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Decreto 14 febbraio 2025
Decreto 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, decreto 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1053/2024 R.G.V.G.
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Presidente del., dott. Emmanuele Agostini,
a scioglimento della riserva che precede,
letto il ricorso depositato nell'interesse della società Parte_1 (P.VA: , con l'Avv. Gianluca Scaramuzza;
P.VA_1
letta la memoria di costituzione depositata da Controparte_1
P.VA , con l'Avv. Daria Gentili;
[...] P.VA_2
rilevato che la ricorrente chiede l'accertamento del suo diritto ex art. 39 d.lgs. n. 385/1992 al frazionamento in quote di mutuo fondiario concesso da MPS giusta contratto 17.4.2003 ed al frazionamento dell'ipoteca indivisa iscritta sulle unità immobiliari indicate in ricorso, esponendo: che MPS aveva rifiutato, in violazione degli obblighi contrattuali e nonostante il completamento delle opere di edificazione correlate, l'erogazione del terzo SAL pari a € 448.000,00; che, visto il rifiuto di MPS della predetta liquidazione, la ricorrente aveva più volte chiesto il frazionamento del mutuo erogato senza ricevere risposta mentre aveva acconsentito alla liberazione dell'ipoteca di alcune unità immobiliari (nel 2009); che tale condotta aveva causato notevoli danni patrimoniali e reputazionali, impedendo la stipulazione e determinando la risoluzione di più contratti di compravendita;
che aveva inviato diffida stragiudiziale in data 16.3.2010 con la quale reiterava la richiesta di frazionamento del mutuo;
che sussisteva il suo diritto ad ottenere la suddivisione in quote dell'importo residuo del mutuo erogato ed il correlativo frazionamento dell'ipoteca indivisa sulle residue unità immobiliari, come da prospetto a pag. 7 del ricorso;
considerato che la resistente ha dedotto: che nella fattispecie in esame non ricorre l'ipotesi di cui al co. 6 dell'art. 39 t.u.b. in quanto aveva chiesto una restrizione Pt_1 ipotecaria ai sensi del co. 5 del predetto articolo (come dimostrato dai docc. 16, 17, 18 e 19 di controparte) ed aveva fatto riferimento al frazionamento solo nella lettera del 28.8.2024, senza considerare che il termine d 90 gg. sarebbe decorso da tale data, e non era ancora decorso al momento dell'iscrizione del presente giudizio;
che, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione non si potrebbe procedere alla condanna alle spese di lite come richiesto da parte ricorrente;
uditi i difensori comparsi all'udienza del 18.12.2024;
rilevato che l'art. 39 t.u.b., al co. 6, dispone che “in caso di edificio o complesso condominiale per il quale può ottenersi l'accatastamento delle singole porzioni che lo costituiscono, ancorché in corso di costruzione, il debitore, il terzo acquirente, il promissario acquirente o l'assegnatario del bene ipotecato o di parte dello stesso, questi ultimi limitatamente alla porzione immobiliare da essi acquistata o promessa in acquisto o in assegnazione, hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia”; che il successivo
1 co. 6 bis prevede che “La banca deve provvedere agli adempimenti di cui al comma 6 entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di suddivisione del finanziamento in quote corredata da documentazione idonea a comprovare l'identità del richiedente, la data certa del titolo e l'accatastamento delle singole porzioni per le quali è richiesta la suddivisione del finanziamento. Tale termine è aumentato a centoventi giorni, se la richiesta riguarda un finanziamento da suddividersi in più di cinquanta quote”; che il co. 6 ter, ancora, dispone che “Qualora la banca non provveda entro il termine indicato al comma 6-bis, il richiedente può presentare ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione è situato l'immobile; il presidente del tribunale, sentite le parti, ove accolga il ricorso, designa un notaio che, anche avvalendosi di ausiliari, redige un atto pubblico di frazionamento sottoscritto esclusivamente dal notaio stesso. Dall'atto di suddivisione del finanziamento o dal diverso successivo termine stabilito nel contratto di mutuo decorre, con riferimento alle quote frazionate, l'inizio dell'ammortamento delle somme erogate;
di tale circostanza si fa menzione nell'atto stesso”;
considerato che, nella fattispecie in esame, a differenza di quanto dedotto dalla resistente, corrisponde al vero che la ricorrente aveva chiesto, quantomeno con la diffida del 16.3.2010 (nella quale sono richiamate precedenti richieste ma delle stesse non è stata fornita prova), il frazionamento del mutuo in esame, senza ricevere risposta dalla resistente;
rilevato quindi che, sulla base del testo di legge vigente, la realizzazione del diritto non soltanto del terzo acquirente, come sostiene la resistente, ma anche del mutuatario al frazionamento dell'ipoteca fondiaria può dunque realizzarsi secondo un'articolazione bifasica: in primo luogo – e fisiologicamente – per mezzo della cooperazione negoziale del creditore, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità nonché, in secondo luogo – in mancanza di tale cooperazione – per mezzo di altra, coattiva, modalità di soddisfacimento del diritto, che è quella di cui al comma 6-ter dell'art. 39 t.u.b.;
considerato, quindi, che sussiste il diritto della ricorrente di ottenere la suddivisione in quote, sulla base del prospetto predisposto da MPS l'11.12.2009 dell'importo residuo del mutuo erogato e dell'ipoteca indivisa iscritta sulle residue unità immobiliari, come da prospetto di cui a pag. 7 del ricorso;
rilevato che, invece, non può essere assunta alcuna pronuncia sulla richiesta di procedere alla riduzione della garanzia ipotecaria ex art. 39 co. 5 t.u.b. in quanto il presente rimedio concerne unicamente il frazionamento di cui al co. 6 della medesima disposizione normativa;
rilevato che nessuna pronuncia può essere assunta sulle spese, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione;
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso,
- dichiara il diritto di ex art. 39 d.lgs. n. 385/1992 al frazionamento Parte_1 in quote del mutuo fondiario concesso da MPS giusta contratto del 17.4.2003 a rogito notaio dott. , rep. n. 116801 ed al correlativo frazionamento dell'ipoteca indivisa Per_1 iscritta, a garanzia del residuo debito ammontante ad € 361.316,00 sulle unità immobiliari indicate al punto 15 del ricorso introduttivo;
- designa il notaio dott. al fine di redigere l'atto pubblico di frazionamento Persona_2 sulla base del prospetto predisposto da MPS l'11.12.2009 dell'importo residuo del mutuo erogato e dell'ipoteca indivisa iscritta sulle residue unità immobiliari, come da prospetto di cui a pag. 7 del ricorso;
- nulla per le spese.
2 Si comunichi alle parti.
Crotone, li 13.2.2025.
Il Presidente del. dott. Emmanuele Agostini
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TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Presidente del., dott. Emmanuele Agostini,
a scioglimento della riserva che precede,
letto il ricorso depositato nell'interesse della società Parte_1 (P.VA: , con l'Avv. Gianluca Scaramuzza;
P.VA_1
letta la memoria di costituzione depositata da Controparte_1
P.VA , con l'Avv. Daria Gentili;
[...] P.VA_2
rilevato che la ricorrente chiede l'accertamento del suo diritto ex art. 39 d.lgs. n. 385/1992 al frazionamento in quote di mutuo fondiario concesso da MPS giusta contratto 17.4.2003 ed al frazionamento dell'ipoteca indivisa iscritta sulle unità immobiliari indicate in ricorso, esponendo: che MPS aveva rifiutato, in violazione degli obblighi contrattuali e nonostante il completamento delle opere di edificazione correlate, l'erogazione del terzo SAL pari a € 448.000,00; che, visto il rifiuto di MPS della predetta liquidazione, la ricorrente aveva più volte chiesto il frazionamento del mutuo erogato senza ricevere risposta mentre aveva acconsentito alla liberazione dell'ipoteca di alcune unità immobiliari (nel 2009); che tale condotta aveva causato notevoli danni patrimoniali e reputazionali, impedendo la stipulazione e determinando la risoluzione di più contratti di compravendita;
che aveva inviato diffida stragiudiziale in data 16.3.2010 con la quale reiterava la richiesta di frazionamento del mutuo;
che sussisteva il suo diritto ad ottenere la suddivisione in quote dell'importo residuo del mutuo erogato ed il correlativo frazionamento dell'ipoteca indivisa sulle residue unità immobiliari, come da prospetto a pag. 7 del ricorso;
considerato che la resistente ha dedotto: che nella fattispecie in esame non ricorre l'ipotesi di cui al co. 6 dell'art. 39 t.u.b. in quanto aveva chiesto una restrizione Pt_1 ipotecaria ai sensi del co. 5 del predetto articolo (come dimostrato dai docc. 16, 17, 18 e 19 di controparte) ed aveva fatto riferimento al frazionamento solo nella lettera del 28.8.2024, senza considerare che il termine d 90 gg. sarebbe decorso da tale data, e non era ancora decorso al momento dell'iscrizione del presente giudizio;
che, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione non si potrebbe procedere alla condanna alle spese di lite come richiesto da parte ricorrente;
uditi i difensori comparsi all'udienza del 18.12.2024;
rilevato che l'art. 39 t.u.b., al co. 6, dispone che “in caso di edificio o complesso condominiale per il quale può ottenersi l'accatastamento delle singole porzioni che lo costituiscono, ancorché in corso di costruzione, il debitore, il terzo acquirente, il promissario acquirente o l'assegnatario del bene ipotecato o di parte dello stesso, questi ultimi limitatamente alla porzione immobiliare da essi acquistata o promessa in acquisto o in assegnazione, hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia”; che il successivo
1 co. 6 bis prevede che “La banca deve provvedere agli adempimenti di cui al comma 6 entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di suddivisione del finanziamento in quote corredata da documentazione idonea a comprovare l'identità del richiedente, la data certa del titolo e l'accatastamento delle singole porzioni per le quali è richiesta la suddivisione del finanziamento. Tale termine è aumentato a centoventi giorni, se la richiesta riguarda un finanziamento da suddividersi in più di cinquanta quote”; che il co. 6 ter, ancora, dispone che “Qualora la banca non provveda entro il termine indicato al comma 6-bis, il richiedente può presentare ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione è situato l'immobile; il presidente del tribunale, sentite le parti, ove accolga il ricorso, designa un notaio che, anche avvalendosi di ausiliari, redige un atto pubblico di frazionamento sottoscritto esclusivamente dal notaio stesso. Dall'atto di suddivisione del finanziamento o dal diverso successivo termine stabilito nel contratto di mutuo decorre, con riferimento alle quote frazionate, l'inizio dell'ammortamento delle somme erogate;
di tale circostanza si fa menzione nell'atto stesso”;
considerato che, nella fattispecie in esame, a differenza di quanto dedotto dalla resistente, corrisponde al vero che la ricorrente aveva chiesto, quantomeno con la diffida del 16.3.2010 (nella quale sono richiamate precedenti richieste ma delle stesse non è stata fornita prova), il frazionamento del mutuo in esame, senza ricevere risposta dalla resistente;
rilevato quindi che, sulla base del testo di legge vigente, la realizzazione del diritto non soltanto del terzo acquirente, come sostiene la resistente, ma anche del mutuatario al frazionamento dell'ipoteca fondiaria può dunque realizzarsi secondo un'articolazione bifasica: in primo luogo – e fisiologicamente – per mezzo della cooperazione negoziale del creditore, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità nonché, in secondo luogo – in mancanza di tale cooperazione – per mezzo di altra, coattiva, modalità di soddisfacimento del diritto, che è quella di cui al comma 6-ter dell'art. 39 t.u.b.;
considerato, quindi, che sussiste il diritto della ricorrente di ottenere la suddivisione in quote, sulla base del prospetto predisposto da MPS l'11.12.2009 dell'importo residuo del mutuo erogato e dell'ipoteca indivisa iscritta sulle residue unità immobiliari, come da prospetto di cui a pag. 7 del ricorso;
rilevato che, invece, non può essere assunta alcuna pronuncia sulla richiesta di procedere alla riduzione della garanzia ipotecaria ex art. 39 co. 5 t.u.b. in quanto il presente rimedio concerne unicamente il frazionamento di cui al co. 6 della medesima disposizione normativa;
rilevato che nessuna pronuncia può essere assunta sulle spese, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione;
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso,
- dichiara il diritto di ex art. 39 d.lgs. n. 385/1992 al frazionamento Parte_1 in quote del mutuo fondiario concesso da MPS giusta contratto del 17.4.2003 a rogito notaio dott. , rep. n. 116801 ed al correlativo frazionamento dell'ipoteca indivisa Per_1 iscritta, a garanzia del residuo debito ammontante ad € 361.316,00 sulle unità immobiliari indicate al punto 15 del ricorso introduttivo;
- designa il notaio dott. al fine di redigere l'atto pubblico di frazionamento Persona_2 sulla base del prospetto predisposto da MPS l'11.12.2009 dell'importo residuo del mutuo erogato e dell'ipoteca indivisa iscritta sulle residue unità immobiliari, come da prospetto di cui a pag. 7 del ricorso;
- nulla per le spese.
2 Si comunichi alle parti.
Crotone, li 13.2.2025.
Il Presidente del. dott. Emmanuele Agostini
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