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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 17/12/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 755/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 755/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
[...]
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 17 dicembre 2025 è comparso l'avv. SANTORO CLELIA per parte ricorrente. È altresì comparso l'avv. VESTINI RENATO per parte resistente , con il dott. ai fini CP_1 Persona_1
della pratica forense.
È altresì comparso l'avv. RICCA ROSELLINI in sostituzione dell'avv. LORENZO RN per
CP_2
L'avv. Ricca Rosellini dà atto che non vi sono atti interruttivi da parte di e chiede dichiararsi CP_2
cessata la materia del contendere, a spese di lite compensate.
L'avv. Santoro si associa alla richiesta di dichiararsi cessata la materia del contendere, ma a spese a carico di CP_2
L'avv. Vestini si associa alla richiesta di cessazione della materia del contendere ma chiede che le spese di lite vengano compensate o comunque non poste a carico di . CP_1
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 4 Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 755/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SANTORO Parte_1 C.F._1 CLELIA, elettivamente domiciliato in VIA EUTERPE, N. 3, INT. Z 47923 RIMINI presso il difensore avv. SANTORO CLELIA
RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO, elettivamente domiciliato CP_1 P.IVA_1 in V. LI. N. 4 47122 FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 RN LORENZO, elettivamente domiciliato in VIALE MONTE GRAPPA 6 31100 TREVISO presso il difensore avv. RN LORENZO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
Dando seguito alla concorde richiesta delle parti, occorre dichiarare cessata la materia del contendere, posto che nelle more del giudizio, all'esito della sua instaurazione da parte del ricorrente, non è emersa pagina 3 di 4 la prova dell'invio di atti interruttivi della prescrizione del credito azionato da CP_2
ha chiesto disporsi la compensazione delle spese di lite, mentre parte ricorrente ha insistito per la CP_2
condanna al loro pagamento da parte dell'istituto medesimo.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese vengono poste a carico della resistente – che ha attivato la procedura del credito quando lo stesso risultava già prescritto - CP_2
essendo all'esito risultata fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente peraltro già formalizzata prima dell'instaurazione del giudizio tramite istanza di autotutela indirizzata dal ricorrente agli enti resistenti.
Le spese del resistente vengono compensate tra le parti. CP_1
La quantificazione delle spese va commisurata al valore della causa sulla base dei parametri di cui al
DM 55/2014 aggiornati al DM 167/2022 onde lo scaglione di riferimento è quello compreso tra €
5.200,00 ed € 26.000,00 (valori minimi per la fase di studio e introduttiva, stante la non particolare complessità della causa, escluse la fase istruttoria e decisoria, stante la definizione del giudizio all'esito di un'unica udienza in ragione della intervenuta cessata materia del contendere).
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente , che liquida in € CP_2 Pt_1
854,00 oltre accessori, compensando tra le altre parti le spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 17/12/2025 .
Il Giudice
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 755/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
[...]
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 17 dicembre 2025 è comparso l'avv. SANTORO CLELIA per parte ricorrente. È altresì comparso l'avv. VESTINI RENATO per parte resistente , con il dott. ai fini CP_1 Persona_1
della pratica forense.
È altresì comparso l'avv. RICCA ROSELLINI in sostituzione dell'avv. LORENZO RN per
CP_2
L'avv. Ricca Rosellini dà atto che non vi sono atti interruttivi da parte di e chiede dichiararsi CP_2
cessata la materia del contendere, a spese di lite compensate.
L'avv. Santoro si associa alla richiesta di dichiararsi cessata la materia del contendere, ma a spese a carico di CP_2
L'avv. Vestini si associa alla richiesta di cessazione della materia del contendere ma chiede che le spese di lite vengano compensate o comunque non poste a carico di . CP_1
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 4 Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 755/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SANTORO Parte_1 C.F._1 CLELIA, elettivamente domiciliato in VIA EUTERPE, N. 3, INT. Z 47923 RIMINI presso il difensore avv. SANTORO CLELIA
RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO, elettivamente domiciliato CP_1 P.IVA_1 in V. LI. N. 4 47122 FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 RN LORENZO, elettivamente domiciliato in VIALE MONTE GRAPPA 6 31100 TREVISO presso il difensore avv. RN LORENZO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
Dando seguito alla concorde richiesta delle parti, occorre dichiarare cessata la materia del contendere, posto che nelle more del giudizio, all'esito della sua instaurazione da parte del ricorrente, non è emersa pagina 3 di 4 la prova dell'invio di atti interruttivi della prescrizione del credito azionato da CP_2
ha chiesto disporsi la compensazione delle spese di lite, mentre parte ricorrente ha insistito per la CP_2
condanna al loro pagamento da parte dell'istituto medesimo.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese vengono poste a carico della resistente – che ha attivato la procedura del credito quando lo stesso risultava già prescritto - CP_2
essendo all'esito risultata fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente peraltro già formalizzata prima dell'instaurazione del giudizio tramite istanza di autotutela indirizzata dal ricorrente agli enti resistenti.
Le spese del resistente vengono compensate tra le parti. CP_1
La quantificazione delle spese va commisurata al valore della causa sulla base dei parametri di cui al
DM 55/2014 aggiornati al DM 167/2022 onde lo scaglione di riferimento è quello compreso tra €
5.200,00 ed € 26.000,00 (valori minimi per la fase di studio e introduttiva, stante la non particolare complessità della causa, escluse la fase istruttoria e decisoria, stante la definizione del giudizio all'esito di un'unica udienza in ragione della intervenuta cessata materia del contendere).
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente , che liquida in € CP_2 Pt_1
854,00 oltre accessori, compensando tra le altre parti le spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 17/12/2025 .
Il Giudice
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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