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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 12/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia, in composizione monocratica, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1633/2023 RG
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
il c o alla via Matteotti n.167 è eletto domicilio, ricorrente contro
(CF: ), con l'assistenza della Controparte_1 C.F._2 ntata e difesa dall'avv. Parte_2 Rossana CARECCIA e dall'avv o il cui studio in Sanremo alla via Manzoni n. è eletto domicilio, resistente
Ragioni della decisione Con ricorso ex art. 281decies cpc, allegato il proprio stato di Parte_1 bisogno in quanto priva di un'abi pensione di invalidità pari ad € 324,24 mensili per tredici mensilità e l'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento in quanto invalida al 75%, attualmente presa in carico dal , Parte_3 dedotta la sussistenza dei requisii ex art. 438 cc, evocava in giudizio la madre per sentirla condannare al pagamento degli Controparte_1 ese ed onorari di giudizio. Si costituiva in giudizio con l'assistenza della Controparte_1
Amministratrice di Sostegno che, invocata l'applicabilità degli Parte_2 artt. 473bis e ss cpc, dedotta l'assenza dei presupposti del diritto agli alimenti per indegnità e ingratitudine e, comunque, l'assenza di prova della propria incapacità a provvedere a sé stessa, invocata l'applicazione dell'art. 440, co.1, cc per la condotta disordinata e riprovevole della richiedente, allegato il proprio stato di bisogno, percependo un reddito netto pari ad € 7.798 ed avendo subito pignoramenti presso terzi, instava per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Ritenuta la correttezza della scelta del rito, ordinato a parte ricorrente (recte: resistente) di produrre in giudizio l'accordo divisionale immobiliare concluso con la propria sorella, la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza del 12.03.2025, come da separato verbale. In casi tassativamente previsti la legge obbliga determinate persone, che ne abbiano la possibilità economica, a prestare a determinate altre persone, che si trovino in stato di bisogno, gli alimenti, ovvero ciò che è necessario a sopperire allo stato di bisogno medesimo. In questi casi dalla norma imperativa di legge sorge un rapporto obbligatorio, che sorge e rimane in vita solo in quanto si verifichino e permangano in concreto quei determinati elementi di fatto voluti dalla legge, con possibilità di
1 dott. Persona_1 mutamento dell'oggetto e del contenuto del rapporto stesso in correlazione alle modifiche e alla diversa estensione che quegli elementi possono acquistare nel tempo, in forza del quale uno dei soggetti acquista il diritto di ottenere dall'altro la prestazione degli alimenti. L'appartenenza al gruppo familiare crea il dovere della reciproca assistenza e della solidarietà in relazione ai bisogni essenziali per la vita. Gli alimenti legali sono le prestazioni di assistenza materiale dovute per legge alla persona che si trova in stato di bisogno economico ed hanno di regola causa nella solidarietà familiare. Gli alimenti legali costituiscono il rimedio assistenziale per un'eccezionale situazione di bisogno della persona che non sia in grado di provvedere ai suoi fondamentali bisogni di vita. In quanto diretto a realizzare la tutela dell'essere umano in stato di bisogno economico, il diritto agli alimenti si colloca fra i diritti della personalità e precisamente fra i diritti fondamentali di solidarietà che si realizzano attraverso l'altrui cooperazione. L'obbligo alimentare (o diritto agli alimenti) è una prestazione patrimoniale effettuata da un soggetto obbligato nei confronti del familiare che versi in stato di bisogno, per legge o volontà delle parti. Si tratta di un ausilio economico alla parte più debole in ambito familiare allo scopo di fornire i mezzi adeguati a condurre una vita dignitosa. Il diritto agli alimenti viene disciplinato dall'art. 433 e successivi del codice civile. Per alimenti s'intende tutto ciò che è essenziale alla sopravvivenza di una persona (vitto, alloggio, abbigliamento, cure mediche essenziali, ecc.), i bisogni primari. Per la sua natura personale e patrimoniale speciale, il credito legato al diritto agli alimenti è: irripetibile; indisponibile;
insequestrabile; escluso dalla massa fallimentare;
impignorabile, tranne che per causa di alimenti (ex. art. 545 c.c.); imprescrittibile: non è soggetto a prescrizione ma le annualità scadute si prescrivono in 5 anni;
non soggetto a rinuncia (pur potendo non esercitare il diritto), a transazione, a compromesso. I presupposti e requisiti dell'obbligo alimentare sono: (i) il legame di parentela o gratitudine (individuato negli artt. 433 e successivi del Codice civile) tra l'alimentando ed il soggetto obbligato;
(ii) lo stato di bisogno oggettivo dell'alimentando inteso quale insufficienza o mancanza dei mezzi necessari per soddisfare le esigenze essenziali di vita;
(iii) l'incapacità (parziale o totale) dell'alimentando di provvedere al proprio sostentamento economico in quanto privo di redditi e non in grado di procurarseli. Tale situazione si identifica nella mancanza di adeguate sostanze patrimoniali e nella involontaria mancanza di un reddito di lavoro;
(iv) la disponibilità economica dell'obbligato tale da potersi fare carico dell'onere degli alimenti. La disponibilità economica dell'alimentante deve ravvisarsi quando questi abbia un reddito che superi quanto necessario a soddisfare normalmente le fondamentali esigenze di vita, sue e della famiglia a carico. Tale disponibilità deve essere provata in giudizio da chi agisce per gli alimenti. In mancanza di tali elementi costitutivi il diritto non può sorgere. La misura della prestazione alimentare varia in base ai presupposti oggettivi (stato di bisogno dell'alimentando e possibilità economiche dell'obbligato). Nel caso di specie, la parte attrice, dimostrando di essere la figlia, ha provato la sussistenza del vincolo di parentela che la lega con l'alimentante che fonda, soggettivamente, l'obbligo alimentare di Controparte_1
L'alimentanda, priva di abitazione, fornendo la dimostrazione di percepire la sola pensione di € 324,24 mensili per tredici mensilità, offrendo in tal modo la dimostrazione della insufficienza e mancanza delle risorse economiche necessarie da destinare al proprio sostentamento/mantenimento in quanto priva di sufficienti redditi e non in grado di procurarseli in ragione delle sue condizioni psico/fisiche (invalida al 75% in quanto affetta da disturbo dell'adattamento con umore depresso in grave disturbo borderline di personalità), attualmente presa in carico dal , ha Parte_3 offerto la prova della sussistenza di un oggettivo stato di bisogno per la mancanza di adeguate sostanze patrimoniali e per la involontaria mancanza di un reddito di lavoro. 2 dott. Persona_1 Quanto alla disponibilità economica della madre obbligata, tale da potersi fare carico dell'onere degli alimenti verso la figlia, si evidenzia: Controparte_1 percepisce un reddito lordo annuale di € 9.899 e netto di € 7.798; CP_1
vanta un consistente patrimonio, come si e Controparte_1 divisionale immobiliare concluso con la propria sorella, seppur solo da questa ultima firmato (fascicolo della volontaria giurisdizione 1289/2019 VG). Pertanto, è stata fornita la prova che la parte resistente ha una disponibilità economica idonea a far ritenere attualmente il possesso di un reddito tale da permetterle di soddisfare i bisogni dell'alimentanda una volta sistemate le esigenze fondamentali di vita proprie. La prestazione alimentare va determinata in ragione delle condizioni economiche dei soggetti coinvolti (obbligato e beneficiario) col duplice obiettivo di garantire una vita dignitosa all'alimentando (ovvero soddisfare le esigenze essenziali di vita come vitto, alloggio, cure mediche essenziali) e creare un equilibrio tra le parti. In ragione delle condizioni economiche del soggetto obbligato dello Controparte_1 stato di bisogno della richiedente e della documentata Parte_1 condotta disordinata e riprovevole imenti devono essere determinati nella misura di euro 200,00 mensili, a far data dal giorno della domanda giudiziale. In ragione della soccombenza, deve essere Controparte_1 dichiarata tenuta e condannata a Parte_1
è stata ammesso al patrocinio in favore dello Sato, le spese di lite del presente
[...] giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore fino ad € 1.100 _ per la fase introduttiva, € 131,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 131.00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 200,00 _ per la fase decisionale, € 200,00 per un compenso complessivo pari ad € 761,30 di cui € 662,00 per compenso tabellare ed euro 99,30 per spese generali al 15%, oltre contributo unificato e anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuti a Controparte_1 prestare gli alimenti alla figlia 200,00 Parte_1 mensili a far data dal giorno dell
2) condanna al pagamento in favore dell'erario delle Controparte_1 spese del giu 761,30 di cui € 662,00 per compenso tabellare ed euro 99,30 per spese generali al 15%, oltre contributo unificato e anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 12.03.2025
dott. Persona_1
(sottoscritto con firma digitale)
3 dott. Persona_1
il TRIBUNALE di Imperia, in composizione monocratica, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1633/2023 RG
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
il c o alla via Matteotti n.167 è eletto domicilio, ricorrente contro
(CF: ), con l'assistenza della Controparte_1 C.F._2 ntata e difesa dall'avv. Parte_2 Rossana CARECCIA e dall'avv o il cui studio in Sanremo alla via Manzoni n. è eletto domicilio, resistente
Ragioni della decisione Con ricorso ex art. 281decies cpc, allegato il proprio stato di Parte_1 bisogno in quanto priva di un'abi pensione di invalidità pari ad € 324,24 mensili per tredici mensilità e l'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento in quanto invalida al 75%, attualmente presa in carico dal , Parte_3 dedotta la sussistenza dei requisii ex art. 438 cc, evocava in giudizio la madre per sentirla condannare al pagamento degli Controparte_1 ese ed onorari di giudizio. Si costituiva in giudizio con l'assistenza della Controparte_1
Amministratrice di Sostegno che, invocata l'applicabilità degli Parte_2 artt. 473bis e ss cpc, dedotta l'assenza dei presupposti del diritto agli alimenti per indegnità e ingratitudine e, comunque, l'assenza di prova della propria incapacità a provvedere a sé stessa, invocata l'applicazione dell'art. 440, co.1, cc per la condotta disordinata e riprovevole della richiedente, allegato il proprio stato di bisogno, percependo un reddito netto pari ad € 7.798 ed avendo subito pignoramenti presso terzi, instava per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Ritenuta la correttezza della scelta del rito, ordinato a parte ricorrente (recte: resistente) di produrre in giudizio l'accordo divisionale immobiliare concluso con la propria sorella, la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza del 12.03.2025, come da separato verbale. In casi tassativamente previsti la legge obbliga determinate persone, che ne abbiano la possibilità economica, a prestare a determinate altre persone, che si trovino in stato di bisogno, gli alimenti, ovvero ciò che è necessario a sopperire allo stato di bisogno medesimo. In questi casi dalla norma imperativa di legge sorge un rapporto obbligatorio, che sorge e rimane in vita solo in quanto si verifichino e permangano in concreto quei determinati elementi di fatto voluti dalla legge, con possibilità di
1 dott. Persona_1 mutamento dell'oggetto e del contenuto del rapporto stesso in correlazione alle modifiche e alla diversa estensione che quegli elementi possono acquistare nel tempo, in forza del quale uno dei soggetti acquista il diritto di ottenere dall'altro la prestazione degli alimenti. L'appartenenza al gruppo familiare crea il dovere della reciproca assistenza e della solidarietà in relazione ai bisogni essenziali per la vita. Gli alimenti legali sono le prestazioni di assistenza materiale dovute per legge alla persona che si trova in stato di bisogno economico ed hanno di regola causa nella solidarietà familiare. Gli alimenti legali costituiscono il rimedio assistenziale per un'eccezionale situazione di bisogno della persona che non sia in grado di provvedere ai suoi fondamentali bisogni di vita. In quanto diretto a realizzare la tutela dell'essere umano in stato di bisogno economico, il diritto agli alimenti si colloca fra i diritti della personalità e precisamente fra i diritti fondamentali di solidarietà che si realizzano attraverso l'altrui cooperazione. L'obbligo alimentare (o diritto agli alimenti) è una prestazione patrimoniale effettuata da un soggetto obbligato nei confronti del familiare che versi in stato di bisogno, per legge o volontà delle parti. Si tratta di un ausilio economico alla parte più debole in ambito familiare allo scopo di fornire i mezzi adeguati a condurre una vita dignitosa. Il diritto agli alimenti viene disciplinato dall'art. 433 e successivi del codice civile. Per alimenti s'intende tutto ciò che è essenziale alla sopravvivenza di una persona (vitto, alloggio, abbigliamento, cure mediche essenziali, ecc.), i bisogni primari. Per la sua natura personale e patrimoniale speciale, il credito legato al diritto agli alimenti è: irripetibile; indisponibile;
insequestrabile; escluso dalla massa fallimentare;
impignorabile, tranne che per causa di alimenti (ex. art. 545 c.c.); imprescrittibile: non è soggetto a prescrizione ma le annualità scadute si prescrivono in 5 anni;
non soggetto a rinuncia (pur potendo non esercitare il diritto), a transazione, a compromesso. I presupposti e requisiti dell'obbligo alimentare sono: (i) il legame di parentela o gratitudine (individuato negli artt. 433 e successivi del Codice civile) tra l'alimentando ed il soggetto obbligato;
(ii) lo stato di bisogno oggettivo dell'alimentando inteso quale insufficienza o mancanza dei mezzi necessari per soddisfare le esigenze essenziali di vita;
(iii) l'incapacità (parziale o totale) dell'alimentando di provvedere al proprio sostentamento economico in quanto privo di redditi e non in grado di procurarseli. Tale situazione si identifica nella mancanza di adeguate sostanze patrimoniali e nella involontaria mancanza di un reddito di lavoro;
(iv) la disponibilità economica dell'obbligato tale da potersi fare carico dell'onere degli alimenti. La disponibilità economica dell'alimentante deve ravvisarsi quando questi abbia un reddito che superi quanto necessario a soddisfare normalmente le fondamentali esigenze di vita, sue e della famiglia a carico. Tale disponibilità deve essere provata in giudizio da chi agisce per gli alimenti. In mancanza di tali elementi costitutivi il diritto non può sorgere. La misura della prestazione alimentare varia in base ai presupposti oggettivi (stato di bisogno dell'alimentando e possibilità economiche dell'obbligato). Nel caso di specie, la parte attrice, dimostrando di essere la figlia, ha provato la sussistenza del vincolo di parentela che la lega con l'alimentante che fonda, soggettivamente, l'obbligo alimentare di Controparte_1
L'alimentanda, priva di abitazione, fornendo la dimostrazione di percepire la sola pensione di € 324,24 mensili per tredici mensilità, offrendo in tal modo la dimostrazione della insufficienza e mancanza delle risorse economiche necessarie da destinare al proprio sostentamento/mantenimento in quanto priva di sufficienti redditi e non in grado di procurarseli in ragione delle sue condizioni psico/fisiche (invalida al 75% in quanto affetta da disturbo dell'adattamento con umore depresso in grave disturbo borderline di personalità), attualmente presa in carico dal , ha Parte_3 offerto la prova della sussistenza di un oggettivo stato di bisogno per la mancanza di adeguate sostanze patrimoniali e per la involontaria mancanza di un reddito di lavoro. 2 dott. Persona_1 Quanto alla disponibilità economica della madre obbligata, tale da potersi fare carico dell'onere degli alimenti verso la figlia, si evidenzia: Controparte_1 percepisce un reddito lordo annuale di € 9.899 e netto di € 7.798; CP_1
vanta un consistente patrimonio, come si e Controparte_1 divisionale immobiliare concluso con la propria sorella, seppur solo da questa ultima firmato (fascicolo della volontaria giurisdizione 1289/2019 VG). Pertanto, è stata fornita la prova che la parte resistente ha una disponibilità economica idonea a far ritenere attualmente il possesso di un reddito tale da permetterle di soddisfare i bisogni dell'alimentanda una volta sistemate le esigenze fondamentali di vita proprie. La prestazione alimentare va determinata in ragione delle condizioni economiche dei soggetti coinvolti (obbligato e beneficiario) col duplice obiettivo di garantire una vita dignitosa all'alimentando (ovvero soddisfare le esigenze essenziali di vita come vitto, alloggio, cure mediche essenziali) e creare un equilibrio tra le parti. In ragione delle condizioni economiche del soggetto obbligato dello Controparte_1 stato di bisogno della richiedente e della documentata Parte_1 condotta disordinata e riprovevole imenti devono essere determinati nella misura di euro 200,00 mensili, a far data dal giorno della domanda giudiziale. In ragione della soccombenza, deve essere Controparte_1 dichiarata tenuta e condannata a Parte_1
è stata ammesso al patrocinio in favore dello Sato, le spese di lite del presente
[...] giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore fino ad € 1.100 _ per la fase introduttiva, € 131,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 131.00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 200,00 _ per la fase decisionale, € 200,00 per un compenso complessivo pari ad € 761,30 di cui € 662,00 per compenso tabellare ed euro 99,30 per spese generali al 15%, oltre contributo unificato e anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuti a Controparte_1 prestare gli alimenti alla figlia 200,00 Parte_1 mensili a far data dal giorno dell
2) condanna al pagamento in favore dell'erario delle Controparte_1 spese del giu 761,30 di cui € 662,00 per compenso tabellare ed euro 99,30 per spese generali al 15%, oltre contributo unificato e anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 12.03.2025
dott. Persona_1
(sottoscritto con firma digitale)
3 dott. Persona_1