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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 4754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4754 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Eugenio Forgillo - Presidente -
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di LA,
pubblicata il 10.12.2021 e contraddistinta dal n.2190/21, iscritto al n.828/2022 del
ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 21
gennaio 2025 e pendente
tra
in persona del legale rappresentante p.t., cod. fisc. P.IVA Parte_1
, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del P.IVA_1 [...]
, costituito giusta atto costitutivo di associazione Controparte_1
temporanea di imprese rep. n. 2055 del 15 marzo 2010 per notar Persona_1
in Santo Stintino di Livenza, con le società ed rap- Controparte_2 Controparte_3
presentata e difesa, giusta procura alle liti su foglio separato, dall' avv. Fabio Rossi
(cod. fisc. , indirizzo di posta elettronica certificata: C.F._1 [...]
Email_1
-appellante-
e REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
in persona del legale rappresentante p.t., cod. fisc. e p. Parte_2
IVA , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' avv. Bruno Bello, P.IVA_2
indirizzo di posta elettronica certificata : Email_2
-appellata-
e
, cod. fisc. p.IVA già Controparte_4 P.IVA_3 P.IVA_4 [...]
in persona del procuratore p.t., rappresentata e difesa giusta Controparte_5
procura in calce all'atto di costituzione dall'avv. Andrea Gemma, cod. fisc
– PEC - C.F._2 Email_3
-appellante incidentale-
e
in persona del le- Controparte_6
gale rappresentante p.t., cod. fisc. e p. IVA , rappresentato e difeso, uni- P.IVA_5
tamente e disgiuntamente, giusta procura depositata in uno alla “Comparsa di costitu-
zione di nuovo difensore” nel primo grado di giudizio, dagli avv.ti Massimo Peluso,
cod. fisc. , e CO Peluso, cod. fisc. , C.F._3 CodiceFiscale_4
indirizzi di posta certificata - Email_4 [...]
Email_5
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. con citazione notificata il 17.2.2022 proponeva ap- Parte_1
pello per la riforma della sentenza, indicata in epigrafe, di accoglimento della domanda proposta da detentore del locale sottostante lastrici sola- Parte_2
ri locati ad dalla concessionaria domandava Controparte_5 Parte_3
la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti all'immobile detenuto a cau-
Rg 828/22 est. Sandro Figliozzi
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sa della esecuzione non secondo le regole dell'arte dei lavori di manutenzione straor-
dinaria del lastrico solare. costituitasi nel giudizio, chiedeva Controparte_5
ed otteneva la chiamata in causa di ditta esecutrice dei la- Parte_1
vori.
Le ragioni esposte da conduttrice in locazione Parte_2
dell'immobile sito all' interno del Cis, isola 4, n. 446/447, erano costituite dalla doglian-
za per i danni patiti a seguito della esecuzione non a regola d'arte dei lavori di manu-
tenzione straordinaria di rifacimento della impermeabilizzazione del lastrico solare e di apertura di bocchette antincendio. L'attore lamentava la caduta di intonaco e calcinac-
ci nell' immobile nonché la rottura dei condizionatori allocati sul lastrico solare.
Co La Convenuta opponeva il proprio difetto di legittimazione passiva, con conse-
guente affermazione della responsabilità esclusiva, per danni causati per interventi sui lastrici, di avente disponibilità esclusiva delle aree ed obbli- Controparte_5
gata alla manutenzione in forza dell' art. 8 del contratto di superficie;
nel merito conte-
stava la fondatezza della pretesa attorea, per mancanza di prova circa l'an ed il quan-
tum, e concludeva per il rigetto della domanda ovvero per la affermazione della re-
sponsabilità esclusiva di Controparte_5
L'altra convenuta, eccepiva il suo difetto di legittimazione Controparte_5
passiva allegando di aver affidato in appalto l'esecuzione dei lavori al R.T.I. composto dalla General Membrane, La. RE. ed nonché l'infondatezza della CP_7 Controparte_3
domanda.
La terza chiamata, eccepiva di difetto di legittimazione Parte_1
Cont passiva perché il ra ormai estinto e non poteva essere legit- Parte_1
timamente evocata in giudizio “singolarmente”, contestava la sussistenza di una pro-
pria responsabilità, evidenziando che la causa delle infiltrazioni lamentate fosse ascri-
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vibile ai c.d. perimetrali esterni (non oggetto di appalto) e, con riferimento ai danni ai condizionatori, evidenziando l'assenza di interventi sulle aree occupate dalle macchine di condizionamento, come da specifiche tecniche del contratto di appalto. Produceva
precedenti giurisprudenziali a supporto della dedotta sua estraneità da qualsivoglia re-
sponsabilità.
L'istruttoria consisteva solo nell'espletamento di una CTU, che rilevava: “… i distacchi evidenziati devono essere attribuiti alla posa in opera non correttamente controllata dei chiodi di ancoraggio della prima membrana al supporto” ed anche che: “una scarsa diligenza dell'operatore (RTI ndr) che durante il processo di chiodatura non ha interrot-
to l'intervento laddove una diversa resistenza offerta dal supporto, di cui è possibile avere contezza in fase di fissaggio meccanico, avrebbe dovuto indurre all'interruzione dell'azione in corso”.
Il CTU esaminava le osservazioni e le richieste formulate dai consulenti nominati dalle parti affermando: «…lo scrivente resta sorpreso in merito all'assunto del C.T.P. che pare voler indurre forzatamente lo scrivente ad escludere ogni responsabilità della RTI
General Membrane S.p.A.».
Il consulente quindi quantificava i danni all'immobile in € 9.584,20.
2. Il Tribunale, con la sentenza impugnata, dichiarava la esclusiva responsabilità
della in qualità di mandataria del condannata al pa- Parte_1 CP_8
gamento, in favore della della somma di euro 9.584,20, Parte_2
oltre IVA ed interessi nella misura indicata in motivazione, oltre spese di lite.
Disattendeva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da
[...]
, rilevando che la chiamata in causa avveniva quale mandataria del Parte_1
della quale aveva la rappresentanza esclusiva anche pro- CP_8 Parte_1
cessuale. Riconosceva la fondatezza della domanda di risarcimento dei danni frutto
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delle lavorazioni eseguite dal del quale l'odierna appellante CP_8 Parte_1
era capogruppo mandataria. Giudicava irrilevanti ai fini del contendere i precedenti giurisprudenziali versati agli atti da . Parte_1
3. Con l'appello sottoponeva all'attenzione della Corte i Parte_1
seguenti motivi:
.
1. Erroneo rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva di
[...]
perché il RTI era stato costituito unicamente per dar corso alle attivi- Parte_1
tà di cui alla gara indetta da EGP per le impermeabilizzazioni delle superfici degli edifi-
ci costituenti il CIS e l'Interporto di LA e si scioglieva automaticamente alla conclu-
sione dei lavori il 28/11/2012. Ogni rapporto, ivi incluso quello di mandato conferito alla
Cont capogruppo, tra le società costituenti il si estingueva e non era più esistente all'atto della notifica della chiamata in causa.
.
2. Error in iudicando per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c. in rela-
zione agli artt. 2043 e 2697 c.c. perché la domanda attorea era vaga e generica,
inammissibile ed infondata. L'attrice lamentava la caduta di intonaco e calcinacci in va-
ri punti del soffitto dei locali oggetto della locazione e la foratura in più punti del solaio di copertura con conseguente caduta di intonaco e calcinacci e la rottura dei condizio-
natori (allocati sul lastrico solare) determinata dal loro spostamento effettuato dall'impresa esecutrice dei lavori. Nella pretesa azionata era carente l'antecedente causale dei danni allegati, il momento iniziale delle asserite cadute e rotture di intonaci a monte dei ridetti danni, e, di conseguenza, la sussistenza di nesso eziologico tra la condotta della e i pregiudizi lamentati e la CTU, redatta dopo 4 Parte_1
anni, non era a tal fine utile.
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L'attrice, conduttrice del capannone, avrebbe dovuto provare di avere effettivamente sostenuto i costi per il ripristino del bene o l'esistenza dell'obbligo a restituire il bene nel medesimo stato in cui le era stato consegnato.
.
3. Errore in fatto per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con omessa e/o erronea valutazione delle prove acquisite, perché i lavori erano stati og-
Co getto di ingerenze operate dalla committente EGP e dalla proprietà . L'appaltatore aveva operato quale nudus minister del committente, ovverosia quale mero esecutore materiale delle direttive impartite e sussisteva una responsabilità almeno concorrente della parte committente e di quella proprietaria anche in virtù dell'art. 12 del contratto
Co di locazione concluso tra EGP e , secondo il quale le opere di impermeabilizzazio-
ne sarebbero state realizzate sulla base del progetto e della relazione tecnica già ac-
cettata e condivisa da Interporto e previa approvazione e con controllo, da parte della locatrice della soluzione tecnica di dettaglio.
La Lettera d'ordine n.8400013831 di affidamento dei “Lavori di rifacimento ed imper-
meabilizzazione delle coperture degli edifici di Controparte_9
e applicazione di moduli UNISOLAR flessibili forniti dal Committente, finalizzati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico totalmente integrato”, imponeva all'appaltatore, che la porzione (ndr minima) di progettazione ad esso ultima affidato dovesse “essere eseguita nel rispetto delle forme e dimensioni stabilite dall' e ed CP_5
in accordo con quanto prescritto nel Capitolato Tecnico e relativi allegati e degli even-
tuali elaborati successivamente forniti dall' Le direttive della committen- CP_5
za/proprietà erano dimostrate con la produzione documentale in sede di memorie istruttorie con le missive con le quali sollecitava EGP affinché ve- Parte_1
nissero commissionate opere addizionali in miglioramento anche per le superfici per cui è causa, senza tuttavia ricevere ordine di servizio in tal senso.
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Il CTU rilevava le ingerenze del committente EGP nell'approntamento della progetta-
zione esecutiva, nonché dei tecnici per tutto il corso della fase proget- CP_10
tuale e sulla messa in esecuzione dei lavori, che potevano costituire l'antecedente causale diretto dei danni paventati dalla , con particolare riferimento alla richiesta Pt_2
del responsabile tecnico del di raddoppio della densità della chio- CP_10
datura delle guaine di primo strato, al fine di garantire una ulteriore tenuta al vento,
che aumentava “l'incidenza del verificarsi del fenomeno occorso”.
.
4. Ulteriore errore in fatto per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. Omessa e/o erronea valutazione delle prove acquisite, con riferimento all'accordo transattivo contenuto nella Variante 2 bis al contratto di appalto tra essa
Par
ed EGP, la cui validità e piena operatività aveva formato oggetto di accertamento giudiziale con la richiamata sentenza n. 10386/2017 del Tribunale di Roma che non limitava l'applicabilità della Variante 2 bis ai danni da incendio, oggetto di quel giudi-
zio, ma piuttosto chiariva e valorizzava la volontà contrattuale delle parti prendendo principalmente in considerazione il peso delle reciproche concessioni e rinunce opera-
te in transazione.
L'indeterminatezza del momento temporale di collocazione degli eventi dannosi la-
mentati non escludeva che potessero essersi verificati in data antecedente alla sotto-
scrizione della Variante 2 bis, con conseguente esclusione di responsabilità di Pt_1
[...]
Gli ulteriori precedenti giurisprudenziali resi dallo stesso Tribunale di LA accertava-
no l'estraneità del raggruppamento in ragione del ruolo di mero “nudus minister” da esso assunto in corso di esecuzione delle opere affidategli da EGP.
deduceva che la superficie sovrastante l'immobile condotto Parte_1
dall'attrice ricadesse tra le cosiddette zone “confinate”, come confermato dal Pt_2
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CTU in sede di elaborato peritale, che vista la presenza di grossi macchinari erano state espunte dal contratto di appalto.
II.
5. Ulteriore errore in fatto. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. Vizio di motivazione per nullità insanabile della CTU e/o per omessa valutazione delle osservazioni avanzate dai CTP all'elaborato peritale.
La CTU era nulla perché parte attrice metteva a disposizione del CTU documenti non prodotti in precedenza.
Il Tribunale aveva trascurato le contestazioni avanzate dai consulenti delle parti, in merito al fissaggio dei chiodi e la responsabilità per il distacco delle piccole porzioni di soletta, in merito alla quantificazione del danno.
Così l'appellante concludeva: “
1. in accoglimento del presente gravame, e per i motivi
diffusamente enucleati nella precedente espositiva, riformare in parte qua la sentenza
n. 2190/2021, emessa dal Tribunale Civile di LA, I Sezione, nella persona del Giudi-
ce dott.ssa Simona Esposito,ad esito del procedimento R.G. n. 7160/2013, pubblicata
in data 10/12/2021 e notificata in data 24/1/2022; 2. per l'effetto, ed in via principale,
rigettare integralmente la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attrice in
primo grado, in quanto nulla, inammissibile, priva di Parte_2
fondamento giustificativo in fatto ed in diritto e comunque sprovvista di prova;
3. in via
subordinata, condannare la convenuta e/o la convenuta Controparte_5 [...]
in persona dei relativi rappresentanti in carica, in solido o ciascuna per quanto CP_6
di ragione, a tenere indenne e manlevata la per le ragioni Parte_1
meglio esplicitate nella precedente parte motiva;
4. in ogni caso, con condanna delle
controparti alla rifusione di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre ac-
cessori fiscali e previdenziali come per legge, nonché oltre spese liquidate al CTU nel
corso del procedimento di primo grado R.G. n. 7160/2013. “
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4. Replicava eccependo l'infondatezza dell'appello e Parte_2
perorando la conferma della sentenza di primo grado perché “fondata, precisa, logica e ben motivata.”
Ribatteva che la domanda proposta non poteva essere giudicata generica perché sin dalla citazione erano stati indicati in maniera specifica sia i danni lamentati sia la loro origine.
Concludeva per sentir: “- Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto
dalla , per tutti i motivi ex ante rappresentati;
- Rigetta- Parte_5
re nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- Con vittoria di spese
e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per leg-
ge da attribuire al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.”
5. eccepiva l'inammissibilità del gravame ex art. Controparte_11
342 c.p.c. per mancata indicazione delle ragioni di fatto e di diritto dell'impugnazione e per violazione dell'articolo 348 bis c.p.c.. Contestava la fondatezza del gravame anche nel merito. Contestava la fondatezza dei motivi di appello nn. 1, 3 e 4, facendo riferi-
mento, per i motivi nn. 2 e 5, all'appello incidentale tardivo che proponeva ed alle ar-
gomentazioni svolte sui motivi rimasti assorbiti in primo grado, riproposti in appello.
Cont In virtù del mandato irrevocabile conferito con la costituzione del il mandatario
Cont conserva la rappresentanza del ino all'estinzione di ogni rapporto con il soggetto appaltante. era oltretutto comunque legittimata passiva in proprio, Parte_1
in virtù delle singole responsabilità che sorgono in capo ad ogni società appartenente
Cont Cont all con la costituzione e la formulazione dell'offerta. la era di tipo verticale e
Par
, in quanto mandataria, era effettivamente il soggetto più qualificato in rapporto al complesso delle prestazioni oggetto dell'appalto e quella che ha eseguito material-
Par mente i lavori relativi alla categoria prevalente. Di conseguenza, è a tutti gli effetti
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legittimata passiva e responsabile per le lavorazioni eseguite anche “singolarmente”
ed in maniera autonoma rispetto alle altre parti del RTI.
In merito al terzo motivo di impugnazione ribatteva che l'impresa appaltatrice - lungi dall'essere stata “nudus minister” nelle mani del committente – elaborava sin dall'inizio con il CIS e l'Interporto il progetto esecutivo in conformità con il Capitolato Tecnico
avente ad oggetto la realizzazione dell'impianto.
Co Collaborava con il e l proprietario dell'immobile (e gestore dei Controparte_9
rapporti con i terzi) alla ricerca di soluzioni tecniche da adottare.
Per il quarto motivo di appello ribadiva che le pronunce menzionate dall'appellante erano inerenti fattispecie diverse. La Variante 2bis, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, stabiliva che tutte le eventuali problematiche relative alle infiltrazioni occorse nell'appalto in parola, e quindi legate alle attività svolte, sarebbero state a ca-
rico di . Parte_1
Rilevato che la pretesa attorea non era temporalmente determinata né per quanto concerne la data del verificarsi degli eventi, né per quanto concerne il momento in cui si sarebbero prodotti i danni lamentati. Dunque, nel caso in cui dovesse essere accer-
tata l'esistenza di danni occorsi successivamente al 22.11.2011 e comunque ricondu-
cibili ai lavori eseguiti dalla , la Variante 2 bis sarebbe stata priva di Parte_1
alcun rilievo ipso facto.
In ogni caso, dalla Variante 2 bis non può inferirsi alcuna rinuncia di EGP a diritti non ancora maturati. La rinuncia contenuta nella c.d. Variante 2bis era limitata ai danni di-
retti patiti da EGP sul proprio impianto fotovoltaico, già verificatisi e conosciuti alla data del 22.11.2011. Una diversa interpretazione condurrebbe alla nullità della predetta ri-
nuncia in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene ammissibile la rinuncia soltanto in riferimento a diritti già maturati e dal contenuto de-
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terminato. I precedenti giurisprudenziali citati dall'appellante, ancora, si riferivano a giudizi aventi ad oggetto fattispecie completamente diverse rispetto a quella di cui alla presente causa.
Proponeva appello incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c. per i seguenti motivi:
a) Errato rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva di EGP perché
la prospettazione dei fatti dell'attore nell'atto di citazione imputava la responsabilità
all'impresa esecutrice dei lavori e quindi involgeva una questione di legittimazione e non di merito, come ritenuto dal Tribunale. Ad ogni buon conto sussisteva l'estraneità
della convenuta in relazione ai fatti costitutivi della domanda risarcitoria, posto che in virtù dell'appalto era la RTI General Membrane ad effettuare i lavori di posa degli im-
pianti fotovoltaici e della relativa impermeabilizzazione ed il CTU accertava la correla-
zione causale tra i danni lamentati dalla società Mata e i lavori compiuti dalla stessa appellante.
Non sussisteva responsabilità di EGP neppure ex art. 2051 c.c. perché difettava la prova dell'eventus damni e del nesso eziologico con la cosa in custodia.
b) indeterminatezza della domanda e carenza assoluta di prova non avendo l'attore dimostrato il nesso causale tra il fatto illecito e l'evento dannoso, lo stato dei luoghi an-
tecedente all'esecuzione dei lavori, i danni all'immobile riconducibili all'esecuzione dei lavori in copertura, posto che neppure la CTU era utile allo scopo perché il perito non evidenziava alcun collegamento eziologico tra i danni ed i lavori di manutenzione compiuti limitandosi a descrivere lo stato dei luoghi rinvenuto all'atto degli accessi peri-
tali. non dava prova del fatto costitutivo del diritto al risarcimento. Pt_2
Così concludeva: “In via pregiudiziale: Controparte_5
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello perché, nell'ordine, (i) viola l'art.
342 c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa;
(ii) non ha alcuna ragionevole probabilità di
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essere accolto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per tutti in motivi di cui in narrativa e per
l'effetto confermare integralmente la Sentenza impugnata.
Nel merito:
- rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni me-
glio esposte in narrativa e per l'effetto confermare integralmente la Sentenza impugna-
ta;
In via incidentale:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, dell'appello
principale, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa l'appello incidentale proposto
e, per l'effetto, a parziale riforma della sentenza n. 2190/2021, pubblicata in data
10.10.2021, emessa dal Tribunale di LA nel giudizio r.g. 7160/2013 accogliere le
conclusioni già rassegnate in primo grado, mandando comunque esente
[...]
da qualsivoglia responsabilità. Controparte_12
In ogni caso:
- condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rim-
borso delle spese generali nella misura del 15%.”
5. eccepiva l'infondatezza dell'appello. Rilevava, quanto al secondo motivo CP_6
di gravame, che il CTU riferiva: “allo stato non vi sono prove o elementi ex post che consentano di stabilire se dette macchine al momento dell'esecuzione dei lavori sui luoghi di causa fossero in efficienza e se esse siano state manomesse o danneggiate durante la loro presunta movimentazione o in fase di effettuazione dei lavori” rimetten-
dosi al giudice per la decisione, come anche l'appellante dichiarava.
Contestava l'esistenza di ingerenze del CIS nell'esecuzione dell'appalto ed eviden-
ziava come avesse, in ragione del contratto, quale unico referente Parte_1
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la committente Il CTU precisava che “Tutte le attività di progetta- Controparte_5
zione esecutiva e relative Specifiche Tecniche erano di esclusiva competenza dell'appaltatore ossia di , escludendo così, una qualsivoglia Controparte_5
forma di titolarità in capo al CIS nonché ogni possibile coinvolgimento anche fattuale e
CP_1 Co l'ing. ( referente della ) “in forza di valutazioni tecniche, suggeriva di variare alcuni parametri alla base della calcolazione del numero di chiodature da operare alle guaine di primo strato, al fine di garantire una migliore tenuta al vento, ritenuto, nella zona oggetto di intervento, particolarmente insidioso e capace di conferire alla guaina bituminosa posta in opera sufficiente vulnerabilità al sollevamento. Nel caso di specie,
suggeriva un aumento della velocità di progetto del vento da 27 m/s (97.2 Km/h) a
41.67 m/s (150 Km/h), ed un aumento del coefficiente di sicurezza da 1.5 a 2. Detto
incremento implicava un considerevole aumento del passo della chiodatura, tale da comportare il raddoppio in alcuni punti del numero dei chiodi di fissaggio.
È doveroso precisare che sebbene l'aumento della concentrazione a mq della chioda-
tura abbia comportato un aumento della incidenza del verificarsi del fenomeno occor-
so, tale circostanza deve essere considerata solo per fini puramente statistici, poiché
Cont ciò non giustifica l'incauto comportamento delle maestranze della così come lo
CP_1 stesso ing. ammoniva con sua mail del 14.02.2011”. La raccomandazione ri-
Co Cont conducibile alla era elusa dalle maestranze dell'impresa esecutrice dalla sorveglianza della stazione appaltante EGP e dalla DL.” Quindi: 1) la Parte_6
Co
godeva di autonomia operativa e non pativa alcuna ingerenza da parte del;
[...]
2) era negligente nella esecuzione dell'attività; 3) non adottava i suggerimenti offerti dall'Ingegnere cagionando i danni lamentati dalla CP_14 Parte_2
Concludeva per sentir:”1) rigettare l'appello promosso dalla Parte_1
per tutti i motivi di cui alla narrativa che precede, confermando la sentenza
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n.2190/2021 emessa dal Tribunale di LA il, in persona dell'Ill.mo Signor Giudice,
Dott.ssa Simona Esposito;
2) nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accolto, anche parzialmente,
l'appello con riforma anche parziale della sentenza impugnata e dovesse condannarsi
il così come richiesto, in solido con la per tenere CP_6 Controparte_5
indenne e manlevata la si voglia, in ragione del contratto di Parte_1
superficie in essere tra gli appellati e tenere in- CP_6 Controparte_5
Co denne e manlevare il da quanto eventualmente obbligato a corrispondere con
condanna della Controparte_5
Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione diretta agli scriventi difensori in
quanto antistatari.”
6. All'udienza del 21.1.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
7. La Corte ritiene il gravame principale ammissibile, alla luce del disposto della
Sentenza 16 novembre 2017, n. 27199 delle Sezioni Unite civile di affermazione dell'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, secondo la quale l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affian-
cando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni ad-
dotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincola-
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ta. Le questioni poste, nella fattispecie in esame, sono del tutto evidenti, così come le censure alla prima decisione e la loro rilevanza nell'economia della decisione.
8. Anche l'appello incidentale tardivo proposto da EGP è ammissibile. Con
l'ordinanza n. 15100/2024, emessa nel solco di una consolidata giurisprudenza, gli sanciscono che detta impugnazione può investire un capo autonomo della Parte_7
sentenza perché occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la de-
cisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in di-
scussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata.
Cont 9. Il primo motivo dell'appello principale è infondato perché l'estinzione del di natura verticale, non comportava il venir meno della legittimazione della mandataria
Cont connessa alla regolamentazione dei rapporti connessi ai lavori eseguiti dal che non potevano essere giudicati esauriti per l'intervenuta conclusione dei lavori. Il fatto generatore del danno a terzi si verificava quando il RTI era ancora ovviamente costi-
tuito ed il conseguente rapporto sorto a seguito della nascita dell'obbligazione risarci-
toria non veniva meno non essendo intervenuto alcun mezzo di estinzione dell'obbligazione. La rappresentanza del RTI spettante all'impresa mandataria opera-
va sia sul piano sostanziale che su quello processuale, aveva carattere esclusivo e si estendeva a tutte le operazioni e a tutti gli atti "di qualsiasi natura dipendenti dall'ap-
palto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto" (S.C. ordi-
nanza n. 25204/2011). I lavori, ad ogni buon conto, erano eseguiti proprio dalla im-
presa mandataria, evidentemente unica legittimata passivamente pena la preclusione della possibilità per il danneggiato di far valere il proprio diritto.
10. Il secondo motivo è altrettanto infondato. L'atto di citazione dell'attore in primo grado era certamente completo e specifico nell'indicazione delle date dell'accaduto –
in citazione si legge che il 22.3.2012 ed il 26.3.2012 l'istante constatava la caduta di
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intonaco e calcinacci con verifica della foratura del solaio - delle contestazioni mosse,
Co con l'intervento del chiamato a constatare l'accaduto, dell'origine dei danni, indica-
ti nei lavori eseguiti dalla condannata in primo grado. L'attore allegava i danni i patiti e l'esistenza del nesso di causalità con i lavori di impermeabilizzazione. Produceva an-
che una perizia tecnica di parte- doc. n. 2 indicato nell'atto di citazione - con allegate fotografie che riproducevano lo stato dei luoghi. L'elaborato non era neppure contesta-
to dagli attuali appellanti, principale ed incidentale.
L'attore produceva documentazione attestante l'immediata contestazione alla conve-
nuta CIS.
La CTU confermava la fondatezza delle ragioni attoree. Il consulente verificava la pre-
senza dei danni (pag.12), descriveva i lavori eseguiti, accertava (pag.13) che i distac-
chi “devono essere attribuiti alla posa in opera non correttamente collaudata dei chiodi di ancoraggio della prima membrana di supporto”, constatava esservi stata “una scar-
sa diligenza dell'operatore…”.
L'attore doveva allegare e dimostrare i danni subiti, non le condizioni precedenti dell'immobile, e ciò avveniva compiutamente. Il risarcimento era finalizzato alla elimi-
nazione del pregiudizio subito e ciò necessitava l'esborso quantificato dal CTU.
L'obbligo di restituire il bene nel medesimo stato in cui le era stato consegnato, che secondo l'appellante principale l'attore avrebbe dovuto dimostrare, non necessitava invece di riscontro perché sancito, in materia di locazione, direttamente dalle norme sancite dal legislatore (art. 1590 c.c. posto che i fatti sono precedenti alla legge in te-
ma di locazione finanziaria del 2017).
11. Dalla citata CTU emerge che i lavori erano mal eseguiti dall'appaltatore, come appena indicato. Il ruolo di quest'ultimo come nudus minister - del committente e/o del concedente - non emergeva e, oltretutto, il consulente d'ufficio evidenziava come fos-
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se proprio l'esecuzione errata dei lavori, da parte dell'appaltatore, a verificare il danno.
Dalla CTU espletata in nulla emergeva il coinvolgimento diretto, per aver impartito modalità vincolanti, dei convenuti nella causazione dell'evento. Non era il progetto ad essere stato mal redatto o l'ingerenza di altri a causare il pregiudizio al detentore dell'immobile, bensì la realizzazione delle opere da parte dell'appaltatore.
Co Il raddoppio della densità della chiodatura delle guaine di primo strato, chiesta dal e realizzata al fine di garantire una ulteriore tenuta al vento, che aumentava
“l'incidenza del verificarsi del fenomeno occorso”, non avrebbe comportato alcun dan-
no se l'esecuzione dei lavori fosse stata realizzata secondo le regole dell'arte.
Par 12. L'accordo transattivo tra ed EGP contenuto nella Variante 2 bis al contratto di appalto era inerente fatti precedenti a quelli di causa sui quali quindi non incideva in termini di riparto di responsabilità. La pronunce giurisprudenziali prodotte dal terzo chiamato, relative ad altre controversie, non rivestivano efficacia alcuna nel conten-
zioso in esame.
13. La CTU espletata in primo grado è valida ed efficace anche perché non era tempestivamente proposta dalla parte interessata l'eccezione di invalidità per interve-
nuta acquisizione documentale ulteriore rispetto quella versata in precedenza in atti dalle parti, da sottoporre al giudice alla prima udienza successiva al deposito dell'elaborato, ex art. 157 c.p.c.
In merito alle contestazioni proposte dal CTP della parte poi appellante la Corte con-
stata come il consulente di parte, dopo aver esposto quel che si aspettava dalla CTU
definitiva, deduceva che la responsabilità per il distacco di piccole parti di “soletta…
sono da considerare fisiologiche” in relazione all'alto numero di chiodi infissi. In so-
stanza il CTP confermava la riconducibilità dei danni alle lavorazioni realizzate. Il CTP
Par richiamava anch'egli la transazione perfezionata tra ed EGP, che di certo non do-
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veva essere esaminata dal CTU e sulla alla quantificazione del danno specificava co-
me le parti distaccate fossero di calcestruzzo. Il CTU replicava specificando come nul-
la mutasse, in sostanza, rispetto quanto relazionato.
Le note del CTP erano in buona sostanza esaminate dal CTU, dal giudice del primo grado e ora dalla Corte e, ciò nonostante, in nulla incidono in merito alle ragioni dell'accaduto, all'individuazione dell'autore dei lavori, alla quantificazione della somma necessaria per eliminare il danno.
L'appello principale è quindi rigettato.
14. Anche l'appello incidentale tardivo merita la stessa sorte. Non sussisteva il di-
fetto di legittimazione passiva di EGP perché la stessa era convenuta in giudizio quale esecutrice dei lavori (così la citazione a pag.3) e la questione che gli stessi fossero stati realizzati da altri investiva il merito del giudizio, non la legittimazione della parte.
La Corte di Cassazione, Sezione U civile, Sentenza 16 febbraio 2016, n. 2951, affer-
ma come: “Deve essere condivisa la distinzione tra legittimazione al processo e titola-
rità della posizione soggettiva oggetto dell'azione e deve essere condivisa l'afferma-
zione per cui il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva ma anche passiva, attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda. perché
la legittimazione passiva riguarda l'astratta prospettazione di una condizione dalla quale discendente la posizione di destinatario della pretesa mentre la titolarità effetti-
va, di contro, è questione di merito”.
Egualmente infondato è il secondo motivo dell'appello incidentale tardivo e ciò per le stesse ragioni esposte nel rigettare il secondo motivo dell'appello principale, avente ad oggetto sempre la prova del danno da parte dell'attore.
15. La sentenza di primo grado deve essere quindi confermata e, dal rigetto degli ap-
pelli, discende la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite del grado
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di giudizio con riferimento allo scaglione corrispondente al valore del contenzioso ed applicazione dei minimi tariffari, stante la contenuta complessità delle questioni poste a fondamento della decisione.
16. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per Parte_1
ed
[...] CP_5 Controparte_4
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
e su quello incidentale di avverso la sentenza
[...] Controparte_4
pronunziata dal Tribunale di LA, pubblicata il 10.12.2021 e contraddistinta dal n.2190/21, così provvede:
A) Rigetta entrambi gli appelli;
B) Condanna ed in solido, al Parte_1 Controparte_4
pagamento, in favore di Controparte_6
e delle spese di lite del grado, liquidate per cia-
[...] Parte_2
scuno in €.2.906,00 per competenze, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
C) Distrae le spese liquidate in favore di agli avv.t Massimo Peluso e CO CP_6
Peluso e quelle in favore di all'avv. Bruno Bello, antista- Parte_2
tari.
D) Dichiara la sussistenza, per ed Parte_1 Controparte_5 CP_4
dei requisiti previsti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unifi-
[...]
cato dovuto.
Così deciso il 03.10.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
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dr. Sandro Figliozzi
Rg 828/22
dr. Eugenio Forgillo
est. Sandro Figliozzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Eugenio Forgillo - Presidente -
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di LA,
pubblicata il 10.12.2021 e contraddistinta dal n.2190/21, iscritto al n.828/2022 del
ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 21
gennaio 2025 e pendente
tra
in persona del legale rappresentante p.t., cod. fisc. P.IVA Parte_1
, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del P.IVA_1 [...]
, costituito giusta atto costitutivo di associazione Controparte_1
temporanea di imprese rep. n. 2055 del 15 marzo 2010 per notar Persona_1
in Santo Stintino di Livenza, con le società ed rap- Controparte_2 Controparte_3
presentata e difesa, giusta procura alle liti su foglio separato, dall' avv. Fabio Rossi
(cod. fisc. , indirizzo di posta elettronica certificata: C.F._1 [...]
Email_1
-appellante-
e REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
in persona del legale rappresentante p.t., cod. fisc. e p. Parte_2
IVA , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' avv. Bruno Bello, P.IVA_2
indirizzo di posta elettronica certificata : Email_2
-appellata-
e
, cod. fisc. p.IVA già Controparte_4 P.IVA_3 P.IVA_4 [...]
in persona del procuratore p.t., rappresentata e difesa giusta Controparte_5
procura in calce all'atto di costituzione dall'avv. Andrea Gemma, cod. fisc
– PEC - C.F._2 Email_3
-appellante incidentale-
e
in persona del le- Controparte_6
gale rappresentante p.t., cod. fisc. e p. IVA , rappresentato e difeso, uni- P.IVA_5
tamente e disgiuntamente, giusta procura depositata in uno alla “Comparsa di costitu-
zione di nuovo difensore” nel primo grado di giudizio, dagli avv.ti Massimo Peluso,
cod. fisc. , e CO Peluso, cod. fisc. , C.F._3 CodiceFiscale_4
indirizzi di posta certificata - Email_4 [...]
Email_5
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. con citazione notificata il 17.2.2022 proponeva ap- Parte_1
pello per la riforma della sentenza, indicata in epigrafe, di accoglimento della domanda proposta da detentore del locale sottostante lastrici sola- Parte_2
ri locati ad dalla concessionaria domandava Controparte_5 Parte_3
la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti all'immobile detenuto a cau-
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sa della esecuzione non secondo le regole dell'arte dei lavori di manutenzione straor-
dinaria del lastrico solare. costituitasi nel giudizio, chiedeva Controparte_5
ed otteneva la chiamata in causa di ditta esecutrice dei la- Parte_1
vori.
Le ragioni esposte da conduttrice in locazione Parte_2
dell'immobile sito all' interno del Cis, isola 4, n. 446/447, erano costituite dalla doglian-
za per i danni patiti a seguito della esecuzione non a regola d'arte dei lavori di manu-
tenzione straordinaria di rifacimento della impermeabilizzazione del lastrico solare e di apertura di bocchette antincendio. L'attore lamentava la caduta di intonaco e calcinac-
ci nell' immobile nonché la rottura dei condizionatori allocati sul lastrico solare.
Co La Convenuta opponeva il proprio difetto di legittimazione passiva, con conse-
guente affermazione della responsabilità esclusiva, per danni causati per interventi sui lastrici, di avente disponibilità esclusiva delle aree ed obbli- Controparte_5
gata alla manutenzione in forza dell' art. 8 del contratto di superficie;
nel merito conte-
stava la fondatezza della pretesa attorea, per mancanza di prova circa l'an ed il quan-
tum, e concludeva per il rigetto della domanda ovvero per la affermazione della re-
sponsabilità esclusiva di Controparte_5
L'altra convenuta, eccepiva il suo difetto di legittimazione Controparte_5
passiva allegando di aver affidato in appalto l'esecuzione dei lavori al R.T.I. composto dalla General Membrane, La. RE. ed nonché l'infondatezza della CP_7 Controparte_3
domanda.
La terza chiamata, eccepiva di difetto di legittimazione Parte_1
Cont passiva perché il ra ormai estinto e non poteva essere legit- Parte_1
timamente evocata in giudizio “singolarmente”, contestava la sussistenza di una pro-
pria responsabilità, evidenziando che la causa delle infiltrazioni lamentate fosse ascri-
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vibile ai c.d. perimetrali esterni (non oggetto di appalto) e, con riferimento ai danni ai condizionatori, evidenziando l'assenza di interventi sulle aree occupate dalle macchine di condizionamento, come da specifiche tecniche del contratto di appalto. Produceva
precedenti giurisprudenziali a supporto della dedotta sua estraneità da qualsivoglia re-
sponsabilità.
L'istruttoria consisteva solo nell'espletamento di una CTU, che rilevava: “… i distacchi evidenziati devono essere attribuiti alla posa in opera non correttamente controllata dei chiodi di ancoraggio della prima membrana al supporto” ed anche che: “una scarsa diligenza dell'operatore (RTI ndr) che durante il processo di chiodatura non ha interrot-
to l'intervento laddove una diversa resistenza offerta dal supporto, di cui è possibile avere contezza in fase di fissaggio meccanico, avrebbe dovuto indurre all'interruzione dell'azione in corso”.
Il CTU esaminava le osservazioni e le richieste formulate dai consulenti nominati dalle parti affermando: «…lo scrivente resta sorpreso in merito all'assunto del C.T.P. che pare voler indurre forzatamente lo scrivente ad escludere ogni responsabilità della RTI
General Membrane S.p.A.».
Il consulente quindi quantificava i danni all'immobile in € 9.584,20.
2. Il Tribunale, con la sentenza impugnata, dichiarava la esclusiva responsabilità
della in qualità di mandataria del condannata al pa- Parte_1 CP_8
gamento, in favore della della somma di euro 9.584,20, Parte_2
oltre IVA ed interessi nella misura indicata in motivazione, oltre spese di lite.
Disattendeva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da
[...]
, rilevando che la chiamata in causa avveniva quale mandataria del Parte_1
della quale aveva la rappresentanza esclusiva anche pro- CP_8 Parte_1
cessuale. Riconosceva la fondatezza della domanda di risarcimento dei danni frutto
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delle lavorazioni eseguite dal del quale l'odierna appellante CP_8 Parte_1
era capogruppo mandataria. Giudicava irrilevanti ai fini del contendere i precedenti giurisprudenziali versati agli atti da . Parte_1
3. Con l'appello sottoponeva all'attenzione della Corte i Parte_1
seguenti motivi:
.
1. Erroneo rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva di
[...]
perché il RTI era stato costituito unicamente per dar corso alle attivi- Parte_1
tà di cui alla gara indetta da EGP per le impermeabilizzazioni delle superfici degli edifi-
ci costituenti il CIS e l'Interporto di LA e si scioglieva automaticamente alla conclu-
sione dei lavori il 28/11/2012. Ogni rapporto, ivi incluso quello di mandato conferito alla
Cont capogruppo, tra le società costituenti il si estingueva e non era più esistente all'atto della notifica della chiamata in causa.
.
2. Error in iudicando per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c. in rela-
zione agli artt. 2043 e 2697 c.c. perché la domanda attorea era vaga e generica,
inammissibile ed infondata. L'attrice lamentava la caduta di intonaco e calcinacci in va-
ri punti del soffitto dei locali oggetto della locazione e la foratura in più punti del solaio di copertura con conseguente caduta di intonaco e calcinacci e la rottura dei condizio-
natori (allocati sul lastrico solare) determinata dal loro spostamento effettuato dall'impresa esecutrice dei lavori. Nella pretesa azionata era carente l'antecedente causale dei danni allegati, il momento iniziale delle asserite cadute e rotture di intonaci a monte dei ridetti danni, e, di conseguenza, la sussistenza di nesso eziologico tra la condotta della e i pregiudizi lamentati e la CTU, redatta dopo 4 Parte_1
anni, non era a tal fine utile.
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L'attrice, conduttrice del capannone, avrebbe dovuto provare di avere effettivamente sostenuto i costi per il ripristino del bene o l'esistenza dell'obbligo a restituire il bene nel medesimo stato in cui le era stato consegnato.
.
3. Errore in fatto per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con omessa e/o erronea valutazione delle prove acquisite, perché i lavori erano stati og-
Co getto di ingerenze operate dalla committente EGP e dalla proprietà . L'appaltatore aveva operato quale nudus minister del committente, ovverosia quale mero esecutore materiale delle direttive impartite e sussisteva una responsabilità almeno concorrente della parte committente e di quella proprietaria anche in virtù dell'art. 12 del contratto
Co di locazione concluso tra EGP e , secondo il quale le opere di impermeabilizzazio-
ne sarebbero state realizzate sulla base del progetto e della relazione tecnica già ac-
cettata e condivisa da Interporto e previa approvazione e con controllo, da parte della locatrice della soluzione tecnica di dettaglio.
La Lettera d'ordine n.8400013831 di affidamento dei “Lavori di rifacimento ed imper-
meabilizzazione delle coperture degli edifici di Controparte_9
e applicazione di moduli UNISOLAR flessibili forniti dal Committente, finalizzati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico totalmente integrato”, imponeva all'appaltatore, che la porzione (ndr minima) di progettazione ad esso ultima affidato dovesse “essere eseguita nel rispetto delle forme e dimensioni stabilite dall' e ed CP_5
in accordo con quanto prescritto nel Capitolato Tecnico e relativi allegati e degli even-
tuali elaborati successivamente forniti dall' Le direttive della committen- CP_5
za/proprietà erano dimostrate con la produzione documentale in sede di memorie istruttorie con le missive con le quali sollecitava EGP affinché ve- Parte_1
nissero commissionate opere addizionali in miglioramento anche per le superfici per cui è causa, senza tuttavia ricevere ordine di servizio in tal senso.
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Il CTU rilevava le ingerenze del committente EGP nell'approntamento della progetta-
zione esecutiva, nonché dei tecnici per tutto il corso della fase proget- CP_10
tuale e sulla messa in esecuzione dei lavori, che potevano costituire l'antecedente causale diretto dei danni paventati dalla , con particolare riferimento alla richiesta Pt_2
del responsabile tecnico del di raddoppio della densità della chio- CP_10
datura delle guaine di primo strato, al fine di garantire una ulteriore tenuta al vento,
che aumentava “l'incidenza del verificarsi del fenomeno occorso”.
.
4. Ulteriore errore in fatto per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. Omessa e/o erronea valutazione delle prove acquisite, con riferimento all'accordo transattivo contenuto nella Variante 2 bis al contratto di appalto tra essa
Par
ed EGP, la cui validità e piena operatività aveva formato oggetto di accertamento giudiziale con la richiamata sentenza n. 10386/2017 del Tribunale di Roma che non limitava l'applicabilità della Variante 2 bis ai danni da incendio, oggetto di quel giudi-
zio, ma piuttosto chiariva e valorizzava la volontà contrattuale delle parti prendendo principalmente in considerazione il peso delle reciproche concessioni e rinunce opera-
te in transazione.
L'indeterminatezza del momento temporale di collocazione degli eventi dannosi la-
mentati non escludeva che potessero essersi verificati in data antecedente alla sotto-
scrizione della Variante 2 bis, con conseguente esclusione di responsabilità di Pt_1
[...]
Gli ulteriori precedenti giurisprudenziali resi dallo stesso Tribunale di LA accertava-
no l'estraneità del raggruppamento in ragione del ruolo di mero “nudus minister” da esso assunto in corso di esecuzione delle opere affidategli da EGP.
deduceva che la superficie sovrastante l'immobile condotto Parte_1
dall'attrice ricadesse tra le cosiddette zone “confinate”, come confermato dal Pt_2
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CTU in sede di elaborato peritale, che vista la presenza di grossi macchinari erano state espunte dal contratto di appalto.
II.
5. Ulteriore errore in fatto. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. Vizio di motivazione per nullità insanabile della CTU e/o per omessa valutazione delle osservazioni avanzate dai CTP all'elaborato peritale.
La CTU era nulla perché parte attrice metteva a disposizione del CTU documenti non prodotti in precedenza.
Il Tribunale aveva trascurato le contestazioni avanzate dai consulenti delle parti, in merito al fissaggio dei chiodi e la responsabilità per il distacco delle piccole porzioni di soletta, in merito alla quantificazione del danno.
Così l'appellante concludeva: “
1. in accoglimento del presente gravame, e per i motivi
diffusamente enucleati nella precedente espositiva, riformare in parte qua la sentenza
n. 2190/2021, emessa dal Tribunale Civile di LA, I Sezione, nella persona del Giudi-
ce dott.ssa Simona Esposito,ad esito del procedimento R.G. n. 7160/2013, pubblicata
in data 10/12/2021 e notificata in data 24/1/2022; 2. per l'effetto, ed in via principale,
rigettare integralmente la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attrice in
primo grado, in quanto nulla, inammissibile, priva di Parte_2
fondamento giustificativo in fatto ed in diritto e comunque sprovvista di prova;
3. in via
subordinata, condannare la convenuta e/o la convenuta Controparte_5 [...]
in persona dei relativi rappresentanti in carica, in solido o ciascuna per quanto CP_6
di ragione, a tenere indenne e manlevata la per le ragioni Parte_1
meglio esplicitate nella precedente parte motiva;
4. in ogni caso, con condanna delle
controparti alla rifusione di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre ac-
cessori fiscali e previdenziali come per legge, nonché oltre spese liquidate al CTU nel
corso del procedimento di primo grado R.G. n. 7160/2013. “
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4. Replicava eccependo l'infondatezza dell'appello e Parte_2
perorando la conferma della sentenza di primo grado perché “fondata, precisa, logica e ben motivata.”
Ribatteva che la domanda proposta non poteva essere giudicata generica perché sin dalla citazione erano stati indicati in maniera specifica sia i danni lamentati sia la loro origine.
Concludeva per sentir: “- Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto
dalla , per tutti i motivi ex ante rappresentati;
- Rigetta- Parte_5
re nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- Con vittoria di spese
e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per leg-
ge da attribuire al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.”
5. eccepiva l'inammissibilità del gravame ex art. Controparte_11
342 c.p.c. per mancata indicazione delle ragioni di fatto e di diritto dell'impugnazione e per violazione dell'articolo 348 bis c.p.c.. Contestava la fondatezza del gravame anche nel merito. Contestava la fondatezza dei motivi di appello nn. 1, 3 e 4, facendo riferi-
mento, per i motivi nn. 2 e 5, all'appello incidentale tardivo che proponeva ed alle ar-
gomentazioni svolte sui motivi rimasti assorbiti in primo grado, riproposti in appello.
Cont In virtù del mandato irrevocabile conferito con la costituzione del il mandatario
Cont conserva la rappresentanza del ino all'estinzione di ogni rapporto con il soggetto appaltante. era oltretutto comunque legittimata passiva in proprio, Parte_1
in virtù delle singole responsabilità che sorgono in capo ad ogni società appartenente
Cont Cont all con la costituzione e la formulazione dell'offerta. la era di tipo verticale e
Par
, in quanto mandataria, era effettivamente il soggetto più qualificato in rapporto al complesso delle prestazioni oggetto dell'appalto e quella che ha eseguito material-
Par mente i lavori relativi alla categoria prevalente. Di conseguenza, è a tutti gli effetti
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legittimata passiva e responsabile per le lavorazioni eseguite anche “singolarmente”
ed in maniera autonoma rispetto alle altre parti del RTI.
In merito al terzo motivo di impugnazione ribatteva che l'impresa appaltatrice - lungi dall'essere stata “nudus minister” nelle mani del committente – elaborava sin dall'inizio con il CIS e l'Interporto il progetto esecutivo in conformità con il Capitolato Tecnico
avente ad oggetto la realizzazione dell'impianto.
Co Collaborava con il e l proprietario dell'immobile (e gestore dei Controparte_9
rapporti con i terzi) alla ricerca di soluzioni tecniche da adottare.
Per il quarto motivo di appello ribadiva che le pronunce menzionate dall'appellante erano inerenti fattispecie diverse. La Variante 2bis, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, stabiliva che tutte le eventuali problematiche relative alle infiltrazioni occorse nell'appalto in parola, e quindi legate alle attività svolte, sarebbero state a ca-
rico di . Parte_1
Rilevato che la pretesa attorea non era temporalmente determinata né per quanto concerne la data del verificarsi degli eventi, né per quanto concerne il momento in cui si sarebbero prodotti i danni lamentati. Dunque, nel caso in cui dovesse essere accer-
tata l'esistenza di danni occorsi successivamente al 22.11.2011 e comunque ricondu-
cibili ai lavori eseguiti dalla , la Variante 2 bis sarebbe stata priva di Parte_1
alcun rilievo ipso facto.
In ogni caso, dalla Variante 2 bis non può inferirsi alcuna rinuncia di EGP a diritti non ancora maturati. La rinuncia contenuta nella c.d. Variante 2bis era limitata ai danni di-
retti patiti da EGP sul proprio impianto fotovoltaico, già verificatisi e conosciuti alla data del 22.11.2011. Una diversa interpretazione condurrebbe alla nullità della predetta ri-
nuncia in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene ammissibile la rinuncia soltanto in riferimento a diritti già maturati e dal contenuto de-
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terminato. I precedenti giurisprudenziali citati dall'appellante, ancora, si riferivano a giudizi aventi ad oggetto fattispecie completamente diverse rispetto a quella di cui alla presente causa.
Proponeva appello incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c. per i seguenti motivi:
a) Errato rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva di EGP perché
la prospettazione dei fatti dell'attore nell'atto di citazione imputava la responsabilità
all'impresa esecutrice dei lavori e quindi involgeva una questione di legittimazione e non di merito, come ritenuto dal Tribunale. Ad ogni buon conto sussisteva l'estraneità
della convenuta in relazione ai fatti costitutivi della domanda risarcitoria, posto che in virtù dell'appalto era la RTI General Membrane ad effettuare i lavori di posa degli im-
pianti fotovoltaici e della relativa impermeabilizzazione ed il CTU accertava la correla-
zione causale tra i danni lamentati dalla società Mata e i lavori compiuti dalla stessa appellante.
Non sussisteva responsabilità di EGP neppure ex art. 2051 c.c. perché difettava la prova dell'eventus damni e del nesso eziologico con la cosa in custodia.
b) indeterminatezza della domanda e carenza assoluta di prova non avendo l'attore dimostrato il nesso causale tra il fatto illecito e l'evento dannoso, lo stato dei luoghi an-
tecedente all'esecuzione dei lavori, i danni all'immobile riconducibili all'esecuzione dei lavori in copertura, posto che neppure la CTU era utile allo scopo perché il perito non evidenziava alcun collegamento eziologico tra i danni ed i lavori di manutenzione compiuti limitandosi a descrivere lo stato dei luoghi rinvenuto all'atto degli accessi peri-
tali. non dava prova del fatto costitutivo del diritto al risarcimento. Pt_2
Così concludeva: “In via pregiudiziale: Controparte_5
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello perché, nell'ordine, (i) viola l'art.
342 c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa;
(ii) non ha alcuna ragionevole probabilità di
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essere accolto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per tutti in motivi di cui in narrativa e per
l'effetto confermare integralmente la Sentenza impugnata.
Nel merito:
- rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni me-
glio esposte in narrativa e per l'effetto confermare integralmente la Sentenza impugna-
ta;
In via incidentale:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, dell'appello
principale, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa l'appello incidentale proposto
e, per l'effetto, a parziale riforma della sentenza n. 2190/2021, pubblicata in data
10.10.2021, emessa dal Tribunale di LA nel giudizio r.g. 7160/2013 accogliere le
conclusioni già rassegnate in primo grado, mandando comunque esente
[...]
da qualsivoglia responsabilità. Controparte_12
In ogni caso:
- condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rim-
borso delle spese generali nella misura del 15%.”
5. eccepiva l'infondatezza dell'appello. Rilevava, quanto al secondo motivo CP_6
di gravame, che il CTU riferiva: “allo stato non vi sono prove o elementi ex post che consentano di stabilire se dette macchine al momento dell'esecuzione dei lavori sui luoghi di causa fossero in efficienza e se esse siano state manomesse o danneggiate durante la loro presunta movimentazione o in fase di effettuazione dei lavori” rimetten-
dosi al giudice per la decisione, come anche l'appellante dichiarava.
Contestava l'esistenza di ingerenze del CIS nell'esecuzione dell'appalto ed eviden-
ziava come avesse, in ragione del contratto, quale unico referente Parte_1
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la committente Il CTU precisava che “Tutte le attività di progetta- Controparte_5
zione esecutiva e relative Specifiche Tecniche erano di esclusiva competenza dell'appaltatore ossia di , escludendo così, una qualsivoglia Controparte_5
forma di titolarità in capo al CIS nonché ogni possibile coinvolgimento anche fattuale e
CP_1 Co l'ing. ( referente della ) “in forza di valutazioni tecniche, suggeriva di variare alcuni parametri alla base della calcolazione del numero di chiodature da operare alle guaine di primo strato, al fine di garantire una migliore tenuta al vento, ritenuto, nella zona oggetto di intervento, particolarmente insidioso e capace di conferire alla guaina bituminosa posta in opera sufficiente vulnerabilità al sollevamento. Nel caso di specie,
suggeriva un aumento della velocità di progetto del vento da 27 m/s (97.2 Km/h) a
41.67 m/s (150 Km/h), ed un aumento del coefficiente di sicurezza da 1.5 a 2. Detto
incremento implicava un considerevole aumento del passo della chiodatura, tale da comportare il raddoppio in alcuni punti del numero dei chiodi di fissaggio.
È doveroso precisare che sebbene l'aumento della concentrazione a mq della chioda-
tura abbia comportato un aumento della incidenza del verificarsi del fenomeno occor-
so, tale circostanza deve essere considerata solo per fini puramente statistici, poiché
Cont ciò non giustifica l'incauto comportamento delle maestranze della così come lo
CP_1 stesso ing. ammoniva con sua mail del 14.02.2011”. La raccomandazione ri-
Co Cont conducibile alla era elusa dalle maestranze dell'impresa esecutrice dalla sorveglianza della stazione appaltante EGP e dalla DL.” Quindi: 1) la Parte_6
Co
godeva di autonomia operativa e non pativa alcuna ingerenza da parte del;
[...]
2) era negligente nella esecuzione dell'attività; 3) non adottava i suggerimenti offerti dall'Ingegnere cagionando i danni lamentati dalla CP_14 Parte_2
Concludeva per sentir:”1) rigettare l'appello promosso dalla Parte_1
per tutti i motivi di cui alla narrativa che precede, confermando la sentenza
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n.2190/2021 emessa dal Tribunale di LA il, in persona dell'Ill.mo Signor Giudice,
Dott.ssa Simona Esposito;
2) nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accolto, anche parzialmente,
l'appello con riforma anche parziale della sentenza impugnata e dovesse condannarsi
il così come richiesto, in solido con la per tenere CP_6 Controparte_5
indenne e manlevata la si voglia, in ragione del contratto di Parte_1
superficie in essere tra gli appellati e tenere in- CP_6 Controparte_5
Co denne e manlevare il da quanto eventualmente obbligato a corrispondere con
condanna della Controparte_5
Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione diretta agli scriventi difensori in
quanto antistatari.”
6. All'udienza del 21.1.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
7. La Corte ritiene il gravame principale ammissibile, alla luce del disposto della
Sentenza 16 novembre 2017, n. 27199 delle Sezioni Unite civile di affermazione dell'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, secondo la quale l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affian-
cando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni ad-
dotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincola-
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ta. Le questioni poste, nella fattispecie in esame, sono del tutto evidenti, così come le censure alla prima decisione e la loro rilevanza nell'economia della decisione.
8. Anche l'appello incidentale tardivo proposto da EGP è ammissibile. Con
l'ordinanza n. 15100/2024, emessa nel solco di una consolidata giurisprudenza, gli sanciscono che detta impugnazione può investire un capo autonomo della Parte_7
sentenza perché occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la de-
cisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in di-
scussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata.
Cont 9. Il primo motivo dell'appello principale è infondato perché l'estinzione del di natura verticale, non comportava il venir meno della legittimazione della mandataria
Cont connessa alla regolamentazione dei rapporti connessi ai lavori eseguiti dal che non potevano essere giudicati esauriti per l'intervenuta conclusione dei lavori. Il fatto generatore del danno a terzi si verificava quando il RTI era ancora ovviamente costi-
tuito ed il conseguente rapporto sorto a seguito della nascita dell'obbligazione risarci-
toria non veniva meno non essendo intervenuto alcun mezzo di estinzione dell'obbligazione. La rappresentanza del RTI spettante all'impresa mandataria opera-
va sia sul piano sostanziale che su quello processuale, aveva carattere esclusivo e si estendeva a tutte le operazioni e a tutti gli atti "di qualsiasi natura dipendenti dall'ap-
palto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto" (S.C. ordi-
nanza n. 25204/2011). I lavori, ad ogni buon conto, erano eseguiti proprio dalla im-
presa mandataria, evidentemente unica legittimata passivamente pena la preclusione della possibilità per il danneggiato di far valere il proprio diritto.
10. Il secondo motivo è altrettanto infondato. L'atto di citazione dell'attore in primo grado era certamente completo e specifico nell'indicazione delle date dell'accaduto –
in citazione si legge che il 22.3.2012 ed il 26.3.2012 l'istante constatava la caduta di
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intonaco e calcinacci con verifica della foratura del solaio - delle contestazioni mosse,
Co con l'intervento del chiamato a constatare l'accaduto, dell'origine dei danni, indica-
ti nei lavori eseguiti dalla condannata in primo grado. L'attore allegava i danni i patiti e l'esistenza del nesso di causalità con i lavori di impermeabilizzazione. Produceva an-
che una perizia tecnica di parte- doc. n. 2 indicato nell'atto di citazione - con allegate fotografie che riproducevano lo stato dei luoghi. L'elaborato non era neppure contesta-
to dagli attuali appellanti, principale ed incidentale.
L'attore produceva documentazione attestante l'immediata contestazione alla conve-
nuta CIS.
La CTU confermava la fondatezza delle ragioni attoree. Il consulente verificava la pre-
senza dei danni (pag.12), descriveva i lavori eseguiti, accertava (pag.13) che i distac-
chi “devono essere attribuiti alla posa in opera non correttamente collaudata dei chiodi di ancoraggio della prima membrana di supporto”, constatava esservi stata “una scar-
sa diligenza dell'operatore…”.
L'attore doveva allegare e dimostrare i danni subiti, non le condizioni precedenti dell'immobile, e ciò avveniva compiutamente. Il risarcimento era finalizzato alla elimi-
nazione del pregiudizio subito e ciò necessitava l'esborso quantificato dal CTU.
L'obbligo di restituire il bene nel medesimo stato in cui le era stato consegnato, che secondo l'appellante principale l'attore avrebbe dovuto dimostrare, non necessitava invece di riscontro perché sancito, in materia di locazione, direttamente dalle norme sancite dal legislatore (art. 1590 c.c. posto che i fatti sono precedenti alla legge in te-
ma di locazione finanziaria del 2017).
11. Dalla citata CTU emerge che i lavori erano mal eseguiti dall'appaltatore, come appena indicato. Il ruolo di quest'ultimo come nudus minister - del committente e/o del concedente - non emergeva e, oltretutto, il consulente d'ufficio evidenziava come fos-
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se proprio l'esecuzione errata dei lavori, da parte dell'appaltatore, a verificare il danno.
Dalla CTU espletata in nulla emergeva il coinvolgimento diretto, per aver impartito modalità vincolanti, dei convenuti nella causazione dell'evento. Non era il progetto ad essere stato mal redatto o l'ingerenza di altri a causare il pregiudizio al detentore dell'immobile, bensì la realizzazione delle opere da parte dell'appaltatore.
Co Il raddoppio della densità della chiodatura delle guaine di primo strato, chiesta dal e realizzata al fine di garantire una ulteriore tenuta al vento, che aumentava
“l'incidenza del verificarsi del fenomeno occorso”, non avrebbe comportato alcun dan-
no se l'esecuzione dei lavori fosse stata realizzata secondo le regole dell'arte.
Par 12. L'accordo transattivo tra ed EGP contenuto nella Variante 2 bis al contratto di appalto era inerente fatti precedenti a quelli di causa sui quali quindi non incideva in termini di riparto di responsabilità. La pronunce giurisprudenziali prodotte dal terzo chiamato, relative ad altre controversie, non rivestivano efficacia alcuna nel conten-
zioso in esame.
13. La CTU espletata in primo grado è valida ed efficace anche perché non era tempestivamente proposta dalla parte interessata l'eccezione di invalidità per interve-
nuta acquisizione documentale ulteriore rispetto quella versata in precedenza in atti dalle parti, da sottoporre al giudice alla prima udienza successiva al deposito dell'elaborato, ex art. 157 c.p.c.
In merito alle contestazioni proposte dal CTP della parte poi appellante la Corte con-
stata come il consulente di parte, dopo aver esposto quel che si aspettava dalla CTU
definitiva, deduceva che la responsabilità per il distacco di piccole parti di “soletta…
sono da considerare fisiologiche” in relazione all'alto numero di chiodi infissi. In so-
stanza il CTP confermava la riconducibilità dei danni alle lavorazioni realizzate. Il CTP
Par richiamava anch'egli la transazione perfezionata tra ed EGP, che di certo non do-
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veva essere esaminata dal CTU e sulla alla quantificazione del danno specificava co-
me le parti distaccate fossero di calcestruzzo. Il CTU replicava specificando come nul-
la mutasse, in sostanza, rispetto quanto relazionato.
Le note del CTP erano in buona sostanza esaminate dal CTU, dal giudice del primo grado e ora dalla Corte e, ciò nonostante, in nulla incidono in merito alle ragioni dell'accaduto, all'individuazione dell'autore dei lavori, alla quantificazione della somma necessaria per eliminare il danno.
L'appello principale è quindi rigettato.
14. Anche l'appello incidentale tardivo merita la stessa sorte. Non sussisteva il di-
fetto di legittimazione passiva di EGP perché la stessa era convenuta in giudizio quale esecutrice dei lavori (così la citazione a pag.3) e la questione che gli stessi fossero stati realizzati da altri investiva il merito del giudizio, non la legittimazione della parte.
La Corte di Cassazione, Sezione U civile, Sentenza 16 febbraio 2016, n. 2951, affer-
ma come: “Deve essere condivisa la distinzione tra legittimazione al processo e titola-
rità della posizione soggettiva oggetto dell'azione e deve essere condivisa l'afferma-
zione per cui il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva ma anche passiva, attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda. perché
la legittimazione passiva riguarda l'astratta prospettazione di una condizione dalla quale discendente la posizione di destinatario della pretesa mentre la titolarità effetti-
va, di contro, è questione di merito”.
Egualmente infondato è il secondo motivo dell'appello incidentale tardivo e ciò per le stesse ragioni esposte nel rigettare il secondo motivo dell'appello principale, avente ad oggetto sempre la prova del danno da parte dell'attore.
15. La sentenza di primo grado deve essere quindi confermata e, dal rigetto degli ap-
pelli, discende la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite del grado
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di giudizio con riferimento allo scaglione corrispondente al valore del contenzioso ed applicazione dei minimi tariffari, stante la contenuta complessità delle questioni poste a fondamento della decisione.
16. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per Parte_1
ed
[...] CP_5 Controparte_4
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
e su quello incidentale di avverso la sentenza
[...] Controparte_4
pronunziata dal Tribunale di LA, pubblicata il 10.12.2021 e contraddistinta dal n.2190/21, così provvede:
A) Rigetta entrambi gli appelli;
B) Condanna ed in solido, al Parte_1 Controparte_4
pagamento, in favore di Controparte_6
e delle spese di lite del grado, liquidate per cia-
[...] Parte_2
scuno in €.2.906,00 per competenze, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
C) Distrae le spese liquidate in favore di agli avv.t Massimo Peluso e CO CP_6
Peluso e quelle in favore di all'avv. Bruno Bello, antista- Parte_2
tari.
D) Dichiara la sussistenza, per ed Parte_1 Controparte_5 CP_4
dei requisiti previsti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unifi-
[...]
cato dovuto.
Così deciso il 03.10.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
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dr. Sandro Figliozzi
Rg 828/22
dr. Eugenio Forgillo
est. Sandro Figliozzi
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