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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 3868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3868 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. IT FR TI Presidente dott. RI GF LA Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 19 novembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 682/2025 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Mariapaola Boni Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Alessia Faddili CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 13184/2024 del Tribunale del lavoro di
Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato l'11 luglio 2023 adiva il Tribunale di Roma in Parte_1 funzione di giudice del lavoro esponendo che a decorrere dal 1° novembre 2014 aveva avuto accesso al pensionamento anticipato ai sensi della legge n. 416/1981, previa presentazione di domanda di costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962; che in particolare, con comunicazione del 31 dicembre 2014
l' non avendo rilevato anomalie o irregolarità nella sua posizione, aveva accolto CP_1
Pag. 1 di 10 la domanda per la costituzione della rendita vitalizia, accreditando sulla sua posizione assicurativa una contribuzione pari a 113 settimane per il periodo compreso tra l'11 gennaio 1982 e il 15 marzo 1984, con conseguente accesso al trattamento pensionistico anticipato;
che in ragione di detto provvedimento aveva sottoscritto con il proprio datore di lavoro – attualmente – un accordo per la Controparte_2 Controparte_3 risoluzione consensuale del rapporto allo scopo di accedere al pensionamento anticipato, espressamente subordinandosi la risoluzione all'accesso a detto trattamento;
di avere dunque versato all' la somma di € 51.014,40 ai fini del riscatto dei periodi CP_1 prescritti ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 citata;
che dopo quasi otto anni da tali fatti, con missiva del 27 ottobre 2022, l' gli aveva comunicato di avere CP_1 provveduto all'annullamento in autotutela del provvedimento di accoglimento della rendita vitalizia in questione e alla contestuale sospensione della prestazione pensionistica;
che con successiva missiva gli era stato comunicato l'annullamento in autotutela di costituzione della rendita affermando che “il libretto di lavoro n. 13795 rilasciato dal Comune di Marino, presentato a supporto dell'istanza di rendita vitalizia, risulta composto comunque di 41 fogli e, dunque, presentato integralmente, e risulta siglato per copia conforme ma senza osservare le disposizioni impartite per le autenticazioni. Quanto al periodo di omissione della contribuzione, il periodo richiesto reso in qualità di apprendista è compatibile con la data di rilascio del libretto di lavoro
e con i timbri datari apposti sui periodi di disoccupazione. La successione temporale dei periodi attestati nel libretto di lavoro (ad eccezione quindi del rapporto di lavoro oggetto dell'istanza di rendita) è senz'altro compatibile con i rapporti di lavoro presenti nell'estratto contributivo del lavoratore. Tuttavia, da approfondita analisi relativa alla esatta denominazione del datore di lavoro si può osservare che nel periodo in questione la era una società a responsabilità limitata (SRL) e non una società per azioni CP_2
Con ( ). Tale elemento, tuttavia, non era di facile confutazione con la sola consultazione della denominazione aziende (archivio Hydra), come invece emerso in sede di indagine sulla posizione. Si conferma, dunque, che la documentazione, presentata a supporto dell'istanza, sia stata opportunamente alterata, inducendo in errore l'istituto. Secondo le risultanze delle predette indagini, inoltre, agli atti del fascicolo personale del sig. presso il Gruppo Gedi è stata rinvenuta numerosa documentazione che ne Parte_1 attesta l'assunzione presso la solo in data 21/11/2004, e non è stato CP_2
Pag. 2 di 10 rinvenuto alcun documento che attesti la pregressa assunzione in qualità di apprendista”; che infine, con nota del 24 febbraio 2023, l'istituto aveva richiesto la restituzione delle
“somme indebitamente percepite su pensione cat. VO n. 13310264”, pari a € 219.772,08; che il ricorso amministrativo proposto non aveva sortito esito positivo.
Dedotta l'illegittimità della condotta dell' per vizio di motivazione e per CP_1 violazione dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, oltre che per l'infondatezza delle contestazioni, concludeva richiedendo “a) “In via principale, dichiarare l'illegittimità del provvedimento di annullamento in autotutela adottato dall' con Disposizione n. CP_1
7010.27/10/2022.0435537 del 27/10/2022 e della conseguente Disposizione n. 701000-
22-0079 del 12/01/2023; - per l'effetto, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa, da parte dell' alla restituzione, da parte del sig. dell'importo di CP_1 Parte_1
Euro 219.772,08, o della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta di giustizia, se del caso anche in virtù del principio dell'irripetibilità dell'indebito pensionistico;
- sempre per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del sig. al Parte_1 ripristino del trattamento di pensione ed al pagamento dei ratei di pensione maturati a decorrere dalla interruzione, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria”; il tutto, vinte le spese, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, l' restava contumace. CP_1
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza 13184/2024, depositata il 20 dicembre 2024, che, preso atto della rinuncia da parte dell' alla ripetizione CP_1 dell'indebito in quanto integralmente risarcito dall'ex datore di lavoro dello Parte_1 dichiarava la cessazione della materia del contendere sul punto e rigettava il ricorso nel resto con compensazione delle spese processuali, ritenendo irrilevanti i vizi di legittimità dedotti dal ricorrente in quanto alla fattispecie non trovava applicazione la legge n.
241/1990, e infondata la domanda di ripristino del trattamento e di pagamento dei ratei maturati in epoca successiva alla revoca.
Con atto depositato il 27 marzo 2025 il interponeva tempestivo appello avverso Parte_1 la pronuncia.
A sostegno deduceva con un primo motivo la radicale nullità del provvedimento di annullamento in autotutela adottato dall' per carenza dei requisiti minimi di CP_1 motivazione e per via della circostanza che per un verso l'erronea indicazione nel libretto
Pag. 3 di 10 di lavoro della denominazione della datrice di lavoro – come nvece che come S.r.l. CP_2
– non costituiva che un mero refuso, per un altro verso che la propria assunzione da parte di il 21 novembre 2004 non escludeva affatto la pregressa assunzione quale CP_2 apprendista negli anni 1982-84 riscattati, dovendosi tenere conto del fatto che “dato il periodo tanto risalente” risultava “agevolmente comprensibile che presso l'azienda non
[fosse] stata rinvenuta la documentazione attestante il precedente rapporto di lavoro tra le parti”. L'istituto si era dunque limitato a recepire in maniera supina gli atti di un'indagine penale che vedeva coinvolti ex dirigenti del gruppo e numerosi CP_3 funzionari dello stesso senza nulla dimostrare in ordine al difetto del diritto dello CP_1 ad accedere alla rendita vitalizia e senza tenere in alcun conto l'archiviazione in Parte_1 detta sede della posizione dell'odierno appellante, così facendo erronea applicazione della legge n. 241/1990, espressamente richiamata nel provvedimento di revoca della prestazione.
Con il secondo motivo lamentava la tardività dell'annullamento di ufficio emesso dall' in violazione del termine massimo di 18 mesi di cui al disposto dell'art. 21- CP_1 nonies della legge n. 241/1990, siccome adottato circa otto anni dopo l'accoglimento della domanda;
né al caso di specie si poteva applicare l'ipotesi di cui al comma 2-bis del medesimo articolo in difetto di prova di qualsiasi condotta dolosa da parte propria, anche alla luce della motivazione addotta dallo stesso che si era limitato a rilevare una CP_1 mera insufficienza probatoria, e della ricordata archiviazione penale della propria posizione.
Con un terzo motivo si doleva per l'omesso esame delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice e per l'inversione dell'onere della prova da quegli perpetrata, atteso che aveva rigettato la domanda dando per presupposta la carenza documentale affermata in maniera apodittica dall' ma smentita dall'archiviazione penale, che aveva CP_1 escluso qualsiasi alterazione documentale. Evidenziava che lo stesso provvedimento di annullamento aveva riconosciuto la correttezza della compilazione del libretto di lavoro e che l'istituto era stato risarcito dal gruppo editoriale nella data del 30 novembre 2023, dunque prima dell'emissione del provvedimento di archiviazione penale, così risultando l'atto di ritiro del tutto ingiustificato e non tale da comprovare la colpevolezza dello al pari di altri soggetti versanti in analoga posizione, che avevano ottenuto Parte_1 sentenze di primo grado favorevoli.
Pag. 4 di 10 Tanto premesso, concludeva richiedendo la riforma della sentenza e di “- accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di annullamento in autotutela adottato dall' con Disposizione n. 7010.27/10/2022.0435537 del 27/10/2022 e della CP_1 conseguente Disposizione n. 701000-22-0079 del 12/01/2023; - per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del sig. al ripristino immediato del trattamento di pensione Parte_1 ed al pagamento dei ratei di pensione maturati a decorrere dalla interruzione, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria”, vinte le spese del doppio grado del giudizio, con loro distrazione.
Nuovamente istituito il contraddittorio, si costituiva l' affermando l'infondatezza CP_1 del gravame, del quale richiedeva il rigetto. Richiamava dunque gli atti del procedimento penale dal quale aveva preso le mosse la procedura di recupero, dei quali richiedeva l'acquisizione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., deducendo l'irrilevanza dell'intervenuta archiviazione della posizione dello a fronte dell'assenza di prova in ordine alla Parte_1 sussistenza dei presupposti per l'accesso alla rendita prevista dalla legge n. 1338/1962, non mancando di eccepire la prescrizione decennale riguardo alla relativa domanda, attesa la prescrizione del versamento dei contributi in esame fin dal 2004.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto in forza della seguente motivazione.
I primi due motivi, che possono essere esaminati unitariamente siccome strettamente connessi tra loro, non meritano accoglimento in quanto non si confrontano con le ragioni della decisione.
Infatti, il Tribunale ha diffusamente argomentato in ordine alla inapplicabilità in linea generale della disciplina contenuta nella legge n. 241/1990 al procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento di una prestazione pensionistica e anche con specifico riferimento al presente giudizio. A tale proposito, ha richiamato opportunamente la consolidata giurisprudenza di legittimità che da tempo ha chiarito che, in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica CP_1
Pag. 5 di 10 e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, potendo a titolo di esempio disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisca presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con conseguente inidoneità dei contributi versati a costituire una valida posizione assicurativa (così, per tutte, Cass. n. 809/2021).
Va, inoltre, ricordato che dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente ente previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, così come più in generale delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla legge n. 241/1990 o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, trattandosi di rapporto che nasce ex lege al verificarsi dei requisiti previsti e che è completamente protetto dal giudice dei diritti soggettivi, il quale può interamente sostituirsi all'attività della pubblica amministrazione, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4 della legge n. 2248/1865, all. E. Dunque, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su presunte disfunzioni procedimentali addebitabili all'ente previdenziale, le quali, se del caso, possono rilevare solo ai fini del risarcimento del danno (così Cass. n. 2804/2003, seguita, tra le numerose, da Cass. n.
9986/2009; Cass. n. 20604/2014; Cass. n. 31954/2019; Cass. n. 972/2021; Cass. n.
3459/2022).
Pertanto, la parte appellante avrebbe dovuto eventualmente argomentare in ordine all'applicabilità della normativa di cui alla legge n. 241/1990 esplicitamente esclusa dal primo giudice, ciò che sarebbe stato comunque infondato per quanto appena posto in evidenza. Invece, si è limitato a ribadire la violazione da parte dell' di disposizioni CP_1 ad esso inapplicabili e dichiarate come tali dal primo giudice, o comunque irrilevanti ai fini della decisione sul merito, rinnovando le censure sollevate con il ricorso introduttivo del giudizio in riferimento al difetto di motivazione e al mancato rispetto dei criteri
Pag. 6 di 10 stabiliti dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, censure che non risultano affatto idonee a rovesciare la decisione di prime cure.
Appare ad ogni modo opportuno ricordare che il giudice del lavoro non esercita la propria cognizione sulla legittimità degli atti emessi dagli enti previdenziali quanto piuttosto sulla sussistenza dei presupposti di legge in ordine alla sussistenza o meno del rapporto, non potendo pertanto limitarsi eventualmente a dichiarare l'illegittimità della azione dell'ente, ma dovendo pronunciarsi sulla sua fondatezza, il che conferma l'inettitudine dei primi due motivi di gravame a condurre alla riforma della sentenza impugnata.
Ugualmente infondato è il terzo motivo di appello.
Quanto alla lamentata inversione dell'onere della prova, osserva in primo luogo la Corte che al contrario di quanto sostenuto dallo ricadeva su di lui la dimostrazione Parte_1 della sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto alla costituzione della rendita vitalizia e di conseguenza alla percezione del trattamento pensionistico rivendicato.
Costituisce infatti principio consolidato quello secondo il quale il pensionato, che chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli (v., fra le tante, Cass. n. 1228/2011; Cass. n. 2739/2016; Cass. n.
31832/2019).
Ciò premesso, va chiarito che nessun particolare rilievo assume ai fini della presente decisione l'avvenuta archiviazione in sede penale della posizione dello già Parte_1 sottoposto ad indagini preliminari per l'ipotesi di truffa aggravata ai danni dell' CP_1 non foss'altro che per il rilievo che se ne ignora la motivazione. Infatti, dalla disamina del documento prodotto sub n. 7 dall'odierno appellante emerge unicamente l'archiviazione del procedimento sulla base della motivazione addotta sul punto dal
Pubblico Ministero, che tuttavia non è stata prodotta in atti. Non è dato dunque conoscere se sia stata ritenuta l'insussistenza dei fatti ascritti, oppure altra diversa ragione, come a titolo di esempio l'intervenuta prescrizione dei reati addebitati, ciò che esclude che tale provvedimento possa dispiegare efficacia sul presente giudizio, non senza doversi considerare che il decreto di archiviazione non possiede comunque attitudine a passare in cosa giudicata, potendo essere revocato in presenza delle condizioni di legge.
Pag. 7 di 10 Orbene, ritiene il collegio che alla luce degli elementi acquisiti al giudizio – tra i quali vanno ricompresi anche i documenti prodotti in questo grado a cura dell' CP_1 acquisibili ai sensi dell'art. 437 c.p.c. in quanto indispensabili ai fini della decisione, stante la sussistenza di una evidente pista probatoria in ordine all'accertamento della ricorrenza o meno dei presupposti per il godimento della prestazione, con particolare riferimento alle modalità di compilazione del libretto di lavoro, paradossalmente (e forse non casualmente) nemmeno prodotto dall'odierno appellante – è emersa l'inconsistenza dei presupposti affinché lo potesse essere ammesso prima alla costituzione della Parte_1 rendita vitalizia e quindi alla percezione del trattamento pensionistico conseguente.
Infatti, le profonde incongruenze rilevate sul libretto di lavoro prodotto dallo Parte_1 lungi dall'essere irrilevanti o meramente formali come preteso dall'appellante, costituiscono chiari elementi nel senso della inveridicità della documentazione in esame, utilizzata al fine di dimostrare falsamente la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge n. 1338/1962 e dalla legge n. 416/1981.
Invero, è sufficiente evidenziare che, al contrario di quanto emergente dal libretto di lavoro in esame
• la società nel gennaio 1982, quando si sarebbe asseritamente instaurato CP_2 il rapporto di apprendistato con il nemmeno diciassettenne aveva la Parte_1 forma di S.r.l. e non già di S.p.A. risultante dal timbro apposto
• il timbro apposto sul libretto di lavoro, oltre a riportare la incongrua forma di
S.p.A. in luogo di quella corretta di S.r.l., risulta altrettanto incongruamente identico alla nuova veste grafica assunta dalla ditta sociale per come contenuta negli atti emessi solo dopo l'anno 2000, vale a dire il logo recante la CP_2 lettera “c” maiuscola, che non si rinviene in nessuno degli atti emessi negli anni
'80, ove si legge invariabilmente la dicitura CP_2
• in nessun atto riguardante il rapporto successivamente intercorso a decorrere dal
21 novembre 2004 tra lo e la stessa si rinviene il benché Parte_1 Controparte_2 minimo riferimento al preteso rapporto di apprendistato sorto nel lontano gennaio
1982 e perdurato per oltre 2 anni fino al marzo 1984.
Pag. 8 di 10 Ritiene dunque la Corte che gli elementi addotti dallo siano del tutto insufficienti Parte_1
a fondare la costituzione della rendita vitalizia e quindi la percezione del trattamento pensionistico in esame.
Si aggiunga che il principio di certezza del diritto impone di considerare che sussiste un termine finale entro il quale il lavoratore interessato può esercitare il diritto potestativo a vedersi costituita la rendita di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962 per i contributi omessi e tale prescrizione non può essere che quella ordinaria decennale. A sua volta, per le stesse ragioni di certezza, quest'ultimo periodo di prescrizione non può che decorrere dalla maturazione della prescrizione, anch'essa decennale, del diritto al recupero dei contributi da parte dell per l'accantonamento necessario alla costituzione della CP_1 riserva matematica del relativo fondo di destinazione.
Atteso che nel caso di specie i contributi in esame si sarebbero prescritti fin dal 1994, la domanda dello risalente al 2014 appare irrimediabilmente tardiva. Né potrebbe Parte_1 validamente invocarsi l'art. 2937 c.c., non essendo la situazione in esame disponibile dall' che, come dianzi rilevato, deve agire nel rispetto rigoroso del principio di CP_1 legalità, erogando solo quelle prestazioni che siano dovute a termini di legge, tanto che il rilievo della intervenuta prescrizione è ammesso dalla prevalente giurisprudenza anche di ufficio.
In base a quanto esposto, l'appello va in conclusione rigettato.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si deve, infine dare atto che per la parte appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 27 marzo 2025 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
13184/2024, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge;
Pag. 9 di 10 - dà atto che per la parte appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 19 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RI GF LA IT FR TI
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. IT FR TI Presidente dott. RI GF LA Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 19 novembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 682/2025 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Mariapaola Boni Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Alessia Faddili CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 13184/2024 del Tribunale del lavoro di
Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato l'11 luglio 2023 adiva il Tribunale di Roma in Parte_1 funzione di giudice del lavoro esponendo che a decorrere dal 1° novembre 2014 aveva avuto accesso al pensionamento anticipato ai sensi della legge n. 416/1981, previa presentazione di domanda di costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962; che in particolare, con comunicazione del 31 dicembre 2014
l' non avendo rilevato anomalie o irregolarità nella sua posizione, aveva accolto CP_1
Pag. 1 di 10 la domanda per la costituzione della rendita vitalizia, accreditando sulla sua posizione assicurativa una contribuzione pari a 113 settimane per il periodo compreso tra l'11 gennaio 1982 e il 15 marzo 1984, con conseguente accesso al trattamento pensionistico anticipato;
che in ragione di detto provvedimento aveva sottoscritto con il proprio datore di lavoro – attualmente – un accordo per la Controparte_2 Controparte_3 risoluzione consensuale del rapporto allo scopo di accedere al pensionamento anticipato, espressamente subordinandosi la risoluzione all'accesso a detto trattamento;
di avere dunque versato all' la somma di € 51.014,40 ai fini del riscatto dei periodi CP_1 prescritti ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 citata;
che dopo quasi otto anni da tali fatti, con missiva del 27 ottobre 2022, l' gli aveva comunicato di avere CP_1 provveduto all'annullamento in autotutela del provvedimento di accoglimento della rendita vitalizia in questione e alla contestuale sospensione della prestazione pensionistica;
che con successiva missiva gli era stato comunicato l'annullamento in autotutela di costituzione della rendita affermando che “il libretto di lavoro n. 13795 rilasciato dal Comune di Marino, presentato a supporto dell'istanza di rendita vitalizia, risulta composto comunque di 41 fogli e, dunque, presentato integralmente, e risulta siglato per copia conforme ma senza osservare le disposizioni impartite per le autenticazioni. Quanto al periodo di omissione della contribuzione, il periodo richiesto reso in qualità di apprendista è compatibile con la data di rilascio del libretto di lavoro
e con i timbri datari apposti sui periodi di disoccupazione. La successione temporale dei periodi attestati nel libretto di lavoro (ad eccezione quindi del rapporto di lavoro oggetto dell'istanza di rendita) è senz'altro compatibile con i rapporti di lavoro presenti nell'estratto contributivo del lavoratore. Tuttavia, da approfondita analisi relativa alla esatta denominazione del datore di lavoro si può osservare che nel periodo in questione la era una società a responsabilità limitata (SRL) e non una società per azioni CP_2
Con ( ). Tale elemento, tuttavia, non era di facile confutazione con la sola consultazione della denominazione aziende (archivio Hydra), come invece emerso in sede di indagine sulla posizione. Si conferma, dunque, che la documentazione, presentata a supporto dell'istanza, sia stata opportunamente alterata, inducendo in errore l'istituto. Secondo le risultanze delle predette indagini, inoltre, agli atti del fascicolo personale del sig. presso il Gruppo Gedi è stata rinvenuta numerosa documentazione che ne Parte_1 attesta l'assunzione presso la solo in data 21/11/2004, e non è stato CP_2
Pag. 2 di 10 rinvenuto alcun documento che attesti la pregressa assunzione in qualità di apprendista”; che infine, con nota del 24 febbraio 2023, l'istituto aveva richiesto la restituzione delle
“somme indebitamente percepite su pensione cat. VO n. 13310264”, pari a € 219.772,08; che il ricorso amministrativo proposto non aveva sortito esito positivo.
Dedotta l'illegittimità della condotta dell' per vizio di motivazione e per CP_1 violazione dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, oltre che per l'infondatezza delle contestazioni, concludeva richiedendo “a) “In via principale, dichiarare l'illegittimità del provvedimento di annullamento in autotutela adottato dall' con Disposizione n. CP_1
7010.27/10/2022.0435537 del 27/10/2022 e della conseguente Disposizione n. 701000-
22-0079 del 12/01/2023; - per l'effetto, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa, da parte dell' alla restituzione, da parte del sig. dell'importo di CP_1 Parte_1
Euro 219.772,08, o della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta di giustizia, se del caso anche in virtù del principio dell'irripetibilità dell'indebito pensionistico;
- sempre per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del sig. al Parte_1 ripristino del trattamento di pensione ed al pagamento dei ratei di pensione maturati a decorrere dalla interruzione, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria”; il tutto, vinte le spese, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, l' restava contumace. CP_1
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza 13184/2024, depositata il 20 dicembre 2024, che, preso atto della rinuncia da parte dell' alla ripetizione CP_1 dell'indebito in quanto integralmente risarcito dall'ex datore di lavoro dello Parte_1 dichiarava la cessazione della materia del contendere sul punto e rigettava il ricorso nel resto con compensazione delle spese processuali, ritenendo irrilevanti i vizi di legittimità dedotti dal ricorrente in quanto alla fattispecie non trovava applicazione la legge n.
241/1990, e infondata la domanda di ripristino del trattamento e di pagamento dei ratei maturati in epoca successiva alla revoca.
Con atto depositato il 27 marzo 2025 il interponeva tempestivo appello avverso Parte_1 la pronuncia.
A sostegno deduceva con un primo motivo la radicale nullità del provvedimento di annullamento in autotutela adottato dall' per carenza dei requisiti minimi di CP_1 motivazione e per via della circostanza che per un verso l'erronea indicazione nel libretto
Pag. 3 di 10 di lavoro della denominazione della datrice di lavoro – come nvece che come S.r.l. CP_2
– non costituiva che un mero refuso, per un altro verso che la propria assunzione da parte di il 21 novembre 2004 non escludeva affatto la pregressa assunzione quale CP_2 apprendista negli anni 1982-84 riscattati, dovendosi tenere conto del fatto che “dato il periodo tanto risalente” risultava “agevolmente comprensibile che presso l'azienda non
[fosse] stata rinvenuta la documentazione attestante il precedente rapporto di lavoro tra le parti”. L'istituto si era dunque limitato a recepire in maniera supina gli atti di un'indagine penale che vedeva coinvolti ex dirigenti del gruppo e numerosi CP_3 funzionari dello stesso senza nulla dimostrare in ordine al difetto del diritto dello CP_1 ad accedere alla rendita vitalizia e senza tenere in alcun conto l'archiviazione in Parte_1 detta sede della posizione dell'odierno appellante, così facendo erronea applicazione della legge n. 241/1990, espressamente richiamata nel provvedimento di revoca della prestazione.
Con il secondo motivo lamentava la tardività dell'annullamento di ufficio emesso dall' in violazione del termine massimo di 18 mesi di cui al disposto dell'art. 21- CP_1 nonies della legge n. 241/1990, siccome adottato circa otto anni dopo l'accoglimento della domanda;
né al caso di specie si poteva applicare l'ipotesi di cui al comma 2-bis del medesimo articolo in difetto di prova di qualsiasi condotta dolosa da parte propria, anche alla luce della motivazione addotta dallo stesso che si era limitato a rilevare una CP_1 mera insufficienza probatoria, e della ricordata archiviazione penale della propria posizione.
Con un terzo motivo si doleva per l'omesso esame delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice e per l'inversione dell'onere della prova da quegli perpetrata, atteso che aveva rigettato la domanda dando per presupposta la carenza documentale affermata in maniera apodittica dall' ma smentita dall'archiviazione penale, che aveva CP_1 escluso qualsiasi alterazione documentale. Evidenziava che lo stesso provvedimento di annullamento aveva riconosciuto la correttezza della compilazione del libretto di lavoro e che l'istituto era stato risarcito dal gruppo editoriale nella data del 30 novembre 2023, dunque prima dell'emissione del provvedimento di archiviazione penale, così risultando l'atto di ritiro del tutto ingiustificato e non tale da comprovare la colpevolezza dello al pari di altri soggetti versanti in analoga posizione, che avevano ottenuto Parte_1 sentenze di primo grado favorevoli.
Pag. 4 di 10 Tanto premesso, concludeva richiedendo la riforma della sentenza e di “- accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di annullamento in autotutela adottato dall' con Disposizione n. 7010.27/10/2022.0435537 del 27/10/2022 e della CP_1 conseguente Disposizione n. 701000-22-0079 del 12/01/2023; - per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del sig. al ripristino immediato del trattamento di pensione Parte_1 ed al pagamento dei ratei di pensione maturati a decorrere dalla interruzione, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria”, vinte le spese del doppio grado del giudizio, con loro distrazione.
Nuovamente istituito il contraddittorio, si costituiva l' affermando l'infondatezza CP_1 del gravame, del quale richiedeva il rigetto. Richiamava dunque gli atti del procedimento penale dal quale aveva preso le mosse la procedura di recupero, dei quali richiedeva l'acquisizione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., deducendo l'irrilevanza dell'intervenuta archiviazione della posizione dello a fronte dell'assenza di prova in ordine alla Parte_1 sussistenza dei presupposti per l'accesso alla rendita prevista dalla legge n. 1338/1962, non mancando di eccepire la prescrizione decennale riguardo alla relativa domanda, attesa la prescrizione del versamento dei contributi in esame fin dal 2004.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto in forza della seguente motivazione.
I primi due motivi, che possono essere esaminati unitariamente siccome strettamente connessi tra loro, non meritano accoglimento in quanto non si confrontano con le ragioni della decisione.
Infatti, il Tribunale ha diffusamente argomentato in ordine alla inapplicabilità in linea generale della disciplina contenuta nella legge n. 241/1990 al procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento di una prestazione pensionistica e anche con specifico riferimento al presente giudizio. A tale proposito, ha richiamato opportunamente la consolidata giurisprudenza di legittimità che da tempo ha chiarito che, in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica CP_1
Pag. 5 di 10 e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, potendo a titolo di esempio disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisca presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con conseguente inidoneità dei contributi versati a costituire una valida posizione assicurativa (così, per tutte, Cass. n. 809/2021).
Va, inoltre, ricordato che dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente ente previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, così come più in generale delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla legge n. 241/1990 o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, trattandosi di rapporto che nasce ex lege al verificarsi dei requisiti previsti e che è completamente protetto dal giudice dei diritti soggettivi, il quale può interamente sostituirsi all'attività della pubblica amministrazione, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4 della legge n. 2248/1865, all. E. Dunque, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su presunte disfunzioni procedimentali addebitabili all'ente previdenziale, le quali, se del caso, possono rilevare solo ai fini del risarcimento del danno (così Cass. n. 2804/2003, seguita, tra le numerose, da Cass. n.
9986/2009; Cass. n. 20604/2014; Cass. n. 31954/2019; Cass. n. 972/2021; Cass. n.
3459/2022).
Pertanto, la parte appellante avrebbe dovuto eventualmente argomentare in ordine all'applicabilità della normativa di cui alla legge n. 241/1990 esplicitamente esclusa dal primo giudice, ciò che sarebbe stato comunque infondato per quanto appena posto in evidenza. Invece, si è limitato a ribadire la violazione da parte dell' di disposizioni CP_1 ad esso inapplicabili e dichiarate come tali dal primo giudice, o comunque irrilevanti ai fini della decisione sul merito, rinnovando le censure sollevate con il ricorso introduttivo del giudizio in riferimento al difetto di motivazione e al mancato rispetto dei criteri
Pag. 6 di 10 stabiliti dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, censure che non risultano affatto idonee a rovesciare la decisione di prime cure.
Appare ad ogni modo opportuno ricordare che il giudice del lavoro non esercita la propria cognizione sulla legittimità degli atti emessi dagli enti previdenziali quanto piuttosto sulla sussistenza dei presupposti di legge in ordine alla sussistenza o meno del rapporto, non potendo pertanto limitarsi eventualmente a dichiarare l'illegittimità della azione dell'ente, ma dovendo pronunciarsi sulla sua fondatezza, il che conferma l'inettitudine dei primi due motivi di gravame a condurre alla riforma della sentenza impugnata.
Ugualmente infondato è il terzo motivo di appello.
Quanto alla lamentata inversione dell'onere della prova, osserva in primo luogo la Corte che al contrario di quanto sostenuto dallo ricadeva su di lui la dimostrazione Parte_1 della sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto alla costituzione della rendita vitalizia e di conseguenza alla percezione del trattamento pensionistico rivendicato.
Costituisce infatti principio consolidato quello secondo il quale il pensionato, che chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli (v., fra le tante, Cass. n. 1228/2011; Cass. n. 2739/2016; Cass. n.
31832/2019).
Ciò premesso, va chiarito che nessun particolare rilievo assume ai fini della presente decisione l'avvenuta archiviazione in sede penale della posizione dello già Parte_1 sottoposto ad indagini preliminari per l'ipotesi di truffa aggravata ai danni dell' CP_1 non foss'altro che per il rilievo che se ne ignora la motivazione. Infatti, dalla disamina del documento prodotto sub n. 7 dall'odierno appellante emerge unicamente l'archiviazione del procedimento sulla base della motivazione addotta sul punto dal
Pubblico Ministero, che tuttavia non è stata prodotta in atti. Non è dato dunque conoscere se sia stata ritenuta l'insussistenza dei fatti ascritti, oppure altra diversa ragione, come a titolo di esempio l'intervenuta prescrizione dei reati addebitati, ciò che esclude che tale provvedimento possa dispiegare efficacia sul presente giudizio, non senza doversi considerare che il decreto di archiviazione non possiede comunque attitudine a passare in cosa giudicata, potendo essere revocato in presenza delle condizioni di legge.
Pag. 7 di 10 Orbene, ritiene il collegio che alla luce degli elementi acquisiti al giudizio – tra i quali vanno ricompresi anche i documenti prodotti in questo grado a cura dell' CP_1 acquisibili ai sensi dell'art. 437 c.p.c. in quanto indispensabili ai fini della decisione, stante la sussistenza di una evidente pista probatoria in ordine all'accertamento della ricorrenza o meno dei presupposti per il godimento della prestazione, con particolare riferimento alle modalità di compilazione del libretto di lavoro, paradossalmente (e forse non casualmente) nemmeno prodotto dall'odierno appellante – è emersa l'inconsistenza dei presupposti affinché lo potesse essere ammesso prima alla costituzione della Parte_1 rendita vitalizia e quindi alla percezione del trattamento pensionistico conseguente.
Infatti, le profonde incongruenze rilevate sul libretto di lavoro prodotto dallo Parte_1 lungi dall'essere irrilevanti o meramente formali come preteso dall'appellante, costituiscono chiari elementi nel senso della inveridicità della documentazione in esame, utilizzata al fine di dimostrare falsamente la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge n. 1338/1962 e dalla legge n. 416/1981.
Invero, è sufficiente evidenziare che, al contrario di quanto emergente dal libretto di lavoro in esame
• la società nel gennaio 1982, quando si sarebbe asseritamente instaurato CP_2 il rapporto di apprendistato con il nemmeno diciassettenne aveva la Parte_1 forma di S.r.l. e non già di S.p.A. risultante dal timbro apposto
• il timbro apposto sul libretto di lavoro, oltre a riportare la incongrua forma di
S.p.A. in luogo di quella corretta di S.r.l., risulta altrettanto incongruamente identico alla nuova veste grafica assunta dalla ditta sociale per come contenuta negli atti emessi solo dopo l'anno 2000, vale a dire il logo recante la CP_2 lettera “c” maiuscola, che non si rinviene in nessuno degli atti emessi negli anni
'80, ove si legge invariabilmente la dicitura CP_2
• in nessun atto riguardante il rapporto successivamente intercorso a decorrere dal
21 novembre 2004 tra lo e la stessa si rinviene il benché Parte_1 Controparte_2 minimo riferimento al preteso rapporto di apprendistato sorto nel lontano gennaio
1982 e perdurato per oltre 2 anni fino al marzo 1984.
Pag. 8 di 10 Ritiene dunque la Corte che gli elementi addotti dallo siano del tutto insufficienti Parte_1
a fondare la costituzione della rendita vitalizia e quindi la percezione del trattamento pensionistico in esame.
Si aggiunga che il principio di certezza del diritto impone di considerare che sussiste un termine finale entro il quale il lavoratore interessato può esercitare il diritto potestativo a vedersi costituita la rendita di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962 per i contributi omessi e tale prescrizione non può essere che quella ordinaria decennale. A sua volta, per le stesse ragioni di certezza, quest'ultimo periodo di prescrizione non può che decorrere dalla maturazione della prescrizione, anch'essa decennale, del diritto al recupero dei contributi da parte dell per l'accantonamento necessario alla costituzione della CP_1 riserva matematica del relativo fondo di destinazione.
Atteso che nel caso di specie i contributi in esame si sarebbero prescritti fin dal 1994, la domanda dello risalente al 2014 appare irrimediabilmente tardiva. Né potrebbe Parte_1 validamente invocarsi l'art. 2937 c.c., non essendo la situazione in esame disponibile dall' che, come dianzi rilevato, deve agire nel rispetto rigoroso del principio di CP_1 legalità, erogando solo quelle prestazioni che siano dovute a termini di legge, tanto che il rilievo della intervenuta prescrizione è ammesso dalla prevalente giurisprudenza anche di ufficio.
In base a quanto esposto, l'appello va in conclusione rigettato.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si deve, infine dare atto che per la parte appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 27 marzo 2025 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
13184/2024, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge;
Pag. 9 di 10 - dà atto che per la parte appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 19 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RI GF LA IT FR TI
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