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1 gennaio 2006
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23 aprile 2008
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30 giugno 2015
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Art. 224. Procedura di apposizione del vincolo sulle attivita' patrimoniali 1. Quando il vincolo riguardi beni immobili, l' ((IVASS)) ordina alla conservatoria dei registri immobiliari l'iscrizione di ipoteca, a favore dei crediti di assicurazione o di riassicurazione, sui beni immobili e sui diritti immobiliari di godimento dell'impresa di assicurazione e di riassicurazione che sono localizzati nel territorio della Repubblica.
2. L' ((IVASS)) puo' ordinare l'apposizione del vincolo su ogni altro attivo, diverso da quelli di cui al comma 1, nelle forme previste dalla legge per ciascun tipo di beni o di diritti. Le autorita' ed i soggetti cui compete l'esecuzione del provvedimento sono tenuti al compimento degli atti e delle operazioni necessarie per rendere effettivo ed opponibile ai terzi il vincolo ordinato dall' ((IVASS)) .
3. Dei provvedimenti adottati e' data comunicazione alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa di assicurazione e di riassicurazione opera o possiede beni.
2. L' ((IVASS)) puo' ordinare l'apposizione del vincolo su ogni altro attivo, diverso da quelli di cui al comma 1, nelle forme previste dalla legge per ciascun tipo di beni o di diritti. Le autorita' ed i soggetti cui compete l'esecuzione del provvedimento sono tenuti al compimento degli atti e delle operazioni necessarie per rendere effettivo ed opponibile ai terzi il vincolo ordinato dall' ((IVASS)) .
3. Dei provvedimenti adottati e' data comunicazione alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa di assicurazione e di riassicurazione opera o possiede beni.
Commentari • 9
- 1. Guida in stato di ebbrezza: estinzione del reato per messa alla prova esclude la sospensione della patentehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE S.P. proponeva appello avverso la sentenza n. 236/2021 del Giudice di Pace di Cremona, che ha rigettato il ricorso per l'annullamento dell'Ordinanza Fasc. n. 5921/19 Area III/Circ. e Traff.- Prot. 14553/2021 con cui la Prefettura UTG di Cremona deliberava la revoca della patente di guida a suo carico. In particolare, esponeva di aver adito il Giudice di Pace di Cremona impugnando il provvedimento prefettizio e articolando i seguenti motivi: A1) il provvedimento prefettizio non era motivato e non c'era la prova del ricorrere dei requisiti di legge per l'applicazione della norma; A2) la necessità di una istruttoria …
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Giurisprudenza • 123
- 1. Trib. Como, sentenza 25/11/2025, n. 953Provvedimento: n. 2962/2025 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II Il Tribunale, in persona del giudice dr. NI LU RT, ha pronunciato la seguente contestuale SENTENZA nella causa iscritta al n. 2962/2025 r.g. promossa da: Parte_1 (C.F. P.IVA_1 ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA STATO MILANO RICORRENTE contro Controparte_1 (C.F. C.F._1 ), con il patrocinio dell'avv. MATURO RENATO RESISTENTE CONCLUSIONI Per il ricorrente appellante In riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande avanzate dal ricorrente dinanzi al Giudice di Pace di Pt_1 nel giudizio con r.g. 790/2024, con vittoria di spese e competenze. Per il resistente appellato 1. In …Leggi di più...
- art. 219 Cds·
- atto dovuto·
- principio del contraddittorio·
- art. 224 Cds·
- improcedibilità ricorso·
- decorrenza termine triennale·
- esame teorico e pratico·
- revoca patente di guida·
- legittimazione passiva·
- giudicato penale