Articolo 151 della Legge 27 aprile 1978, n. 143
Articolo 150Articolo 152
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14 maggio 1978
Art. 151.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento della marina militare da trattenere in servizio a norma dell' articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1978, come appresso:


sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti. . . . . . n. 20;
guardiamarina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 50.


Entrata in vigore il 14 maggio 1978