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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 31/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Medi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3162/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LANDI FABRIZIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA ALMERICI N. 4 47521 CESENA presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARNEVALI GIORGIO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA MICHELE MERCATI 51 00197 ROMA presso il difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 20.09.2023.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 [...] chiedendo che fosse accertata la responsabilità dello stesso con riguardo all'infortunio CP_1
accaduto il giorno 16.05.2018 con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, quantificati nella somma complessiva di € 36.068,25, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
L'attore deduceva che il giorno 16.05.2018, al termine della proiezione programmata nella Sala
Rossa, durante le attività di allestimento del palco per il giorno successivo, mentre scendeva dallo stesso mediante apposita scaletta in legno in dotazione alla struttura e di proprietà comunale, cadeva violentemente a terra a causa della sua rottura in due parti, all'altezza della congiuntura tra gli scalini.
Deduceva altresì che, a seguito della caduta, avvertiva immediatamente un fortissimo dolore alla gamba destra e il giorno successivo si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale Bufalini di Cesena dove pagina 1 di 6 gli veniva diagnosticata la “frattura del piatto tibiale dx”. Sosteneva che dalle lesioni subite era residuato un danno biologico permanente pari al 9/10 %.
Deduceva inoltre di essere socio amministratore e legale rappresentante della
[...]
, società che, in forza di “contratto di concessione di servizio” Controparte_2
stipulato con il in data 7.03.2012, era, sino al febbraio 2020, affidataria del CP_1 CP_1
“servizio di attività cinematografica nel centro culturale San Biagio e nell'Arena Estiva”, strutture di proprietà dell'Ente pubblico concessionario, conosciute con il nome di ” e . Parte_2 Parte_3
Si costituiva il eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in Controparte_1 virtù del fatto che la scaletta che si era rotta in due parti, al momento dell'evento, era sotto la custodia della società , unica responsabile ai sensi dell'art. Controparte_2
2051 c.c. Eccepiva inoltre che con il contratto di concessione di servizio la cessionaria si era impegnata a mantenere gli spazi e le strutture in buono stato, tra le quali rientrava certamente la scaletta in questione e che il medesimo contratto stabiliva come il concessionario fosse responsabile della manutenzione ordinaria relativa a tutti i beni mobili presi in consegna. Infine deduceva l'esclusione della sua responsabilità del custode a causa della riconducibilità dell'evento alla condotta del danneggiato, il quale la utilizzava ininterrottamente dal 2012 e quindi ne poteva verificare le condizioni e usarla con la dovuta diligenza.
La causa veniva istruita con l'assunzione di prove orale e CTU medico legale sulla persona dell'attore.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
2.La versione dei fatti fornita dall'attore ha trovato conferma nell'escussione dei testi. Infatti,
ha dichiarato che la sera del 16 maggio 2018 presso la ”, a fine proiezione, Testimone_1 Parte_2
il sig. mentre scendeva dalla scaletta del palco, a causa della rottura della stessa, Controparte_2
cadeva a terra urtando violentemente gli arti inferiori sul pavimento e lamentando da subito dei forti dolori, in particolare alla gamba destra, e quindi veniva immediatamente soccorso dal sig.
[...]
che lo aiutava ad accomodarsi su di una sedia del cinema, per poi accompagnarlo al P.S. CP_2 dell'Ospedale Bufalini di Cesena.
Dall'istruttoria è altresì emerso che il fatto si è verificato a luci accese in sala e che la scaletta era l'unica via di accesso al palco (cfr. testimonianza resa da . Tes_1
3.Risulta dalla documentazione prodotta che con contratto concluso in data 7.03.2012 il affidava alla di e la concessione del Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 CP_2 servizio di attività cinematografica nel centro culturale San Biagio e nell'Arena Estiva, ossia l'utilizzo delle strutture comunali a favore dell'intera collettività con la predisposizione di un programma di pagina 2 di 6 iniziative cinematografiche, compresi incontri con gli autori e anche per iniziative convenzionistiche, presentazioni di libri, incontri con l'autore, dibattiti, ecc. Come specificato nell'art. 1 del capitolato e parte integrante del predetto contratto, i luoghi ove svolgere il servizio ricomprendevano la “Sala Rossa del Centro Culturale San Biagio, via Aldini n. 24 piano terra”, sala ove è accaduto l'infortunio e di proprietà del (cfr. allegato n. 1 al fascicolo dell'attore). Controparte_3
L'art. 10 del capitolato disciplina gli obblighi delle parti in merito ai beni comunali strumentali al servizio stabilendo che l'Ente “deve provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture immobili e delle loro dotazioni (impianti elettrici, idraulici tecnologici, presidi antincendio) e alla manutenzione straordinaria dei beni mobili”.
L'attore, fin dall'atto introduttivo del giudizio, ha sostenuto di essere caduto mentre discendeva dal palco usando l'apposita scaletta in legno in dotazione alla struttura e di proprietà del CP_1
La contestazione della dedotta proprietà della scaletta in capo al convenuto, effettuata per la
[...]
prima volta nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3) c.p.c., risulta tardiva sicché si deve ritenere che la caduta dell'attore sia avvenuta mentre stava utilizzando un bene di proprietà comunale. Nella propria comparsa di costituzione e risposta non solo il non ha sollevato alcuna eccezione Controparte_1
riguardo la proprietà della scaletta ma ha svolto delle deduzioni che implicitamente riconoscono tale proprietà. Basti pensare che ha richiamato il contratto di concessione di servizio concluso tra le parti laddove distingue tra manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili dati in concessione ed ha evidenziato la mancanza di controllo dell'ente su tale scaletta al fine di verificarne le condizioni. Infine, neppure negli atti precedenti la causa risulta la ben che minima contestazione circa la proprietà della scaletta in questione. Infatti, la delegata dall'assicurazione dell'Ente alla gestione del CP_4 sinistro, ha giustificato il rifiuto al risarcimento da parte dell'Ente rappresentato ritenendo che l'obbligo della manutenzione ordinaria di tutti i beni mobili presi in consegna fosse in capo al concessionario, affermando altresì che “la manutenzione della scaletta rientra tra gli interventi di manutenzione ordinaria” (cfr. allegato n. 25 di questa difesa), posizione poi confermata dal in sede Controparte_1
di premesse di convenzione assistita (cfr. allegato n. 28 fascicolo attore).
Ai fini della distinzione tra interventi di ordinaria manutenzione, riservati secondo l'accordo raggiunto dalle parti al concessionario, e straordinaria manutenzione, incombenti sull'ente concedente, occorre tenere presente che la giurisprudenza definisce questi ultimi come quelle opere che comportano la sostituzione o il ripristino finalizzati alla prevenzione o eliminazione di cedimenti e deterioramenti legati alla vetustà e strumentali alla stabilità (cfr. Cass. Civ., n. 22797 del 12.09.2019).
Dal momento che dall'istruttoria svolta è chiaramente emerso come la scaletta si sia rotta in due collassando su se stessa (cfr. fotografia allegata quale documento n. 17 al fascicolo dell'attore), appare pagina 3 di 6 chiaro che tale cedimento strutturale sia dipeso non dalla mancata o non idonea manutenzione ordinaria della stessa quanto, piuttosto, dal mancato svolgimento degli interventi di manutenzione straordinaria, per loro natura volti ad evitare proprio il verificarsi del cedimento avvenuto nel caso in esame.
Pertanto deve ritenersi sussistere la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 CP_1
c.c. in quanto proprietario e custode della scaletta, tenuto alla sua manutenzione straordinaria, da cui originava il sinistro per cui è causa, senza che possa essere utilmente invocato, per escludere detta responsabilità, il caso fortuito rappresentato dal comportamento colposo dell'attore atteso che, all'esito dell'istruttoria, non è emerso alcun utilizzo anomalo della scala.
3.Dalle testimonianze assunte è emerso senza ombra di dubbio che le lesioni riportate dall'attore siano state conseguenza diretta ed immediata della caduta, a sua volta dipesa dal cedimento della scaletta.
Anche il CTU, le cui conclusioni sono pienamente condivisibili in quanto ragionevoli ed adeguatamente motivate, ha ritenuto che riportava le seguenti lesioni: “FRATTURA Parte_1
DEL PIATTO TIBIALE DX.” in esito e per causa del sinistro del giorno 17/05/18 in quanto, essendo rispettati i criteri topografico, dell'efficienza lesiva quali-quantitativa modale e non essendo emersi stati patologici preesistenti che abbiano influito sulla eziopatogenesi delle lesioni stesse e sul successivo decorso clinico, risulta verificato il nesso di causalità materiale, diretto ed esclusivo tra il sinistro per cui è causa e le lesioni riportate dall'attore. Il CTU ha poi accertato che in considerazione del tipo ed entità delle lesioni verificatesi, del tempo trascorso, dei trattamenti terapeutici adottati nonché delle risultanze dell'esame medico-legale diretto, il caso sia del tutto clinicamente stabilizzato con il residuare dei seguenti postumi permanenti: “ALGOLIMITAZIONE FUNZIONALE - LIEVE
LASSITA' DEL GINOCCHIO DESTO IN ESITO A FRATTURA DEL PIATTO TIBIALE -
FRATTURA APICE DELLA TESTA PERONEALE OMOLATERALE E LESONI DEL CORNO
POSTERORE DEL 6 MENISCO MEDIALE.”, che concretizzano un danno permanente residuo all'integrità psico-fisica quantificabile in un 8%, non incidente negativamente sulla capacità lavorativa dell'attore. Il CTU ha poi stimato un'inabilità temporanea “biologica” totale di gg. 10, parziale al 75% di gg. 30, al 50% di gg. 30 e al 25% di ulteriori gg. 30 e ha precisato che in atti non erano presenti spese mediche documentate né ha previsto spese mediche future in relazione causale con il sinistro.
4.Quanto alla liquidazione del relativo danno, la Cassazione ha ritenuto che le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica del Tribunale di
Milano costituiscano valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. e quindi della liquidazione del danno (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30/06/2011, n. 14402).
Dette tabelle, nella versione aggiornata al 2024, a fronte di un danno biologico permanente pagina 4 di 6 determinato nella percentuale dell'8% e dell'età dell'attore al momento del sinistro, pari a 46 anni, prevedono un valore di indennizzo di € 17.547,00, somma già comprensiva dell'incremento per sofferenza soggettiva. Non si ritiene che il caso in esame giustifichi il riconoscimento di alcuna somma a titolo di personalizzazione non essendo emersi elementi particolari che ne consentano il riconoscimento. Peraltro la personalizzazione del danno subito è stata indicata in maniera del tutto generica con riferimento ad un non meglio precisato cambiamento radicale dello stile di vita e delle proprie abitudini, anche nei comportamenti sociali e sportivi.
In relazione al danno temporaneo, tenuto conto della gravità delle lesioni, come desumibili dell'elaborato peritale, si ritiene equo, sulla base dei criteri tabellari milanesi, individuare in € 115,00 giornalieri il punto di inabilità temporanea all'interno della forbice prevista in tabella da € 115,00 a €
173,00. A tale titolo, le predette tabelle riconoscono l'ulteriore somma di € 6.325,00, di cui € 1.150,00 per 10 giorni di inabilità temporanea totale, € 2.587,50 per 30 giorni di inabilità temporanea al 75%, €
1.725,00 per 30 giorni di inabilità temporanea al 50%, € 862,50 per 30 giorni di inabilità temporanea al
25%.
Il danno non patrimoniale subito dall'attore ammonta quindi ad € 23.872,00 (€ 17.547,00, + €
6.325,00) La liquidazione di tale danno, al valore attuale della moneta in applicazione dei suddetti criteri, dovrà essere maggiorata unicamente degli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro (17.05.2018) e annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi dei beni al consumo per le famiglie di operai ed impiegati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sulla somma così ottenuta sono poi dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo saldo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il convenuto deve essere Controparte_1
condannato al pagamento di quanto sopra indicato.
In mancanza di esplicita domanda non possono essere riconosciuti gli esborsi a cui si riferisce la documentazione prodotta da parte attrice unitamente alla comparsa conclusionale.
5.Le spese processuali, liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014 e successive modifiche e facendo applicazione dei valori medi, seguono la soccombenza.
Le spese della CTU, come liquidate in corso di causa, devono porsi definitivamente a carico del convenuto in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa distinta al R.G. n. 3162/2020 promossa da nei confronti del ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Parte_1 Controparte_1
assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 - accerta e dichiara la responsabilità del per il fatto occorso a in Controparte_1 Parte_1
data 17.05.2018 e, per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore dell'attore della somma di €
23.872,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, oltre interessi legali come indicati in parte motiva;
- condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per Controparte_1 compenso professionale ed € 545,00 per spese, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico del le spese della CTU, come liquidate in corso di Controparte_1
causa.
Ravenna, 30 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Medi
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Medi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3162/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LANDI FABRIZIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA ALMERICI N. 4 47521 CESENA presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARNEVALI GIORGIO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA MICHELE MERCATI 51 00197 ROMA presso il difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 20.09.2023.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 [...] chiedendo che fosse accertata la responsabilità dello stesso con riguardo all'infortunio CP_1
accaduto il giorno 16.05.2018 con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, quantificati nella somma complessiva di € 36.068,25, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
L'attore deduceva che il giorno 16.05.2018, al termine della proiezione programmata nella Sala
Rossa, durante le attività di allestimento del palco per il giorno successivo, mentre scendeva dallo stesso mediante apposita scaletta in legno in dotazione alla struttura e di proprietà comunale, cadeva violentemente a terra a causa della sua rottura in due parti, all'altezza della congiuntura tra gli scalini.
Deduceva altresì che, a seguito della caduta, avvertiva immediatamente un fortissimo dolore alla gamba destra e il giorno successivo si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale Bufalini di Cesena dove pagina 1 di 6 gli veniva diagnosticata la “frattura del piatto tibiale dx”. Sosteneva che dalle lesioni subite era residuato un danno biologico permanente pari al 9/10 %.
Deduceva inoltre di essere socio amministratore e legale rappresentante della
[...]
, società che, in forza di “contratto di concessione di servizio” Controparte_2
stipulato con il in data 7.03.2012, era, sino al febbraio 2020, affidataria del CP_1 CP_1
“servizio di attività cinematografica nel centro culturale San Biagio e nell'Arena Estiva”, strutture di proprietà dell'Ente pubblico concessionario, conosciute con il nome di ” e . Parte_2 Parte_3
Si costituiva il eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in Controparte_1 virtù del fatto che la scaletta che si era rotta in due parti, al momento dell'evento, era sotto la custodia della società , unica responsabile ai sensi dell'art. Controparte_2
2051 c.c. Eccepiva inoltre che con il contratto di concessione di servizio la cessionaria si era impegnata a mantenere gli spazi e le strutture in buono stato, tra le quali rientrava certamente la scaletta in questione e che il medesimo contratto stabiliva come il concessionario fosse responsabile della manutenzione ordinaria relativa a tutti i beni mobili presi in consegna. Infine deduceva l'esclusione della sua responsabilità del custode a causa della riconducibilità dell'evento alla condotta del danneggiato, il quale la utilizzava ininterrottamente dal 2012 e quindi ne poteva verificare le condizioni e usarla con la dovuta diligenza.
La causa veniva istruita con l'assunzione di prove orale e CTU medico legale sulla persona dell'attore.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
2.La versione dei fatti fornita dall'attore ha trovato conferma nell'escussione dei testi. Infatti,
ha dichiarato che la sera del 16 maggio 2018 presso la ”, a fine proiezione, Testimone_1 Parte_2
il sig. mentre scendeva dalla scaletta del palco, a causa della rottura della stessa, Controparte_2
cadeva a terra urtando violentemente gli arti inferiori sul pavimento e lamentando da subito dei forti dolori, in particolare alla gamba destra, e quindi veniva immediatamente soccorso dal sig.
[...]
che lo aiutava ad accomodarsi su di una sedia del cinema, per poi accompagnarlo al P.S. CP_2 dell'Ospedale Bufalini di Cesena.
Dall'istruttoria è altresì emerso che il fatto si è verificato a luci accese in sala e che la scaletta era l'unica via di accesso al palco (cfr. testimonianza resa da . Tes_1
3.Risulta dalla documentazione prodotta che con contratto concluso in data 7.03.2012 il affidava alla di e la concessione del Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 CP_2 servizio di attività cinematografica nel centro culturale San Biagio e nell'Arena Estiva, ossia l'utilizzo delle strutture comunali a favore dell'intera collettività con la predisposizione di un programma di pagina 2 di 6 iniziative cinematografiche, compresi incontri con gli autori e anche per iniziative convenzionistiche, presentazioni di libri, incontri con l'autore, dibattiti, ecc. Come specificato nell'art. 1 del capitolato e parte integrante del predetto contratto, i luoghi ove svolgere il servizio ricomprendevano la “Sala Rossa del Centro Culturale San Biagio, via Aldini n. 24 piano terra”, sala ove è accaduto l'infortunio e di proprietà del (cfr. allegato n. 1 al fascicolo dell'attore). Controparte_3
L'art. 10 del capitolato disciplina gli obblighi delle parti in merito ai beni comunali strumentali al servizio stabilendo che l'Ente “deve provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture immobili e delle loro dotazioni (impianti elettrici, idraulici tecnologici, presidi antincendio) e alla manutenzione straordinaria dei beni mobili”.
L'attore, fin dall'atto introduttivo del giudizio, ha sostenuto di essere caduto mentre discendeva dal palco usando l'apposita scaletta in legno in dotazione alla struttura e di proprietà del CP_1
La contestazione della dedotta proprietà della scaletta in capo al convenuto, effettuata per la
[...]
prima volta nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3) c.p.c., risulta tardiva sicché si deve ritenere che la caduta dell'attore sia avvenuta mentre stava utilizzando un bene di proprietà comunale. Nella propria comparsa di costituzione e risposta non solo il non ha sollevato alcuna eccezione Controparte_1
riguardo la proprietà della scaletta ma ha svolto delle deduzioni che implicitamente riconoscono tale proprietà. Basti pensare che ha richiamato il contratto di concessione di servizio concluso tra le parti laddove distingue tra manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili dati in concessione ed ha evidenziato la mancanza di controllo dell'ente su tale scaletta al fine di verificarne le condizioni. Infine, neppure negli atti precedenti la causa risulta la ben che minima contestazione circa la proprietà della scaletta in questione. Infatti, la delegata dall'assicurazione dell'Ente alla gestione del CP_4 sinistro, ha giustificato il rifiuto al risarcimento da parte dell'Ente rappresentato ritenendo che l'obbligo della manutenzione ordinaria di tutti i beni mobili presi in consegna fosse in capo al concessionario, affermando altresì che “la manutenzione della scaletta rientra tra gli interventi di manutenzione ordinaria” (cfr. allegato n. 25 di questa difesa), posizione poi confermata dal in sede Controparte_1
di premesse di convenzione assistita (cfr. allegato n. 28 fascicolo attore).
Ai fini della distinzione tra interventi di ordinaria manutenzione, riservati secondo l'accordo raggiunto dalle parti al concessionario, e straordinaria manutenzione, incombenti sull'ente concedente, occorre tenere presente che la giurisprudenza definisce questi ultimi come quelle opere che comportano la sostituzione o il ripristino finalizzati alla prevenzione o eliminazione di cedimenti e deterioramenti legati alla vetustà e strumentali alla stabilità (cfr. Cass. Civ., n. 22797 del 12.09.2019).
Dal momento che dall'istruttoria svolta è chiaramente emerso come la scaletta si sia rotta in due collassando su se stessa (cfr. fotografia allegata quale documento n. 17 al fascicolo dell'attore), appare pagina 3 di 6 chiaro che tale cedimento strutturale sia dipeso non dalla mancata o non idonea manutenzione ordinaria della stessa quanto, piuttosto, dal mancato svolgimento degli interventi di manutenzione straordinaria, per loro natura volti ad evitare proprio il verificarsi del cedimento avvenuto nel caso in esame.
Pertanto deve ritenersi sussistere la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 CP_1
c.c. in quanto proprietario e custode della scaletta, tenuto alla sua manutenzione straordinaria, da cui originava il sinistro per cui è causa, senza che possa essere utilmente invocato, per escludere detta responsabilità, il caso fortuito rappresentato dal comportamento colposo dell'attore atteso che, all'esito dell'istruttoria, non è emerso alcun utilizzo anomalo della scala.
3.Dalle testimonianze assunte è emerso senza ombra di dubbio che le lesioni riportate dall'attore siano state conseguenza diretta ed immediata della caduta, a sua volta dipesa dal cedimento della scaletta.
Anche il CTU, le cui conclusioni sono pienamente condivisibili in quanto ragionevoli ed adeguatamente motivate, ha ritenuto che riportava le seguenti lesioni: “FRATTURA Parte_1
DEL PIATTO TIBIALE DX.” in esito e per causa del sinistro del giorno 17/05/18 in quanto, essendo rispettati i criteri topografico, dell'efficienza lesiva quali-quantitativa modale e non essendo emersi stati patologici preesistenti che abbiano influito sulla eziopatogenesi delle lesioni stesse e sul successivo decorso clinico, risulta verificato il nesso di causalità materiale, diretto ed esclusivo tra il sinistro per cui è causa e le lesioni riportate dall'attore. Il CTU ha poi accertato che in considerazione del tipo ed entità delle lesioni verificatesi, del tempo trascorso, dei trattamenti terapeutici adottati nonché delle risultanze dell'esame medico-legale diretto, il caso sia del tutto clinicamente stabilizzato con il residuare dei seguenti postumi permanenti: “ALGOLIMITAZIONE FUNZIONALE - LIEVE
LASSITA' DEL GINOCCHIO DESTO IN ESITO A FRATTURA DEL PIATTO TIBIALE -
FRATTURA APICE DELLA TESTA PERONEALE OMOLATERALE E LESONI DEL CORNO
POSTERORE DEL 6 MENISCO MEDIALE.”, che concretizzano un danno permanente residuo all'integrità psico-fisica quantificabile in un 8%, non incidente negativamente sulla capacità lavorativa dell'attore. Il CTU ha poi stimato un'inabilità temporanea “biologica” totale di gg. 10, parziale al 75% di gg. 30, al 50% di gg. 30 e al 25% di ulteriori gg. 30 e ha precisato che in atti non erano presenti spese mediche documentate né ha previsto spese mediche future in relazione causale con il sinistro.
4.Quanto alla liquidazione del relativo danno, la Cassazione ha ritenuto che le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica del Tribunale di
Milano costituiscano valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. e quindi della liquidazione del danno (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30/06/2011, n. 14402).
Dette tabelle, nella versione aggiornata al 2024, a fronte di un danno biologico permanente pagina 4 di 6 determinato nella percentuale dell'8% e dell'età dell'attore al momento del sinistro, pari a 46 anni, prevedono un valore di indennizzo di € 17.547,00, somma già comprensiva dell'incremento per sofferenza soggettiva. Non si ritiene che il caso in esame giustifichi il riconoscimento di alcuna somma a titolo di personalizzazione non essendo emersi elementi particolari che ne consentano il riconoscimento. Peraltro la personalizzazione del danno subito è stata indicata in maniera del tutto generica con riferimento ad un non meglio precisato cambiamento radicale dello stile di vita e delle proprie abitudini, anche nei comportamenti sociali e sportivi.
In relazione al danno temporaneo, tenuto conto della gravità delle lesioni, come desumibili dell'elaborato peritale, si ritiene equo, sulla base dei criteri tabellari milanesi, individuare in € 115,00 giornalieri il punto di inabilità temporanea all'interno della forbice prevista in tabella da € 115,00 a €
173,00. A tale titolo, le predette tabelle riconoscono l'ulteriore somma di € 6.325,00, di cui € 1.150,00 per 10 giorni di inabilità temporanea totale, € 2.587,50 per 30 giorni di inabilità temporanea al 75%, €
1.725,00 per 30 giorni di inabilità temporanea al 50%, € 862,50 per 30 giorni di inabilità temporanea al
25%.
Il danno non patrimoniale subito dall'attore ammonta quindi ad € 23.872,00 (€ 17.547,00, + €
6.325,00) La liquidazione di tale danno, al valore attuale della moneta in applicazione dei suddetti criteri, dovrà essere maggiorata unicamente degli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro (17.05.2018) e annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi dei beni al consumo per le famiglie di operai ed impiegati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sulla somma così ottenuta sono poi dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo saldo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il convenuto deve essere Controparte_1
condannato al pagamento di quanto sopra indicato.
In mancanza di esplicita domanda non possono essere riconosciuti gli esborsi a cui si riferisce la documentazione prodotta da parte attrice unitamente alla comparsa conclusionale.
5.Le spese processuali, liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014 e successive modifiche e facendo applicazione dei valori medi, seguono la soccombenza.
Le spese della CTU, come liquidate in corso di causa, devono porsi definitivamente a carico del convenuto in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa distinta al R.G. n. 3162/2020 promossa da nei confronti del ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Parte_1 Controparte_1
assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 - accerta e dichiara la responsabilità del per il fatto occorso a in Controparte_1 Parte_1
data 17.05.2018 e, per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore dell'attore della somma di €
23.872,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, oltre interessi legali come indicati in parte motiva;
- condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per Controparte_1 compenso professionale ed € 545,00 per spese, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico del le spese della CTU, come liquidate in corso di Controparte_1
causa.
Ravenna, 30 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Medi
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