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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/10/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 646/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. AN ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. LI GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 22.08.2022 da
elettivamente domiciliata Parte_1
presso l'avv. Andrea Bortoluzzi che la rappresenta e difende con l'avv. Gianpiero Belligoli per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Daniele CP_1
MA e NA AN che lo rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 89/2022 del Tribunale di Verona Corte d'Appello di Venezia
In punto: differenze retributive – retribuzione ex art. 36 Cost.
Causa trattata all'udienza del 18.09.2025
Conclusioni per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis
- riformare per quanto di ragione la sentenza del Tribunale di Verona resa inter partes n. 89/2022 con conseguente ripulsa di tutte le domande introdotte dal sig. ; per l'effetto, CP_1
- previo accertamento della legittimità di ogni comportamento posto in essere da parte di e relativo al rapporto intercorso Controparte_2
tra le parti nei modi e nei tempi indicati in memoria, respingere, per le ragioni esposte, le domande tutte formulate dal sig. CP_1
nei confronti dell'appellante in quanto inammissibili, improponibili
e/o, comunque, infondate in fatto ed in diritto.
- Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimb. forfettario oltre IVA e
CPA.”
Conclusioni per parte appellata: “- Respingersi l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto - Vittoria di spese e compensi di legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 22.08.2022 la
[...]
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con Parte_1
cui il Tribunale di Verona, in parziale accoglimento del ricorso presentato dal socio lavoratore , ha accertato il diritto di CP_1
quest'ultimo al trattamento retributivo corrispondente al V livello del
CCNL Trasporto Merci Logistica in luogo di quello corrisposto in ragione dell'inquadramento al I e, da maggio 2017, II livello del
CCNL Multiservizi e l'ha condannata al pagamento della somma
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complessiva di Euro 23.210,87, ritenendo, invece, prescritte le differenze retributive riferibili al periodo anteriore al 19.03.2014.
Il Giudice di prime cure, in particolare, dopo aver valutato l'ambito di operatività dei due contratti collettivi e le emergenze istruttorie circa l'attività svolta dalla cooperativa, ha ritenuto che in forza dell'art. 3 l.
n. 142/2001 dovesse essere utilizzato, quale parametro esterno di commisurazione della retribuzione, il CCNL Trasporto Merci e
Logistica, il cui trattamento retributivo risulta superiore a quello previsto dal CCNL Multiservizi in relazione al livello di inquadramento cui sarebbero riconducibili le mansioni svolte dal ricorrente. Tali mansioni, individuate in quelle dell'addetto al picking, preparatore di ordini, sarebbero riconducibili al livello III del CCNL
Multiservizi e al livello V del CCNL Trasporto Merci e Logistica.
Sulla base di tali premesse, e ritenuti prescritti i crediti anteriori al quinquennio a ritroso dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio, ha quindi liquidato la somma sopra indicata, ricavata dal conteggio elaborato dal ricorrente che considerava quanto effettivamente percepito e quanto spettante in base al V livello del
CCNL Logistica, con riferimento agli elementi della retribuzione base.
Propone appello la sulla base di due motivi. Parte_1
a) Con il primo motivo censura la violazione o la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 3, l. n.
241/2001. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe posto a carico della società l'onere di dimostrare le ragioni in forza delle quali doveva farsi riferimento al CCNL Multiservizi quale parametro esterno di commisurazione della retribuzione, operando una non corretta ripartizione degli oneri probatori. A contrario, era il ricorrente onerato di allegare e provare le ragioni in forza delle quali si doveva dar corso all'applicazione
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dei diversi minimi retributivi del CCNL Trasporti Logistica, non essendo sufficiente dedurre che un contratto collettivo preveda una paga maggiore rispetto a quello di cui si chiede la disapplicazione. Sostiene, che l'originario ricorso sarebbe privo di sufficienti allegazioni sul punto. Inoltre, con specifico riferimento alla disciplina dettata dall'art. 3 l. n. 241/2001, il lavoratore deve provare quale sia il settore o la categoria affine del datore di lavoro al fine di rivendicare l'applicazione dei minimi retributivi previsti dalla corrispondente contrattazione collettiva. Nel caso di specie il ricorrente si era limitato a descrivere l'attività di facchinaggio da lui stesso svolta nei cantieri ove aveva operato ma non aveva contestato le circostanze allegate in memoria in merito allo svolgimento da parte della cooperativa di svariate attività nei cantieri ove operava, tra cui anche attività di pulizia oltre a ricevimento merci, controllo documenti di trasporto, facchinaggio, scarico e ricevimento merci, preparazione ordini, attività di fine linea, stiro biancheria, asciugatura spugne;
attività che giustificano l'applicazione del CCNL Multiservizi.
b) Con il secondo motivo, deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione all'art. 1
CCNL Multiservizi e all'art. 3 l. n. 241/2001. Sostiene che il
CCNL Multiservizi rispecchia l'attività effettivamente esercitata dalla cooperativa che si occupa da anni di pulizie industriali e civili nonché di facchinaggio, come desumibile anche dall'oggetto sociale e non si occupa di trasporti. Rileva che fra le attività elencate dall'art. 1 del contratto collettivo in questione sarebbero compresi “servizi generali tra cui fattorinaggio e movimentazione interna e, tra i profili
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esemplificativi contemplati, si rinvengono il magazziniere che opera anche con l'ausilio di supporti informatici, gli addetti al lavoro di facchinaggio e movimentazione interna all'appalto, il conduttore di carrelli elevatori per il trasporto, smistamento e sistemazione di materiali, l'addetto ai carri ponte, l'aiuto magazziniere;
figure professionali che ben possono rinvenirsi anche in un appalto c.d. logistico. Avrebbe poi errato il giudice di prime cure nel sostenere che l'attività logistica, in quanto disciplinata da uno specifico CCNL, sarebbe esclusa dalla sfera di applicazione del CCNL Multiservizi in forza della previsione dell'art. 1, co. 9, di quest'ultimo contratto collettivo. Un conto, infatti, è l'applicazione normativa del CCNL e altro è invece prenderne a riferimento i minimi retributivi per individuare la retribuzione proporzionale e sufficiente ex art. 36 Cost..
Si è costituito in giudizio l'originario ricorrente sostenendo la correttezza della sentenza gravata e chiedendone l'integrale conferma.
Rileva, in particolare, che le allegazioni del ricorso avevano trovato conforto nell'istruttoria orale in ordine all'attività prettamente logistica svolta presso i cantieri ove aveva operato e la società, di contro, non aveva offerto elementi in grado di smentirli, volti a dimostrare la sua operatività del settore del Multiservizi. Inoltre, essendo la società datrice di lavoro una cooperativa, il CCNL idoneo a fungere da parametro esterno di riferimento non può che essere, in forza dell'art. 3, l. n. 241/2001, quello di settore, da individuarsi nel
CCNL Trasporto Merci e Logistica.
La causa, dopo due rinvii d'ufficio, è stata discussa e decisa all'udienza del 18.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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1 – I due motivi d'appello, da trattarsi congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono infondati.
1.1 - La legge n. 142 del 2001 ha disposto all'art. 3, comma 1, che:
“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato
e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo”. L'art. 6, comma 2, della medesima legge ha stabilito che il rinvio ai contratti collettivi nazionali opera solo per il
“trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1”, escludendo che il regolamento cooperativo possa contenere disposizioni derogatorie in peius rispetto a tale trattamento minimo.
Successivamente, l'art. 7, co. 4, del d.l. n. 248/2007 ha previsto: “Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.
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Tali norme, come ricordato dalla Suprema Corte nell'ordinanza
23.05.2024, n. 14444, impongono alle società cooperative, non di adottare un determinato contratto collettivo (cosa che sarebbe in contrasto con l'art. 39 Cost.), bensì di “corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo …non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine”. Il riferimento ai contratti collettivi del settore o della categoria affine è fatto unicamente al fine di individuare i minimi retributivi che le società devono rispettare nel trattamento dei soci lavoratori subordinati, a prescindere dal contratto collettivo in concreto applicato. Il trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, così come il trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, nel caso di concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito, sono richiamati quale parametro esterno e indiretto di commisurazione del trattamento economico complessivo ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36
Cost., di cui si impone la rigorosa osservanza anche al lavoro dei soci di cooperative (v. Cass. n. 5189 del 2019; n. 4951 del 2019; v. Corte
Cost. n. 51 del 2015).
Nella medesima pronuncia si precisa ulteriormente che
“L'applicazione, al rapporto di lavoro, di un contratto collettivo di una categoria non corrispondente a quella della società datoriale, può avere rilievo ove si traduca in un trattamento retributivo inferiore ai minimi come individuati dalla legge n. 142 del 2001, purché nel
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rispetto del disposto dell'art. 36 Cost., legittimando il lavoratore a rivendicare la retribuzione conforme ai predetti minimi oppure alla previsione costituzionale (v. Cass. n. 27711 del 2023 secondo cui
“Nell'attuazione dell'art. 36 Cost. il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36
Cost., e ciò anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, dovendo il giudice darne una interpretazione costituzionalmente orientata;
il giudice può, altresì, servirsi, a fini parametrici, del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe e, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099, comma 2 c.c., può fare riferimento ad indicatori economici e statistici secondo quanto suggerito dalla Direttiva 2022/2041/UE”)”.
1.2 – Nel caso di specie, l'originario ricorrente – oltre a lamentare un errato e inferiore inquadramento nell'ambito dei livelli previsti dal
CCNL Multiservizi applicato dalla cooperativa datrice di lavoro – ha affermato la violazione dell'art. 3 l. n. 241/2001 atteso che il contratto collettivo di settore applicabile sarebbe il CCNL Trasporto Merci
Logistica (peraltro, già in precedenza applicato dalla società) e non il
CCNL Multiservizi. La società svolgerebbe, infatti, attività nel settore della logistica (cfr. pag. 1 e 18 ricorso primo grado) e avrebbe svolto nell'ambito dell'appalto presso Blue City S.r.l. il servizio di gestione del magazzino e movimentazione logistica delle merci (ove il ricorrente ha operato). Inoltre, l'attività effettivamente esercitata dal ricorrente e dai colleghi, si concretizzava incontestabilmente
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nell'espletamento di mansioni proprie e caratteristiche del settore logistico (pag. 16 ricorso) e analoghe considerazioni potevano farsi anche con riferimento al diverso appalto presso il centro logistico di pertinenza della società di Vallese di Controparte_3
PP (pag. 17 ricorso). Ha poi valorizzato le emergenze della visura camerale in cui era indicata quale attività prevalente
“l'assunzione di qualunque lavoro di facchinaggio o movimentazione merce;
l'attività complementare a quella di facchinaggio: insacco, pesatura, legatura, accatastamento, confezionamento, pressatura, imballaggio, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta”.
1.3 – L'istruttoria orale ha fornito riscontro alla prospettazione attorea atteso che i testi hanno riferito in merito allo svolgimento, nell'ambito dei due appalti citati ove ha operato il ricorrente, di un'attività tipicamente di logistica di magazzino, comprensiva di carico e scarico merci, preparazione ordini, picking, fasciatura di pallet, movimentazione di merci. In particolare, si richiama quanto dichiarato dal teste : “prendevamo merce avevamo le cuffie, ci Testimone_1
dicevano cosa prendere. Sul carrello prendevamo la merce che ci dicevano e la portavi fuori con il carrello. Così prendevamo la merce dalla cella e la portavamo fuori, il lavoro era questo”; dal teste
, capo area dei cantieri dove ha lavorato il Testimone_2
ricorrente: “In faceva fasciature roll è stato assunto per fare Pt_2
questo lavoro. In quel cantiere non so se a volte faceva saltuariamente altre piccole e collaterali attività (come ad esempio pulizie che facevano tutti) in quel cantiere il lavoro era sostanzialmente quello. ADR la squadra dei pickerescono dalla cella col roll box (sono i carrelli con quattro ruote sotto e le due barre laterale), vengono legate le due sbarre con le cinghie e viene fatta la
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fasciatura con un rotolo di nylon che l'operaio passa attorno al roll.
Lui era già fuori nell'anticella; la temperatura è a 0 gradi poi aprendosi la porta della cella può arrivare al massimo a – 2. E' rimasto alla fin quando ha avuto problemi di salute e ho Pt_2
Cont dovuto spostarlo. Alla lavorava in un ambiente che era a temperature compatibili con il suo stato di salute (temperatura ambiente). Qui inizialmente ha fatto un po' di picking (prelevare merce da mettere sul pallet, da prelevare manualmente), poi ho dovuto spostarlo anche da lì e l'ho messo a caricare e scaricare Contr camion”. Anche il teste , con riferimento al cantiere ha Tes_3
fatto riferimento ad attività prettamente logistiche (e, d'altro canto, tale cantiere era un polo logistico): “Ho lavorato con il ricorrente alla
Sti di Vallese di Oppeano c'era un deposito Zuegg, poi c'era anche altri clienti e altra merce ma in misura minore. Ho lavorato per un anno lì, sono stato trasferito dalla Bauli. Era il 2017. Il ricorrente faceva solo picking assieme ad altri ragazzi. Gli ordini venivano stampati su foglio A4 con codice a barre, l'operatore aveva la pistola che sparava il codice a barre. Andava a prelevare il numero di colli richiesto e cominciava a fare picking sul bancale. Prendeva il bancale metteva il numero di colli sul bancale. Su ogni bancale c'erano strati con ogni tipo di articolo, c'erano tre quattro cinque strati. Le operazioni avvenivano manualmente. L'operatore spostava il bancale con il transpallet elettrico che veniva caricato manualmente. Finito di caricare i colli, la pistola diceva di prendere altro codice e dava la posizione di dove andarli a prendere. Una volta completato il bancale doveva essere incellophanato sempre dall'addetto al picking e poi si stampava l'etichetta del bancale e si portava in posizione di carico.
Da lì si ricominciava a caricare il nuovo bancale con le medesime attività che ho detto”. Anche il teste ha fatto riferimento a varie Tes_4
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attività logistiche nel marazzino : “il ricorrente in si Pt_2 Pt_2
occupava di preparazione ordini, quindi picking (ogni preparatore aveva tramite un voice, radio, riceveva ordini, doveva prelevare i cartoni per il punto vendita, poi veniva fuori dalla cella e lasciava il roll, poi tornava a preparare nuovo ordine. I cartoni erano in una cella frigorifera, tutti i prodotti erano conservati in cella. Se non mi sbaglio quando si arrivava a -14 partivano le ventole per abbassare la temperatura. ADR: tra lasciare l'ordine e ripartire passavano pochi secondi. Quindi era più il tempo che si stava in cella che fuori.
C'era anche una zona denominata “anticella” dove gli ordini pronti erano lasciati prima di essere caricati. In questa zona non so dire quanto era la temperatura, attorno agli 0 gradi […] ADR: in Blu City il ricorrente ha fatto per poco carico e scarico camion e recuperi a zero gradi. ADR: per la verifica dell'ordine c'era una lista di carico con le sequenze di scarico. Per esempio autista deve scaricare 13 il preparatore doveva caricare all'incontrario dal 13 al 1. […] ADR: quanto alla fasciatura dei roll, c'erano degli addetti. Tuttavia il ricorrente per un periodo ha svolto anche questa mansioni oltre a quella di preparatore”.
Gli elementi istruttori conducono a ritenere che l'attività svolta dalla società, quanto meno presso i cantieri ove ha lavorato il ricorrente, fosse prettamente legata alla movimentazione merce, preparazione ordini, carico e scarico camion. Attività, dunque, riconducibili al concetto di logistica di magazzino.
Parte appellante sostiene che, di contro, l'attività svolta dalla società coinvolgerebbe anche la pulizia di ambienti (pulizie civili e industriali) oltre ad altre attività che farebbero propendere per una coerenza con il CCNL Multiservizi. Tale asserzione, contrariamente a quanto affermato nel primo motivo d'appello, non può ritenersi
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dimostrata dalla prospettata mancata contestazione alle allegazioni svolte sul punto in memoria difensiva. Non può, infatti, parlarsi di non contestazione laddove il ricorrente abbia già allegato nel proprio atto introduttivo delle circostanza di fatto contrarie. Come visto, infatti, il ricorrente aveva chiaramente allegato (e chiesto di provare) che l'attività della convenuta fosse nel settore della logistica ed ha svolto ulteriori deduzioni in tal senso in merito alle attività che venivano Contr svolte presso gli appalti ove ha lavorato e . La società, Pt_2
di contro, si è limitata a far riferimento ad ulteriori attività di pulizia e non prettamente logistiche ma tale allegazione è rimasta priva di supporto probatorio, al contrario delle avverse allegazioni del ricorrente. Inoltre, appare fortemente sintomatico di una sostanziale inconsistenza di queste attività diverse dalla logistica il fatto che, da un lato, la società – pur potendolo fare – non ha allegato alcun contratto d'appalto al fine di dimostrare il concreto oggetto dell'attività affidata e, dall'altro, il teste si è riferito Testimone_2
alle pulizie come “piccole e collaterali attività”, ad ulteriore dimostrazione della mera accessorietà di tale attività, da ritenersi strumentale a quella principale di gestione logistica del magazzino. Va altresì rilevato che il giudice di prime cure aveva ammesso i capitoli di prova di parte resistente volti a dimostrare lo svolgimento dell'attività di pulizie (cap. 7, 7 bis più volte richiamati nell'atto di appello) ma dalla lettura delle testimonianze (in cui non vengono riportati i numeri dei capitoli su cui sono stati interrogati i testi) non è emersa alcuna specifica conferma di tali circostanze (salvo quanto riferito dal teste di cui si è detto) e, nel contempo, la sentenza non è oggetto di Tes_2
specifico motivo d'appello per non aver il giudice di prime cure escusso i testi su tali capitoli ammessi. Da ultimo, non solo la visura camerale della cooperativa indica come attività prevalente
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l'assunzione di qualunque lavoro di facchinaggio o movimentazione merce e l'attività complementare a quella di facchinaggio, ma dalla lettura della stessa emerge che in tre delle quattro unità locali ivi indicate l'attività svolta ivi riportata è riconducibile alla logistica di magazzino – movimentazione merci, confezionamento e facchinaggio.
Le allegazioni attoree e le emergenze istruttorie con esse coerenti, dimostrano che l'attività svolta dalla cooperativa, in particolare negli appalti a cui è stato assegnato il ricorrente, concerne servizi di logistica di magazzino, preparazione ordini, movimentazione, carico e scarico merci e le relative mansioni svolte dagli addetti trovano specifica disciplina nel CCNL per il trasporto, la logistica e la spedizione delle merci. Giova chiarire ulteriormente che la locuzione
“attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria”, secondo il dettato dell'art. 7, quarto comma, d.l. 248/2007,
è da intendersi riferita ai servizi concretamente forniti dalla cooperativa, poiché sono queste quelle alle quali si conformano le prestazioni dei soci lavoratori. Ciò non significa – come sembra ventilare parte appellate – che, nel caso di attività di contenuto plurimo, la categoria di appartenenza debba variare in ragione di tale pluralità, giacché l'autonomia riconosciuta all'impresa giustifica l'applicazione da parte sua di uno stesso CCNL a tutti i lavoratori impiegati nello stesso contesto organizzativo;
in questa ipotesi potrà farsi ricorso eventualmente al criterio della maggiore affinità per individuare la contrattazione collettiva di settore. Ma quando i soci lavoratori vengano impiegati in esecuzione di un appalto, è all'oggetto di quest'ultimo e alle concrete attività svolte per darvi esecuzione che occorre guardare per identificare il settore di appartenenza, poiché esso rappresenta il contesto di operatività effettiva della cooperativa affidataria. Un'interpretazione che formalisticamente privilegiasse
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invece l'oggetto identificato dal regolamento interno o addirittura dallo statuto si presterebbe a operazioni di aggiramento della norma inserendovi attività di fatto mai praticate o del tutto residuali.
Il CCNL Multiservizi, come già evidenziato nella sentenza di primo grado, è stato stipulato (peraltro dalle stesse organizzazioni sindacali stipulanti anche il CCNL Traporto Merci e Logistica) al fine di disciplinare le seguenti attività (art. 1): - servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, etc.);
- servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, etc.);
- servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, etc.);
- servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, etc.);
- servizi di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, etc.);
- servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, etc.);
- servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, etc.);
- servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, etc.) - servizi di pulizia, di manutenzione e altri servizi in domicili privati ((omissis));
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- servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico – autobus, aeromobili, natanti, etc.);
- servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;
- servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, etc.;
- servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in (omissis), con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili;
- servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei call-center, etc.;
- servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, etc.).
È ben vero che si tratta di un elenco non esaustivo ma, da un lato, appare evidente che si tratti di un CCNL volto a disciplinare sostanzialmente il settore dei servizi di pulizia e dei servizi integrati, con espressa esclusione delle attività regolate da autonomi e specifici contratti collettivi (al comma 9 dell'art. 1, si prevede che “Sono conseguentemente escluse dalla sfera di applicazione del contratto le eventuali autonome attività, anche per specifici contratti di committenza, ai rapporti di lavoro delle quali si applichino, secondo la vigente normativa, autonomi e specifici c.c.n.l. corrispondenti”).
Tale previsione giustifica l'affermazione contenuta nella sentenza
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gravata secondo cui la previsione tra i profili esemplificativi del
CCNL Multiservizi dell'addetto al facchinaggio è funzionale al caso in cui il facchinaggio o il fattorinaggio costituisca una mansione accessoria all'interno di un appalto avente oggetto diverso e più ampio
(riferibile ad una più complessa attività di servizi integrati e non alla mera attività di logistica di magazzino). Sotto altro profilo, non è comunque sufficiente che il CCNL Multiservizi contempli dei profili esemplificativi che possono attagliarsi all'attività logistica di magazzino, atteso che l'art. 3, l. n. 241/2001 richiede la previa individuazione del settore di riferimento, la successiva ricerca del
CCNL maggiormente rappresentativo che regola quel settore e, solo all'esito di tali passaggi, è possibile individuare il profilo professionale all'interno di tale CCNL. Deve, quindi, escludersi che sia possibile invertire l'ordine dei fattori, partendo dalla disamina dei profili professionali per individuare il settore economico e conseguentemente il CCNL applicabile.
Di contro, l'ambito di operatività del CCNL Logistica, Trasporto,
Merci e Spedizione riguarda il “rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle aziende esercenti l'autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, dalle imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, dalle imprese di trasporto combinato, dalle imprese svolgenti l'attività di commercio elettronico, dalle agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi che esercitano tale attività promiscuamente a quella di spedizione, dalle aziende di magazzini generali, dai terminal, dai depositi, dai centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, dalle aziende produttrici di energia refrigerante, dalle aziende di servizi logistici anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure
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all'interno di infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali ed aeroportuali, con la sola esclusione delle imprese destinatarie del
CCNL dei lavoratori dei porti”. Risulta, dunque, manifesta la maggiore rispondenza di tale CCNL rispetto all'attività svolta dalla cooperativa qui appellante così come emersa all'esito dell'istruttoria.
Deve, pertanto, ritenersi corretta la valutazione compiuta dal giudice di prime cure laddove ha individuato – in coerenza con le allegazioni attoree e le risultanze dell'istruttoria -il CCNL Trasporto merci logistica il contratto collettivo di settore, la cui retribuzione va utilizzata come parametro per valutare l'eventuale violazione dell'art. 3, l. n. 241/2001. Sul punto, giova ulteriormente ribadire, che le società cooperative possono scegliere il contratto collettivo da applicare, ma non possono riservare ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo inferiore a quello che il legislatore ha ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di sufficienza e proporzionalità della retribuzione (cfr. Cass., sez. lav., 7047/2019) e tale trattamento economico complessivo, in base alle previsioni dell'art. 3, l. n.
241/2001, non può essere inferiore “ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine”. Nel caso di specie, alla luce di quanto sopra esposto, il giudice di prime cure ha valutato il rispetto del precetto normativo
(fondante una presunzione relativa di conformità della retribuzione all'art. 36 Cost.) tenendo conto della retribuzione base prevista dal V livello del CCNL Multiservizi. A tale livello, infatti, sono state correttamente ricondotte le mansioni concretamente svolte dal ricorrente atteso che appartengono a tale livello proprio gli addetti alle operazioni di preparazione ordini (picking) e gli addetti alle attività di movimentazione merci in magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità e che richiedono
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normale capacità esecutiva (i testi hanno fatto riferimento all'attività di picking, preparazione ordini sui roll, fasciatura roll, movimentazione con carrelli elettrici con pedana uomo a bordo).
Peraltro, la sentenza non è attinta da specifico motivo d'appello nella parte in cui ha ricondotto le mansioni del ricorrente al V livello del
CCNL Trasporto merci, Logistica.
Tale livello retributivo, già nei conteggi dimessi dall'originario ricorrente è stato posto a confronto non solo con le somme concretamente percepite in base all'(errato) inquadramento al I e II livello del CCNL Multiservizi, ma con quanto avrebbe percepito se il lavoratore fosse stato correttamente inquadrato al III livello del CCNL
Multiservizi. Anche in questo caso, deve rilevarsi come la sentenza non sia stata attinta da specifica censura neppure nella parte in cui riconduce le mansioni concretamente svolte dal ricorrente al III livello del CCNL Multiservizi e, in ogni caso, tale valutazione del giudice di prime cure risulta corretta atteso che in tale livello, tra le esemplificazioni, si rinviene la figura dell'aiuto magazziniere e dell'operatore che con l'ausilio di mezzi telematici effettua attività di movimentazione (dall'istruttoria orale è emerso che il picking e la movimentazione merci in magazzino veniva fatta dal ricorrente servendosi di un dispositivo elettronico tramite cui venivano comunicate le merci da movimentare e preparare).
Dai conteggi dimessi emerge evidente la differenza tra quanto sarebbe spettato in forza dell'inquadramento nel III livello CCNL Multiservizi
e quanto spettante in base al V livello del CCNL Trasporto Merci
Logistica. Basti qui rilevare che, con riferimento alla data di assunzione, la paga oraria complessivamente spettante indicata per il primo è pari ad Euro 8.098 e la retribuzione base per il secondo in
Euro 8,9932 (cfr. conteggio in atti). Ancor più evidente la differenza
~ 18 ~ Corte d'Appello di Venezia
tra retribuzioni orarie tabellari (indicate a pag. 29 del ricorso introduttivo). Inoltre, si deve rilevare che manca uno specifico motivo d'appello volto a contestare sia il carattere deteriore del trattamento spettante in forza del CCNL Multiservizi rispetto a quello derivante dall'applicazione del CCNL Trasporto Merci logistica, sia volto a contestare il rilievo del giudice di prime cure laddove ha affermato che nel conteggio dimesso da parte ricorrente si è tenuto conto degli elementi della retribuzione base del V livello del CCNL Logistica
(pag. 14 sentenza). D'altro canto, l'appellante non ha neppure indicato eventuali voci retributive che esulerebbero dal computo della retribuzione base.
In ragione di tutto quanto sopra esposto, si deve escludere che il ricorrente abbia omesso di allegare e provare che sia il CCNL
Trasporto merti Logistica il CCNL di settore cui parametrare il trattamento retributivo spettante ai sensi dell'art. 3, l. n. 241/2001, così come si deve escludere che vi sia una carenza di allegazione circa la concreta violazione dell'art. 36 Cost., atteso che è proprio il riconoscimento del trattamento retributivo complessivo indicato nel citato art. 3 l. n. 241/2001 a garantire il rispetto del precetto costituzionale (salva la possibilità di dimostrare – possibilità qui non rilevante – la non conformità all'art. 36 Cost. anche del trattamento retributivo spettante in forza del CCNL di settore richiamato dalla legge come parametro).
1.4 – Le argomentazioni sopra esposte determinano il rigetto di entrambi i motivi d'appello formulati.
1.5 – Non è oggetto di censura la statuizione del giudice di prime cure laddove ha affermato che la differenza tra quanto percepito dal lavoratore e quanto spettante in base al V livello CCNL Logistica, con riferimento agli elementi della retribuzione base, esclusi i crediti
~ 19 ~ Corte d'Appello di Venezia
prescritti, è pari all'importo di Euro 23.210,87 lordi. Parimenti non è oggetto di appello incidentale l'affermata prescrizione dei crediti anteriori al 19.03.2014.
2 – In conclusione, l'appello va respinto. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo valori medi di scaglione.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi Euro 3.966 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 18.09.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
LI DA AN LE
~ 20 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. AN ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. LI GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 22.08.2022 da
elettivamente domiciliata Parte_1
presso l'avv. Andrea Bortoluzzi che la rappresenta e difende con l'avv. Gianpiero Belligoli per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Daniele CP_1
MA e NA AN che lo rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 89/2022 del Tribunale di Verona Corte d'Appello di Venezia
In punto: differenze retributive – retribuzione ex art. 36 Cost.
Causa trattata all'udienza del 18.09.2025
Conclusioni per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis
- riformare per quanto di ragione la sentenza del Tribunale di Verona resa inter partes n. 89/2022 con conseguente ripulsa di tutte le domande introdotte dal sig. ; per l'effetto, CP_1
- previo accertamento della legittimità di ogni comportamento posto in essere da parte di e relativo al rapporto intercorso Controparte_2
tra le parti nei modi e nei tempi indicati in memoria, respingere, per le ragioni esposte, le domande tutte formulate dal sig. CP_1
nei confronti dell'appellante in quanto inammissibili, improponibili
e/o, comunque, infondate in fatto ed in diritto.
- Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimb. forfettario oltre IVA e
CPA.”
Conclusioni per parte appellata: “- Respingersi l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto - Vittoria di spese e compensi di legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 22.08.2022 la
[...]
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con Parte_1
cui il Tribunale di Verona, in parziale accoglimento del ricorso presentato dal socio lavoratore , ha accertato il diritto di CP_1
quest'ultimo al trattamento retributivo corrispondente al V livello del
CCNL Trasporto Merci Logistica in luogo di quello corrisposto in ragione dell'inquadramento al I e, da maggio 2017, II livello del
CCNL Multiservizi e l'ha condannata al pagamento della somma
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
complessiva di Euro 23.210,87, ritenendo, invece, prescritte le differenze retributive riferibili al periodo anteriore al 19.03.2014.
Il Giudice di prime cure, in particolare, dopo aver valutato l'ambito di operatività dei due contratti collettivi e le emergenze istruttorie circa l'attività svolta dalla cooperativa, ha ritenuto che in forza dell'art. 3 l.
n. 142/2001 dovesse essere utilizzato, quale parametro esterno di commisurazione della retribuzione, il CCNL Trasporto Merci e
Logistica, il cui trattamento retributivo risulta superiore a quello previsto dal CCNL Multiservizi in relazione al livello di inquadramento cui sarebbero riconducibili le mansioni svolte dal ricorrente. Tali mansioni, individuate in quelle dell'addetto al picking, preparatore di ordini, sarebbero riconducibili al livello III del CCNL
Multiservizi e al livello V del CCNL Trasporto Merci e Logistica.
Sulla base di tali premesse, e ritenuti prescritti i crediti anteriori al quinquennio a ritroso dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio, ha quindi liquidato la somma sopra indicata, ricavata dal conteggio elaborato dal ricorrente che considerava quanto effettivamente percepito e quanto spettante in base al V livello del
CCNL Logistica, con riferimento agli elementi della retribuzione base.
Propone appello la sulla base di due motivi. Parte_1
a) Con il primo motivo censura la violazione o la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 3, l. n.
241/2001. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe posto a carico della società l'onere di dimostrare le ragioni in forza delle quali doveva farsi riferimento al CCNL Multiservizi quale parametro esterno di commisurazione della retribuzione, operando una non corretta ripartizione degli oneri probatori. A contrario, era il ricorrente onerato di allegare e provare le ragioni in forza delle quali si doveva dar corso all'applicazione
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
dei diversi minimi retributivi del CCNL Trasporti Logistica, non essendo sufficiente dedurre che un contratto collettivo preveda una paga maggiore rispetto a quello di cui si chiede la disapplicazione. Sostiene, che l'originario ricorso sarebbe privo di sufficienti allegazioni sul punto. Inoltre, con specifico riferimento alla disciplina dettata dall'art. 3 l. n. 241/2001, il lavoratore deve provare quale sia il settore o la categoria affine del datore di lavoro al fine di rivendicare l'applicazione dei minimi retributivi previsti dalla corrispondente contrattazione collettiva. Nel caso di specie il ricorrente si era limitato a descrivere l'attività di facchinaggio da lui stesso svolta nei cantieri ove aveva operato ma non aveva contestato le circostanze allegate in memoria in merito allo svolgimento da parte della cooperativa di svariate attività nei cantieri ove operava, tra cui anche attività di pulizia oltre a ricevimento merci, controllo documenti di trasporto, facchinaggio, scarico e ricevimento merci, preparazione ordini, attività di fine linea, stiro biancheria, asciugatura spugne;
attività che giustificano l'applicazione del CCNL Multiservizi.
b) Con il secondo motivo, deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione all'art. 1
CCNL Multiservizi e all'art. 3 l. n. 241/2001. Sostiene che il
CCNL Multiservizi rispecchia l'attività effettivamente esercitata dalla cooperativa che si occupa da anni di pulizie industriali e civili nonché di facchinaggio, come desumibile anche dall'oggetto sociale e non si occupa di trasporti. Rileva che fra le attività elencate dall'art. 1 del contratto collettivo in questione sarebbero compresi “servizi generali tra cui fattorinaggio e movimentazione interna e, tra i profili
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esemplificativi contemplati, si rinvengono il magazziniere che opera anche con l'ausilio di supporti informatici, gli addetti al lavoro di facchinaggio e movimentazione interna all'appalto, il conduttore di carrelli elevatori per il trasporto, smistamento e sistemazione di materiali, l'addetto ai carri ponte, l'aiuto magazziniere;
figure professionali che ben possono rinvenirsi anche in un appalto c.d. logistico. Avrebbe poi errato il giudice di prime cure nel sostenere che l'attività logistica, in quanto disciplinata da uno specifico CCNL, sarebbe esclusa dalla sfera di applicazione del CCNL Multiservizi in forza della previsione dell'art. 1, co. 9, di quest'ultimo contratto collettivo. Un conto, infatti, è l'applicazione normativa del CCNL e altro è invece prenderne a riferimento i minimi retributivi per individuare la retribuzione proporzionale e sufficiente ex art. 36 Cost..
Si è costituito in giudizio l'originario ricorrente sostenendo la correttezza della sentenza gravata e chiedendone l'integrale conferma.
Rileva, in particolare, che le allegazioni del ricorso avevano trovato conforto nell'istruttoria orale in ordine all'attività prettamente logistica svolta presso i cantieri ove aveva operato e la società, di contro, non aveva offerto elementi in grado di smentirli, volti a dimostrare la sua operatività del settore del Multiservizi. Inoltre, essendo la società datrice di lavoro una cooperativa, il CCNL idoneo a fungere da parametro esterno di riferimento non può che essere, in forza dell'art. 3, l. n. 241/2001, quello di settore, da individuarsi nel
CCNL Trasporto Merci e Logistica.
La causa, dopo due rinvii d'ufficio, è stata discussa e decisa all'udienza del 18.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
1 – I due motivi d'appello, da trattarsi congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono infondati.
1.1 - La legge n. 142 del 2001 ha disposto all'art. 3, comma 1, che:
“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato
e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo”. L'art. 6, comma 2, della medesima legge ha stabilito che il rinvio ai contratti collettivi nazionali opera solo per il
“trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1”, escludendo che il regolamento cooperativo possa contenere disposizioni derogatorie in peius rispetto a tale trattamento minimo.
Successivamente, l'art. 7, co. 4, del d.l. n. 248/2007 ha previsto: “Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
Tali norme, come ricordato dalla Suprema Corte nell'ordinanza
23.05.2024, n. 14444, impongono alle società cooperative, non di adottare un determinato contratto collettivo (cosa che sarebbe in contrasto con l'art. 39 Cost.), bensì di “corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo …non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine”. Il riferimento ai contratti collettivi del settore o della categoria affine è fatto unicamente al fine di individuare i minimi retributivi che le società devono rispettare nel trattamento dei soci lavoratori subordinati, a prescindere dal contratto collettivo in concreto applicato. Il trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, così come il trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, nel caso di concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito, sono richiamati quale parametro esterno e indiretto di commisurazione del trattamento economico complessivo ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36
Cost., di cui si impone la rigorosa osservanza anche al lavoro dei soci di cooperative (v. Cass. n. 5189 del 2019; n. 4951 del 2019; v. Corte
Cost. n. 51 del 2015).
Nella medesima pronuncia si precisa ulteriormente che
“L'applicazione, al rapporto di lavoro, di un contratto collettivo di una categoria non corrispondente a quella della società datoriale, può avere rilievo ove si traduca in un trattamento retributivo inferiore ai minimi come individuati dalla legge n. 142 del 2001, purché nel
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
rispetto del disposto dell'art. 36 Cost., legittimando il lavoratore a rivendicare la retribuzione conforme ai predetti minimi oppure alla previsione costituzionale (v. Cass. n. 27711 del 2023 secondo cui
“Nell'attuazione dell'art. 36 Cost. il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36
Cost., e ciò anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, dovendo il giudice darne una interpretazione costituzionalmente orientata;
il giudice può, altresì, servirsi, a fini parametrici, del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe e, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099, comma 2 c.c., può fare riferimento ad indicatori economici e statistici secondo quanto suggerito dalla Direttiva 2022/2041/UE”)”.
1.2 – Nel caso di specie, l'originario ricorrente – oltre a lamentare un errato e inferiore inquadramento nell'ambito dei livelli previsti dal
CCNL Multiservizi applicato dalla cooperativa datrice di lavoro – ha affermato la violazione dell'art. 3 l. n. 241/2001 atteso che il contratto collettivo di settore applicabile sarebbe il CCNL Trasporto Merci
Logistica (peraltro, già in precedenza applicato dalla società) e non il
CCNL Multiservizi. La società svolgerebbe, infatti, attività nel settore della logistica (cfr. pag. 1 e 18 ricorso primo grado) e avrebbe svolto nell'ambito dell'appalto presso Blue City S.r.l. il servizio di gestione del magazzino e movimentazione logistica delle merci (ove il ricorrente ha operato). Inoltre, l'attività effettivamente esercitata dal ricorrente e dai colleghi, si concretizzava incontestabilmente
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
nell'espletamento di mansioni proprie e caratteristiche del settore logistico (pag. 16 ricorso) e analoghe considerazioni potevano farsi anche con riferimento al diverso appalto presso il centro logistico di pertinenza della società di Vallese di Controparte_3
PP (pag. 17 ricorso). Ha poi valorizzato le emergenze della visura camerale in cui era indicata quale attività prevalente
“l'assunzione di qualunque lavoro di facchinaggio o movimentazione merce;
l'attività complementare a quella di facchinaggio: insacco, pesatura, legatura, accatastamento, confezionamento, pressatura, imballaggio, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta”.
1.3 – L'istruttoria orale ha fornito riscontro alla prospettazione attorea atteso che i testi hanno riferito in merito allo svolgimento, nell'ambito dei due appalti citati ove ha operato il ricorrente, di un'attività tipicamente di logistica di magazzino, comprensiva di carico e scarico merci, preparazione ordini, picking, fasciatura di pallet, movimentazione di merci. In particolare, si richiama quanto dichiarato dal teste : “prendevamo merce avevamo le cuffie, ci Testimone_1
dicevano cosa prendere. Sul carrello prendevamo la merce che ci dicevano e la portavi fuori con il carrello. Così prendevamo la merce dalla cella e la portavamo fuori, il lavoro era questo”; dal teste
, capo area dei cantieri dove ha lavorato il Testimone_2
ricorrente: “In faceva fasciature roll è stato assunto per fare Pt_2
questo lavoro. In quel cantiere non so se a volte faceva saltuariamente altre piccole e collaterali attività (come ad esempio pulizie che facevano tutti) in quel cantiere il lavoro era sostanzialmente quello. ADR la squadra dei pickerescono dalla cella col roll box (sono i carrelli con quattro ruote sotto e le due barre laterale), vengono legate le due sbarre con le cinghie e viene fatta la
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fasciatura con un rotolo di nylon che l'operaio passa attorno al roll.
Lui era già fuori nell'anticella; la temperatura è a 0 gradi poi aprendosi la porta della cella può arrivare al massimo a – 2. E' rimasto alla fin quando ha avuto problemi di salute e ho Pt_2
Cont dovuto spostarlo. Alla lavorava in un ambiente che era a temperature compatibili con il suo stato di salute (temperatura ambiente). Qui inizialmente ha fatto un po' di picking (prelevare merce da mettere sul pallet, da prelevare manualmente), poi ho dovuto spostarlo anche da lì e l'ho messo a caricare e scaricare Contr camion”. Anche il teste , con riferimento al cantiere ha Tes_3
fatto riferimento ad attività prettamente logistiche (e, d'altro canto, tale cantiere era un polo logistico): “Ho lavorato con il ricorrente alla
Sti di Vallese di Oppeano c'era un deposito Zuegg, poi c'era anche altri clienti e altra merce ma in misura minore. Ho lavorato per un anno lì, sono stato trasferito dalla Bauli. Era il 2017. Il ricorrente faceva solo picking assieme ad altri ragazzi. Gli ordini venivano stampati su foglio A4 con codice a barre, l'operatore aveva la pistola che sparava il codice a barre. Andava a prelevare il numero di colli richiesto e cominciava a fare picking sul bancale. Prendeva il bancale metteva il numero di colli sul bancale. Su ogni bancale c'erano strati con ogni tipo di articolo, c'erano tre quattro cinque strati. Le operazioni avvenivano manualmente. L'operatore spostava il bancale con il transpallet elettrico che veniva caricato manualmente. Finito di caricare i colli, la pistola diceva di prendere altro codice e dava la posizione di dove andarli a prendere. Una volta completato il bancale doveva essere incellophanato sempre dall'addetto al picking e poi si stampava l'etichetta del bancale e si portava in posizione di carico.
Da lì si ricominciava a caricare il nuovo bancale con le medesime attività che ho detto”. Anche il teste ha fatto riferimento a varie Tes_4
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attività logistiche nel marazzino : “il ricorrente in si Pt_2 Pt_2
occupava di preparazione ordini, quindi picking (ogni preparatore aveva tramite un voice, radio, riceveva ordini, doveva prelevare i cartoni per il punto vendita, poi veniva fuori dalla cella e lasciava il roll, poi tornava a preparare nuovo ordine. I cartoni erano in una cella frigorifera, tutti i prodotti erano conservati in cella. Se non mi sbaglio quando si arrivava a -14 partivano le ventole per abbassare la temperatura. ADR: tra lasciare l'ordine e ripartire passavano pochi secondi. Quindi era più il tempo che si stava in cella che fuori.
C'era anche una zona denominata “anticella” dove gli ordini pronti erano lasciati prima di essere caricati. In questa zona non so dire quanto era la temperatura, attorno agli 0 gradi […] ADR: in Blu City il ricorrente ha fatto per poco carico e scarico camion e recuperi a zero gradi. ADR: per la verifica dell'ordine c'era una lista di carico con le sequenze di scarico. Per esempio autista deve scaricare 13 il preparatore doveva caricare all'incontrario dal 13 al 1. […] ADR: quanto alla fasciatura dei roll, c'erano degli addetti. Tuttavia il ricorrente per un periodo ha svolto anche questa mansioni oltre a quella di preparatore”.
Gli elementi istruttori conducono a ritenere che l'attività svolta dalla società, quanto meno presso i cantieri ove ha lavorato il ricorrente, fosse prettamente legata alla movimentazione merce, preparazione ordini, carico e scarico camion. Attività, dunque, riconducibili al concetto di logistica di magazzino.
Parte appellante sostiene che, di contro, l'attività svolta dalla società coinvolgerebbe anche la pulizia di ambienti (pulizie civili e industriali) oltre ad altre attività che farebbero propendere per una coerenza con il CCNL Multiservizi. Tale asserzione, contrariamente a quanto affermato nel primo motivo d'appello, non può ritenersi
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dimostrata dalla prospettata mancata contestazione alle allegazioni svolte sul punto in memoria difensiva. Non può, infatti, parlarsi di non contestazione laddove il ricorrente abbia già allegato nel proprio atto introduttivo delle circostanza di fatto contrarie. Come visto, infatti, il ricorrente aveva chiaramente allegato (e chiesto di provare) che l'attività della convenuta fosse nel settore della logistica ed ha svolto ulteriori deduzioni in tal senso in merito alle attività che venivano Contr svolte presso gli appalti ove ha lavorato e . La società, Pt_2
di contro, si è limitata a far riferimento ad ulteriori attività di pulizia e non prettamente logistiche ma tale allegazione è rimasta priva di supporto probatorio, al contrario delle avverse allegazioni del ricorrente. Inoltre, appare fortemente sintomatico di una sostanziale inconsistenza di queste attività diverse dalla logistica il fatto che, da un lato, la società – pur potendolo fare – non ha allegato alcun contratto d'appalto al fine di dimostrare il concreto oggetto dell'attività affidata e, dall'altro, il teste si è riferito Testimone_2
alle pulizie come “piccole e collaterali attività”, ad ulteriore dimostrazione della mera accessorietà di tale attività, da ritenersi strumentale a quella principale di gestione logistica del magazzino. Va altresì rilevato che il giudice di prime cure aveva ammesso i capitoli di prova di parte resistente volti a dimostrare lo svolgimento dell'attività di pulizie (cap. 7, 7 bis più volte richiamati nell'atto di appello) ma dalla lettura delle testimonianze (in cui non vengono riportati i numeri dei capitoli su cui sono stati interrogati i testi) non è emersa alcuna specifica conferma di tali circostanze (salvo quanto riferito dal teste di cui si è detto) e, nel contempo, la sentenza non è oggetto di Tes_2
specifico motivo d'appello per non aver il giudice di prime cure escusso i testi su tali capitoli ammessi. Da ultimo, non solo la visura camerale della cooperativa indica come attività prevalente
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l'assunzione di qualunque lavoro di facchinaggio o movimentazione merce e l'attività complementare a quella di facchinaggio, ma dalla lettura della stessa emerge che in tre delle quattro unità locali ivi indicate l'attività svolta ivi riportata è riconducibile alla logistica di magazzino – movimentazione merci, confezionamento e facchinaggio.
Le allegazioni attoree e le emergenze istruttorie con esse coerenti, dimostrano che l'attività svolta dalla cooperativa, in particolare negli appalti a cui è stato assegnato il ricorrente, concerne servizi di logistica di magazzino, preparazione ordini, movimentazione, carico e scarico merci e le relative mansioni svolte dagli addetti trovano specifica disciplina nel CCNL per il trasporto, la logistica e la spedizione delle merci. Giova chiarire ulteriormente che la locuzione
“attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria”, secondo il dettato dell'art. 7, quarto comma, d.l. 248/2007,
è da intendersi riferita ai servizi concretamente forniti dalla cooperativa, poiché sono queste quelle alle quali si conformano le prestazioni dei soci lavoratori. Ciò non significa – come sembra ventilare parte appellate – che, nel caso di attività di contenuto plurimo, la categoria di appartenenza debba variare in ragione di tale pluralità, giacché l'autonomia riconosciuta all'impresa giustifica l'applicazione da parte sua di uno stesso CCNL a tutti i lavoratori impiegati nello stesso contesto organizzativo;
in questa ipotesi potrà farsi ricorso eventualmente al criterio della maggiore affinità per individuare la contrattazione collettiva di settore. Ma quando i soci lavoratori vengano impiegati in esecuzione di un appalto, è all'oggetto di quest'ultimo e alle concrete attività svolte per darvi esecuzione che occorre guardare per identificare il settore di appartenenza, poiché esso rappresenta il contesto di operatività effettiva della cooperativa affidataria. Un'interpretazione che formalisticamente privilegiasse
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invece l'oggetto identificato dal regolamento interno o addirittura dallo statuto si presterebbe a operazioni di aggiramento della norma inserendovi attività di fatto mai praticate o del tutto residuali.
Il CCNL Multiservizi, come già evidenziato nella sentenza di primo grado, è stato stipulato (peraltro dalle stesse organizzazioni sindacali stipulanti anche il CCNL Traporto Merci e Logistica) al fine di disciplinare le seguenti attività (art. 1): - servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, etc.);
- servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, etc.);
- servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, etc.);
- servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, etc.);
- servizi di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, etc.);
- servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, etc.);
- servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, etc.);
- servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, etc.) - servizi di pulizia, di manutenzione e altri servizi in domicili privati ((omissis));
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- servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico – autobus, aeromobili, natanti, etc.);
- servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;
- servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, etc.;
- servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in (omissis), con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili;
- servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei call-center, etc.;
- servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, etc.).
È ben vero che si tratta di un elenco non esaustivo ma, da un lato, appare evidente che si tratti di un CCNL volto a disciplinare sostanzialmente il settore dei servizi di pulizia e dei servizi integrati, con espressa esclusione delle attività regolate da autonomi e specifici contratti collettivi (al comma 9 dell'art. 1, si prevede che “Sono conseguentemente escluse dalla sfera di applicazione del contratto le eventuali autonome attività, anche per specifici contratti di committenza, ai rapporti di lavoro delle quali si applichino, secondo la vigente normativa, autonomi e specifici c.c.n.l. corrispondenti”).
Tale previsione giustifica l'affermazione contenuta nella sentenza
~ 15 ~ Corte d'Appello di Venezia
gravata secondo cui la previsione tra i profili esemplificativi del
CCNL Multiservizi dell'addetto al facchinaggio è funzionale al caso in cui il facchinaggio o il fattorinaggio costituisca una mansione accessoria all'interno di un appalto avente oggetto diverso e più ampio
(riferibile ad una più complessa attività di servizi integrati e non alla mera attività di logistica di magazzino). Sotto altro profilo, non è comunque sufficiente che il CCNL Multiservizi contempli dei profili esemplificativi che possono attagliarsi all'attività logistica di magazzino, atteso che l'art. 3, l. n. 241/2001 richiede la previa individuazione del settore di riferimento, la successiva ricerca del
CCNL maggiormente rappresentativo che regola quel settore e, solo all'esito di tali passaggi, è possibile individuare il profilo professionale all'interno di tale CCNL. Deve, quindi, escludersi che sia possibile invertire l'ordine dei fattori, partendo dalla disamina dei profili professionali per individuare il settore economico e conseguentemente il CCNL applicabile.
Di contro, l'ambito di operatività del CCNL Logistica, Trasporto,
Merci e Spedizione riguarda il “rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle aziende esercenti l'autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, dalle imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, dalle imprese di trasporto combinato, dalle imprese svolgenti l'attività di commercio elettronico, dalle agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi che esercitano tale attività promiscuamente a quella di spedizione, dalle aziende di magazzini generali, dai terminal, dai depositi, dai centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, dalle aziende produttrici di energia refrigerante, dalle aziende di servizi logistici anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure
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all'interno di infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali ed aeroportuali, con la sola esclusione delle imprese destinatarie del
CCNL dei lavoratori dei porti”. Risulta, dunque, manifesta la maggiore rispondenza di tale CCNL rispetto all'attività svolta dalla cooperativa qui appellante così come emersa all'esito dell'istruttoria.
Deve, pertanto, ritenersi corretta la valutazione compiuta dal giudice di prime cure laddove ha individuato – in coerenza con le allegazioni attoree e le risultanze dell'istruttoria -il CCNL Trasporto merci logistica il contratto collettivo di settore, la cui retribuzione va utilizzata come parametro per valutare l'eventuale violazione dell'art. 3, l. n. 241/2001. Sul punto, giova ulteriormente ribadire, che le società cooperative possono scegliere il contratto collettivo da applicare, ma non possono riservare ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo inferiore a quello che il legislatore ha ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di sufficienza e proporzionalità della retribuzione (cfr. Cass., sez. lav., 7047/2019) e tale trattamento economico complessivo, in base alle previsioni dell'art. 3, l. n.
241/2001, non può essere inferiore “ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine”. Nel caso di specie, alla luce di quanto sopra esposto, il giudice di prime cure ha valutato il rispetto del precetto normativo
(fondante una presunzione relativa di conformità della retribuzione all'art. 36 Cost.) tenendo conto della retribuzione base prevista dal V livello del CCNL Multiservizi. A tale livello, infatti, sono state correttamente ricondotte le mansioni concretamente svolte dal ricorrente atteso che appartengono a tale livello proprio gli addetti alle operazioni di preparazione ordini (picking) e gli addetti alle attività di movimentazione merci in magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità e che richiedono
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normale capacità esecutiva (i testi hanno fatto riferimento all'attività di picking, preparazione ordini sui roll, fasciatura roll, movimentazione con carrelli elettrici con pedana uomo a bordo).
Peraltro, la sentenza non è attinta da specifico motivo d'appello nella parte in cui ha ricondotto le mansioni del ricorrente al V livello del
CCNL Trasporto merci, Logistica.
Tale livello retributivo, già nei conteggi dimessi dall'originario ricorrente è stato posto a confronto non solo con le somme concretamente percepite in base all'(errato) inquadramento al I e II livello del CCNL Multiservizi, ma con quanto avrebbe percepito se il lavoratore fosse stato correttamente inquadrato al III livello del CCNL
Multiservizi. Anche in questo caso, deve rilevarsi come la sentenza non sia stata attinta da specifica censura neppure nella parte in cui riconduce le mansioni concretamente svolte dal ricorrente al III livello del CCNL Multiservizi e, in ogni caso, tale valutazione del giudice di prime cure risulta corretta atteso che in tale livello, tra le esemplificazioni, si rinviene la figura dell'aiuto magazziniere e dell'operatore che con l'ausilio di mezzi telematici effettua attività di movimentazione (dall'istruttoria orale è emerso che il picking e la movimentazione merci in magazzino veniva fatta dal ricorrente servendosi di un dispositivo elettronico tramite cui venivano comunicate le merci da movimentare e preparare).
Dai conteggi dimessi emerge evidente la differenza tra quanto sarebbe spettato in forza dell'inquadramento nel III livello CCNL Multiservizi
e quanto spettante in base al V livello del CCNL Trasporto Merci
Logistica. Basti qui rilevare che, con riferimento alla data di assunzione, la paga oraria complessivamente spettante indicata per il primo è pari ad Euro 8.098 e la retribuzione base per il secondo in
Euro 8,9932 (cfr. conteggio in atti). Ancor più evidente la differenza
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tra retribuzioni orarie tabellari (indicate a pag. 29 del ricorso introduttivo). Inoltre, si deve rilevare che manca uno specifico motivo d'appello volto a contestare sia il carattere deteriore del trattamento spettante in forza del CCNL Multiservizi rispetto a quello derivante dall'applicazione del CCNL Trasporto Merci logistica, sia volto a contestare il rilievo del giudice di prime cure laddove ha affermato che nel conteggio dimesso da parte ricorrente si è tenuto conto degli elementi della retribuzione base del V livello del CCNL Logistica
(pag. 14 sentenza). D'altro canto, l'appellante non ha neppure indicato eventuali voci retributive che esulerebbero dal computo della retribuzione base.
In ragione di tutto quanto sopra esposto, si deve escludere che il ricorrente abbia omesso di allegare e provare che sia il CCNL
Trasporto merti Logistica il CCNL di settore cui parametrare il trattamento retributivo spettante ai sensi dell'art. 3, l. n. 241/2001, così come si deve escludere che vi sia una carenza di allegazione circa la concreta violazione dell'art. 36 Cost., atteso che è proprio il riconoscimento del trattamento retributivo complessivo indicato nel citato art. 3 l. n. 241/2001 a garantire il rispetto del precetto costituzionale (salva la possibilità di dimostrare – possibilità qui non rilevante – la non conformità all'art. 36 Cost. anche del trattamento retributivo spettante in forza del CCNL di settore richiamato dalla legge come parametro).
1.4 – Le argomentazioni sopra esposte determinano il rigetto di entrambi i motivi d'appello formulati.
1.5 – Non è oggetto di censura la statuizione del giudice di prime cure laddove ha affermato che la differenza tra quanto percepito dal lavoratore e quanto spettante in base al V livello CCNL Logistica, con riferimento agli elementi della retribuzione base, esclusi i crediti
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prescritti, è pari all'importo di Euro 23.210,87 lordi. Parimenti non è oggetto di appello incidentale l'affermata prescrizione dei crediti anteriori al 19.03.2014.
2 – In conclusione, l'appello va respinto. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo valori medi di scaglione.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi Euro 3.966 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 18.09.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
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