che per la sua attuazione dovrebbe essere svolto un accertamento nel merito del rapporto sottostante (oggetto della cognizione del giudice ordinario), che non può - tuttavia - essere effettuato nell'ambito del giudizio di ottemperanza da parte del giudice amministrativo, essendo quest'ultimo sprovvisto di giurisdizione su tale rapporto. Infatti, l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo di sentenze definitive del giudice civile, secondo quanto previsto dall'art. 112, comma 2 lett. c), del c.p.a., può essere richiesta 'al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato', e, quindi, per dare esecuzione a specifiche statuizioni rimaste non eseguite e non anche per introdurre nuove questioni di cognizione che sono riservate alla giurisdizione del giudice ordinario, dovendo, infatti, ritenersi precluso al giudice amministrativo, investito dell'ottemperanza, effettuare nuove valutazioni in fatto e in diritto su questioni che non sono state specificamente dedotte o trattate nel giudizio definito con la sentenza del giudice civile da ottemperare, la cui cognizione, nel caso di perdurante contrasto fra le parti, spetta al giudice ordinario”).
Sulla base di quanto suesposto, va pertanto disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata da parte resistente.
6 2.2. Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di “…mancata integrità del contraddittorio” formulata da parte resistente nelle note dell'8.1.2025, stante la disposta ed effettuata integrazione del contraddittorio nei confronti “…dei soggetti che hanno partecipato alle PEO per cui è causa” (cfr. verbale di udienza del 15.12.2023 e successivi decreti autorizzativi, nonché documentazione prodotta da parte ricorrente in data
25.6.2024).
3. Merito.
3.1. Ciò posto, il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Al riguardo può richiamarsi quanto già ritenuto da questo stesso Ufficio nella recente sentenza n. 2245/2024, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att.
c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., in particolare, sentenza n. 2245/2024 emessa in data 23.4.2024 nel proc. n. 4973/2020 R.G. – est. dott.ssa R. Nicosia –, prodotta da parte ricorrente in data
25.6.2024).
3.2. Sul piano fattuale, innanzitutto, è pacifico tra le parti e risulta altresì dalla documentazione in atti che il ricorrente ha prestato alle dipendenze dell'amministrazione resistente attività di lavoro subordinato a tempo determinato dal 20.12.2001 al 20.12.2010 con inquadramento nella categoria C1 e che lo stesso a decorrere dal 30.12.2010 è stato assunto a tempo indeterminato con inquadramento nell'inferiore categoria B1 (doc. 2 parte ricorrente).
È parimenti incontestato e risulta dalla documentazione in atti che nel periodo dal
CP_ 2004 al 2010 l' resistente ha indetto le procedure di progressione economica orizzontale indicate in ricorso e che con la sentenza n. 2497/2013 il Tribunale di Catania ha accertato che lo , essendo titolare del trattamento economico previsto dal CCNL del CP_1
comparto enti locali con riferimento alla categoria di inquadramento e in relazione all'orario previsto, era legittimato a partecipare alle PEO attuate dalla Parte_1 fin dal suo inserimento nell'organizzazione dell'ente, secondo i medesimi criteri applicati per i dipendenti a tempo indeterminato e, dunque, a conseguire l'astratta valutazione dell'attività lavorativa prestata nel periodo in cui il rapporto era a tempo determinato (cfr. doc. n. 3 di parte ricorrente).
Con la citata sentenza n. 2497/2023, per quel che qui rileva, il Tribunale di Catania ha in particolare “...Dichiara[to] illegittima l'esclusione del ricorrente dalla procedura
7 progressione economica orizzontale e, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara[to] il diritto del ricorrente a partecipare alle progressioni economiche orizzontali attuate dalla provincia regionale di fin dal suo inserimento nell'organizzazione dell'ente alla Pt_1 stregua dei criteri previsti per i lavoratori a tempo indeterminato. [...]” (cfr. doc. n. 3 di parte ricorrente, cit.).
Ancora, risulta ex actis e dalle incontestate deduzioni delle parti:
- che, in esecuzione della predetta pronuncia, l'Amministrazione resistente ha rinnovato le procedure selettive delle PEO per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 e
2010 “alla stregua dei criteri già previsti a suo tempo per i lavoratori a tempo indeterminato” (cfr. pag. 2 della memoria difensiva e documentazione ivi richiamata);
- che per quanto riguarda le PEO dal 2002 al 2005 nessuno dei dipendenti per i quali si è proceduto alla riformulazione delle graduatoria ha raggiunto il punteggio necessario per essere utilmente collocati in graduatoria, mentre per la PEO 2008 il passaggio alla posizione economica successiva è stato riconosciuto solo a due dipendenti diversi dal ricorrente (doc. nn. 7 e 8 di parte ricorrente e pag. 2 della memoria difensiva);
- che non si è proceduto a rinnovare la graduatoria relativa alla PEO 2010 poiché nessuno degli istanti ha raggiunto il punteggio minimo per l'inserimento nella relativa graduatoria (cfr. pag. 2 della memoria difensiva).
3.3. Ciò posto, dalla disamina delle schede di valutazione versate in atti emerge che, a fronte di un punteggio massimo attribuibile al dipendente di 100,00, per gli anni
2002 e 2003, alla voce “Valutazione di risultato”, e per gli anni 2004 e 2005, alla voce
“Valutazione del Dirigente”, il ricorrente è stato ritenuto “Non valutabile in quanto non risultano elementi concreti idonei per la valutazione del dipendente per il periodo di riferimento, non essendo all'epoca il dirigente responsabile della struttura di appartenenza del dipendente e non essendo stato rinvenuto alcun elemento utile” (cfr. doc. nn. 10 e 11 di parte ricorrente e documentazione di parte resistente).
Invece, per quel che qui rileva, per le annualità 2004 e 2005 sono debitamente compilate le altre sezioni (“Impegno profuso” e “Anzianità nella categoria di appartenenza”), risultando attribuito al ricorrente, in base a tale parziale valutazione, un punteggio non utile a garantirgli il superamento della selezione per la PEO 2004 e 2005
(cfr. doc. n. 11 di parte ricorrente e documentazione di parte resistente, ivi pagg. 5-15).
Con riferimento all'anno 2008, inoltre, dalla incontestata “scheda di valutazione
PEO anno 2008, precedentemente non reperita”, trasmessa dall'Amministrazione resistente con nota prot. n. 59322 del 23.11.2017 e prodotta da parte ricorrente in data
8 18.1.2023 (che si acquisisce agli atti anche ex art. 421 c.p.c. poiché già richiamata in ricorso, ivi pag. 5, e di incontestata provenienza datoriale), emerge l'attribuzione al ricorrente del punteggio massimo 30 alla predetta voce “Valutazione del Dirigente”.
Dalla precedente “sceda di valutazione” PEO 2008 prodotta unitamente al ricorso e versata in atti anche da parte resistente, emerge inoltre il riconoscimento di 10 punti alla voce “Impegno profuso” e di 6,03 punti alla voce “Anzianità nella categoria di appartenenza” (cfr. doc. n. 11 di parte ricorrente e documentazione di parte resistente, ivi pag. 15). Come evidenziato in ricorso, il punteggio complessivo così riconosciuto per l'anno 2008 è dunque pari a 46,03 punti.
Dalla scheda di valutazione relativa alla PEO 2010, infine, emerge che i criteri di giudizio da applicare sono stabiliti da fonti negoziali differenti rispetto a quelli osservati per le precedenti progressioni orizzontali e che il ricorrente ha ottenuto il punteggio complessivo di 84,795, risultando nella specie “non valutabile” con riguardo alla voce “C) prestazioni rese, anche conseguenti ad interventi formativi [....] totale elemento ponderativo C” (cfr. doc. n. 15A di parte ricorrente e documentazione di parte resistente, ivi pagg. 17-18).
3.4. Nel contesto fattuale in parola, il ricorrente ha sostenuto di avere diritto al riconoscimento nell'ambito delle progressioni economiche orizzontali relative al periodo
2004–2010 (id est: PEO 2004, 2005, 2008 e 2010) di una posizione in graduatoria utile al conseguimento dell'avanzamento all'interno della categoria C con le conseguenziali differenze retributive.
3.5. Come già evidenziato nel richiamato precedente di questo Ufficio con argomentazioni pienamente riferibili anche alla fattispecie in esame, l'assunto attoreo appare fondato con esclusivo riguardo alle PEO 2004, 2005 e 2008, mentre va disatteso con riguardo alla PEO 2010.
3.6. Con riguardo alle PEO 2004 e 2005, innanzitutto, si ribadiscono le seguenti condivise argomentazioni da ultimo espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania
n. 2245/2024 del 23.4.2024:
“...Procedendo gradualmente, in linea di continuità con quanto già ribadito dalla locale
Corte di Appello, giova ricordare che “la progressione economica orizzontale non è un istituto retributivo automaticamente collegato alla mera anzianità di servizio, ma, secondo il C.C.N.L. degli Enti Locali -non prodotto in giudizio ma che la Corte conosce in virtù del principio iura novit curia vertendosi in materia di pubblico impiego (cfr. Cass.
6394/2019)-, una forma di progressione economica all'interno della categoria
9 professionale di appartenenza, basato su criteri meritocratici e condizionata ad una serie di adempimenti ed alla formazione di una graduatoria finale. …” (così, Corte d'Appello
Catania, sent. 02.02.2021).
In particolare, il CCNL “Regioni Autonomie Locali” del 31.03.1999 relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale, all'art. 5 intitolato “Progressione economica all'interno della categoria”, dispone che “1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici secondo la disciplina dell'art. 13.
2. La progressione economica di cui al comma 1 si realizza nel limite delle risorse disponibili nel fondo previsto dall'art. 14, comma 3 e nel rispetto dei seguenti criteri: a) per i passaggi nell'ambito e della categoria A, sono utilizzati gli elementi di valutazione di cui alle lettere b) e c) adeguatamente semplificati in relazione al diverso livello di professionalità dei profili interessati;
b) per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, gli elementi di cui alla lettera c) sono integrati valutando anche l'esperienza acquisita;
c) per i passaggi alla seconda posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B
e C, previa selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale;
d) per i passaggi all'ultima posizione economica delle categorie B e C nonché per la progressione all'interno della categoria D, secondo la disciplina dell'art. 12, comma 3, previa selezione basata sugli elementi di cui al precedente punto c), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto del: - diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza; - grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità; - iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro”.
Il successivo art. 6, rubricato “Sistema di valutazione”, prevede al punto 1 che “In ogni ente sono adottate metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica di cui al presente contratto;
la valutazione è di competenza dei dirigenti, si effettua a cadenza periodica ed è
10 tempestivamente comunicata al dipendente, in base ai criteri definiti ai sensi dell'art. 16, comma 2”.
Nella fattispecie concreta, nel dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Catania n.
2485/2013 [id est: n. 2497/2013 nella specie] con la quale è stata “Dichiara(ta) illegittima
l'esclusione del ricorrente dalla procedura di progressione economica orizzontale e, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara(to) il diritto del ricorrente a partecipare alle progressioni economiche orizzontali attuate dalla provincia regionale di fin dal Pt_1 suo inserimento nell'organizzazione dell'ente alla stregua dei criteri ivi previsti per i lavoratori a tempo indeterminato”, l'Amministrazione resistente ha disposto la rinnovazione delle procedure di selezione, “approntando la scheda di valutazione individuale dalla quale scaturisce un punteggio per il collocamento in graduatoria” da compilarsi –per come dalla stessa riferito in sede di costituzione- seguendo “le indicazioni fornite dall'Avvocato Capo relativamente all'esecuzione della sentenza n.4211/2015 avente ad oggetto la stessa problematica”, di cui alla nota/RIS prot. n. 57363 del
07.11.2016, affidando al Dirigente del Servizio di attuale appartenenza del dipendente il compito di valutare le prestazioni e i risultati “ora per allora, con i medesimi criteri adottati all'epoca per i lavoratori a tempo indeterminato”.
In questa prospettiva, con riferimento alla compilazione delle schede valutative dei dipendenti per i quali il competente dirigente dell'ente non ha una conoscenza diretta del servizio prestato dai dipendenti nel periodo in questione, l'Amministrazione si è uniformata al parere reso dalla propria Avvocatura rimettendo all'Ufficio Affari Generali e
Risorse Umane il compito di “individu(are) i criteri adottati a suo tempo per la concessione del beneficio ai dipendenti a tempo indeterminato, e proceda, qualora sia possibile, allo stesso modo anche nei confronti dei ricorrenti.
Se i Dirigenti presso cui i dipendenti prestavano servizio sono ancora in attività, agli stessi potranno richiedersi le opportune informazioni.
In caso contrario dovranno ricercarsi nei fascicoli personali di ciascun dipendente tutti gli elementi utili (per esempio le valutazioni annuali a cura dei Dirigenti, eventuali encomi
o qualunque altro elemento da cui possa riscontrarsi in concreto l'attività svolta) che possano consentire la valutazione richiesta. Solo in assenza di tutti gli elementi sopra descritti, si dovrà concludere che il dipendente non risulta valutabile, con tutte le conseguenze che ne derivano” (v. pag. 56 e 57 [id est: pagg. 41 e 42 nella specie] degli allegati del fascicolo di parte resistente).
11 Ebbene, dall'esame della documentazione in atti, il mancato superamento della procedura selettiva per gli anni 2003 -2008 [id est: PEO anni 2004 e 2005 nella specie] è da imputarsi al mancato raggiungimento del punteggio minimo determinato alla scelta dell'Amministrazione di non attribuire alcun punteggio alla voce “valutazione del dirigente”, per aver introdotto il criterio di "non valutabilità" della performance individuale del dipendente, trascurando, nella specie, che alla luce del giudicato formatosi sulla sentenza n.2485/2013 [id est: sentenza n. 2497/2013], l'ente convenuto era tenuto non solo ad assicurare la partecipazione dei ricorrenti alle procedure di selezione PEO, ma, in ogni caso, a svolgere ex post – relativamente alle procedure indette per gli anni 2002, 2003,
2004 e 2008- [id est: anni 2004 e 2005 nella specie], in favore del ricorrente, l'attività selettiva uniformandosi agli stessi criteri previsti per i lavoratori a tempo indeterminato sì da assicurare l'osservanza del principio generale della par condicio e, per l'effetto, a valutarne l'operato sotto ogni profilo in cui, all'epoca, i dipendenti a tempo indeterminato erano stati valutati (così, sent. 01.02.2024, n. 92 che Parte_4 nell'esaminare una vicenda sovrapponibile a quella che ci occupa, ha ordinato all'Amministrazione convenuta di dare piena esecuzione alla sentenza 4211/2015 del
Tribunale di Catania a favore dei dipendenti della , ab origine Parte_1
CP_ illegittimamente esclusi dalle progressioni orizzontali attuate dell' convenuto negli anni 2002, 2003, 2004 e 2008, per esser stato disposto in sede giudiziale la rinnovazione delle procedure di selezioni per le dette progressioni orizzontali provvedendo, a risorse invariate, all'attribuzione del punteggio per ciascuna delle voci di valutazione presenti nelle schede PEO).
Né l'Amministrazione datoriale ha fornito in questa sede valide ragioni giustificative per non aver ottemperato al giudicato portato dalla sentenza resa inter partes il 16.10.2013
[id est: 8.10.2013], in quanto la mera difficoltà per i Dirigente del servizio di compiere valutazioni della professionalità dei dipendenti a distanza di molti anni rispetto al periodo di riferimento della PEO, che si coglie dalla lettura della richiamata nota del 07.11.2016 n.
57363, ben avrebbe potuto essere superata consentendo la disamina delle schede di valutazione approntate illo tempore dai Dirigenti della struttura di appartenenza del ricorrente e facendo leva sulle valutazioni di risultato annuale del Dirigente del servizio ove il dipendente era assegnato nel periodo oggetto di valutazione nonché verificando le risultanze delle buste paga [...].
Peraltro, come già avuto modo di evidenziare l'intestato Tribunale nell'esaminare altra analoga vicenda, l'Amministrazione resistente nel costituirsi in giudizio non ha
12 puntualmente contestato né l'indicazione analitica dei criteri indicati dalla difesa del ricorrente né i punteggi calcolati in relazione a ciascun criterio, limitandosi al testuale e inconducente rilievo secondo il quale resta “escluso che, per gli anni 2002, 2003, 2004,
2005 e 2008, possa utilizzarsi la stessa metodologia prevista per il calcolo della produttività individuale, che, come già precisato, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del CCDI del personale dipendente non dirigente sottoscritto il 30.12.2009, 6 stata utilizzata solo relativamente alla PEO 2010”.
Ne consegue che l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli/fattori da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito nel provvedimento di deliberazione della PEO è stata basata solo parzialmente su considerazioni di merito correlate al concreto svolgimento delle prestazioni stante che, nella specie, dalla verifica generale della congruità del punteggio attribuito secondo i criteri predefiniti, assume eziologicamente rilevanza decisoria rispetto al mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto per l'utile collocamento in graduatoria la valutazione postuma di “non valutabilità” del ricorrente, la quale, tuttavia, si manifesta arbitraria o comunque illogica in quanto tesa a disapplicare le modalità e i parametri di giudizio predeterminati in maniera inequivoca dalla stessa parte datoriale e, per l'effetto, cristallizzati nella sentenza n.
2485/2013 [id est: 2497/2013 nella specie].. [...]” (cfr. sentenza n. 2245/2024 del
Tribunale di Catania, cit.).
Per tutte le ragioni sopra esposte e tenuto conto degli incontestati punteggi minimi indicati in ricorso per il riconoscimento delle PEO de quibus (cfr. ivi pagg. 4 e 5 e doc. nn.
12 e 13), deve quindi riconoscersi il diritto del ricorrente alle PEO effettuate dalla
[...]
per gli anni 2004 e 2005 ai fini dell'avanzamento all'interno della Controparte_2
categoria C.
3.7. Con riguardo alla PEO 2008, in aggiunta alle suddette motivazioni (comunque riferibili anche a detta annualità), appare dirimente osservare che, siccome allegato in ricorso e risultante dalla citata documentazione depositata in data 18.1.2023, il punteggio complessivo di 46,03 punti spettante per l'anno 2008 appare di per sé sufficiente per il riconoscimento della PEO sulla base della graduatoria in atti, da cui si evince che il punteggio minimo per la progressione in questione è di 44,33 (cfr. doc. n. 14 di parte ricorrente).
Stante quanto sopra, deve parimenti riconoscersi il diritto del ricorrente a conseguire la PEO effettuata dalla per l'anno 2008 ai fini Controparte_2 dell'avanzamento all'interno della categoria C.
13 3.8. Dal suddetto riconoscimento delle PEO per gli anni 2004, 2005 e 2008 discende altresì il diritto di parte ricorrente alle conseguenti differenze stipendiali maturate, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Per le dette differenze, stante che appare contrario al principio di economia processuale disporsi a cura dell'ufficio una consulenza tecnica, va emessa statuizione generica di condanna al pagamento delle somme dovute che risulteranno automaticamente determinabili da parte resistente alla luce dell'applicazione dei criteri contrattuali e retributivi temporalmente vigenti.
Conseguentemente, l'Amministrazione resistente va condannata a corrispondere alla parte ricorrente le relative differenze retributive maturate sino all'assunzione a tempo indeterminato in categoria B1 del 30.12.2010 (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente, cit.), tenuto conto del servizio effettivamente prestato, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
3.9. Ciò posto, va invece esaminata e disattesa la domanda attorea con riguardo alla
Part
2010.
Anche sotto questo profilo, possono richiamarsi le seguenti motivazioni espresse nella citata sentenza n. 2245/2024 del Tribunale di Catania:
Part
“...Quanto alla 2010 […] la nota del 19.06.2017 n. 32375 [id est: n. 32370 del
19.6.2017 nella specie] ha ribadito che la sedes materiae della disciplina della progressione economica in parola è contenuta nel CCDI del 30.12.2009.
Non è superfluo evidenziare che l'art. 9 del CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni –Autonomie Locali, quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto l'11.04.2008, ad “Integrazione della disciplina della progressione economica orizzontale all'interno della categoria” ha disposto che “
1. Ai fini della progressione economica orizzontale, secondo la disciplina dell'art.5 del CCNL del 31.3.1999, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.
2. La disciplina del comma 1 trova applicazione per le procedure selettive per la realizzazione della progressione economica orizzontale che sono formalmente avviate successivamente alla definitiva sottoscrizione del presente CCNL” e, nella specie, dunque, rientra nell'ambito di applicazione della disciplina pattizia in parola proprio per la PEO 2010, laddove la progressione economica orizzontale per l'anno 2008 dalla Giunta Comunale è disposta con delibera del 12.02.2008
n. 8.
14 Ebbene, il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 30.12.2009, in aderenza a quanto prescritto dalla contrattazione collettiva nazionale, ha riaffermato che il sistema delle progressioni economiche si realizza “nell'ambito del budget attribuito a ciascun servizio per l'incentivazione delle produttività collettiva” e all'art. 5, rubricato “requisiti per l'accesso alla PEO”, ha stabilito che “I requisiti per accedere all'istituto delle progressioni economiche orizzontali sono i seguenti:
1) Essere dipendenti a tempo indeterminato della Provincia, in possesso del requisito del periodo minimo di permanenza nella categoria e posizione economica in godimento previsto dal CCNL vigente al momento dell'avvio delle selezioni, maturato al 31 dicembre dell'anno precedente alla decorrenza della selezione;
2) Aver prestato attività lavorativa (intendesi per tale l'effettiva presenza in servizio) per almeno sei mesi nell'anno precedente alla decorrenza delle selezioni (ridotti a tre mesi nel caso di maternità);
3) Aver ottenuto il punteggio minimo di seguito indicato;
4) Non avere riportato sanzioni disciplinari nell'anno antecedente;
5) Non avere conseguito la progressione economica nell'ambito della precedente selezione effettuata dall'Amministrazione Provinciale …
… Al termine del periodo di valutazione verrà stilata una graduatoria per categoria, in cui potranno essere inseriti i dipendenti che avranno ottenuto i seguenti punteggi minimi nelle schede di valutazione: ….
per la categoria da C2 a C5 punteggio min. 65 su 100 di cui almeno 32 conseguiti per il complesso degli elementi ponderativi relativi all'impegno ed alla qualità delle prestazioni individuali e almeno 10 per l'elemento ponderativi prestazioni rese, anche conseguenti ad interventi formativi…
A parità di punteggio si darà precedenza a coloro che: a) posseggono maggiore anzianità di servizio nella stessa categoria e posizione economica b) hanno effettuato un numero minore di progressioni orizzontali nella pubblica amministrazione c) posseggono la maggiore anzianità di servizio in tutte le pubbliche amministrazioni d) posseggono la maggiore età anagrafica …
Le parti prendono atto che il CCNL relativo al biennio 2008/2009, sottoscritto il
31/07/2009, non prevede alcun incremento delle risorse stabili del fondo;
le parti concordano pertanto di attivare una selezione, per l'attribuzione delle PEO, con decorrenza 1/01/2010, nell'ambito delle risorse stabili degli importi già fruiti dal personale che cesserà dal servizio fino a tale data per la progressione economica;
le parti
15 si impegnano a destinare per tale finalità una percentuale pari all'85% delle risorse in tal modo riacquisite nelle risorse stabili”.
Alla luce di quanto precede, non è secondario sottolineare che [la] progressione economica orizzontale non è un elemento retribuivo automatico, in quanto la sua erogazione dipende dall'accertamento di una serie di condizioni implicanti valutazioni soggettive dell'ente erogatore e il CCNL in esame non pone a carico delle
Amministrazioni l'obbligo di indire annualmente le procedure, ma ne rimette la scelta alla valutazione discrezionale del datore di lavoro, da esercitare nel rispetto della programmazione in tema di gestione delle risorse umane e di reclutamento del personale e nel limite delle risorse disponibili nel fondo destinato al finanziamento delle procedure stesse (v. art. 14 del CCNL “Regioni Autonomie Locali” del 31.3.1999 cit. e il richiamato
CCDI).
In questa prospettiva, allora, la limitazione nell'accesso dei dipendenti alla partecipazione alla PEO 2010 resta legittimata dalla contrattazione collettiva proprio in funzione di evitare che alcuni dipendenti beneficino di progressioni ripetute di anno in anno, a discapito di altri che, invece potrebbero risultare penalizzati dalle ridotte risorse economiche disponibili nel fondo destinato al finanziamento delle procedure stesse, e, per come spiegato nell'art. 5 del richiamato CCDI, proprio la carenza di fondi ha indotto le parti sociali per l'anno 2009 a non avviare alcuna procedura di assegnazione del trattamento accessorio in parola, rimettendo l'attribuzione di esso con decorrenza dall'1.01.2010.
A fronte dei superiori rilievi, risulta evidente che i potenziali aventi diritto Part all'attribuzione della sono soltanto i dipendenti a tempo indeterminato che soddisfano i requisiti di cui all'art. 5 del CCDI, cioè coloro che hanno ottenuto una valutazione professionale utile a consentirgli di conseguire un punteggio minimo, per i quali, al 31 dicembre dell'anno precedente alla decorrenza della selezione, si è compiuto almeno un periodo di 24 mesi di permanenza nella categoria e posizione economica in godimento, a condizione che gli stessi nell'anno antecedente non abbiano riportato sanzioni disciplinari e non [abbiano] conseguito la progressione economica nell'ambito della selezione precedente effettuata dall'Amministrazione Provinciale.
Dalla disamina della scheda di valutazione... [dello ] risulta che quest'ultimo ha CP_1
preso parte alla PEO 2010 sul presupposto che non avesse conseguito in precedenza alcuna progressione economica, tanto da qualificarsi come dipendente di “categoria e profilo:
C1”; tuttavia, per quanto sopra spiegato, ove l'Amministrazione resistente avesse
16 diligentemente dato esecuzione alle modalità di valutazione del ricorrente spiegate nella sentenza n. 2485/2013 [id est: n. 2497/2013], il ricorrente avrebbe conseguito utilmente la progressione economica orizzontale 2008 e, dunque, secondo la prospettazione assertiva dello stesso ricorrente ed emergente dagli atti di causa, quella precedente la selezione
2010.
Ebbene, essendo stata attribuita al ricorrente in questa sede la PEO 2008 e non essendo stata attivata alcuna selezione PEO per l'anno 2009, il ricorrente non può iscriversi tra i potenziali aventi diritto all'attribuzione della PEO per l'anno 2010, non sussistendo in capo a quest'ultimo tutti i requisiti di accesso alla PEO 2010 fissati dall'art. 5 del CCDI tra cui quello del punto 5 […]” (cfr. sentenza n. 2245/2024 del Tribunale di Catania, cit.).
In considerazione delle superiori e assorbenti argomentazioni, le pretese attoree correlate alla PEO 2010 vanno rigettate.
4. Spese.
Stante l'accoglimento parziale del ricorso, le spese di lite possono compensarsi in ragione di un quarto;
la restante parte segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), va posta a carico dell'Amministrazione resistente e distratta ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
Le spese di lite sostenute da parte ricorrente possono invece dichiararsi integralmente irripetibili nei confronti dei controinteressati, stante la posizione processuale rivestita dai predetti nel presente procedimento e la loro contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara il diritto di al riconoscimento delle progressioni economiche CP_10
orizzontali attuate dalla per gli anni 2004, 2005 e 2008 ai Controparte_2 fini dell'avanzamento all'interno della categoria C e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente a pagare alla parte ricorrente le relative differenze retributive di conseguenza maturate sino all'assunzione a tempo indeterminato in categoria B1 del
30.12.2010, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; rigetta nel resto il ricorso;
17 condanna la al pagamento, in favore di parte Controparte_2
ricorrente e in ragione di 3/4, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 2.108,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore;
compensa la restante parte;
dichiara irripetibili le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e i controinteressati contumaci.
Catania, 22 gennaio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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