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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 10/12/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 2141/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. PP Bersani Giudice
dott. Margherita Pastorino Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 2141/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da
CF: , nata il [...] a [...]_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. SARABELLI MONICA;
E
(CF: ), nato il [...] a [...]_2 C.F._2
(BELGIO)
rappresentato e difeso dall'Avv. SARABELLI MONICA;
-ricorrenti Parere del Pubblico Ministero in data 16 ottobre 2025;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che nulla ha osservato alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“chiedono che la loro separazione consensuale venga omologata alle seguenti condizioni:
a) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso e con Per_1
collocazione presso la madre nella casa coniugale sita in Pozzol Groppo alla via Brienzone n. 5; i genitori avranno: 1) poteri disgiunti per gli atti di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2) l'obbligo di collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, nel prioritario interesse del figlio tenendo conto delle esigenze, dei bisogni e dei ritmi di vita consolidati del minore;
3) l'obbligo di garantire un equilibrato e continuativo rapporto di con entrambi i Per_1 genitori;
4) l'obbligo di garantire che il figlio conservi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5) l'onere di tenersi informati circa tutte le questioni relative il figlio;
6) l'obbligo di mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando cioè di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
c) La casa coniugale sita in Pozzol Groppo (AL) alla via Brienzone n. 5, in comproprietà al 50% tra i coniugi, viene assegnata alla sig.ra unitamente agli arredi e corredi ivi esistenti Parte_1
perché la abiti unitamente al figlio;
il mutuo a tasso variabile gravante sul ridetto immobile, il cui rateo mensile ammonta indicativamente ad € 1.600,00 resterà in capo ad entrambi i proprietari nella misura del 50% ciascuno, così come tutti gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria relativi l'immobile saranno suddivisi tra i ricorrenti nella misura del 50% ;
d) Il signor nel mese di gennaio 2026 si trasferirà in Belgio per motivi di lavoro e Parte_3
preleverà dalla casa coniugale tutti i suoi effetti personali;
il medesimo potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, quando lo desideri, previo avviso telefonico e compatibilmente con le esigenze del minore ed i propri impegni lavorativi, in particolare in occasione dei suoi rientri in Italia;
I genitori, nei giorni in cui non avranno con sé il figlio potranno comunicare telefonicamente con lo stesso anche qualora il figlio si trovi presso i rispettivi nonni, nel rispetto del diritto di privacy dell'altro coniuge. Durante le vacanze natalizie, per tali intendendosi il periodo dal 23 dicembre al 7 gennaio, il figlio, trascorrerà con il padre sei/sette giorni, alternando di anno in anno la festività del Natale e quella di Capodanno salvo diversi accordi tra i genitori. Allo stesso modo alternativamente di anno in anno per due/tre giorni consecutivi comprensivi del giorno di Pasqua o per due/tre giorni consecutivi comprensivi del giorno di Pasquetta. Durante il periodo estivo il padre terrà con sé il figlio per un periodo di 28 giorni anche non consecutivi da comunicare alla madre con congruo preavviso (indicativamente entro il 30 maggio). Il signor si obbliga a prelevare ed a Parte_2
riaccompagnare il figlio dalla casa familiare ogni volta che intenderà portarlo con sé in Belgio. I genitori si impegnano a darsi reciproca comunicazione riguardo l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio;
e) Il signor provvederà a corrispondere alla signora a mezzo bonifico bancario Parte_2 Pt_1
(IBAN:[...]), entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, l'importo mensile di € 800,00 rivalutabile annualmente secondo Istat, e ciò fino al raggiungimento della stabile sua indipendenza economica, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, sportive, ricreative, ludiche e scolastiche – compreso il pagamento della retta scolastica dell'istituto privato San PP con sede in Tortona frequentato da - da sostenere Per_1 nell'interesse del figlio (spese tutte concordate e documentate), così come disciplinate dal protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Alessandria che dovranno essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta;
f) L'autovettura Opel Adam tg GC962LT, di proprietà della signora resta in uso alla stessa Pt_1 mentre il signor utilizzerà l'auto aziendale in suo possesso;
Parte_2
g) Nulla è dovuto da un coniuge all'altro essendo entrambi economicamente autosufficienti;
h) I coniugi, si concedono fin d'ora il reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio anche relativi al figlio minore .” Per_1 la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del Codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero nulla ha osservato;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
CF: , nata a [...] il [...] e da Parte_1 C.F._1 [...]
(CF: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
celebrato in data 08/09/2014, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n., Parte, Serie, Anno 2014
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Così deciso in Alessandria, in data 09/12/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. PP Bersani Giudice
dott. Margherita Pastorino Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 2141/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da
CF: , nata il [...] a [...]_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. SARABELLI MONICA;
E
(CF: ), nato il [...] a [...]_2 C.F._2
(BELGIO)
rappresentato e difeso dall'Avv. SARABELLI MONICA;
-ricorrenti Parere del Pubblico Ministero in data 16 ottobre 2025;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che nulla ha osservato alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“chiedono che la loro separazione consensuale venga omologata alle seguenti condizioni:
a) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso e con Per_1
collocazione presso la madre nella casa coniugale sita in Pozzol Groppo alla via Brienzone n. 5; i genitori avranno: 1) poteri disgiunti per gli atti di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2) l'obbligo di collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, nel prioritario interesse del figlio tenendo conto delle esigenze, dei bisogni e dei ritmi di vita consolidati del minore;
3) l'obbligo di garantire un equilibrato e continuativo rapporto di con entrambi i Per_1 genitori;
4) l'obbligo di garantire che il figlio conservi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5) l'onere di tenersi informati circa tutte le questioni relative il figlio;
6) l'obbligo di mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando cioè di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
c) La casa coniugale sita in Pozzol Groppo (AL) alla via Brienzone n. 5, in comproprietà al 50% tra i coniugi, viene assegnata alla sig.ra unitamente agli arredi e corredi ivi esistenti Parte_1
perché la abiti unitamente al figlio;
il mutuo a tasso variabile gravante sul ridetto immobile, il cui rateo mensile ammonta indicativamente ad € 1.600,00 resterà in capo ad entrambi i proprietari nella misura del 50% ciascuno, così come tutti gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria relativi l'immobile saranno suddivisi tra i ricorrenti nella misura del 50% ;
d) Il signor nel mese di gennaio 2026 si trasferirà in Belgio per motivi di lavoro e Parte_3
preleverà dalla casa coniugale tutti i suoi effetti personali;
il medesimo potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, quando lo desideri, previo avviso telefonico e compatibilmente con le esigenze del minore ed i propri impegni lavorativi, in particolare in occasione dei suoi rientri in Italia;
I genitori, nei giorni in cui non avranno con sé il figlio potranno comunicare telefonicamente con lo stesso anche qualora il figlio si trovi presso i rispettivi nonni, nel rispetto del diritto di privacy dell'altro coniuge. Durante le vacanze natalizie, per tali intendendosi il periodo dal 23 dicembre al 7 gennaio, il figlio, trascorrerà con il padre sei/sette giorni, alternando di anno in anno la festività del Natale e quella di Capodanno salvo diversi accordi tra i genitori. Allo stesso modo alternativamente di anno in anno per due/tre giorni consecutivi comprensivi del giorno di Pasqua o per due/tre giorni consecutivi comprensivi del giorno di Pasquetta. Durante il periodo estivo il padre terrà con sé il figlio per un periodo di 28 giorni anche non consecutivi da comunicare alla madre con congruo preavviso (indicativamente entro il 30 maggio). Il signor si obbliga a prelevare ed a Parte_2
riaccompagnare il figlio dalla casa familiare ogni volta che intenderà portarlo con sé in Belgio. I genitori si impegnano a darsi reciproca comunicazione riguardo l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio;
e) Il signor provvederà a corrispondere alla signora a mezzo bonifico bancario Parte_2 Pt_1
(IBAN:[...]), entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, l'importo mensile di € 800,00 rivalutabile annualmente secondo Istat, e ciò fino al raggiungimento della stabile sua indipendenza economica, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, sportive, ricreative, ludiche e scolastiche – compreso il pagamento della retta scolastica dell'istituto privato San PP con sede in Tortona frequentato da - da sostenere Per_1 nell'interesse del figlio (spese tutte concordate e documentate), così come disciplinate dal protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Alessandria che dovranno essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta;
f) L'autovettura Opel Adam tg GC962LT, di proprietà della signora resta in uso alla stessa Pt_1 mentre il signor utilizzerà l'auto aziendale in suo possesso;
Parte_2
g) Nulla è dovuto da un coniuge all'altro essendo entrambi economicamente autosufficienti;
h) I coniugi, si concedono fin d'ora il reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio anche relativi al figlio minore .” Per_1 la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del Codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero nulla ha osservato;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
CF: , nata a [...] il [...] e da Parte_1 C.F._1 [...]
(CF: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
celebrato in data 08/09/2014, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n., Parte, Serie, Anno 2014
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Così deciso in Alessandria, in data 09/12/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.