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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11585 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott.ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2057 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno
2025 avente ad oggetto: consegna documenti
TRA
c.f. , in persona del l.r.p.t. rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Alessio Guasco, c.f. , ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Toledo n. 424
RICORRENTE
E
c.f. P.IVA , in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 dott.ssa , a tanto autorizzata in forza di atto del 14 aprile 2021, rep. n. 6745 - Controparte_2 racc. n. 4737, a rogito notaio di Milano, rappresentata e difesa Persona_1 dall'avv. prof. Enrico Minervini, c.f. giusta procura in calce alla comparsa C.F._2 di risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 168
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/11/25 le parti presenti insistevano per l'accoglimento delle proprie difese e istanze.
Il GU all'esito della camera di consiglio assegnava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato in data 17/02/2025 Parte_1 unitamente al decreto di fissazione udienza, chiedeva la consegna da parte di Controparte_1
1 degli estratti conto completi dall'accensione sino alla chiusura dei conti correnti nn. 102 (già n. 1901),
n.547 (già n. 11430) e n.2193 (già n.5968), nonché dei relativi contratti e di ogni altro contratto collegato e/o modificativo relativo a tali rapporti intrattenuti con la resistente.
La ricorrente deduceva, altresì, l'applicazione di interessi ultralegali, anatocistici e commissioni di massimo scoperto in relazione ai predetti contratti.
Pertanto, la chiedeva ad ex art. 119 TUB (Dlgs. n.385/1993), Parte_1 Controparte_1 la consegna di copia degli estratti conto relativi ai conti correnti n. 102 (già̀ n. 1901), n. 547 (già̀ n.
11430), n. 5968 (poi n.2193), n. 31058 (già n.132) e n. 34526, con pec del 21/05/2024 cui l'istituto di credito riscontrava con comunicazione del 03/06/2024 con la quale, respinta ogni richiesta di consegna di documentazione ultradecennale, si rendeva disponibile a fornire esclusivamente la documentazione relativa agli ultimi dieci anni dei predetti rapporti, ai sensi del disposto dell'art. 119,
IV comma, TUB, dietro pagamento delle relative spese.
Tuttavia, la banca, non consegnando alcuna documentazione in merito ai conti correnti n. 31058 e n.34526 in quanto rapporti estinti prima del 2014, consegnava i soli estratti conto ordinari, limitatamente agli ultimi 10 anni, in relazione ai conti correnti n. 102 (già n. 1901), n. 547 (già n.
11430) e n. 2193 (già n. 5968), limitando la documentazione relativa al conto corrente n. 2193 al periodo 2014-2018, data l'estinzione del rapporto nel 2018.
Si costituiva in giudizio la quale invocava l'art. 2946 c.c. e l'art. 119, IV co., Controparte_1
TUB e la conseguente insussistenza del diritto della cliente alla produzione in copia della documentazione contrattuale stante il limite della decennalità previsto dall'invocata norma estensibile anche agli estratti conto e depositava, contestualmente, i contratti relativi al conto n. 2193 del
28/06/2013; 17 ottobre 2014; 23 aprile 2015; 17 dicembre 2015; 27 gennaio 2017; 30 gennaio 2017;
2 febbraio 2017; 6 febbraio 2017; 8 giugno 2017, ed i contratti relativi al conto corrente n. 547 già
11430 del 24 giugno 2013; 17 ottobre 2014 e 21 aprile 2015.
Concludeva per il rigetto delle domande della ricorrente con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 9 maggio 2025 il GU, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 25/11/25 per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
A quell'udienza, le parti rassegnavano oralmente e verbale le loro conclusioni ed all'esito della camera di consiglio il GU assegnava la causa in decisione.
Preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria promossa da parte ricorrente e conclusasi con esito negativo per mancato raggiungimento di un accordo, come da verbale del 26/11/2024 allegato.
Sempre preliminarmente, va rigettata l'eccezione di parte resistente in ordine al mancato rispetto dei termini a comparire.
2 Dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente abbia notificato alla resistente, in data
17/02/2025, ricorso e decreto di fissazione udienza per la comparizione delle parti per il giorno
09/05/2025, quindi nel rispetto dei termini ex art. 281 decies c.p.c. trattandosi, peraltro, di ricorso e non di citazione come erroneamente sostenuto dalla resistente.
La domanda va parzialmente accolta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente deve darsi atto della cessazione della materia del contendere con riferimento a parte della documentazione oggetto di istanza, depositata dalla banca a seguito dell'instaurazione del presente giudizio, e segnatamente ai contratti collegati e modificativi del contratto di conto corrente n. 547 e n. 2193 (doc. parte resistente).
È, quindi, evidente che, rispetto alla documentazione già consegnata dalla banca, sia venuto meno l'interesse della ricorrente all'adozione di una pronuncia di merito.
Ciò detto, residua un contrasto in ordine al diritto della ricorrente alla consegna degli ulteriori documenti oggetto di causa, già richiesti con pec del 21/05/2024 (cfr. doc. n.
1.1 ricorrente).
Infatti, quanto ai contratti di conto corrente n. 547, n.2193 e n.102 sottoscritti dalla ricorrente con ed agli estratti conto ultradecennali ancora di interesse, ritiene il Tribunale Controparte_1 che la domanda sia fondata.
Invero, come affermato anche da pertinenti e consolidati precedenti di sezione e supra accennato (cfr. ordinanza Dott. del 10.07.19: ordinanze della Dott.ssa del 11.01.19; ordinanza Per_2 Per_3 del Dott. Giovanni Tedesco del 19.06.19) la giurisprudenza di legittimità sul punto è concorde nel ritenere che il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi ai rapporti bancari abbia la consistenza di diritto soggettivo a sé stante senza alcun collegamento all'uso che il soggetto intenda fare dei documenti, senza cioè che la sua tutela sia riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, indipendentemente dalla circostanza se il cliente debba o meno avvalersene in un futuro giudizio da instaurare nei confronti della banca (in tal senso Cassazione n. 18555/2013; Cass.
10 ottobre 1999 n. 11733; Trib. Torino Sez. VI, 12/04/2010; Napoli sent. dell'8/12/2010; Trib. Pisa,
Sez Civile 13/11/07; Trib. Bari Sez. II, 5/12/2006).
Di più, l'obbligo in capo alla banca di consegna della documentazione, prima dell'introduzione della norma in esame, veniva ricondotto nell'alveo del dovere generale della banca di comportamento secondo correttezza, imposto peraltro ad entrambi i contraenti di un contratto.
L'art. 1175 c.c. dispone in particolare che il “Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza”. L'art. 1375 c.c. aggiunge che “Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”.
Tali norme impongono “a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza
3 rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte;
tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento” (così Cass. n. 12093/2001).
Definito come diritto autonomo, a sé stante, deve ritenersi tuttavia, che il diritto in esame abbia un contenuto variabile, potendo presentare, ricorrendo determinati presupposti, anche natura strumentale rispetto l'esercizio di un diritto in giudizio.
Il diritto alla consegna della documentazione sottende il più generale diritto alla trasparenza ed all'informazione che è connaturato alla posizione di parte contrattuale del rapporto.
Diritto che può soddisfare tanto l'interesse al mero riscontro della corrispondenza tra le operazioni effettivamente poste in essere e quelle contabilizzate dalla banca, tanto l'interesse alla ponderazione delle modalità di adempimento della prestazione della banca al fine di valutare la validità, l'efficacia di clausole, pattuite o modificate unilateralmente nel corso del rapporto, eventualmente imputabili ad un comportamento non legittimo della banca.
Tale affermazione la si può evincere dall'esame combinato di diverse norme già citate.
In primis, l'art. 117 comma 1 TUB, nel prevedere che una copia del contratto debba essere consegnata al cliente, introduce un obbligo giuridico specifico in capo alla banca.
Tale obbligo, strumentale al controllo del comportamento della banca in sede di stipulazione del contratto e nel corso del rapporto che ne è conseguito, è ontologicamente collegato al rapporto contrattuale costituito al fine della più ampia trasparenza in favore del cliente. Costui, in ogni momento, solo per essere cliente, può avere interesse a verificare il rispetto di una o più clausole contrattuali, anche a distanza di molti anni dalla stipulazione, con ciò dovendosi ritenere imprescrittibile, quantomeno in costanza di rapporto, il diritto del cliente ad ottenere copia della regolamentazione negoziale, atteso che l'interesse al controllo a cui sottende tale obbligo, è costante.
Pertanto, la comune affermazione, secondo cui il diritto del cliente ad avere copia della documentazione inerente a singole operazioni abbia natura sostanziale e non meramente processuale configurandosi come situazione giuridica "finale", a carattere non strumentale, va interpretata, a parere del Tribunale, nel senso che, può configurarsi esso stesso come oggetto del giudizio intrapreso nei confronti della banca in possesso della documentazione richiesta, prescindendo dall'eventuale uso che di questa il richiedente possa eventualmente voler fare in altre sedi (processuali o extraprocessuali), ma può anche configurarsi come tutela strumentale alla soddisfazione dell'interesse all'acquisizione della documentazione occorrente per far valere in un giudizio l'eventuale comportamento illegittimo della banca relativo al rapporto contrattuale.
4 L'altra norma di interesse – come anticipato - è l'art. 119 TUB comma 4 che fa riferimento al diritto alla consegna di copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi
10 anni.
La disposizione, nel far riferimento a singole operazioni che hanno un supporto documentale, si riferisce ad operazioni individuate in modo specifico, da distinguere dalla operazione aritmetica contabile periodicamente effettuata dalla banca per determinare il saldo provvisorio o finale nei rapporti tra cliente e banca (estratto conto).
L'estratto conto invero, come si desume dall'altra norma in esame, art. 119 comma 1 e 2 TUB, è una comunicazione della banca in merito allo svolgimento del rapporto intero, se vi è stata estinzione, o comunque parziale, atteso che, generalmente i rapporti tra cliente e banca si articolano in posizione attive e passive che si stratificano nel tempo.
La banca, quindi, ha il dovere di rappresentare l'andamento del rapporto bancario con il cliente indicando le poste attive e passive succedutesi via via nel tempo e lo deve fare fino alla conclusione del rapporto senza limiti di tempo (salvo il limite della prescrizione decennale dalla chiusura del rapporto).
La norma in esame, invero, introduce uno specifico obbligo della banca a richiesta, di trasmettere,
“alla scadenza del contratto” la comunicazione in ordine allo svolgimento (integrale) del rapporto. Il diritto alla rappresentazione dell'andamento del rapporto è attuale e costante, durante lo stesso e periodicamente, e sussiste anche alla fine del rapporto, connotandosi come diritto distinto, in favore del cliente alla consegna dell'estratto conto, decorrente (per il diritto alla consegna dell'estratto conto complessivo) dalla data di chiusura del rapporto.
Una volta intervenuta la chiusura del rapporto, il diritto alla consegna dell'estratto conto, decorrerà dalla data di chiusura e sarà sottoposto, in mancanza di espressa norma al riguardo, alla prescrizione ordinaria decennale.
Non può dunque, ritenersi fondata la tesi della banca secondo la quale vi sarebbe una sostanziale estensione del termine di prescrizione decennale fissato dal IV co. dell'art. 119 TUB per l'ostensione delle copie delle “singole operazioni” anche all'obbligo di comunicazione e consegna di copia degli estratti conto, intanto, in quanto ubi lex voluit dixit con conseguente irragionevolezza della norma ove
– tracciata la disciplina per gli estratti conto nei primi due commi – avesse trattato in diverse disposizioni casi sostanzialmente assimilati, e comunque per la specialità della espressione “singole operazioni” che consente di ritenere il dies a quo per il computo del decennio in queste sole ipotesi coincidente con la data delle stesse.
In mancanza della lex specialis, dunque, troveranno applicazione i già menzionati principi in materia di buona fede nell'esecuzione del contratto che impongono reciprocamente alle parti obblighi di
5 trasparenza e correttezza, al pari dell'obbligo di rendiconto in corso di rapporto ed entro il termine ordinario di dieci anni dalla sua conclusione, in capo al mandatario ai sensi dell'art. 1713 c.c.
La scrivente non ignora che – nell'alveo della posizione assunta dalla Cassazione con la decisione
24641/21 in ordine al rapporto tra art. 119 IV co. TUB ed art. 210 c.p.c. – la Suprema Corte di
Cassazione con due decisioni pubblicate nel 2020 (n. 12178) e nel 2022 (n. 35039) ha inaugurato una nuova lettura del quarto comma dell'art. 119 TUB, che in questa sede – a fronte di quanto fin qui sostenuto – allo stato non si ritiene di dover recepire.
Con le dette decisioni, infatti, è stato affermato che, laddove nell'ambito di tale norma si discorre di
«documentazione inerente a singole operazioni», essa – a fronte di una interpretazione strettamente letterale che la Corte stessa ritiene forzata - si riferisca anche agli estratti conto e che l'obbligazione di cui comma quarto dell'art. 119 TUB sorge sì dal contratto, ma deve essere adempiuta soltanto se il cliente abbia avanzato la relativa richiesta;
sicché, fintanto che la richiesta non sia stata avanzata, neppure diviene attuale l'obbligazione della banca, con la conseguenza che non è pensabile il concretizzarsi di un inadempimento della banca medesima, che scatta solo ove la richiesta del cliente vi sia stata, e sia spirato inutilmente il termine allo scopo previsto.
Senonché tale affermazione, con il corredo della motivazione in quella sede resa, è fondata su alcune argomentazioni non condivisibili.
La prima è che la norma dell'art. 2220 c.c. sia norma generale rispetto anche alla materia bancaria e che, come tale, autorizza la banca – al pari di ogni altra impresa – a non conservare copia della documentazione bancaria per oltre dieci anni dall'ultima registrazione.
Orbene, in ordine a questa affermazione intanto deve ritenersi che una norma generale può essere applicata solo laddove manchi la regolamentazione specifica dell'ipotesi oggetto di controversia, laddove, invece - a parere della scrivente contraddittoriamente - la Suprema Corte parte dal presupposto che l'art. 119 IV co. estende agli estratti conto l'espressione “documentazione concernente le singole operazioni”, così implicitamente ammettendo l'esistenza della norma speciale.
Va, poi, osservato che tra due normative parimenti generali, in linea teorica applicabili al caso di specie, appare prevalente quella sul mandato, di cui la disciplina del contratto di conto corrente costituisce naturale derivazione, senza necessariamente dover far ricorso all'art. 2220 c.c.
Esiste in ogni caso un modo per conciliare interessi apparentemente contrastanti ovvero affermando il diritto della banca di non conservare le proprie scritture contabili oltre i dieci anni dalla loro ultima registrazione ex art. 2220 c.c., intendendo - per gli estratti conto - quale ultima registrazione quella connessa al termine del rapporto, secondo le ordinarie regole vigenti per i rapporti di conto corrente.
D'altronde, se la ratio della nuova interpretazione della Corte è quella di applicare il decennio quale limite all'ostensione anche degli estratti conto (oltre che delle singole operazioni) dalla richiesta
6 stragiudiziale ( anche per coerenza con la qualificazione del diritto come potestativo), essa non appare in linea con l'applicazione della norma dell'art. 2220 c.c. che, invece, autorizzerebbe la banca a non conservare gli estratti decorso il decennio dalla sua prima emissione ( in altre parole, ad esempio, all'undicesimo anno di rapporto la banca sarebbe autorizzata alla distruzione degli estratti del primo anno e così via).
Infine, argomento a parere della scrivente dirimente, la regola della conservazione della documentazione solo infradecennale dalla richiesta (o dall'ultima registrazione) valida per il correntista – assistito come supra anticipato da una tutela in ipotesi rafforzata quale contraente debole
– finirebbe per essere totalmente disattesa ove fosse la banca a dover esibire la documentazione in giudizio in qualità di attrice in un giudizio di condanna al pagamento ad esempio di un saldo negativo di rapporto di conto corrente.
Invero, come è noto “Nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore”( cfr. ex multis Cassazione civile sez.
I, 20/04/2016, n.7972).
Orbene, accogliendo l'interpretazione più recente della Suprema Corte, dunque, se è il cliente a chiedere la copia degli estratti conto oltre il decennio dal trimestre di interesse la sarebbe CP_3 autorizzata a non provvedere alla consegna, mentre se è la ad avere interesse ad agire per CP_3 ottenere il pagamento delle somme a saldo di un rapporto ultradecennale gli estratti conto potranno essere agevolmente recuperati e depositati in giudizio.
Non è chi non veda come – diversamente che per le copie delle singole operazioni contabili per le quali la disposizione di legge è inequivocabile – una differente regolamentazione della possibilità di accesso alla giustizia per la tutela dei propri diritti ( come di fatto tale posizione determinerebbe), peraltro a discapito della parte debole del rapporto, non sarebbe giustificabile se non a seguito dell'inerzia della parte interessata ovvero a seguito dell'ordinario decorso del termine di prescrizione del diritto ad un eventuale accertamento negativo o alla ripetizione di somme, con dies a quo dalla chiusura del rapporto.
Appare distonico, infine, con la recente interpretazione della Cassazione circa l'estensione del IV co. dell'art. 119 TUB agli estratti conto anche l'obbligo della banca di offrire - oltre che una volta all'anno
- “alla scadenza del rapporto…una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto”.
7 In altre parole, se alla fine del rapporto la banca deve fornire un resoconto dell'intero rapporto è chiaro che, secondo tale interpretazione, tale obbligo non sarebbe mai eseguibile per tutta la parte del rapporto anteriore al decennio dalla sua chiusura.
Né deve ritenersi che la banca non abbia l'obbligo di conservare (entro il decennio dalla chiusura del conto) e consegnare anche gli estratti scalari del conto corrente.
Invero, se il riassunto a scalare contiene la sequenza dei saldi (positivi e negativi) ottenuta raggruppando tutte le operazioni con uguale valuta, ovvero rappresenta i conteggi degli interessi attivi e passivi, e non consente di individuare le singole operazioni che abbiano determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire esattamente tutti i movimenti effettuati nell'arco di tempo considerato,
è pur sempre una parte dell'estratto conto che la banca redige ed è tenuta a consegnare al cliente in quanto consente più facilmente il contratto del dato aggregato sul periodo di tempo considerato
(interessi, commissioni, spese etc. etc.).
In definitiva, in applicazione dei principi suesposti, la ricorrente ha diritto ad ottenere in questa sede i contratti di conto corrente n. 102 (già n.1901), n. 547 (già n.11430) e 2193 (già n.5968) sottoscritti dalla ricorrente con nonché gli estratti conto relativi al conto n. 102, con Controparte_1 riepilogo competenze ed estratti conto scalari, dall'accensione al 2012, considerata l'avvenuta consegna della documentazione dal gennaio 2013 come affermato dalle parti;
gli estratti conto relativi al conto n. 547, con riepilogo competenze ed estratti conto scalari, dall'accensione al 2012, considerata l'avvenuta consegna della documentazione dal gennaio 2013 come affermato dalle parti;
gli estratti conto relativi al conto n.2193, con riepilogo competenze ed estratti conto scalari, dall'accensione al 2012 considerata l'avvenuta consegna della documentazione dal gennaio 2013 come affermato dalle parti, che risultano ancora nella disponibilità dell'istituto di credito.
Ritenuti sussistenti i presupposti di legge, dispone la condanna della parte resistente al pagamento in favore della società ricorrente di una penale pari ad euro 50,00 (considerata equa stante il numero dei documenti a consegnarsi) per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione oggetto di causa con decorrenza dal trentesimo giorno dalla presente decisione.
Le spese di lite, considerato il valore e la complessità della controversia, vengono liquidate sulla scorta dei parametri previsti dal DM 147/22 e successive modifiche al valore minimo stante la collaborazione parziale manifestata dalla banca e seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la parziale cessata materia del contendere in ordine alla richiesta di consegna dei documenti depositati dalla banca in allegato alla comparsa di costituzione;
8 2. Accoglie parzialmente il ricorso ed ordina ad in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., di consegnare, in favore di parte ricorrente, copia dei seguenti documenti: i contratti di conto corrente n. 102 (già n.1901), n. 547 (già n.11430) e n.2193 (già n.5968) sottoscritti dalla ricorrente con nonché gli estratti conto relativi al conto n. 102, con Controparte_1 riepilogo competenze ed estratti conto scalari, dall'accensione al 2012; gli estratti conto relativi al conto n. 547 , con riepilogo competenze ed estratti conto scalari, dall'accensione al 2012; gli estratti conto relativi al conto n.2193, con riepilogo competenze ed estratti conto scalari, dall'accensione al
2012;
3. Condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della società ricorrente di una penale pari ad euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione oggetto di causa con decorrenza dal trentesimo giorno dalla presente decisione;
2. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore Controparte_1 di in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del presente giudizio Parte_1 che si liquidano in euro 518,00 per spesse vive ed euro 1.772,00 per compensi professionali oltre Iva,
Cpa e rimborso forfetario al 15%.
Napoli, 10/12/25
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
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