Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/02/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4894/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est.
Dott.ssa Maderna Valentina Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26 aprile 2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Lorenzo Fuccella con studio in Milano via Podgora n. 7 presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) CP_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Lorenzo Fuccella con studio in Milano via Podgora n. 7 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LI in Campania (NA) il 06/08/2014
(anno 2014, atto n. 142, reg. parte II, serie A)
In comunione legale dei beni.
Separati con sentenza n. 905/2024 emessa in ata 19/06/2024 e pubblicata in data 4 luglio 2024 nell'ambito del presente procedimento (passata in giudicato); pagina 1 di 4
con i seguenti figli: C.F. nata a [...] il Persona_1 C.F._3
17/10/2015 e , nato a [...] il [...] Persona_2 CodiceFiscale_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26 aprile 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e, per l'effetto, disporre in ordine alla cura, accudimento, istruzione, educazione e mantenimento secondo le concordate condizioni del presente piano genitoriale: - i figli minori ed saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Per_2 genitori con collocamento presso la madre, attualmente presso il domicilio sito in CU NO
(MI) Via della Libertà n. 13; i genitori si impegneranno a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i coniugi dichiarano che i figli Persona_1 ed avranno la residenza anagrafica presso la madre stante il collocamento prevalente Per_2 presso la stessa;
- entrambi i genitori avranno la responsabilità genitoriale che sarà esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di ciascun figlio;
- il padre potrà tenere con sé i figli ed nei fine settimana, a settimane alterne, Persona_1 Per_2 dal venerdì sera a partire dalle ore 21,00 allorquando prenderà i figli presso l'abitazione della SI.ra , sino a lunedì mattina allorquando il SI. accompagnerà i figli al nido ed Parte_1 CP_1 alla scuola materna;
inoltre i figli ed trascorreranno con il padre 2 notti a Persona_1 Per_2 settimana, nelle settimane in cui quest'ultimo non avrà il week end di frequentazione e, più precisamente, dal mercoledì alle ore 21,00, allorquando preleverà i figli presso l'abitazione della SI.ra , sino alla mattina successiva allorquando poterà i figli a scuola, e poi giovedì Parte_1 seguente, dalle ore 21,00 allorquando preleverà i figli presso l'abitazione della SI.ra e Parte_1 li terrà con sè sino alla mattina successiva allorquando accompagnerà i figli a scuola. Gli orari di prelievo e riaccompagnamento dei figli potranno variare, su accordo dei genitori e compatibilmente alle eSIenze dei minori e delle necessità lavorative del SI. e della SI.ra CP_1
come anche nel corso dei mesi estivi allorquando i minori modificheranno le loro Parte_1 abitudini ed orari a causa del termine delle attività scolastiche;
i figli durante le vacanze estive trascorreranno due settimane consecutive con ciascun genitore. I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente l'uno all'altra l'indirizzo dove ciascuno di essi trascorrerà con i minori le vacanze ed un recapito telefonico a cui potranno essere raggiungibili. Entrambi i genitori si impegnano a comunicare tempestivamente l'uno all'altro il periodo di vacanze estive che intendono trascorre con i figli non appena avranno l'approvazione del piano ferie da parte dei rispettivi datori di lavoro. I figli trascorreranno le festività natalizie e pasquali a periodi alternati, con la madre e con il padre, il Natale 2024 con il padre e la fine dell'anno 2024 con la madre, la pagina 2 di 4 Pasqua 2024 con il padre mentre, l'anno successivo, i figli trascorreranno il Natale con la madre e la fine dell'anno con il padre, la Pasqua con la madre, e così alternandosi per gli anni a seguire;
- i figli trascorreranno ad anni alternati il giorno del proprio compleanno con ciascun genitore;
in occasione di tale giorno, il genitore che risulterà, per quel giorno, non collocatario in base alla regolamentazione sopra indicata, potrà trascorrere con il festeggiato o la festeggiata, durante tale giornata, un lasso di tempo sufficiente a consentirgli di effettuare personalmente gli auguri e la consegna del regalo;
- viene in ogni caso fatto salvo ogni e qualsivoglia miglior accordo tra i genitori per la frequentazione dei figli, che verrà adottato nel rispetto delle eSIenze primarie dei minori nonché degli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
- ciascun genitore potrà avvalersi dell'aiuto dei rispettivi parenti per la gestione dei figli;
- ciascun genitore si impegna a garantire almeno un contatto telefonico quotidiano dei figli con il genitore non presente;
- il SI. corrisponderà alla SI.ra a titolo di contributo per il mantenimento dei CP_1 Parte_1 due figli l'assegno mensile di € 400,00 (EuroQuattorcento/00) complessivi entro il 25 di ogni mese, mediante versamento su conto corrente bancario intestato alla SI.ra al seguente IBAN Parte_1
[...], con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; le spese extra assegno saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e saranno regolamentate secondo quanto previsto dalle Linee Guida emanate dalla Corte di Appello di Milano qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
- i coniugi danno atto di essere entrambi economicamente indipendenti e non richiedono, l'uno nei confronti dell'altro, alcun contributo di mantenimento, dichiarano di aver definito tra loro ogni altro rapporto di natura patrimoniale e non patrimoniale e di non avere nulla a chiedere e/o pretendere reciprocamente l'uno dall'altro a qualsiasi titolo, ragione o causa anche in relazione all'abitazione coniugale per la quale è già stata predisposta la vendita con relativa estinzione del mutuo;
- i coniugi prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e per l'inserimento dei figli minori su entrambi i passaporti dei coniugi;
- decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., autorizzando sin d'ora il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, pronunciare, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, qui da intendersi integralmente trascritte, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
pagina 3 di 4 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LI in Campania
(NA) il 06.08.2014 da e Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti la prole ed i rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI in Campania (NA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano (n. 564 p. II s. B anno 2014) e EG (n. 45 p. II s. B anno
2014) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 15/01/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato Maria Laura
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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