Articolo 43 della Legge 2 aprile 1968, n. 480
Articolo 42Articolo 44
Versione
14 maggio 1968
Art. 43.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1957-58, sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulleentrate
accertate per la competenza propria
dell'esercizio finanziario 1957-58
(articolo 39)............................. L. 7.694.763.107 Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 41)... L. 23.418.238 Somme riscosse e non versate ( colonna s
del riepilogo dell'entrata)............... L. 10.738
------------- Residui attivi al 30 giugno 1958... L. 7.718.192.083
Entrata in vigore il 14 maggio 1968