Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 07/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Guido Petrigni, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso rubricato al n. 23360 del registro di segreteria, istruttoria n.
629/2021/PAL, depositato in data 31 gennaio 2023, con cui la Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, di voler fissare con proprio decreto nei confronti dell’agente contabile esterno ditta “ Albergo Eleonora di OL BO NE dei RA BO & C s.a.s”. ( P.I.
01250780424) con sede legale in Senigallia, Lungomare Guglielmo Marconi n. 6, nelle persone dei soci accomandatari sig. BO NN, nato a [...] il [...] (C.F. [...]) e ivi residente in [...] e BO LA nata a [...] il [...] (C.F. [...])
ed ivi residente in [...]n. 2, gestore della struttura ricettiva denominata “ Albergo Eleonora”, situata a Senigallia, un termine perentorio, decorrente dalla legale conoscenza dell’adottando decreto, per la presentazione al Comune di Senigallia del conto giudiziale inerente alla propria gestione per gli esercizi finanziari 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, disponendo, SENT. N. 2/2026 contestualmente, l’obbligo, a suo carico, di dare tempestiva notizia a questa Sezione Giurisdizionale dell’avvenuta presentazione dei conti medesimi. Ciò, con la contestuale richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria, prevista dall’art. 141, comma 6, del decreto legislativo n. 174/2016, nel caso di grave e ingiustificata omissione del deposito dei conti entro il termine predetto.
VISTO il proprio decreto n. 94/2024 con il quale ha ordinato la compilazione d’ufficio del conto, a spese dell’agente contabile, a cura del Segretario generale del Comune di Senigallia (AN) ovvero al funzionario della stessa amministrazione delegato dal medesimo Segretario Generale.
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile;
Udito, nella Camera di Consiglio del 11 novembre 2025, con l’assistenza del Segretario dr.ssa Milena Posanzini, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona della dr NN Cirillo; non costituita la parte; non rappresentata l’Amministrazione.
FATTO e DIRITTO Con il ricorso in epigrafe, la Procura Regionale ha formulato al giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale sopra indicato.
Con decreto n. 24/2023 di questo Giudice, è stato fissato il termine per la resa del conto giudiziale sopra indicato.
Con il decreto n. 94/2024 è stata ordinata la compilazione d’ufficio, comminando la sanzione nella misura di € 800,00.
Il Comune di Senigallia con nota (protocollo n. 2024/004244 del 26/7/204) assunta al protocollo 0001417 del 29/7/2024 ha comunicato la impossibilità di provvedere all’adempimento.
Nella camera di consiglio odierna, il Pubblico ministero si è rimesso alle valutazioni e decisioni del Giudice alla luce della nota inviata dal Comune di Senigallia.
Nel caso in specie, quest’ultimo, con la nota richiamata ha espressamente e formalmente comunicato:
“1) La struttura di quest’Ufficio non ha a disposizione gli strumenti e il personale qualificato a soddisfare le richieste ricevute poiché non in grado di svolgere sopralluoghi presso la struttura alberghiera atti a reperire il materiale necessario ai fini della compilazione del Conto delle Gestione dell’Agente Contabile.
2) Per cause analoghe (Grand Hotel Excelsior- Hotel Sabra, ecc.), la Procura della Repubblica di Ancona ha incaricato direttamente la Guardia di Finanza- Tenenza di Senigallia ad eseguire le indagini di Polizia Giudiziaria a quantificare l’imposta di soggiorno non versata dal gestore della struttura ricettiva.
3) La Guardia di Finanza- Tenenza di Senigallia, per le altre strutture ha poi ammesso al Comune di Senigallia un verbale di accertamento dove per ciascun anno veniva quantificata l’imposta non versata.
Per tutti quanto sopra esposto si chiede di incaricare la Guardia di Finanza all’espletamento delle incombenze necessarie per la compilazione d’ufficio del Conto della Gestione dell’Agente Contabile della struttura ricettiva in oggetto indicata…”.
Con nota n. 4539/2025 del 22 maggio 2025 il Segretariato GeneraleServizio Bilancio ha segnalato il mancato versamento, entro i termini indicati, della sanzione pecuniaria statuita in euro 800,00.
Alla luce di quanto sopra, ribadendo la mancata ottemperanza al pagamento della sanzione e il carattere cogente della contestazione adottata, stante la impossibilità -formalmente ed espressamentepalesata dall’Amministrazione del Comune di Senigallia di pervenire ad una compilazione di Ufficio, per evidenti ragioni di economia processuale, tenuto conto anche di quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez, I, 21 marzo 2005, n.
6071), unitamente a quanto statuito da questa Sezione secondo la quale il giudizio per resa di conto “….seppur caratterizzato da tale strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, nondimeno tale procedimento ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica (art. 144 c.g.c.”), si ritiene di poter pervenire, per questo tipo di giudizio (resa del conto) ad una pronuncia definitoria.
Alla luce di quanto sopra esposto, anche a seguito delle richieste formulate in giudizio dalle parti (nota Comune di Senigallia richiamata e conclusioni offerte dal PM), questo Giudice ritiene che, ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura prevista dagli articoli 145 e ss.
c.g.c., deve procedersi, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere, considerato, allo stato, la mancanza di un conto depositato (neppure d’officio con spese a carico dell’agente contabile).
La Procura regionale, alla quale la nota del Comune era pure diretta, valuterà le azioni relative ritenute più opportune al fine di acquisire elementi certi per la quantificazione della imposta non versata per gli anni 2012, 2013,2014,2015,2017,2018, 2019, 2020.
Tenuto conto che della mancanza di contraddittorio nel presente giudizio per resa del conto non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche definitivamente pronunciando, nel confermare la sanzione applicata per euro 800,00, dichiara estinto il giudizio per la resa del conto in epigrafe, per cessata materia del contendere nei termini di cui in motivazione.
Nulla per le spese.
La Procura regionale valuterà le iniziative più opportune al fine di avere elementi certi sulla esatta e reale quantificazione, per ciascun anno, di quanto non versato.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio del 11 novembre 2025.
Il Giudice monocratico
(Guido Petrigni)
f.to digitalmente Depositata in Segreteria in data 07.01.2026.
Il funzionario amministrativo dott.ssa Milena Posanzini
( fto digitalmente)