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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/06/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 693/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 693/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. ROMITO LIBORIO
e nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. PRESENZA LUISA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/03/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 14/05/1999 avevano contratto matrimonio con CP_1
rito civile, in Pescara.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 29/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 29/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1)- i coniugi vivranno separati. La casa coniugale, di proprietà della sig.ra CP_1
sita in Montesilvano alla Via Lago Trasimeno, 6, piano terra e primo, si intende assegnata in favore della moglie;
2)- il dott. a titolo di contributo per il mantenimento della sig.ra Pt_1 CP_1 verserà la somma mensile di € 450,00, per un periodo massimo di 18 (diciotto) mesi a far data dal 01.04.2025.
Qualora la sig.ra dovesse trovare occupazione lavorativa idonea a renderla CP_1
economicamente autosufficiente prima di detto termine, il versamento di detto assegno verrà interrotto anticipatamente;
3)- a titolo di contributo per mantenimento della prole, stabilmente collocata presso l'abitazione della madre, il sig. verserà la somma mensile di € 300,00 per Pt_1
ciascun figlio, da rivalutarsi secondo gli indici Istat.
Il predetto assegno è sospeso relativamente al figlio in considerazione del Per_1 fatto che quest'ultimo attualmente dimora presso un centro di recupero sito in
Umbria. Tuttavia, sarà onere del ricorrente corrispondere le somme richieste dal predetto centro fino alla concorrenza mensile di € 300,00. Gli ulteriori importi eventualmente richiesti saranno corrisposti dai coniugi nelle medesime forme e modalità concordate per le spese straordinarie di cui in seguito;
4)- le spese straordinarie attinenti alla prole saranno a carico del per i primi Pt_1
dodici mesi a far data dal 01.04.2025. Nel periodo successivo ai dodici mesi suindicati, le spese straordinarie saranno divise fra le parti nella misura del 50% ciascuna come da protocollo adottato dal Tribunale di Pescara.
Tuttavia, si concorda che le spese scolastiche di ed eventualmente quelle Per_2
universitarie di saranno totalmente a carico del qualora i ragazzi Per_1 Pt_1
decideranno di riprendere gli studi;
pagina 3 di 5 5)- per quanto riguarda il mutuo ipotecario acceso solidalmente dai coniugi, per il quale grava ipoteca sull'immobile della sig.ra si concorda che il sig. CP_1 [...]
provvederà ad onorare integralmente le 24 (ventiquattro) rate mensili Pt_1
successive alla data del 01.04.2025.
A far data dal 25.mo mese successivo alla predetta data (01.04.2025), ciascun coniuge provvederà al pagamento del 50% della rata mensile sino all'estinzione del debito sottostante e che non potrà pertanto essere oggetto di ricontrattazione autonoma da parte dei coniugi. Per l'effetto sarà onere della sig.ra rimborsare CP_1 il 50% della somma prelevata dall'Istituto di credito, per il pagamento della predetta rata, dal conto corrente del dott. , previo invio da parte di quest'ultimo di Pt_1
relativa quietanza.
I coniugi sin da ora prestano il proprio assenso per la rinegoziazione del mutuo suindicato al fine di accendere due separati ed indipendenti mutui/finanziamenti, ciascuno a proprio nome e pari alla metà del debito residuo del mutuo di cui sopra, con relativo onere di fare iscrivere ipoteca sui rispettivi immobili di proprietà.
6) - relativamente agli altri prestiti in essere ed in testa al sig. , si conviene Pt_1
che, a partire dal 25.mo mese a far data dal 01.04.2025 e fino al mese di marzo 2029, la sig.ra rimborserà il 50% della rata relativa al finanziamento decennale CP_1
contratto in data 7/3/2019, di iniziali €. 39.250,00, richiesto ed ottenuto per la ristrutturazione degli immobili, poi oggetto di ricontrattazione da parte del solo
[...]
. Pt_1
I coniugi concordano che allo stato l'importo della predetta rata è pari alla somma di
€ 332,00 mensili. Per l'effetto, a partire dal 25.mo mese di cui sopra, la sig.ra CP_1 sarà tenuta al pagamento del 50% della predetta rata (€ 166,00), rimanendo alla stessa estranea ogni altra somma dei sottoscritti finanziamenti.
7) - il dott. provvederà a rimborsare alla il consumo idrico relativo Pt_1 CP_1
al proprio appartamento trattandosi di impianto comune a tutti gli immobili siti nel pagina 4 di 5 medesimo manufatto. A sua volta sarà cura della sig.ra intestarsi le utenze CP_1
relative agli immobili di sua proprietà.
8) - i coniugi convengono che a far data dal 01.04.2025, provvederanno al pagamento delle spese personali (auto, bollo auto, utenze, tasse sulla proprietà, tassa smaltimento rifiuti, ecc. ecc.);
9) - la sig.ra autorizza il dott. a prelevare dalla casa coniugale, CP_1 Pt_1
previo preavviso, i propri beni personali (effetti personali, libri, mobili di arredo, ecc.).
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescara perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 29/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 03/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 693/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. ROMITO LIBORIO
e nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. PRESENZA LUISA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/03/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 14/05/1999 avevano contratto matrimonio con CP_1
rito civile, in Pescara.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 29/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 29/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1)- i coniugi vivranno separati. La casa coniugale, di proprietà della sig.ra CP_1
sita in Montesilvano alla Via Lago Trasimeno, 6, piano terra e primo, si intende assegnata in favore della moglie;
2)- il dott. a titolo di contributo per il mantenimento della sig.ra Pt_1 CP_1 verserà la somma mensile di € 450,00, per un periodo massimo di 18 (diciotto) mesi a far data dal 01.04.2025.
Qualora la sig.ra dovesse trovare occupazione lavorativa idonea a renderla CP_1
economicamente autosufficiente prima di detto termine, il versamento di detto assegno verrà interrotto anticipatamente;
3)- a titolo di contributo per mantenimento della prole, stabilmente collocata presso l'abitazione della madre, il sig. verserà la somma mensile di € 300,00 per Pt_1
ciascun figlio, da rivalutarsi secondo gli indici Istat.
Il predetto assegno è sospeso relativamente al figlio in considerazione del Per_1 fatto che quest'ultimo attualmente dimora presso un centro di recupero sito in
Umbria. Tuttavia, sarà onere del ricorrente corrispondere le somme richieste dal predetto centro fino alla concorrenza mensile di € 300,00. Gli ulteriori importi eventualmente richiesti saranno corrisposti dai coniugi nelle medesime forme e modalità concordate per le spese straordinarie di cui in seguito;
4)- le spese straordinarie attinenti alla prole saranno a carico del per i primi Pt_1
dodici mesi a far data dal 01.04.2025. Nel periodo successivo ai dodici mesi suindicati, le spese straordinarie saranno divise fra le parti nella misura del 50% ciascuna come da protocollo adottato dal Tribunale di Pescara.
Tuttavia, si concorda che le spese scolastiche di ed eventualmente quelle Per_2
universitarie di saranno totalmente a carico del qualora i ragazzi Per_1 Pt_1
decideranno di riprendere gli studi;
pagina 3 di 5 5)- per quanto riguarda il mutuo ipotecario acceso solidalmente dai coniugi, per il quale grava ipoteca sull'immobile della sig.ra si concorda che il sig. CP_1 [...]
provvederà ad onorare integralmente le 24 (ventiquattro) rate mensili Pt_1
successive alla data del 01.04.2025.
A far data dal 25.mo mese successivo alla predetta data (01.04.2025), ciascun coniuge provvederà al pagamento del 50% della rata mensile sino all'estinzione del debito sottostante e che non potrà pertanto essere oggetto di ricontrattazione autonoma da parte dei coniugi. Per l'effetto sarà onere della sig.ra rimborsare CP_1 il 50% della somma prelevata dall'Istituto di credito, per il pagamento della predetta rata, dal conto corrente del dott. , previo invio da parte di quest'ultimo di Pt_1
relativa quietanza.
I coniugi sin da ora prestano il proprio assenso per la rinegoziazione del mutuo suindicato al fine di accendere due separati ed indipendenti mutui/finanziamenti, ciascuno a proprio nome e pari alla metà del debito residuo del mutuo di cui sopra, con relativo onere di fare iscrivere ipoteca sui rispettivi immobili di proprietà.
6) - relativamente agli altri prestiti in essere ed in testa al sig. , si conviene Pt_1
che, a partire dal 25.mo mese a far data dal 01.04.2025 e fino al mese di marzo 2029, la sig.ra rimborserà il 50% della rata relativa al finanziamento decennale CP_1
contratto in data 7/3/2019, di iniziali €. 39.250,00, richiesto ed ottenuto per la ristrutturazione degli immobili, poi oggetto di ricontrattazione da parte del solo
[...]
. Pt_1
I coniugi concordano che allo stato l'importo della predetta rata è pari alla somma di
€ 332,00 mensili. Per l'effetto, a partire dal 25.mo mese di cui sopra, la sig.ra CP_1 sarà tenuta al pagamento del 50% della predetta rata (€ 166,00), rimanendo alla stessa estranea ogni altra somma dei sottoscritti finanziamenti.
7) - il dott. provvederà a rimborsare alla il consumo idrico relativo Pt_1 CP_1
al proprio appartamento trattandosi di impianto comune a tutti gli immobili siti nel pagina 4 di 5 medesimo manufatto. A sua volta sarà cura della sig.ra intestarsi le utenze CP_1
relative agli immobili di sua proprietà.
8) - i coniugi convengono che a far data dal 01.04.2025, provvederanno al pagamento delle spese personali (auto, bollo auto, utenze, tasse sulla proprietà, tassa smaltimento rifiuti, ecc. ecc.);
9) - la sig.ra autorizza il dott. a prelevare dalla casa coniugale, CP_1 Pt_1
previo preavviso, i propri beni personali (effetti personali, libri, mobili di arredo, ecc.).
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescara perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 29/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 03/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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