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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/04/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il AL di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Sandra Moselli presidente
- dr.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
- dr.ssa Concetta Race giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 2449/2023 R.G., riservata per la decisione con ordinanza del 6.3.2025,
a seguito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art.473bis.28 c.p.c., avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità, vertente
TRA
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1
figlio minore, rappresentata e difesa dall'Avv. Oronzo Tricarico, presso il cui Persona_1
studio, sito in Terlizzi, alla via Diaz n. 11, elettivamente domicilia, giusta procura alle liti in atti;
-ricorrente-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasqualinda Ippedico, presso il cui studio sito CP_1
in Ruvo di Puglia, C.so Carafa n. 45, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti in atti;
-resistente-
E
Procuratore della Repubblica presso il AL di Trani
-intervenuto-
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come da note di precisazioni delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, , in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale in via esclusiva sul minore - premesso di aver intrattenuto una relazione Persona_1
sentimentale con nell'anno 2008, nel corso della quale è stato concepito il piccolo CP_1
che, inizialmente, la gravidanza è stata accolta con gioia dal compagno;
che, Persona_1
tuttavia, quest' ultimo, dopo essersi trasferito, di comune accordo, presso l' abitazione dei genitori della ricorrente, dopo sole due settimane di convivenza, senza alcuna giustificazione e preavviso, ha interrotto drasticamente il rapporto sentimentale;
che, nonostante ciò, ella ha portato avanti la gravidanza, sino alla nascita del piccolo, avvenuta in data 06.12.2008 ad Acquaviva delle Fonti;
che,
subito dopo il parto, ella ha comunicato il lieto evento al il quale però si è rifiutato di CP_1
riconoscere il figlio, interrompendo con loro ogni contatto;
che, pertanto, ella ha riconosciuto da sola il bambino, che ha conseguentemente assunto il suo cognome;
che il minore è affetto da una patologia congenita che gli impedisce di deambulare autonomamente;
che il si è sempre disinteressato CP_1
del proprio figlio, non contribuendo alla sua crescita e alle sue necessità morali e materiali;
che la mancanza della figura paterna ha cagionato al minore conseguenze pregiudizievoli, non solo sul piano materiale ed economico, ma anche su quello morale e psicologico, essendo desideroso di Per_1
conoscere il proprio padre e avendo egli sin da tenera età formulato domande dirette a ricostruire le sue origini, ad individuare la figura paterna e a comprendere le ragioni del contegno riservatogli;
che l'assenza del padre ha costituito per il minore ragione di scherno da parte dei pari da sempre;
che il risiede a Rimini e svolge la professione di intonacatore, mentre ella è casalinga - ha chiesto CP_1
al AL di Trani: di accertare e dichiarare ex art. 269 c.c. la paternità di nato a CP_1
Terlizzi il 14.09.1986, nei confronti del minore , nato ad [...] il Persona_1 06.12.2008 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Terlizzi
l'annotazione della sentenza;
di disporre, a norma dell'art. 262, II comma c.c., l'aggiunta del cognome paterno al cognome materno;
di porre a carico del l'onere di corrispondere il pagamento della CP_1
somma mensile di € 400,00 in favore della madre convivente quale contributo al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di condannare il al versamento della somma CP_1
di €400,00 mensili a titolo di rimborso delle spese di mantenimento anticipate dalla madre dalla nascita sino alla domanda, oltre al rimborso delle spese straordinarie, prudenzialmente quantificate in € 10.000,00 in favore di di condannare il al risarcimento di tutti i danni Parte_1 CP_1
non patrimoniali subiti dal minore per la mancanza della figura paterna, per un importo € 200.000,00
o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa ritualmente depositata, si è costituito in giudizio impugnando e CP_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e concluso. In particolare, parte convenuta ha riconosciuto di aver avuto una relazione con la nell' anno 2008; che, subito dopo aver appreso Per_1
dalla ricorrente della gravidanza, le ha manifestato i suoi timori dichiarando di non essere pronto a diventare padre;
che dunque la coppia ha valutato la possibilità dell'aborto; che, tuttavia, la Per_1
ha manifestato al proprio compagno la volontà di portare avanti la gravidanza e quindi lui ha tentato di restarle vicino;
che, dopo poco tempo, la relazione con la si è incrinata sino all' interruzione Per_1
definitiva; che, subito dopo la nascita del piccolo egli si è recato in ospedale dichiarandosi Per_1
pronto e disponibile al riconoscimento del figlio;
che la tuttavia ha ritenuto che il resistente Per_1
dovesse rimanere estraneo dalla vita del bambino;
di aver più volte cercato di contattare la ricorrente al fine di poter riconoscere suo figlio ed essere partecipe nella sua vita;
di essersi, successivamente,
trasferito per lavoro in Emilia Romagna, ove vive da diversi anni con una nuova compagna e due figli;
di essere operaio presso la DP PHARMA S.R.L., con stipendio mensile di circa € 2.500,00 con cui provvede al pagamento del canone di locazione dell'abitazione familiare di €550,00, oltre al pagamento della rata del mutuo di € 375,76 e di €86, 23, come costo di gestione di una carta revolver.
Per tali ragioni, ha chiesto, qualora fosse accertata la paternità nei confronti del minore Persona_1 che il AL ponga a suo carico l'obbligo del versamento dell'assegno di mantenimento nei
[...]
confronti del minore nella misura minima consentita ex lege;
con rigetto di tutte le ulteriori pretese economiche avanzate dall'attrice, o in subordine, con riduzione di tutti gli importi da lui dovuti in ragione delle sue condizioni economiche.
Comunicato il ricorso al P.M. in data 22.06.2023, nelle more del giudizio, è stato instaurato da parte ricorrente un sub procedimento ex art. 692-699 c.p.c. per l'assunzione di testimone a futura memoria.
All' udienza del 01.08.2023, il procedimento è stato dichiarato estinto, a causa dell'intervenuto decesso del teste.
All'udienza del 27.09.2023, svoltasi ai sensi dell'art.473 bis.21 c.p.c., a seguito del deposito delle rispettive memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c., è comparsa personalmente , assistita dal Parte_1
proprio difensore, nonché il minore, , il quale ha prestato il proprio consenso ex Persona_1
art. 273 comma 2 c.c., per il prosieguo del giudizio, dichiarando di aver interesse all'azione esperita da sua madre in suo nome e per suo conto;
mentre non è comparso personalmente il convenuto.
Dunque, il Giudice Relatore, con ordinanza del 28.09.2023, ha ammesso una CTU di comparazione ematico-genetica, c.d. del Dna, tra e nominando a tal fine la Persona_1 CP_1
dottoressa ; successivamente, acquisiti i documenti reddituali del resistente e le Persona_2
buste paga, depositate le note sostitutive di udienza, acquisita la copia integrale dell'atto di nascita del minore, precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, il
G.R. ha trattenuto la causa in decisione al collegio ex art. 473 bis.22 ultimo comma c.p.c.
***
Sulla domanda diretta alla dichiarazione di paternità.
In seguito alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 274 c.c., pronunciata dalla Corte
costituzionale con sentenza 50/2006, l'esercizio dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale non è più sottoposta ad un preventivo giudizio di ammissibilità, che si risolveva in un grave ostacolo all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 della Costituzione e ciò per giunta in relazione ad azioni volte alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status e alla identità
biologica.
Tanto premesso, la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale avanzata da Pt_1
, anche quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, è fondata per le ragioni
[...]
che di seguito si esporranno.
È documentato che è stato riconosciuto solo dalla madre (cfr. certificato di nascita Persona_1
nr.16 parte II serie B anno 2008 del Comune di Terlizzi).
Ai sensi dell'art. 269 c.c., “la paternità e la maternità [naturale] possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. La prova della paternità e della maternità può
essere data con ogni mezzo. … la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità”.
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l'ammissione degli accertamenti immuno-
ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269,
comma 2, c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione,
avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo "status" (Cass. civ. 3479/2016).
L'istante ha affermato di aver intrattenuto una relazione sentimentale nell' anno 2008 con il CP_1
e di essere rimasta incinta dopo qualche tempo. Il convenuto non ha contestato l'allegata relazione sentimentale, anzi ha riconosciuto di aver avuto una relazione con la ricorrente e di essere stato reso edotto, prima, della gravidanza e, in seguito, della nascita del figlio, dichiarando tuttavia di aver chiesto alla ricorrente più volte di poter effettuare il riconoscimento di e di poter Per_1
frequentare suo figlio, ricevendo dalla stessa solo dinieghi. Inequivoco, inoltre, risulta l'esito delle prove di compatibilità genetica che conferma che Per_1
è figlio di
[...] CP_1
Il ctu, dott.ssa , all'esito di una indagine ampia ed esaustiva, avverso la quale Persona_3
alcuna delle parti ha formulato osservazioni, a seguito delle indagini tecniche eseguite in data
02.02.2024, presso lo studio professionale sito in Bitonto (BA), Via R. Comes n. 76, mediante prelievo di n.1 tampone buccale del presunto padre e n.1 tampone buccale del CP_1
presunto figlio estratti i campioni di saliva mediante lo strumento AutoMate Persona_1
Express™ Forensic DNA Extraction System in associazione con il kit “PrepFiler Express™ Forensic
DNA Extraction Kit” (ditta Applied Biosystems™), ha concluso dichiarando : “ Gli accertamenti di
genetica forense effettuati sui tamponi buccali di (presunto padre) e CP_1 [...]
(figlio) hanno dimostrato compatibilità genetica fra i profili analizzati. Per_1
I risultati, infatti, mostrano che per tutti i marcatori genetici analizzati vi è la condivisione di un
allele tra il profilo genetico di e quello di , ovvero l'allele che il CP_1 Persona_1
figlio ha ereditato dal padre.
Dal calcolo biostatistico effettuato utilizzando il software Familias emergono indicazioni decisive a
favore dell'ipotesi di compatibilità genetica di nei confronti di , CP_1 Persona_1
poiché il valore della probabilità di compatibilità è superiore al . I dati ottenuti NumeroDiC_1
consentono di affermare che sia il padre biologico di .” (cfr. pag. CP_1 Persona_1
12 della ctu).
La consulenza d'ufficio, i cui esiti non sono stati contraddetti da alcuna delle parti né risultano contrastati da elementi tecnico - valutativi di contrario segno, appare di assoluta attendibilità, essendo stata eseguita da esperti di provata esperienza scientifica nel settore ed avvalendosi delle tecniche e delle metodologie all'avanguardia secondo le migliori e più recenti acquisizioni della scienza genetica. Sulla base delle prove raccolte in questo giudizio, può pertanto dichiararsi che Persona_1
(nato ad [...] il [...]) è figlio di (nato a [...] il CP_1
14.09.1986). La presente sentenza deve essere annotata nell' atto di nascita di . Persona_1
Alla luce di tali considerazioni la domanda di parte attrice è fondata e va accolta.
Sull'acquisizione del patronimico.
Sia con il ricorso che con i successivi scritti difensivi, l'attrice ha chiesto, nell'interesse di
[...]
di disporre l'aggiunta del cognome paterno a quello materno, alla quale il convenuto non Per_1
si è opposto.
Orbene, in ordine all'assunzione del cognome paterno in seguito all'accertamento giudiziale del rapporto di filiazione, ai sensi dell'art. 262 comma III c.c., il AL è chiamato ad adottare un provvedimento connotato da un ampio margine di discrezionalità, frutto di libero e prudente apprezzamento, teso a preservare l'interesse esclusivo del minore e l'identità personale dello stesso,
di cui il cognome rappresenta un elemento costitutivo, oggetto di un diritto costituzionalmente garantito (cfr. Cass. n. 26062/14).
Difatti, il tenore letterale della norma “prospettando in termini di mera eventualità l'assunzione del cognome paterno in caso di riconoscimento o accertamento della filiazione nei confronti del padre successivamente al riconoscimento da parte della madre, esclude la configurabilità di tale vicenda come effetto automatico del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale di paternità,
riconoscendo al figlio nato fuori dal matrimonio una facoltà discrezionale, cui corrisponde una situazione di soggezione del genitore” (Cass. n. 19734/2015).
Ciò posto, il Collegio condivide e ritiene applicabile al caso in esame il principio interpretativo affermato con diverse pronunce dalla Corte di Cassazione, secondo cui “legittimamente viene disposta l'attribuzione al minore, in aggiunta al cognome della madre, di quello del padre, allorché il giudice del merito, da un lato, escluda la configurabilità di un qualsiasi pregiudizio derivante da siffatta modificazione accrescitiva del cognome (stante l'assenza di una cattiva reputazione del padre e l'esistenza, anche in fatto, di una relazione interpersonale tra padre e figlio), e, dall'altro lato, consideri che, non versando ancora nella fase adolescenziale o preadolescenziale, il minore, tuttora bambino, non abbia ancora acquisito con il matronimico, nella trama dei suoi rapporti personali e sociali, una definitiva e formata identità, in ipotesi suscettibile di sconsigliare l'aggiunta del patronimico” (Cass., n. 2751/2008; Cass., n. 26062/14).
Ebbene, considerato che sul punto alcun pregiudizio è stato allegato dalla madre in ordine all'aggiunta del cognome paterno, anzi provenendo tale richiesta dallo stesso minore, il quale comparso all'udienza del 27.9.2023 ha esternato espressamente il proprio interesse all'azione esperita dalla madre, mostrando piena ed adeguata consapevolezza, il Collegio ritiene accoglibile la domanda.
Del resto, l'acquisizione in aggiunta del cognome paterno non appare pregiudizievole all'identità del minore, sinora relazionatosi nei rapporti personali e sociali con il solo matronimico, che verrà
ugualmente conservato.
Conseguentemente, a sarà attribuito il cognome paterno da aggiungere e Per_1 CP_1
postporre a quello materno ”. Per_1
Sull'affido e il collocamento del minore.
Pur in assenza di espressa domanda, anche d'ufficio il Collegio è tenuto a pronunciarsi in ordine a tali aspetti.
Quanto all'affido, il Collegio ritiene di dover disporre ex art. 337 quater c.c. l'affido cd. super esclusivo alla genitrice, in ragione della perdurante assenza del padre.
Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, ritenuto inadeguato nel presente giudizio, benché
il genitore cui sono affidati i minori in via esclusiva abbia l'esercizio esclusivo della responsabilità
genitoriale su di essi, “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”.
Tale esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute,
educazione, istruzione, residenza abituale), può trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito” - art. 337 quater comma III c.c.) nei casi in cui è necessario rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Sul punto è opportuno chiarire che la concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, ma ne determina solo una modificazione nell'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro,
sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337- quater ultimo comma c.c.).
Nel caso in esame, il totale disinteresse del per l'assunzione e l'esercizio della responsabilità CP_1
genitoriale è provato dalle sue stesse dichiarazioni, avendo egli riferito che la ricorrente decideva autonomamente e spontaneamente di portare a termine la gravidanza e di non aver mai avuto alcun
Pers rapporto con il minore, pur allegando in merito a tale aspetto di aver subito l'opposizione della
Il convenuto peraltro non ha neppure contestato di non aver mai versato nulla per il
[...]
mantenimento del minore.
Pertanto, l'adozione del c.d. affido rafforzato alla madre costituisce, allo stato, una soluzione obbligata per il AL, onde evitare che la ricerca dell'accordo in ordine alle decisioni della vita quotidiana e non, riguardanti il minore, possano costituire occasione di pregiudizio per lo stesso nella misura in cui la madre debba rivolgersi al padre e questi possa sottrarsi inopinatamente dall'assumere decisioni importanti e tempestive, ledendo ulteriormente gli interessi di Per_1
Siffatte valutazioni impongono di disporre che le competenze genitoriali, anche con riguardo alle decisioni relative alla salute, all'educazione, all'istruzione ed alla residenza abituale del minore, siano concentrate in capo alla , unico genitore presente per il bambino. Per_1
Dall'adozione di tale decisione deriva la collocazione del minore presso la madre.
Infine, in ordine al diritto di visita paterno, in ragione dell'età di possono prevedersi Per_1
incontri liberi padre-figlio, cioè rimessi al loro accordo.
Sulla misura del contributo paterno al mantenimento del figlio. In ordine alla domanda proposta dall'attrice volta ad ottenere il contributo al mantenimento in favore del figlio, va, anzitutto, premesso che l'obbligo di mantenimento presuppone l'accertamento dello stato di figlio e che, poiché detto accertamento produce effetti solo con il passaggio in giudicato della sentenza (in quanto l'art. 282 c.p.c. si riferisce alle sole sentenze di condanna), a rigore per poter esperire le domande aventi contenuto economico dovrebbe attendersi il predetto passaggio in giudicato della sentenza.
Tuttavia ritiene il Collegio che, per esigenze di economia processuale, il rapporto che esiste fra la dichiarazione giudiziale di paternità naturale e le domande a contenuto economico non impedisce che le rispettive azioni possano essere svolte in un unico processo e possano essere decise in un unico contesto, fermo restando che il credito potrà essere azionato o la condanna potrà essere eseguita solo all'esito del passaggio in giudicato del capo relativo all'accertamento dello status di figlio.
Tanto premesso, ai fini della determinazione del valore dell'assegno di mantenimento in favore del minore il cui status di figlio naturale è riconosciuto con la presente sentenza, si fa Per_1
riferimento ai criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 337 ter comma IV c.c.
Valutate comparativamente le rispettive situazioni economiche, l'attrice è casalinga e non svolge attività lavorativa, il resistente svolge l'attività di operaio, percepisce una retribuzione mensile di circa €2.500,00 mensili, con un reddito da lavoro annuo netto di circa €18.000,00, come desumibile dalla certificazione unica depositata per gli anni 2023-2022-2021 e 2020, vive in una casa in locazione con la sua attuale compagna e i due figli avuti con quest'ultima, per la quale il nucleo versa il canone di €550,00 mensili, tenuto conto che la compagna del resistente è tenuta anch'ella a partecipare alle spese del nucleo, considerato infine che entrambi i genitori hanno l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, che il minore ha sedici anni e rilevata l'assenza della frequentazione padre-
figlio e di compiti domestici e di cura assunti dal padre cui riconoscere valenza economica, in ragione della sua potenziale capacità economica, il AL stima congrua, all'attualità, la somma mensile di 220,00 euro. L'assegno mensile, come determinato a favore del figlio, andrà versato all'attrice entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT,
con decorrenza dalla domanda.
Il padre dovrà, altresì, concorrere al 50% con la madre alle spese straordinarie per il figlio, così come previste dal protocollo in vigore presso il AL di Trani, purché documentate.
Diversamente, ai fini della determinazione dell'importo del contributo per il minore, non è possibile tener conto della patologia di cui egli soffre, in quanto, sebbene sia provato dalla documentazione sanitaria in atti, che lo stesso è affetto da manifesta brevità achillea a causa della quale non è in grado di deambulare autonomamente, le spese mediche non coperte dal SSN non sono preventivabili, per cui vanno ricondotte alle spese straordinarie, oggetto di rimborso pro quota nei termini in cui si dirà.
Sulla domanda di regresso proposta da . Parte_1
La domanda proposta dall'attrice volta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento dell'importo stabilito per il mantenimento a far data dalla nascita del minore fino all'epoca dell'introduzione del giudizio va qualificata come azione di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c.
Sul punto, va premesso che l'obbligazione di mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio,
essendo collegata allo status genitoriale, sorge con la nascita per il solo fatto di averli generati e persiste fino al momento del conseguimento della loro indipendenza economica, con la conseguenza che nell'ipotesi in cui, uno dei genitori abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento anche per la parte dell'altro genitore, egli ha diritto di regresso nei confronti dell'altro per la corrispondente quota, sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c. (v. oggi l'art. 316 bis c.c.,) da interpretarsi alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 c.c. (v. Cass. Civ.,
sez. I, 22 luglio 2014 n. 16657).
La domanda è ormai unanimemente ritenuta proponibile anche nel giudizio teso ad accertare il rapporto di filiazione (v. Cass., sez. I, n. 17914 del 2010).
Ciò posto, è incontestato che il padre ha omesso di mantenere il figlio dalla nascita, con Per_1
una condotta omissiva che si è protratta sino all'attualità. In questo periodo solo la madre ha sostenuto l'intero peso economico del mantenimento, anche per la parte spettante al padre.
Pertanto, la domanda di regresso merita accoglimento.
Il padre è, dunque, tenuto a rifondere alla madre le somme che avrebbe dovuto versare alla stessa, per le spese ordinarie e straordinarie per il figlio.
La quantificazione della somma da versare a titolo di regresso, infatti, non richiede una specifica dimostrazione probatoria dettagliata e nemmeno specifici riferimenti fattuali potendo beneficiare del regime di cui all'art. 1226 c.c. È noto, infatti, che il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio in via esclusiva, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, per gli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole;
il giudice di merito può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso poiché è principio generale (desumibile da varie norme, quali ad esempio gli artt. 379, comma 2, 2054, 2047 c.c.) che l'equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ma anche con riguardo ad indennizzi o indennità (Cass. Civ. n. 10861/1999; Cass. Civ. n. 11351/2004; e così anche la già citata Cass. Civ.
n. 16657/2014).
Ai fini della determinazione del valore del rimborso delle spese anticipate dalla madre si considera quindi che tale ripetizione ha natura indennitaria in senso lato, poiché muove dalla finalità di tenere indenne il genitore che ha adempiuto da solo le spese di mantenimento della figlia dalla nascita e non ha il fine di risarcire integralmente le spese che erano a carico dell'altro genitore, che non sono comunque determinabili in ragione del notevole lasso temporale e in ragione dell'assenza di produzione documentale delle spese sostenute.
Alla luce, dunque, di una pluralità di parametri ed in particolare dell'età del minore, della situazione comparativa inerente al reddito complessivo dei genitori, della patologia da cui è affetto il minore,
tenuto conto che la ricorrente ha in ricorso riferito di aver avuto esigue disponibilità economiche, nonché di aver ricevuto contributi dalla propria famiglia d'origine, si ritiene congruo all'attualità
liquidare, alla luce di un giudizio equitativo ex. art 1226 c.c., la somma di euro 30.000,00, oltre interessi legali dalla domanda, a titolo di indennizzo delle spese anticipate dalla madre dalla nascita del figlio fino alla data della proposizione della domanda giudiziale, calcolata moltiplicando l'importo di circa €150,00 euro mensili- per le mensilità trascorse –173, pari a circa €25.950,00 e maggiorata di euro 4.050,00 per le spese resesi necessarie per la cura della patologia del minore e gli interessi.
Sulla domanda di risarcimento del danno patito da Persona_1
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, in punto di diritto, occorre richiamare le principali acquisizioni giurisprudenziali in ordine al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal figlio per la totale assenza della figura paterna.
Secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) discende dal mero fatto della generazione e decorre dal momento della nascita. È infatti orientamento costante che la sentenza dichiarativa della filiazione produce gli effetti del riconoscimento e quindi, ai sensi dell'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione, incluso quello del mantenimento ai sensi dell'art. 148 c.c. (Cass. 11 luglio 2006, n.
15756; Cass., 14 maggio 2003, n. 7386; Cass. 12 maggio 2022, n. 15148).
Tale preciso obbligo direttamente desumibile dal sistema di protezione della filiazione stabilito nell'art. 30 Cost., commi 1 e 2, non viene meno quando il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, essendo sorto sin dalla nascita nei confronti di entrambi i genitori (Cass. 12 maggio 2022, n. 15148).
Nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, fonte integratrice dello statuto dei diritti fondamentali di rango costituzionale delle persone, è specificamente contenuto, al comma
3, il diritto per il bambino alla protezione e alle cure necessarie al suo benessere nonché quello d'intrattenere relazioni e contatti diretti con i propri genitori. La privazione di entrambi gli elementi fondanti il nucleo dei doveri di solidarietà del rapporto di filiazione costituisce una grave violazione dell'obbligo costituzionale (nel senso rafforzato dall'integrazione con la fonte costituzionale costituita dal diritto dell'Unione europea e dalla Convenzione di New York del 20.11.89 ratificata con L. n. 176
del 1991, sui diritti del fanciullo) sopra delineato. Si determina, pertanto, un automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale, declinata secondo gli obblighi specificati negli artt. 147 e
148 cod. civ., che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare,
nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore.
La violazione dei relativi doveri derivanti dallo status di genitore non trova la sua sanzione,
necessariamente e soltanto, nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti;
dando luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 c.c., come reinterpretato alla luce dei principi recentemente e ripetutamente affermati da Corte di Cassazione in tema di danni alla persona (Cass., sez. 3, 29/09/2021, n. 26301; Cass., sez. 3, 12/5/2022).
Affinché la domanda di risarcimento del danno da privazione della figura paterna possa essere accolta, devono ricorrere tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile, pertanto, l'attore è tenuto a fornire la prova delle conseguenze dannose derivanti dalla condotta antigiuridica, non potendo il danno endofamiliare essere ritenuto sussistente in re ipsa (cfr. Cass. sent. n. 10527 del 13.5.2011).
Ciò nonostante, il c.d. danno conseguenza ben può essere provato attraverso il ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza (cfr. Cass. sent. n. 10527/2011).
Quanto al profilo soggettivo, il mancato riconoscimento dei figli, per poter configurare un danno risarcibile, deve essere colpevole;
tuttavia, tale colpevolezza non può ritenersi sussistente solo ove vi sia la certezza assoluta della paternità derivante dalla prova ematologica, ma ricorre altresì quando vi siano una serie d'indizi univoci specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio (Cass. n.
22496/21).
Tanto premesso, è pacifico tra le parti che il pur essendo a conoscenza della gravidanza della CP_1
e della nascita di si sia volontariamente sottratto agli obblighi connessi allo status Per_1 Per_1
di genitore, di fatto privando, con il suo totale disinteresse, il minore della figura paterna, Per_1 né rileva quanto da lui allegato in merito ad un'asserita opposizione della ricorrente rispetto alla sua volontà di riconoscere il figlio e di essere partecipe nella sua vita, ben potendo il resistente, anche in caso di opposizione della , azionare i rimedi giudiziali previsti dall'ordinamento per tutelare Per_1
il rapporto padre figlio o per superare il mancato consenso dell'altro genitore al riconoscimento. Dal
canto suo, invece il convenuto non ha fornito prova di essersi attivato in tal senso.
Conseguentemente, il rifiuto del genitore di assumere la responsabilità della genitorialità, di provvedere alla cura e al mantenimento del figlio costituisce un illecito endofamiliare che espone il genitore a responsabilità aquiliana nei confronti del figlio.
Come insegnato dalla giurisprudenza di legittimità, l'illecito endofamiliare non importa solamente le conseguenze sfavorevoli proprie del diritto di famiglia (es. addebito della separazione), ma importa altresì l'obbligo di risarcimento del danno non patrimoniale conseguito al fatto illecito, ogni volta in cui attraverso questo sia stata cagionata una lesione di un interesse riconosciuto da norme di rango costituzionale (Cassazione civile n. 9108/2005).
Ciò risulta coerente con quanto affermato dalla Suprema Corte in materia di risarcibilità del danno non patrimoniale. Si è affermato infatti che, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., può essere disposta la risarcibilità del pregiudizio di natura non patrimoniale, non solo nei casi previsti da fonti legislative, ma anche quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, che abbiano fondamento costituzionale (cfr.
Cass. Civ. S.U. n. 26972/2008).
Ne consegue che il disinteresse mostrato dal genitore nei confronti del proprio figlio importa la violazione dei doveri giuridici connessi alla genitorialità e, riverberandosi negativamente sul diritto di rango costituzionale del figlio ad essere amato, mantenuto e curato dai propri genitori, sorge una responsabilità in capo al genitore per illecito aquiliano endofamiliare che lo vincola al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal figlio in conseguenza del suddetto comportamento.
Si è osservato infatti che "Il mancato riconoscimento del figlio naturale da parte del padre determina fin dalla nascita un grave stato di sofferenza psicologica derivante dalla privazione ingiustificata della figura paterna, sia sotto il profilo della relazione affettiva, sia sotto quello della negazione dello status sociale conseguente, con una lesione di carattere irreversibile, non suscettibile di mutamenti fino al raggiungimento della maggiore età e che solo una condotta opposta può interrompere (ove tempestiva) o limitare" (Cass. Civ. n. 26205/2013).
La privazione della figura genitoriale paterna, quale punto di riferimento fondamentale soprattutto nella fase della crescita, integra quindi un fatto generatore di responsabilità aquiliana, la cui prova può essere offerta anche sulla base di soli elementi presuntivi, considerando "la particolare tipologia di danno non patrimoniale in questione, consistente nella integrale perdita del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore e che deve essere risarcita per il fatto in sé
della lesione" (Cass. civ. n. 16657/2014).
Nel caso di specie è pacifico che sia rimasto del tutto privo della figura paterna almeno Per_1
sino all'attualità, a causa del contegno omissivo del il quale sin dalla nascita, avvenuta il CP_1
6.12.2008, era consapevole di aver un figlio. Ad esser stato leso è il suo diritto fondamentale in quanto figlio all'educazione, all'assistenza, che non è solo economica. La lesione è perciò riconducibile nell'alveo del danno esistenziale (Cfr. Corte d'Appello di Bari, sent. del 24.10.2024).
Il danno non patrimoniale, che si cagiona al figlio, privandolo di un tale insostituibile apporto, è
lesione seria e grave, le cui connotazioni integrano senza alcun dubbio gli elementi necessari per accordare la tutela risarcitoria ex art. 2059 c.c.
Ciò risulta peraltro dimostrato anche dal video presente in atti, in cui sentendo la Per_1
mancanza della figura paterna nella sua vita, ed in particolare il giorno della festa del papà, manifesta comunque nei confronti del padre il suo affetto. è rimasto sino all'attualità privo della Per_1
figura paterna. Applicando a tali fatti noti le comuni regole di esperienza in base alle quali l'assenza del padre non può che ingenerare profonda sofferenza nel figlio per la privazione di beni fondamentali quali la cura, l'affetto e l'amore genitoriale deve ritenersi provato il lamentato danno non patrimoniale
(cfr. anche Cass. Civ., n. 26205/2013, secondo cui: “Il mancato riconoscimento del figlio naturale da parte del padre determina fin dalla nascita un grave stato di sofferenza psicologica derivante dalla privazione ingiustificata della figura paterna, sia sotto il profilo della relazione affettiva, sia sotto quello della negazione dello status sociale conseguente, con una lesione di carattere irreversibile, non suscettibile di mutamenti fino al raggiungimento della maggiore età e che solo una condotta opposta può interrompere (ove tempestiva) o limitare").
Così accertata la sussistenza dell'an della responsabilità del convenuto, occorre determinare il quantum debeatur.
Sotto questo profilo, il contenuto stesso del danno riconnesso ad un tal tipo di lesione ne comporta la liquidazione equitativa, essendo comunque dimostrata la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur (cfr. sulla correttezza del ricorso a criteri equitativi, Cass. civ. 7713/2000).
Con riferimento alla liquidazione in via equitativa, affinché la decisione non presenti i connotati della arbitrarietà, è necessario però indicare i criteri seguiti per determinare l'entità del risarcimento (Cass.
8213 del 2013).
A fronte della richiesta dell'attore di condannare il padre al pagamento della somma complessiva di
€ 200.000,00 equativamente determinata (o di quell'altra ritenuta di giustizia) a titolo di danno non patrimoniale, il Collegio ritiene congruo liquidare in via equitativa a titolo di ristoro del danno non patrimoniale l'importo di €30.000,00 somma già attualizzata, tenuto conto che il è rimasto CP_1
scientemente estraneo al percorso di crescita del figlio dalla nascita ad oggi, considerato che l'attore
è ancora minorenne ma già in fase adolescenziale ed è stato cresciuto ed accudito nell'ambito della famiglia di origine materna.
L'importo indicato infatti rappresenta all'incirca un sesto del risarcimento liquidabile, alla stregua delle tabelle di AN, per l'ipotesi del danno da perdita del genitore da parte di un figlio, criterio questo che, con i necessari adattamenti, è stato ritenuto dalla Suprema Corte in una fattispecie analoga, un valido parametro alla cui stregua determinare l'entità del risarcimento.
Se è infatti vero che il lutto da morte ha caratteristiche diverse da quelle del colpevole abbandono dei figli che caratterizza il caso di specie, in quanto quest'ultima situazione ha ancora margini di emendabilità, il fondamento dell'illecito risiede pur sempre nella perdita del rapporto parentale. Pertanto, il criterio tabellare, può rappresentare un parametro cui ancorare la liquidazione in via equitativa del danno da illecito endofamiliare (cfr. Cass. civ. 26205/2013). Sulla stessa linea interpretativa si è posta costantemente anche la giurisprudenza di merito (Trib. Pavia, 29.12.2022;
Trib. Reggio Emilia, 8/2/2018; Trib. Torino, 5/6/2014; Trib. AN, 23/7/2014), la quale è ormai pressoché concorde nel liquidare il danno cd. endofamiliare in via equitativa, partendo dalle tabelle adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di AN relative alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, specificando che tale parametro tabellare deve essere considerato solo come punto di riferimento, dal momento che in caso di abbandono genitoriale la perdita non può
ritenersi totale e definitiva come nel caso del decesso.
Pertanto, nella liquidazione del danno ritiene il Collegio di avvalersi delle Tabelle AL di
AN (che la Corte di Cassazione ha ripetutamente indicato come parametro a livello nazionale per esigenze di uniformità) ed in particolare di quelle del 2021, non fondate sul sistema a punti
(inutilizzabile nel caso di specie), ma sull'individuazione, in caso di morte del genitore, di un importo minimo di euro 168.250 e di un tetto massimo di euro 336.500 (Trib Torino n.3851 del 10.10.2023,
Trib. Vicenza sentenza n.935 del 2023, Trib. Pavia, 29.12.2022).
Come esaurientemente chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 8213/2013, la natura del danno esclude qualsiasi fondamento alla censura espressa.
In conclusione, in accoglimento della domanda, in qualità di padre di CP_1 Persona_1
deve essere condannato al risarcimento del danno da illecito aquiliano endofamiliare, nella
[...]
misura già attualizzata di €30.000,00. Trattandosi infatti di debito di valore espresso nei valori monetari correnti, non va operata alcuna rivalutazione all'attualità, mentre vanno invece riconosciuti gli interessi compensativi calcolati in misura pari al saggio legale sul predetto importo devalutato sulla base degli indici dalla data odierna al 6.12.2008 e poi anno per anno rivalutato, sempre sulla base degli indici a decorrere dal medesimo giorno (6.12.2008) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, in conformità dell'insegnamento della Corte suprema. Spettano infine gli interessi corrispettivi (difatti il debito di valore, in conseguenza della liquidazione operata con la presente sentenza, assume la natura di debito di valuta) calcolati in misura pari al saggio legale sull'intero importo dovuto dal comprensivo di capitale ed interessi, a decorrere dalla CP_1
data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del dm 55/2014 secondo i valori minimi, ad eccezione della fase istruttoria che si liquida ai medi per il procedimento di istruzione preventiva, previsti per le cause di valore tra €52.000,01 e €260.000,00, sulla base del valore del liquidato, seguono la soccombenza del convenuto, a carico del quale vanno anche poste le spese di ctu, liquidate con decreto del 11.6.2024 e con distrazione nella misura del 50% in favore dell'Erario
in considerazione dell'ammissione di una delle parti vittoriose al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il AL, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, garantito l'intervento del PM, così provvede:
1.accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che , nato ad [...] Persona_1
il 06.12.2008 (cfr. certificato di nascita nr.16 parte II serie B anno 2008 del Comune di Terlizzi) è
figlio di nato a [...] il [...]; CP_1
2.autorizza ad assumere il cognome paterno, postposto a quello materno, ; Per_1 CP_1 Per_1
3.ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato, in calce all'atto di nascita di Per_1
4. dispone l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, con la quale continuerà a vivere, Per_1
prevedendo che le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione,
alla salute e alla scelta della residenza abituale della stessa, potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
5. regolamenta il diritto di visita padre-figlio come in parte motiva;
6. pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad , entro e non oltre il CP_1 Parte_1
giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 220,00 (duecentoventi/00) a titolo di mantenimento del minore, con decorrenza della domanda, detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata come per legge secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
7. pone altresì a carico del convenuto l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per il minore così come previste dal protocollo in vigore presso il AL di Trani
purché debitamente documentate;
8. condanna a pagare, in favore di , la somma di euro 30.000,00 oltre CP_1 Parte_1
interessi legali dalla domanda;
9. condanna a pagare a , in qualità di genitore esercente la CP_1 Parte_1
responsabilità genitoriale su la somma di €30.000,00, già attualizzata, con Persona_1
interessi compensativi calcolati in misura pari al saggio legale sul predetto importo devalutato sulla base degli indici dalla data odierna al 6.12.2008 e poi anno per anno rivalutato, sempre sulla base degli indici a decorrere dal medesimo giorno (6.12.2008) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
oltre interessi corrispettivi calcolati in misura pari al saggio legale sull'intero importo dovuto da comprensivo di capitale ed interessi, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
10. condanna al pagamento delle spese processuali che si liquidano per compensi CP_1
nella somma di euro 4.943,25 oltre IVA e CPA se dovute e rimborso spese generali come per legge oltre ad €1241,00 per spese vive, in favore di in proprio, e per essa del difensore Parte_1
dichiaratosi antistatario;
11. condanna al pagamento delle spese processuali che si liquidano per ompensi nella CP_1
somma di euro 4.943,25 oltre IVA e CPA se dovute e rimborso spese generali come per legge in favore di , in qualità di genitore esercente la responsabilità sul minore, Parte_1 Persona_1 e per esso dell'Erario in virtù dell'ammissione del minore al beneficio del patrocinio a spese
[...]
dello Stato, salvo revoca del beneficio;
12. Pone definitivamente a carico della parte soccombente le spese relative alla CTU come liquidate con decreto del 11.6.2024.
Trani, così deciso nella camera di consiglio del 25.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. ssa Sandra Moselli