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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 31/10/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N.3089/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente delegato, dott. Liborio Fazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3089 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
P.I. , elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, C.F._1 P.IVA_1
Via Ravagnese Superiore 43 G int. 3 presso lo studio legale dell'avv. Caterina Sonia
Pellicanò, che lo rappresenta e difende in forza del mandato allegato al ricorso
- Ricorrente -
E
, in persona del pro tempore (C.F. Controparte_1 CP_2
, elettivamente domiciliato per la carica in Reggio Calabria, Via del P.IVA_2
Plebiscito n. 15, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato - Sede di Reggio Calabria, da cui è ex lege rappresentato
-Resistente contumace –
OGGETTO: Ricorso in opposizione avverso decreto di rigetto istanza di liquidazione
CONCLUSIONI: si insiste nel ricorso
1 Con ricorso depositato in data 11/12/2024, il dott. proponeva opposizione Parte_1
avverso i decreti emessi da questo Tribunale in data 10/11/2024, con i quali sono state rigettate le istanza di liquidazione dei compensi richiesti nella qualità di consulente di parte dei signori dei sigg. e , ammessi al Parte_2 Parte_3 patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento iscritto al n.2084/2015
R.G.A.C., ai sensi dell'art.71 comma 2 del d.P.R. n.115/2002, avendo presentato l'istanza dopo il termine di cento giorni dall'ultimazione delle operazione di consulenza.
A fondamento del ricorso lamentava l'illegittima applicazione dell'art.71 comma 2 del d.P.R. n.115/2002, riferito esclusivamente agli ausiliari del magistrato e per tale motivo non estendibile al consulente tecnico di parte.
Chiedeva, quindi, la riforma dei decreti impugnati, con la liquidazione dei compensi dovuti pari ad € 1.220,00 oltre accessori per l'attività svolta nell'interesse della sig.ra in proprio e nella qualità di genitore del sig. . Parte_2 Parte_3
Il , benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, Controparte_1 rimanendo contumace.
All'udienza del 17/06/2025 la causa veniva assunta in decisione.
Ritiene questo giudice che il ricorso sia fondato e che debba, pertanto, essere accolto.
Il giudice di prime cure ha ritenuto il CTP decaduto dal diritto ai compensi in applicazione del combinato disposto di cui agli artt.83 comma 1 e 71 comma 2 del d.P.R.
n.115/2022.
In particolare, l'art.83 comma 1 prevede che “L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico”; l'art. 71 comma 2 statuisce che la domanda di liquidazione dei compensi degli
“ausiliari dei magistrati” deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cento giorni dal compimento delle operazioni di consulenza. Dal combinato disposto delle citate norme il giudice di prime cure conclude che il consulente di parte è soggetto al termine di decadenza previsto dall'art.72 comma 1; a conforto dell'opzione interpretativa proposta richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.7035/2024), secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, il compenso del consulente tecnico della parte
2 ammessa al beneficio va liquidato facendo applicazione del d.P.R. n. 115 del 2002 e non sulla base delle tariffe professionali”.
Questo giudicante non condivide il percorso logico seguito nel decreto di rigetto.
Va preliminarmente rilevato che il richiamo giurisprudenziale si riferisce ai criteri di liquidazione dei compensi dei consulenti di parte, assumendo che in tema di patrocinio a spese dello Stato non si seguono le tariffe professionali ma le tariffe previste per gli ausiliari del giudice.
Per quanto concerne la normativa di riferimento, vale osservare che l'art.71, comma 2,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è una norma dettata per tutti i giudizi civili (con e senza patrocinio a spese dello Stato) e trova la sua ratio nell'esigenza delle parti “di conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio” (cfr. Corte costituzionale, ordinanza n. 306/2012).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che per “ausiliario del magistrato” deve intendersi, secondo quanto previsto dall'art.3, lett. n) del T.U. spese di giustizia, “il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge” (cfr. Cass. n.18797/2023).
È evidente, pertanto, che il dato letterale dell'art.71 comma 2 preclude la sua applicazione ai consulenti tecnici di parte, trattandosi di professionisti nominati dalla parte e non dal magistrato o da un funzionario addetto all'ufficio.
L'applicazione della norma alla fattispecie in esame non può essere recuperata sulla base di quanto disposto dall'art. 83 comma 1, secondo cui “L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico”.
Tale norma, infatti, che disciplina l'attività liquidatoria dell'autorità giudiziaria nei procedimenti in cui la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, si limita a rimandare all'applicazione dei criteri di liquidazione dei compensi fissati dal testo unico per il pagamento degli onorari e delle spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte.
3 Non v'è dubbio, quindi, che anche in sede di patrocinio a spese dello Stato per la liquidazione dei compensi dell'ausiliario del magistrato debba applicarsi l'art.71 comma
2 per espressa volontà del legislatore. L'estensione di tale norma anche al consulente tecnico di parte implicherebbe un'illegittima interpretazione estensiva di una peculiare disciplina (quindi di una norma eccezionale, atteso che subordina il diritto al compenso per l'attività espletata ad un termine di decadenza) prevista specificamente per gli ausiliari del magistrato ed allo specifico scopo di permettere alle parti “di conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio” imposti dall'autorità giudiziaria ogni qualvolta quest'ultima si determini a nominare un CTU.
Né è legittimo equiparare in ambito processuale la posizione del consulente di parte alla posizione del CTU, unico argomento giuridico che potrebbe giustificare l'applicazione alla fattispecie in esame dell'art.71 comma 2.
La posizione giuridica del consulente tecnico di parte è semmai assimilabile a quella del difensore, per il quale è pacifica l'inapplicabilità dell'art.71 comma 2.
Tale assimilazione trova giustificazione nell'attività demandata al consulente di parte, che si concretizza in una sorta di integrazione dell'attività del difensore. Al consulente di parte è, infatti, è riconosciuto il potere (ai sensi degli artt.197 e 201 c.p.c.) di intervenire e assistere la parte durante lo svolgimento delle indagini peritali, presentare istanze ed osservazioni al c.t.u., prospettare l'adozione di differenti parametri di giudizio oppure sollecitare l'assunzione di ulteriori elementi di valutazione o accertamenti fattuali e partecipare all'udienza ogni qual volta vi intervenga il c.t.u., con cui interloquisce, su autorizzazione del giudice, per chiarire e svolgere le sue considerazioni sui risultati delle indagini. D'altronde, la stessa Corte di Cassazione di recente ha espressamente riconosciuto alla consulenza tecnica di parte la natura di allegazione difensiva, assumendo che le relative spese devono essere comprese nell'ambito delle spese processuali (cfr. Corte di cassazione, Sezione III – 15 ottobre 2024 n. 26729).
Orbene, se l'attività del consulente tecnico di parte si risolve in uno strumento funzionale alla compiuta realizzazione del diritto di difesa (inteso anche come assistenza tecnico-professionale), è coerente con il sistema estendere al consulente di parte il regime previsto per il difensore, per il quale – si ribadisce – non è stabilito alcun termine di decadenza per l'istanza di liquidazione dei compensi.
4 Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, in accoglimento del ricorso ed in riforma del decreto impugnato, va ritenuta tempestiva la richiesta di liquidazione, con la conseguenza che devono essere liquidati i compensi spettanti al consulente tecnico di parte per l'attività svolta nel giudizio iscritto al n. 2084/2015 RGAC del Tribunale di
Reggio Calabria .
Con riferimento ai criteri di determinazione del compenso è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il compenso del consulente tecnico della parte ammessa al beneficio vada liquidato facendo applicazione del d.P.R. n. 115 del 2002 e non sulla base delle tariffe professionali (cfr. da ultimo Ordinanza n. 7035 del 15/03/2024 (Rv. 670657 - 01)), utilizzando, quindi, gli stessi criteri di liquidazione dei compensi previsti per il CTU.
In questo caso l'equiparazione tra CTP e CTU è legittima in quanto non si riferisce alla posizione processuale dei predetti, che come sopra chiarito è assolutamente diversa
(l'uno integra la difesa di una parte e l'altro è un ausiliario del magistrato), ma ai compensi spettanti in relazione all'attività tecnico professionale (che in questo caso è assolutamente equivalente) svolta nell'interesse di chi ha rispettivamente conferito loro l'incarico professionale.
La liquidazione del compenso dovrà, quindi, avvenire ai sensi dell'art. 21 tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002.
Dalla documentazione in atti emerge che l'istante ha svolto la propria attività professionale, esprimendo le valutazioni tecnico-sanitarie sulle persone di
[...]
e di e redigendo due distinti elaborati con i quali ha Parte_2 Parte_3
formulato rilievi e osservazioni alle relazioni del CTU.
L'art. 52 D.P.R. 115/2002 consente un aumento dei compensi fino al doppio dell'importo previsto nelle tabelle per le prestazioni di carattere eccezionale, intendendo per tali quelle che, pur non presentando aspetti di unicità o di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato il consulente in misura notevole per importanza tecnico- scientifica, complessità e difficoltà.
Ritiene questo giudicante che nella fattispecie in esame possa essere riconosciuto il suddetto aumento per ciascuna delle relazioni svolte, in ragione della completezza e approfondimento degli accertamenti espletati.
5 Va, quindi, liquidato all'istante a titolo di compenso per l'attività svolta nell'interesse di la somma di € 581,40 (€ 290,77x2) e per l'attività svolta Parte_2 nell'interesse di l'ulteriore somma di € 581,40 e quindi complessive Parte_3
€ 1.162,80, oltre iva se dovuta e contributo come per legge, da porre a carico dell'erario.
Considerato il carattere inedito della questione prospettata, che ha imposto una interpretazione sistematica della normativa di riferimento, equo appare dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio, ad eccezione di quelle relative al contributo unificato, da porre a carico dell'erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Presidente di Sezione Designato, dott. Liborio Fazzi, pronunciando nel giudizio introdotto dal dott. nei confronti del , in Parte_1 Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, con ricorso depositato in data 11/12/2024, nella contumacia di parte resistente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, in riforma dei provvedimenti impugnati, liquida in favore del dott. e a carico dell'erario la complessiva somma di € 581,40, Parte_1
per l'attività espletata nell'interesse di e la complessiva somma di Parte_2
€ 581,40, per l'attività espletata nell'interesse di , il tutto oltre iva se Parte_3
dovuta e contributo come per legge;
-dichiara integralmente compensate le spese del giudizio, tranne le spese per il contributo unificato da porsi a carico dell'Erario.
Si comunichi.
Reggio Calabria, 31 ottobre 2025
Il Presidente designato
dott. Liborio Fazzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente delegato, dott. Liborio Fazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3089 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
P.I. , elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, C.F._1 P.IVA_1
Via Ravagnese Superiore 43 G int. 3 presso lo studio legale dell'avv. Caterina Sonia
Pellicanò, che lo rappresenta e difende in forza del mandato allegato al ricorso
- Ricorrente -
E
, in persona del pro tempore (C.F. Controparte_1 CP_2
, elettivamente domiciliato per la carica in Reggio Calabria, Via del P.IVA_2
Plebiscito n. 15, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato - Sede di Reggio Calabria, da cui è ex lege rappresentato
-Resistente contumace –
OGGETTO: Ricorso in opposizione avverso decreto di rigetto istanza di liquidazione
CONCLUSIONI: si insiste nel ricorso
1 Con ricorso depositato in data 11/12/2024, il dott. proponeva opposizione Parte_1
avverso i decreti emessi da questo Tribunale in data 10/11/2024, con i quali sono state rigettate le istanza di liquidazione dei compensi richiesti nella qualità di consulente di parte dei signori dei sigg. e , ammessi al Parte_2 Parte_3 patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento iscritto al n.2084/2015
R.G.A.C., ai sensi dell'art.71 comma 2 del d.P.R. n.115/2002, avendo presentato l'istanza dopo il termine di cento giorni dall'ultimazione delle operazione di consulenza.
A fondamento del ricorso lamentava l'illegittima applicazione dell'art.71 comma 2 del d.P.R. n.115/2002, riferito esclusivamente agli ausiliari del magistrato e per tale motivo non estendibile al consulente tecnico di parte.
Chiedeva, quindi, la riforma dei decreti impugnati, con la liquidazione dei compensi dovuti pari ad € 1.220,00 oltre accessori per l'attività svolta nell'interesse della sig.ra in proprio e nella qualità di genitore del sig. . Parte_2 Parte_3
Il , benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, Controparte_1 rimanendo contumace.
All'udienza del 17/06/2025 la causa veniva assunta in decisione.
Ritiene questo giudice che il ricorso sia fondato e che debba, pertanto, essere accolto.
Il giudice di prime cure ha ritenuto il CTP decaduto dal diritto ai compensi in applicazione del combinato disposto di cui agli artt.83 comma 1 e 71 comma 2 del d.P.R.
n.115/2022.
In particolare, l'art.83 comma 1 prevede che “L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico”; l'art. 71 comma 2 statuisce che la domanda di liquidazione dei compensi degli
“ausiliari dei magistrati” deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cento giorni dal compimento delle operazioni di consulenza. Dal combinato disposto delle citate norme il giudice di prime cure conclude che il consulente di parte è soggetto al termine di decadenza previsto dall'art.72 comma 1; a conforto dell'opzione interpretativa proposta richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.7035/2024), secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, il compenso del consulente tecnico della parte
2 ammessa al beneficio va liquidato facendo applicazione del d.P.R. n. 115 del 2002 e non sulla base delle tariffe professionali”.
Questo giudicante non condivide il percorso logico seguito nel decreto di rigetto.
Va preliminarmente rilevato che il richiamo giurisprudenziale si riferisce ai criteri di liquidazione dei compensi dei consulenti di parte, assumendo che in tema di patrocinio a spese dello Stato non si seguono le tariffe professionali ma le tariffe previste per gli ausiliari del giudice.
Per quanto concerne la normativa di riferimento, vale osservare che l'art.71, comma 2,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è una norma dettata per tutti i giudizi civili (con e senza patrocinio a spese dello Stato) e trova la sua ratio nell'esigenza delle parti “di conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio” (cfr. Corte costituzionale, ordinanza n. 306/2012).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che per “ausiliario del magistrato” deve intendersi, secondo quanto previsto dall'art.3, lett. n) del T.U. spese di giustizia, “il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge” (cfr. Cass. n.18797/2023).
È evidente, pertanto, che il dato letterale dell'art.71 comma 2 preclude la sua applicazione ai consulenti tecnici di parte, trattandosi di professionisti nominati dalla parte e non dal magistrato o da un funzionario addetto all'ufficio.
L'applicazione della norma alla fattispecie in esame non può essere recuperata sulla base di quanto disposto dall'art. 83 comma 1, secondo cui “L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico”.
Tale norma, infatti, che disciplina l'attività liquidatoria dell'autorità giudiziaria nei procedimenti in cui la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, si limita a rimandare all'applicazione dei criteri di liquidazione dei compensi fissati dal testo unico per il pagamento degli onorari e delle spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte.
3 Non v'è dubbio, quindi, che anche in sede di patrocinio a spese dello Stato per la liquidazione dei compensi dell'ausiliario del magistrato debba applicarsi l'art.71 comma
2 per espressa volontà del legislatore. L'estensione di tale norma anche al consulente tecnico di parte implicherebbe un'illegittima interpretazione estensiva di una peculiare disciplina (quindi di una norma eccezionale, atteso che subordina il diritto al compenso per l'attività espletata ad un termine di decadenza) prevista specificamente per gli ausiliari del magistrato ed allo specifico scopo di permettere alle parti “di conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio” imposti dall'autorità giudiziaria ogni qualvolta quest'ultima si determini a nominare un CTU.
Né è legittimo equiparare in ambito processuale la posizione del consulente di parte alla posizione del CTU, unico argomento giuridico che potrebbe giustificare l'applicazione alla fattispecie in esame dell'art.71 comma 2.
La posizione giuridica del consulente tecnico di parte è semmai assimilabile a quella del difensore, per il quale è pacifica l'inapplicabilità dell'art.71 comma 2.
Tale assimilazione trova giustificazione nell'attività demandata al consulente di parte, che si concretizza in una sorta di integrazione dell'attività del difensore. Al consulente di parte è, infatti, è riconosciuto il potere (ai sensi degli artt.197 e 201 c.p.c.) di intervenire e assistere la parte durante lo svolgimento delle indagini peritali, presentare istanze ed osservazioni al c.t.u., prospettare l'adozione di differenti parametri di giudizio oppure sollecitare l'assunzione di ulteriori elementi di valutazione o accertamenti fattuali e partecipare all'udienza ogni qual volta vi intervenga il c.t.u., con cui interloquisce, su autorizzazione del giudice, per chiarire e svolgere le sue considerazioni sui risultati delle indagini. D'altronde, la stessa Corte di Cassazione di recente ha espressamente riconosciuto alla consulenza tecnica di parte la natura di allegazione difensiva, assumendo che le relative spese devono essere comprese nell'ambito delle spese processuali (cfr. Corte di cassazione, Sezione III – 15 ottobre 2024 n. 26729).
Orbene, se l'attività del consulente tecnico di parte si risolve in uno strumento funzionale alla compiuta realizzazione del diritto di difesa (inteso anche come assistenza tecnico-professionale), è coerente con il sistema estendere al consulente di parte il regime previsto per il difensore, per il quale – si ribadisce – non è stabilito alcun termine di decadenza per l'istanza di liquidazione dei compensi.
4 Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, in accoglimento del ricorso ed in riforma del decreto impugnato, va ritenuta tempestiva la richiesta di liquidazione, con la conseguenza che devono essere liquidati i compensi spettanti al consulente tecnico di parte per l'attività svolta nel giudizio iscritto al n. 2084/2015 RGAC del Tribunale di
Reggio Calabria .
Con riferimento ai criteri di determinazione del compenso è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il compenso del consulente tecnico della parte ammessa al beneficio vada liquidato facendo applicazione del d.P.R. n. 115 del 2002 e non sulla base delle tariffe professionali (cfr. da ultimo Ordinanza n. 7035 del 15/03/2024 (Rv. 670657 - 01)), utilizzando, quindi, gli stessi criteri di liquidazione dei compensi previsti per il CTU.
In questo caso l'equiparazione tra CTP e CTU è legittima in quanto non si riferisce alla posizione processuale dei predetti, che come sopra chiarito è assolutamente diversa
(l'uno integra la difesa di una parte e l'altro è un ausiliario del magistrato), ma ai compensi spettanti in relazione all'attività tecnico professionale (che in questo caso è assolutamente equivalente) svolta nell'interesse di chi ha rispettivamente conferito loro l'incarico professionale.
La liquidazione del compenso dovrà, quindi, avvenire ai sensi dell'art. 21 tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002.
Dalla documentazione in atti emerge che l'istante ha svolto la propria attività professionale, esprimendo le valutazioni tecnico-sanitarie sulle persone di
[...]
e di e redigendo due distinti elaborati con i quali ha Parte_2 Parte_3
formulato rilievi e osservazioni alle relazioni del CTU.
L'art. 52 D.P.R. 115/2002 consente un aumento dei compensi fino al doppio dell'importo previsto nelle tabelle per le prestazioni di carattere eccezionale, intendendo per tali quelle che, pur non presentando aspetti di unicità o di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato il consulente in misura notevole per importanza tecnico- scientifica, complessità e difficoltà.
Ritiene questo giudicante che nella fattispecie in esame possa essere riconosciuto il suddetto aumento per ciascuna delle relazioni svolte, in ragione della completezza e approfondimento degli accertamenti espletati.
5 Va, quindi, liquidato all'istante a titolo di compenso per l'attività svolta nell'interesse di la somma di € 581,40 (€ 290,77x2) e per l'attività svolta Parte_2 nell'interesse di l'ulteriore somma di € 581,40 e quindi complessive Parte_3
€ 1.162,80, oltre iva se dovuta e contributo come per legge, da porre a carico dell'erario.
Considerato il carattere inedito della questione prospettata, che ha imposto una interpretazione sistematica della normativa di riferimento, equo appare dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio, ad eccezione di quelle relative al contributo unificato, da porre a carico dell'erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Presidente di Sezione Designato, dott. Liborio Fazzi, pronunciando nel giudizio introdotto dal dott. nei confronti del , in Parte_1 Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, con ricorso depositato in data 11/12/2024, nella contumacia di parte resistente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, in riforma dei provvedimenti impugnati, liquida in favore del dott. e a carico dell'erario la complessiva somma di € 581,40, Parte_1
per l'attività espletata nell'interesse di e la complessiva somma di Parte_2
€ 581,40, per l'attività espletata nell'interesse di , il tutto oltre iva se Parte_3
dovuta e contributo come per legge;
-dichiara integralmente compensate le spese del giudizio, tranne le spese per il contributo unificato da porsi a carico dell'Erario.
Si comunichi.
Reggio Calabria, 31 ottobre 2025
Il Presidente designato
dott. Liborio Fazzi
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