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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 26/09/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 493 /2023
TRIBUNALE DI PRATO
EZ Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 493 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 26 settembre 2025 ore 10.30, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (collegata in videoconferenza tramite l'applicativo Teams di Microsoft con le credenziali fornite dal della Giustizia), sono CP_1 comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. Simona Fabbrini;
- per parte convenuta nessuno compare.
Sono presenti, ai fini della pratica forense, le dott.sse e Persona_1 Persona_2
L'avv. Fabbrini insiste nell'accoglimento della domanda.
Il giudice, autorizzate la procuratrice a sconnettersi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 26.9.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
EZ Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 493 / 2023 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Simona Fabbrini;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, con il Controparte_2 patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. CP_3
Parte resistente
Oggetto: indennità ferie non godute – retribuzione professionale docente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ZI documenta di aver svolto supplenze presso il Pt_1 Controparte_2 per quattro annualità a partire dall'a.s. 2018/2019.
Agisce al fine di ottenere la retribuzione professionale docenti, per euro 448,14 con riferimento all'a.s. 2019/2020 (in cui la sig.ra ha svolto un incarico di supplenza dal 9.1.2020 al 10.6.2020) e Pt_1
l'indennità conseguente al mancato godimento delle ferie per gli incarichi di supplenza svolti per gli
Pag. 2 di 10 anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022 fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), complessivamente quantificata in euro 1.069,98.
Sostiene, difatti, che l'impostazione del risulta erronea, anche in ragione del divieto di CP_1 discriminazione, stabilito a livello comunitario, tra rapporti di lavoro a termine e a tempo indeterminato. In tal senso, interpreta la normativa contrattualcollettiva che regolamenta la retribuzione professionale docenti escludendone la portata limitativa dei destinatari, ma deputando il richiamo ai contratti di supplenza sostanzialmente annuale soltanto alle modalità di corresponsione e di calcolo.
Sulla stessa base, ripercorre la giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute a meno che la datrice di lavoro non dimostri di aver invitato l'interessato a goderne, con espresso avviso delle conseguenze in caso di mancata fruizione del periodo di ferie, sostenendo che, a tal fine, non può considerarsi il periodo compreso tra il termine delle lezioni ed il termine delle attività didattiche, dal momento che l'insegnante rimane sempre in servizio ed a disposizione dell'istituzione scolastica di appartenenza.
2. Il , nel costituirsi in giudizio, contrasta le due richieste della docente, sottolineando la CP_1 diversità intrinseca della supplenza breve rispetto a quelle annuali che inciderebbe sul diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti. Quanto all'indennità delle ferie non fruite, oltre a contestare tout court il fondamento della domanda, contesta la quantificazione operata in ordine ai giorni maturati e calcolati.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite.
4. Del tutto suscettibile di accoglimento è la domanda della sig.ra volta alla corresponsione Pt_1 della retribuzione professionale docente. Trattasi, come noto, di compenso previsto dalla contrattazione collettiva per il personale docente, in particolare, dall'art. 7 CCNL Scuola del 15 marzo
2001, che a sua volta rinvia al comma 3 dall'art. 25 CCNI Scuola del 31 agosto 1999. La contrattazione collettiva successiva ha mantenuto la retribuzione professionale docenti, includendola nella base di calcolo del TFR (cfr. l'art. 81 del CCNL Scuola 24 luglio 2003 e l'art. 83 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007) e aggiornandone l'importo.
L'art. 7, comma 1, CCNL 2001 dispone che la retribuzione professionale docenti venga attribuita
“con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”; il successivo comma 3 dispone poi che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, venga corrisposta per 12 mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25, CCNI 31.8.99 (...)”.
La questione della spettanza o meno della retribuzione professionale docenti a coloro che abbiano prestato servizio per periodi di durata inferiore all'anno scolastico dipende dal significato che si
Pag. 3 di 10 attribuisce al rinvio operato dal comma 3 dell'art. 7 CCNL 2001. Occorre, in altri termini, stabilire se il richiamo sia alla disciplina sul compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 CCNI 1999 sia integralmente intesa (e quindi anche al comma 1 in materia di aventi diritto alla retribuzione) il che escluderebbe i prestatori di supplenze “brevi” dal beneficio, oppure se la disposizione contrattualcollettiva abbia inteso riferirsi esclusivamente alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 in materia di frazionabilità dell'emolumento in ragione dei mesi e dei giorni di servizio effettivamente prestati.
5. La seconda opzione interpretativa, che consente l'applicazione della retribuzione professionale docenti a tutti prestatori, indipendentemente dalla durata del rapporto di impiego, risulta essere l'unica conforme al principio europeo di non discriminazione e, peraltro, quella maggiormente aderente al dato letterale della disciplina.
Si rammenta che la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES e recepito dalla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 così dispone: “Principio di non discriminazione.
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 2.
Se del caso, si applicherà il principio del pro-rata temporis. (...)”. L'art. 6 del relativo decreto legislativo di attuazione 368/2001 precisa: “Art. 6. 1. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
La Corte di Giustizia, la cui interpretazione del diritto europeo è, come noto, vincolante per il giudice nazionale, ha costantemente fornito una definizione estremamente rigorosa delle “ragioni oggettive” che possono giustificare una deroga al principio europeo di non discriminazione: come affermato ad esempio nella sentenza Regojo Dans, la summenzionata clausola 4 “non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (...).
La nozione suddetta esige che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base
a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”
(Corte di Giustizia, sentenza 9 luglio 2015, C-177/14, Regojo Dans v. Consejo de Estado, §§ 54-55). Pag. 4 di 10 6. Sulla scorta di tali premesse, il Tribunale ritiene che l'esclusione della parte ricorrente dalla retribuzione professionale docenti in ragione della durata dei suoi contratti di lavoro costituisca una discriminazione non giustificata dalle “ragioni oggettive” di cui alla clausola 4, come interpretata dalla
Corte di Giustizia, con conseguente necessità di interpretare la normativa in senso conforme per assicurare la piena efficacia del diritto dell'Unione Europea.
7. Secondo l'id quod plerumque accidit, è stata chiamata a esercitare le medesime Parte_1 mansioni normalmente esercitate dai colleghi di ruolo sostituiti. Non vi è dunque prova che la parte ricorrente, nei giorni di supplenza svolti, non abbia realizzato processi innovatori sulle strutture e i contenuti didattici e non abbia sostenuto il miglioramento del servizio scolastico in modo identico rispetto ai colleghi di ruolo che è stata chiamata a sostituire. Sussistendo le medesime finalità di valorizzazione della professionalità dei docenti che il compenso di cui all'art. 7 CCNL 2001 è chiamato a remunerare, l'esclusione della parte ricorrente dalla percezione della retribuzione professionale docenti in ragione della durata del rapporto di impiego risulta pertanto del tutto ingiustificata.
Peraltro, l'assenza di ragioni oggettive per un trattamento differenziato emerge anche laddove si consideri la ricomprensione nell'emolumento, secondo l'interpretazione data dal , anche a CP_1 coloro che abbiano sottoscritto un contratto “a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche” (cd. organico di fatto (ad esempio, allo stato escluso anche dal riconoscimento della carta docente).
risulta aver sottoscritto, con riferimento all'a.s. 2019/2020 un contratto di supplenza Parte_1 per 12 ore settimanali di sostegno dal 09/01/2020 al 10/06/2020 e, pertanto, per una parte importante dell'anno scolastico con finalità e modalità certamente del tutto identiche agli insegnanti di sostegno che abbiano avuto un incarico per tutto l'anno scolastico ovvero a tempo indeterminato.
8. Preme, oltretutto, sottolineare che l'interpretazione 'restrittiva' del rinvio operato dal comma 3 risulta anche quella maggiormente conforme al tenore letterale del testo, dal momento che il richiamo operato dal CCNL 2001 richiama il CCNI 1999 solo in relazione alle modalità di calcolo e non in relazione all'intero art. 25 (che disciplina in modo organico un compenso completamente diverso da quello oggetto di causa, diretto a retribuire non solo i docenti ma anche il personale educativo e ATA).
9. Accertata, dunque, l'ingiustificata discriminazione subita dalla parte ricorrente, l'art. 7 CCNL 2001 deve essere interpretato, conformemente al diritto europeo, nel senso che il rinvio di cui al comma 3 debba riferirsi esclusivamente ai commi 4 e 5 dell'art. 25 CCNI 1999 in materia di frazionabilità dell'emolumento, e non anche al comma 1 in materia di aventi diritto al beneficio.
A tali conclusioni peraltro è giunta anche la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 20015/2018 e successive conformi, tra cui, da ultimo, Cass., n. 12309 del 2024).
Le considerazioni espresse dal giudice nomofilattico sono pienamente condivisibili e non possono dirsi poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa C-466/17
Pag. 5 di 10 (Motter). La Corte di Giustizia ha, unicamente, precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro.
Tuttavia nel caso in esame – come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra riportata – il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea, per i motivi ben illustrati dalla Cassazione, così come dalla giurisprudenza di merito che in via sostanzialmente unanime si è espressa in favore delle ragioni della ricorrente.
10. Nel caso di specie, appunto non si rinvengono elementi oggettivi e trasparenti idonei a differenziare la posizione, essendo noto secondo l'id quod plerumque accidit il fatto che un supplente, per il periodo breve o lungo di assunzione, ponga in essere tutte le attività che ineriscono alla funzione docente. Ad ogni modo deve osservarsi che l'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico. Si è in presenza quindi tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere;
finalità che ineriscono la funzione in sé dell'insegnamento, senza che il tempo in cui lo stesso ha esplicazione sia in qualche modo determinante nella qualità della professionalità che un docente deve esprimere.
11. Il ricorso merita, pertanto, integrale accoglimento, con condanna del alla CP_1 corresponsione dell'emolumento la cui quantificazione, non oggetto di specifica contestazione, risulta comunque conforme, dal punto di vista logico matematico, ai criteri di calcolo stabiliti.
12. Venendo all'indennità ferie non godute, si richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale in fattispecie analoghe, non sussistendo ragioni per discostarsi dall'indirizzo assunto dall'ufficio. Per comprendere le ragioni del decidere, occorre preliminarmente richiamare la normativa che qui principalmente interessa, ossia l'art. 1, co. 54-56, L. 228/2012.
In particolare, il comma 54 dispone: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Pag. 6 di 10 Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il comma 55, ha modificato l'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 (ai sensi del quale: “le ferie, i riposi ed
i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”) con l'aggiunta del seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (della cui interpretazione subito si dirà).
Le disposizioni che precedono non menzionano le modalità per la fruizione delle ferie (ossia,
d'ufficio o a domanda) né per il personale di ruolo né per quello precario. Si limitano infatti a disciplinarne la fruizione (peraltro, in maniera identica per entrambe le categorie), che deve avvenire, come si è visto, nei giorni di sospensione delle lezioni.
Per quanto riguarda le modalità, dunque, deve concludersi che entrambe le categorie devono presentare domanda al dirigente scolastico.
Tale adempimento è infatti espressamente previsto dalle disposizioni contrattuali: in particolare, dall'art. 19 del CCNL 2019-2021 per quanto riguarda i docenti a tempo indeterminato, applicabile anche al personale non di ruolo in forza dell'espresso richiamo dell'art. 25 CCNL cit. (disposizioni del tutto analoghe erano previste anche dal previgente CCNL).
L'articolo da ultimo richiamato, infatti, prosegue specificando i criteri per il calcolo delle ferie spettanti al personale non di ruolo, senza introdurre deroghe in ordine alla necessità di richiesta.
In particolare, il comma 2 della disposizione stabilisce che “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato” e che “Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”
Appare utile soffermarsi brevemente su tale secondo inciso, che consente di meglio comprendere la limitazione introdotta con l'art. 1, co. 55, L. 212 cit. sopra riportato. In pratica, laddove è esclusa la monetizzazione delle ferie per il personale, anche docente, precario, lo si fa soltanto con riferimento ai giorni dei quali è consentita la fruizione, restando esclusi dal divieto i giorni di ferie maturati dei quali il docente non ha potuto godere per ragioni legate al suo contratto, così evitando che egli possa perdere il suo diritto, costituzionalmente garantito.
Pag. 7 di 10 Pertanto, deve concludersi che il docente precario non può essere considerato automaticamente in ferie nei giorni di sospensione delle lezioni.
Anche perché il CCNL distingue inequivocabilmente le lezioni dalle attività funzionali all'insegnamento (elencate, da ultimo nell'art. 44 del CCNL per il triennio 2019-2021) e l'art. 74, co. 2
D. Lgs. 297/1994 prevede che le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, “si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità” (quindi, anche successivamente alla sospensione delle lezioni).
Invero, la ricostruzione dell'Amministrazione non risulta convincente sotto il profilo logico, ancor prima che giuridico.
Considerato che il periodo di sospensione obbligatoria delle lezioni prevede, oltre che al periodo estivo (da collocarsi intorno al lasso temporale compreso tra il 10 giugno e il 15 settembre di ciascun anno), anche quelli natalizio e pasquale (rispettivamente, tra il 24 dicembre e il 6 gennaio e due o tre giorni prima della domenica di Pasque e il giorno successivo al lunedì dell'Angelo), il personale non di ruolo si troverebbe godere di un numero di giorni di ferie addirittura maggiore dei suoi colleghi a tempo indeterminato (che, sulla base del contratto collettivo, hanno diritto, dopo il primo anno di servizio, a trentadue giorni di ferie).
È quindi anche sulla base del principio di ragionevolezza, oltre che di uguaglianza (tanto più che, come si è visto, nessuna disposizione prevede una distinzione tra categorie di lavoratori circa la necessità di richiedere le ferie) che deve escludersi che i soli docenti non di ruolo siano collocati in ferie d'ufficio durante la sospensione delle lezioni.
Tale soluzione, è il caso di dire a conclusione, del resto accolta anche dalla giurisprudenza di legittimità e coerente con i principi comunitari, tra i quali quello di non discriminazione (si veda, in particolare, la recente Cass., a n. 16715 del 2024, secondo cui “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7,par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, GR
EZ (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-
684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”).
Pag. 8 di 10 13. Ne consegue che anche il docente precario ha diritto alla monetizzazione delle ferie in un caso, come quello di specie, in cui egli, pacificamente - trattandosi di circostanza non contestata dall'Amministrazione - non ha richiesto tutti i giorni di congedo spettanti e il datore di lavoro (nella persona del dirigente scolastico) non lo ha invitato espressamente a farlo. Difatti, il Ministero, con riferimento all'a.s. 2018/2019, cita una circolare con cui vi sarebbe stato un sollecito a svolgere richiesta ferie. Tuttavia, tale circolare non risulta allegata tempestivamente alla costituzione e, pertanto, non è possibile evincere alcunché in punto di portata della diffida a prendere ferie ed esplicitazione delle relative conseguenze relativa.
14. Venendo quindi alla quantificazione sia dei giorni che delle indennità, occorre aver riguardo ai criteri di calcolo adottati dalla parte ricorrente, che risultano essere stati oggetto solo di parziale contestazione ad opera del convenuto, contestazioni che, a loro volta, risultano persuasive CP_1
(anche in ragione della circolarità degli oneri di contestazione e prova). È, dunque, possibile evincere, data l'assenza di allegazioni ulteriori rispetto all'ordinanza dell'ufficio, la quantificazione da operare nei seguenti termini:
➢ a.s. 2018/2019: a fronte della fruizione di 16 giorni di ferie anziché 13 indicati nel conteggio
(cfr. certificato di servizio di cui all'all. 2 memoria ). Tenuto conto dell'indennità CP_1 giornaliera quantificabile in €. 69,53, pertanto, l'indennità ferie non dovuta risulta pari alla minor somma di €. 214,38 rispetto ai €. 422,97 calcolati da parte ricorrente;
➢ a.s. 2021/2022: non risultano contestazioni a fronte della deduzione del Ministero circa la quantificazione dei giorni di ferie maturati in 19, anziché 24,75, dal momento che è documentale che la ricorrente ha prestato servizio part time e non a tempo pieno. Non risultano neppure contestazioni rispetto ai giorni di ferie fruiti (per un totale di 15, ovvero festività natalizie + festività pasquali + due giorni di chiusura ulteriori deliberati dal consiglio di istituto), motivo per cui, tenuto conto dei 4 giorni di ferie pacificamente fruiti (tale godimento è registrato anche nel foglio di calcolo di parte ricorrente), non vi sono giorni residui di ferie.
Ne deriva che l'indennità deve essere quantificata in €. 562,03 (€. 214,38 + €. 347,65 per l'annualità per la quale non si registrano contestazioni). Anche in questo caso, alle somme devono aggiungersi gli interessi dalla data di maturazione delle singole indennità al saldo.
15. Atteso il parziale accoglimento del ricorso in punto di indennità ferie non godute e l'esistenza di orientamenti di merito tuttora di segno contrario alle ragioni della ricorrente, sussistono giusti motivi per la compensazione di metà delle spese di lite. L'ulteriore metà segue il principio della soccombenza e viene liquidata come da dispositivo che segue, in ragione della natura documentale della causa e della sua istruzione unicamente sulla scorta delle allegazioni iniziali delle parti costituite.
Pag. 9 di 10
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) condanna il convenuto a corrispondere a l'importo di €. 448,14 a titolo di CP_1 Parte_1 retribuzione professionale docente ed €. 562,03 a titolo di indennità ferie non godute, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna il alla refusione di metà delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida CP_1 per l'intero in €. 1.030,00 (€. 515,00, pertanto, in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari), oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge;
compensa l'ulteriore metà delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Prato, il 26.9.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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TRIBUNALE DI PRATO
EZ Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 493 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 26 settembre 2025 ore 10.30, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (collegata in videoconferenza tramite l'applicativo Teams di Microsoft con le credenziali fornite dal della Giustizia), sono CP_1 comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. Simona Fabbrini;
- per parte convenuta nessuno compare.
Sono presenti, ai fini della pratica forense, le dott.sse e Persona_1 Persona_2
L'avv. Fabbrini insiste nell'accoglimento della domanda.
Il giudice, autorizzate la procuratrice a sconnettersi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 26.9.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
EZ Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 493 / 2023 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Simona Fabbrini;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, con il Controparte_2 patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. CP_3
Parte resistente
Oggetto: indennità ferie non godute – retribuzione professionale docente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ZI documenta di aver svolto supplenze presso il Pt_1 Controparte_2 per quattro annualità a partire dall'a.s. 2018/2019.
Agisce al fine di ottenere la retribuzione professionale docenti, per euro 448,14 con riferimento all'a.s. 2019/2020 (in cui la sig.ra ha svolto un incarico di supplenza dal 9.1.2020 al 10.6.2020) e Pt_1
l'indennità conseguente al mancato godimento delle ferie per gli incarichi di supplenza svolti per gli
Pag. 2 di 10 anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022 fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), complessivamente quantificata in euro 1.069,98.
Sostiene, difatti, che l'impostazione del risulta erronea, anche in ragione del divieto di CP_1 discriminazione, stabilito a livello comunitario, tra rapporti di lavoro a termine e a tempo indeterminato. In tal senso, interpreta la normativa contrattualcollettiva che regolamenta la retribuzione professionale docenti escludendone la portata limitativa dei destinatari, ma deputando il richiamo ai contratti di supplenza sostanzialmente annuale soltanto alle modalità di corresponsione e di calcolo.
Sulla stessa base, ripercorre la giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute a meno che la datrice di lavoro non dimostri di aver invitato l'interessato a goderne, con espresso avviso delle conseguenze in caso di mancata fruizione del periodo di ferie, sostenendo che, a tal fine, non può considerarsi il periodo compreso tra il termine delle lezioni ed il termine delle attività didattiche, dal momento che l'insegnante rimane sempre in servizio ed a disposizione dell'istituzione scolastica di appartenenza.
2. Il , nel costituirsi in giudizio, contrasta le due richieste della docente, sottolineando la CP_1 diversità intrinseca della supplenza breve rispetto a quelle annuali che inciderebbe sul diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti. Quanto all'indennità delle ferie non fruite, oltre a contestare tout court il fondamento della domanda, contesta la quantificazione operata in ordine ai giorni maturati e calcolati.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite.
4. Del tutto suscettibile di accoglimento è la domanda della sig.ra volta alla corresponsione Pt_1 della retribuzione professionale docente. Trattasi, come noto, di compenso previsto dalla contrattazione collettiva per il personale docente, in particolare, dall'art. 7 CCNL Scuola del 15 marzo
2001, che a sua volta rinvia al comma 3 dall'art. 25 CCNI Scuola del 31 agosto 1999. La contrattazione collettiva successiva ha mantenuto la retribuzione professionale docenti, includendola nella base di calcolo del TFR (cfr. l'art. 81 del CCNL Scuola 24 luglio 2003 e l'art. 83 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007) e aggiornandone l'importo.
L'art. 7, comma 1, CCNL 2001 dispone che la retribuzione professionale docenti venga attribuita
“con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”; il successivo comma 3 dispone poi che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, venga corrisposta per 12 mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25, CCNI 31.8.99 (...)”.
La questione della spettanza o meno della retribuzione professionale docenti a coloro che abbiano prestato servizio per periodi di durata inferiore all'anno scolastico dipende dal significato che si
Pag. 3 di 10 attribuisce al rinvio operato dal comma 3 dell'art. 7 CCNL 2001. Occorre, in altri termini, stabilire se il richiamo sia alla disciplina sul compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 CCNI 1999 sia integralmente intesa (e quindi anche al comma 1 in materia di aventi diritto alla retribuzione) il che escluderebbe i prestatori di supplenze “brevi” dal beneficio, oppure se la disposizione contrattualcollettiva abbia inteso riferirsi esclusivamente alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 in materia di frazionabilità dell'emolumento in ragione dei mesi e dei giorni di servizio effettivamente prestati.
5. La seconda opzione interpretativa, che consente l'applicazione della retribuzione professionale docenti a tutti prestatori, indipendentemente dalla durata del rapporto di impiego, risulta essere l'unica conforme al principio europeo di non discriminazione e, peraltro, quella maggiormente aderente al dato letterale della disciplina.
Si rammenta che la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES e recepito dalla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 così dispone: “Principio di non discriminazione.
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 2.
Se del caso, si applicherà il principio del pro-rata temporis. (...)”. L'art. 6 del relativo decreto legislativo di attuazione 368/2001 precisa: “Art. 6. 1. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
La Corte di Giustizia, la cui interpretazione del diritto europeo è, come noto, vincolante per il giudice nazionale, ha costantemente fornito una definizione estremamente rigorosa delle “ragioni oggettive” che possono giustificare una deroga al principio europeo di non discriminazione: come affermato ad esempio nella sentenza Regojo Dans, la summenzionata clausola 4 “non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (...).
La nozione suddetta esige che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base
a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”
(Corte di Giustizia, sentenza 9 luglio 2015, C-177/14, Regojo Dans v. Consejo de Estado, §§ 54-55). Pag. 4 di 10 6. Sulla scorta di tali premesse, il Tribunale ritiene che l'esclusione della parte ricorrente dalla retribuzione professionale docenti in ragione della durata dei suoi contratti di lavoro costituisca una discriminazione non giustificata dalle “ragioni oggettive” di cui alla clausola 4, come interpretata dalla
Corte di Giustizia, con conseguente necessità di interpretare la normativa in senso conforme per assicurare la piena efficacia del diritto dell'Unione Europea.
7. Secondo l'id quod plerumque accidit, è stata chiamata a esercitare le medesime Parte_1 mansioni normalmente esercitate dai colleghi di ruolo sostituiti. Non vi è dunque prova che la parte ricorrente, nei giorni di supplenza svolti, non abbia realizzato processi innovatori sulle strutture e i contenuti didattici e non abbia sostenuto il miglioramento del servizio scolastico in modo identico rispetto ai colleghi di ruolo che è stata chiamata a sostituire. Sussistendo le medesime finalità di valorizzazione della professionalità dei docenti che il compenso di cui all'art. 7 CCNL 2001 è chiamato a remunerare, l'esclusione della parte ricorrente dalla percezione della retribuzione professionale docenti in ragione della durata del rapporto di impiego risulta pertanto del tutto ingiustificata.
Peraltro, l'assenza di ragioni oggettive per un trattamento differenziato emerge anche laddove si consideri la ricomprensione nell'emolumento, secondo l'interpretazione data dal , anche a CP_1 coloro che abbiano sottoscritto un contratto “a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche” (cd. organico di fatto (ad esempio, allo stato escluso anche dal riconoscimento della carta docente).
risulta aver sottoscritto, con riferimento all'a.s. 2019/2020 un contratto di supplenza Parte_1 per 12 ore settimanali di sostegno dal 09/01/2020 al 10/06/2020 e, pertanto, per una parte importante dell'anno scolastico con finalità e modalità certamente del tutto identiche agli insegnanti di sostegno che abbiano avuto un incarico per tutto l'anno scolastico ovvero a tempo indeterminato.
8. Preme, oltretutto, sottolineare che l'interpretazione 'restrittiva' del rinvio operato dal comma 3 risulta anche quella maggiormente conforme al tenore letterale del testo, dal momento che il richiamo operato dal CCNL 2001 richiama il CCNI 1999 solo in relazione alle modalità di calcolo e non in relazione all'intero art. 25 (che disciplina in modo organico un compenso completamente diverso da quello oggetto di causa, diretto a retribuire non solo i docenti ma anche il personale educativo e ATA).
9. Accertata, dunque, l'ingiustificata discriminazione subita dalla parte ricorrente, l'art. 7 CCNL 2001 deve essere interpretato, conformemente al diritto europeo, nel senso che il rinvio di cui al comma 3 debba riferirsi esclusivamente ai commi 4 e 5 dell'art. 25 CCNI 1999 in materia di frazionabilità dell'emolumento, e non anche al comma 1 in materia di aventi diritto al beneficio.
A tali conclusioni peraltro è giunta anche la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 20015/2018 e successive conformi, tra cui, da ultimo, Cass., n. 12309 del 2024).
Le considerazioni espresse dal giudice nomofilattico sono pienamente condivisibili e non possono dirsi poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa C-466/17
Pag. 5 di 10 (Motter). La Corte di Giustizia ha, unicamente, precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro.
Tuttavia nel caso in esame – come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra riportata – il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea, per i motivi ben illustrati dalla Cassazione, così come dalla giurisprudenza di merito che in via sostanzialmente unanime si è espressa in favore delle ragioni della ricorrente.
10. Nel caso di specie, appunto non si rinvengono elementi oggettivi e trasparenti idonei a differenziare la posizione, essendo noto secondo l'id quod plerumque accidit il fatto che un supplente, per il periodo breve o lungo di assunzione, ponga in essere tutte le attività che ineriscono alla funzione docente. Ad ogni modo deve osservarsi che l'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico. Si è in presenza quindi tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere;
finalità che ineriscono la funzione in sé dell'insegnamento, senza che il tempo in cui lo stesso ha esplicazione sia in qualche modo determinante nella qualità della professionalità che un docente deve esprimere.
11. Il ricorso merita, pertanto, integrale accoglimento, con condanna del alla CP_1 corresponsione dell'emolumento la cui quantificazione, non oggetto di specifica contestazione, risulta comunque conforme, dal punto di vista logico matematico, ai criteri di calcolo stabiliti.
12. Venendo all'indennità ferie non godute, si richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale in fattispecie analoghe, non sussistendo ragioni per discostarsi dall'indirizzo assunto dall'ufficio. Per comprendere le ragioni del decidere, occorre preliminarmente richiamare la normativa che qui principalmente interessa, ossia l'art. 1, co. 54-56, L. 228/2012.
In particolare, il comma 54 dispone: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Pag. 6 di 10 Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il comma 55, ha modificato l'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 (ai sensi del quale: “le ferie, i riposi ed
i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”) con l'aggiunta del seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (della cui interpretazione subito si dirà).
Le disposizioni che precedono non menzionano le modalità per la fruizione delle ferie (ossia,
d'ufficio o a domanda) né per il personale di ruolo né per quello precario. Si limitano infatti a disciplinarne la fruizione (peraltro, in maniera identica per entrambe le categorie), che deve avvenire, come si è visto, nei giorni di sospensione delle lezioni.
Per quanto riguarda le modalità, dunque, deve concludersi che entrambe le categorie devono presentare domanda al dirigente scolastico.
Tale adempimento è infatti espressamente previsto dalle disposizioni contrattuali: in particolare, dall'art. 19 del CCNL 2019-2021 per quanto riguarda i docenti a tempo indeterminato, applicabile anche al personale non di ruolo in forza dell'espresso richiamo dell'art. 25 CCNL cit. (disposizioni del tutto analoghe erano previste anche dal previgente CCNL).
L'articolo da ultimo richiamato, infatti, prosegue specificando i criteri per il calcolo delle ferie spettanti al personale non di ruolo, senza introdurre deroghe in ordine alla necessità di richiesta.
In particolare, il comma 2 della disposizione stabilisce che “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato” e che “Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”
Appare utile soffermarsi brevemente su tale secondo inciso, che consente di meglio comprendere la limitazione introdotta con l'art. 1, co. 55, L. 212 cit. sopra riportato. In pratica, laddove è esclusa la monetizzazione delle ferie per il personale, anche docente, precario, lo si fa soltanto con riferimento ai giorni dei quali è consentita la fruizione, restando esclusi dal divieto i giorni di ferie maturati dei quali il docente non ha potuto godere per ragioni legate al suo contratto, così evitando che egli possa perdere il suo diritto, costituzionalmente garantito.
Pag. 7 di 10 Pertanto, deve concludersi che il docente precario non può essere considerato automaticamente in ferie nei giorni di sospensione delle lezioni.
Anche perché il CCNL distingue inequivocabilmente le lezioni dalle attività funzionali all'insegnamento (elencate, da ultimo nell'art. 44 del CCNL per il triennio 2019-2021) e l'art. 74, co. 2
D. Lgs. 297/1994 prevede che le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, “si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità” (quindi, anche successivamente alla sospensione delle lezioni).
Invero, la ricostruzione dell'Amministrazione non risulta convincente sotto il profilo logico, ancor prima che giuridico.
Considerato che il periodo di sospensione obbligatoria delle lezioni prevede, oltre che al periodo estivo (da collocarsi intorno al lasso temporale compreso tra il 10 giugno e il 15 settembre di ciascun anno), anche quelli natalizio e pasquale (rispettivamente, tra il 24 dicembre e il 6 gennaio e due o tre giorni prima della domenica di Pasque e il giorno successivo al lunedì dell'Angelo), il personale non di ruolo si troverebbe godere di un numero di giorni di ferie addirittura maggiore dei suoi colleghi a tempo indeterminato (che, sulla base del contratto collettivo, hanno diritto, dopo il primo anno di servizio, a trentadue giorni di ferie).
È quindi anche sulla base del principio di ragionevolezza, oltre che di uguaglianza (tanto più che, come si è visto, nessuna disposizione prevede una distinzione tra categorie di lavoratori circa la necessità di richiedere le ferie) che deve escludersi che i soli docenti non di ruolo siano collocati in ferie d'ufficio durante la sospensione delle lezioni.
Tale soluzione, è il caso di dire a conclusione, del resto accolta anche dalla giurisprudenza di legittimità e coerente con i principi comunitari, tra i quali quello di non discriminazione (si veda, in particolare, la recente Cass., a n. 16715 del 2024, secondo cui “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7,par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, GR
EZ (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-
684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”).
Pag. 8 di 10 13. Ne consegue che anche il docente precario ha diritto alla monetizzazione delle ferie in un caso, come quello di specie, in cui egli, pacificamente - trattandosi di circostanza non contestata dall'Amministrazione - non ha richiesto tutti i giorni di congedo spettanti e il datore di lavoro (nella persona del dirigente scolastico) non lo ha invitato espressamente a farlo. Difatti, il Ministero, con riferimento all'a.s. 2018/2019, cita una circolare con cui vi sarebbe stato un sollecito a svolgere richiesta ferie. Tuttavia, tale circolare non risulta allegata tempestivamente alla costituzione e, pertanto, non è possibile evincere alcunché in punto di portata della diffida a prendere ferie ed esplicitazione delle relative conseguenze relativa.
14. Venendo quindi alla quantificazione sia dei giorni che delle indennità, occorre aver riguardo ai criteri di calcolo adottati dalla parte ricorrente, che risultano essere stati oggetto solo di parziale contestazione ad opera del convenuto, contestazioni che, a loro volta, risultano persuasive CP_1
(anche in ragione della circolarità degli oneri di contestazione e prova). È, dunque, possibile evincere, data l'assenza di allegazioni ulteriori rispetto all'ordinanza dell'ufficio, la quantificazione da operare nei seguenti termini:
➢ a.s. 2018/2019: a fronte della fruizione di 16 giorni di ferie anziché 13 indicati nel conteggio
(cfr. certificato di servizio di cui all'all. 2 memoria ). Tenuto conto dell'indennità CP_1 giornaliera quantificabile in €. 69,53, pertanto, l'indennità ferie non dovuta risulta pari alla minor somma di €. 214,38 rispetto ai €. 422,97 calcolati da parte ricorrente;
➢ a.s. 2021/2022: non risultano contestazioni a fronte della deduzione del Ministero circa la quantificazione dei giorni di ferie maturati in 19, anziché 24,75, dal momento che è documentale che la ricorrente ha prestato servizio part time e non a tempo pieno. Non risultano neppure contestazioni rispetto ai giorni di ferie fruiti (per un totale di 15, ovvero festività natalizie + festività pasquali + due giorni di chiusura ulteriori deliberati dal consiglio di istituto), motivo per cui, tenuto conto dei 4 giorni di ferie pacificamente fruiti (tale godimento è registrato anche nel foglio di calcolo di parte ricorrente), non vi sono giorni residui di ferie.
Ne deriva che l'indennità deve essere quantificata in €. 562,03 (€. 214,38 + €. 347,65 per l'annualità per la quale non si registrano contestazioni). Anche in questo caso, alle somme devono aggiungersi gli interessi dalla data di maturazione delle singole indennità al saldo.
15. Atteso il parziale accoglimento del ricorso in punto di indennità ferie non godute e l'esistenza di orientamenti di merito tuttora di segno contrario alle ragioni della ricorrente, sussistono giusti motivi per la compensazione di metà delle spese di lite. L'ulteriore metà segue il principio della soccombenza e viene liquidata come da dispositivo che segue, in ragione della natura documentale della causa e della sua istruzione unicamente sulla scorta delle allegazioni iniziali delle parti costituite.
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P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) condanna il convenuto a corrispondere a l'importo di €. 448,14 a titolo di CP_1 Parte_1 retribuzione professionale docente ed €. 562,03 a titolo di indennità ferie non godute, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna il alla refusione di metà delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida CP_1 per l'intero in €. 1.030,00 (€. 515,00, pertanto, in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari), oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge;
compensa l'ulteriore metà delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Prato, il 26.9.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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