Improcedibile
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/06/2025, n. 5314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5314 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 05314/2025REG.PROV.COLL.
N. 03092/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3092 del 2022, proposto dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
SI RI Perongini, rappresentato e difeso dall'avvocato Brunella Merola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno, n. 2202/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di SI RI Perongini;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 7 maggio 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dalla parte appellata.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 2202/2021, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato per l’annullamento del provvedimento di rigetto del reclamo proposto dal ricorrente avverso il punteggio attribuitogli in sede di valutazione dei titoli da parte della Commissione Salerno Concorso PNRR di cui al bando di concorso indetto dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, pubblicato sulla G.U. n. 53 del 6.07.2021, avente a oggetto: “Concorsi pubblici, per titoli e prova scritta, per il reclutamento del primo scaglione di centotrenta funzionari di vario profilo, area III, fascia retributiva F1, e di trentotto assistenti informatici, area II, fascia retributiva F2, a tempo pieno e determinato della durata di trenta mesi, non rinnovabile, per il supporto delle linee di progetto di competenza della Giustizia amministrativa”.
Il TAR ha accolto il ricorso in quanto “ Il ricorrente ha allegato il titolo di dottore di ricerca mediante dichiarazione sostitutiva di certificato ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000, affermando peraltro di non essere in possesso dell’attestato rilasciato dall’Università. Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del bando della procedura concorsuale per cui è causa, «Non saranno presi in considerazione titoli dichiarati e non allegati o pervenuti successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda». Il Collegio rileva che se fosse indispensabile produrre i titoli in originale il bando avrebbe dovuto chiederlo espressamente e in modo chiaro. Piuttosto, la lettera del bando è ampia, tanto da ricomprendere anche la produzione mediante autocertificazione del titolo. Quindi l’atto impugnato ha erroneamente interpretato il bando, il quale consente la produzione dei titoli tramite la loro autocertificazione. Tale soluzione è peraltro coerente con il principio di semplificazione amministrativa a fondamento del D.P.R. n. 445/2000. Peraltro, ad abundantiam, è opportuno rilevare che, allorquando la PA, nel predisporre il bando di gara, ritenga non sufficiente la dichiarazione sostitutiva di certificazione ed esiga la produzione del titolo in originale oppure in copia dichiarata conforme all’originale, lo indica espressamente e in modo chiaro. Ad esempio, nell’art. 2 del bando del 12 aprile 2021 relativo al concorso, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di Consigliere di Stato (G.U. n. 34 del 30-04-2021) è espressamente previsto che «I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000», non includendo quindi la possibilità di produrre i titoli con dichiarazione sostitutiva di certificazione ”.
2. Con l’unico, articolato motivo di gravame l’Avvocatura dello Stato, per conto delle amministrazioni appellanti, deduce la contrarietà della decisione alla disciplina del bando, che al citato art. 9, comma 1, stabiliva che “ La valutazione dei titoli, distintamente per ciascun profilo individuato dal relativo codice concorso, è effettuata dalle commissioni sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione e alla stessa allegati ovvero, nel caso previsto dall'art. 4, comma 5, indicati nel campo note della domanda trasmessa telematicamente e fatti pervenire con le modalita' indicate nello stesso articolo. Non saranno presi in considerazione titoli dichiarati e non allegati o pervenuti successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda ”.
L’appellato si è costituito, per resistere al gravame, con memoria depositata il 10 giugno 2022.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 7 maggio 2025.
3. Preliminarmente deve rilevarsi che il 22 marzo 2025 l’amministrazione appellante ha depositato una memoria con la quale ha eccepito la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso di primo grado da parte dell’appellato, posto che questi “ non ha fatto pervenire, entro il termine di accettazione richiesto, alcuna manifestazione di disponibilità all’assunzione, rinunciando, pertanto, tacitamente alla nomina a vincitore della procedura di reclutamento. 05. Conseguentemente l’Amministrazione, con determina del Segretario generale n. 221 del 1° dicembre 2022, dato atto della intervenuta rinuncia da parte del dott. Perongini e ha proceduto all’ulteriore scorrimento della graduatoria per la copertura del posto vacante ”.
A supporto della superiore affermazione ha depositato documentazione che comprova quanto affermato.
Deve pertanto ritenersi che, a seguito della rinuncia alla nomina da parte del ricorrente in primo grado, questi non abbia più interesse ad una decisione sul proprio ricorso, preordinato proprio alla collocazione nell’ambito di tale procedura.
Il ricorso di primo grado deve essere pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza gravata dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
RI Grazia Vivarelli, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO