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Sentenza 21 luglio 2024
Sentenza 21 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/07/2024, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3255/2023 del R.G. avente ad
OGGETTO: appello sentenza GdP
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del Prefetto pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NA (C.F. – P.IVA_2
– telefax 081/4979313 – Email_1
Servizio polisweb attivo ADS80030620639), presso i cui uffici, in alla via A. Diaz n. 11, domicilia per legge Pt_1
Appellante
E
(C.F. , nato il [...] a CP_1 C.F._1
Castellammare di Stabia (NA), residente in [...] elettivamente dom.to in Vico Equense (NA) alla Via Pezzolo 3/b presso lo studio dell'avv. Alberto Di
Capua (C.F. che lo rappresenta e difende in C.F._2 virtù di mandato in atti
Appellata
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza, a trattazione scritta come da congiunta richiesta, del 23 aprile 2024
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE (*)
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 3255/2023 R.G.A.C.
Con ricorso notificato il 06.10.2023, l'indicata parte appellante proponeva gravame, per quanto ivi indicato, avverso la sentenza n. 2210/2022, emessa dal GdP di Sorrento in data
21.12.2022 (dep. il 04.01.2023), chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
L si costituiva chiedendone la conferma. CP_1
La lite sulla mera produzione documentale era assegnata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 23.04.2024, avendo entrambe le parti rinunciato alla discussione orale.
1. Ciò brevemente ricordato, è a dirsi che l'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Pacifico il fatto storico. titolare di patente CP_1 Cont di guida n. cat. , rilasciata dalla in data NumeroD_1 N_2
04.11.2021, il giorno 21.07.2021, alle ore 01.00, era alla guida del motociclo Honda Sh tg EZ99949 quando veniva fermato dalla compagnia dei CC di Sorrento, i cui agenti, dopo averlo sottoposto ad indagine etilometrica con il modello denominato
“SAFIR modello Evolution ” rilevavano un tasso “pari a 1,38 g/l nella prima prova e pari a 1,30 g/l nella seconda prova”, ne accertavano lo stato d'alterazione psico–fisica e lo sanzionavano per la violazione delle disposizioni di cui all'art 186 co. 2, lett. b) CdS, ritirandogli la patente di guida per il successivo inoltro alla ai Parte_1 fini dell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione ex art. 187 comma 7 del C.d.S giusta Verbale n°
972754829 Legione Carabinieri Campania – Compagnia di Sorrento
–del 21.07.2022.
Con decreto Prot. n. M_IT PR_NAUTG 00414451 Area III - Staff 2 del 19.10.2022, il Prefetto della Provincia di decretava Pt_1
“la SOSPENSIONE PROVVISORIA della patente di guida sopraindicata, intestata alla persona in premessa generalizzata ed ogni altro documento di guida di cui lo stesso fosse eventualmente in possesso, per la durata di MESI 8, a decorrere dal 21/07/2022, data di ritiro del titolo di guida”.
Dalla relativa opposizione, accolta dal GdP di Sorrento, nasce il presente gravame.
. 2 N. 3255/2023 R.G.A.C.
Errata si rivela scelta interpretativa del GdP, palesandosi fondate le argomentazioni della Parte_1
A tal riguardo va osservato che l'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), nella specie contestato, configura una ipotesi di reato punito con l'ammenda da Euro 800 a Euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, e prevede inoltre che, "all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno"; che l'art. 223 C.d.S., comma 1, stabilisce che
"nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida", al momento dell'accertamento della violazione la patente è immediatamente ritirata e trasmessa al prefetto, il quale "dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni".
La disciplina richiamata prevede quindi, "per le ipotesi di reato", la sospensione provvisoria della validità della patente, disposta dal prefetto con il limite massimo di due anni, con finalità di tutela immediata dell'incolumità dei cittadini e dell'ordine pubblico, per impedire che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli (Corte cost., ordinanza n. 266 del 2011; ordinanza n. 344 del 2004; Cass.,
15/12/2016, n. 25870).
Si tratta di misura che anticipa la sanzione accessoria irrogabile all'esito all'accertamento del reato in sede giudiziale.
L'aspetto cronologico al quale ha fatto riferimento il GdP, ossia i gg. 15 di cui all'art. 218 CdS, facendone derivare la tardività dell'ordinanza prefettizia, è errato giacché tale norma non è applicabile quando la violazione riscontrata ha natura penale, per la quale si applica l'art. 223 CdS, attesa anche la chiara rubrica della norma Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato, il cui primo comma recita “Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la
. 3 N. 3255/2023 R.G.A.C.
sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.
Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni…”.
Norma che, contrariamente all'art. 218 CdS (applicabile ai soli illeciti amministrativi, e quindi, non penali) prosegue “Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa”.
Ciò detto, va, infine, rilevato che il provvedimento del
Prefetto “deve intervenire entro un tempo ragionevole”, come statuito da Cassazione civile sez. II - 23/06/2021, n. 17999: già in precedenza la Suprema Corte, con sentenza n. 13226 del
03.04.2007, aveva affermato come fosse “da escludere che il provvedimento di sospensione della patente non possa essere più adottato per il solo mancato rispetto dei termini di cui all'art. 223 comma 1 (mancata trasmissione del rapporto entro
10 giorni) e comma 2”, ritenendo legittima l'applicazione nel caso di specie del termine di cui all'art. 2 della L. 241/90, ovvero di 90 giorni.
Ne consegue che il provvedimento prefettizio, da adottare – come già detto - entro un lasso di tempo ragionevole, sì da garantire la funzione cautelare alla quale la legittimità della sua adozione è ontologicamente collegata, può ritenersi legittimo se rientrante nell'ambito dei 90 giorni ex art. 2 L.
241/1990.
Nello specifico, la violazione è stata contestata in data
21.07.2022, mentre l'ordinanza prefettizia è stata emessa il
19.10.2022, in conformità a quanto testé illustrato.
. 4 N. 3255/2023 R.G.A.C.
2. Le spese di lite del presente grado di giudizio, attesa la contumacia della innanzi al GdP, seguono la Parte_1 soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposta da Parte_1 nei confronti del disattesa ogni
[...] CP_1 istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, conferma il provvedimento prefettizio di sospensione della patente;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1
che liquida in euro 1.950,00, di cui
[...] euro 1.900,00 per compensi professionali, euro 50,00 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a., se documentate con fattura, nonché spese forfettarie (15% sul compenso, ex art. 2 D.M. Giustizia 10-3-
2014 n. 55).
Torre Annunziata, 21 luglio 2024
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
. 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3255/2023 del R.G. avente ad
OGGETTO: appello sentenza GdP
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del Prefetto pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NA (C.F. – P.IVA_2
– telefax 081/4979313 – Email_1
Servizio polisweb attivo ADS80030620639), presso i cui uffici, in alla via A. Diaz n. 11, domicilia per legge Pt_1
Appellante
E
(C.F. , nato il [...] a CP_1 C.F._1
Castellammare di Stabia (NA), residente in [...] elettivamente dom.to in Vico Equense (NA) alla Via Pezzolo 3/b presso lo studio dell'avv. Alberto Di
Capua (C.F. che lo rappresenta e difende in C.F._2 virtù di mandato in atti
Appellata
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza, a trattazione scritta come da congiunta richiesta, del 23 aprile 2024
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE (*)
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 3255/2023 R.G.A.C.
Con ricorso notificato il 06.10.2023, l'indicata parte appellante proponeva gravame, per quanto ivi indicato, avverso la sentenza n. 2210/2022, emessa dal GdP di Sorrento in data
21.12.2022 (dep. il 04.01.2023), chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
L si costituiva chiedendone la conferma. CP_1
La lite sulla mera produzione documentale era assegnata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 23.04.2024, avendo entrambe le parti rinunciato alla discussione orale.
1. Ciò brevemente ricordato, è a dirsi che l'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Pacifico il fatto storico. titolare di patente CP_1 Cont di guida n. cat. , rilasciata dalla in data NumeroD_1 N_2
04.11.2021, il giorno 21.07.2021, alle ore 01.00, era alla guida del motociclo Honda Sh tg EZ99949 quando veniva fermato dalla compagnia dei CC di Sorrento, i cui agenti, dopo averlo sottoposto ad indagine etilometrica con il modello denominato
“SAFIR modello Evolution ” rilevavano un tasso “pari a 1,38 g/l nella prima prova e pari a 1,30 g/l nella seconda prova”, ne accertavano lo stato d'alterazione psico–fisica e lo sanzionavano per la violazione delle disposizioni di cui all'art 186 co. 2, lett. b) CdS, ritirandogli la patente di guida per il successivo inoltro alla ai Parte_1 fini dell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione ex art. 187 comma 7 del C.d.S giusta Verbale n°
972754829 Legione Carabinieri Campania – Compagnia di Sorrento
–del 21.07.2022.
Con decreto Prot. n. M_IT PR_NAUTG 00414451 Area III - Staff 2 del 19.10.2022, il Prefetto della Provincia di decretava Pt_1
“la SOSPENSIONE PROVVISORIA della patente di guida sopraindicata, intestata alla persona in premessa generalizzata ed ogni altro documento di guida di cui lo stesso fosse eventualmente in possesso, per la durata di MESI 8, a decorrere dal 21/07/2022, data di ritiro del titolo di guida”.
Dalla relativa opposizione, accolta dal GdP di Sorrento, nasce il presente gravame.
. 2 N. 3255/2023 R.G.A.C.
Errata si rivela scelta interpretativa del GdP, palesandosi fondate le argomentazioni della Parte_1
A tal riguardo va osservato che l'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), nella specie contestato, configura una ipotesi di reato punito con l'ammenda da Euro 800 a Euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, e prevede inoltre che, "all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno"; che l'art. 223 C.d.S., comma 1, stabilisce che
"nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida", al momento dell'accertamento della violazione la patente è immediatamente ritirata e trasmessa al prefetto, il quale "dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni".
La disciplina richiamata prevede quindi, "per le ipotesi di reato", la sospensione provvisoria della validità della patente, disposta dal prefetto con il limite massimo di due anni, con finalità di tutela immediata dell'incolumità dei cittadini e dell'ordine pubblico, per impedire che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli (Corte cost., ordinanza n. 266 del 2011; ordinanza n. 344 del 2004; Cass.,
15/12/2016, n. 25870).
Si tratta di misura che anticipa la sanzione accessoria irrogabile all'esito all'accertamento del reato in sede giudiziale.
L'aspetto cronologico al quale ha fatto riferimento il GdP, ossia i gg. 15 di cui all'art. 218 CdS, facendone derivare la tardività dell'ordinanza prefettizia, è errato giacché tale norma non è applicabile quando la violazione riscontrata ha natura penale, per la quale si applica l'art. 223 CdS, attesa anche la chiara rubrica della norma Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato, il cui primo comma recita “Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la
. 3 N. 3255/2023 R.G.A.C.
sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.
Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni…”.
Norma che, contrariamente all'art. 218 CdS (applicabile ai soli illeciti amministrativi, e quindi, non penali) prosegue “Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa”.
Ciò detto, va, infine, rilevato che il provvedimento del
Prefetto “deve intervenire entro un tempo ragionevole”, come statuito da Cassazione civile sez. II - 23/06/2021, n. 17999: già in precedenza la Suprema Corte, con sentenza n. 13226 del
03.04.2007, aveva affermato come fosse “da escludere che il provvedimento di sospensione della patente non possa essere più adottato per il solo mancato rispetto dei termini di cui all'art. 223 comma 1 (mancata trasmissione del rapporto entro
10 giorni) e comma 2”, ritenendo legittima l'applicazione nel caso di specie del termine di cui all'art. 2 della L. 241/90, ovvero di 90 giorni.
Ne consegue che il provvedimento prefettizio, da adottare – come già detto - entro un lasso di tempo ragionevole, sì da garantire la funzione cautelare alla quale la legittimità della sua adozione è ontologicamente collegata, può ritenersi legittimo se rientrante nell'ambito dei 90 giorni ex art. 2 L.
241/1990.
Nello specifico, la violazione è stata contestata in data
21.07.2022, mentre l'ordinanza prefettizia è stata emessa il
19.10.2022, in conformità a quanto testé illustrato.
. 4 N. 3255/2023 R.G.A.C.
2. Le spese di lite del presente grado di giudizio, attesa la contumacia della innanzi al GdP, seguono la Parte_1 soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposta da Parte_1 nei confronti del disattesa ogni
[...] CP_1 istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, conferma il provvedimento prefettizio di sospensione della patente;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1
che liquida in euro 1.950,00, di cui
[...] euro 1.900,00 per compensi professionali, euro 50,00 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a., se documentate con fattura, nonché spese forfettarie (15% sul compenso, ex art. 2 D.M. Giustizia 10-3-
2014 n. 55).
Torre Annunziata, 21 luglio 2024
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
. 5