Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 3878/2023 R.G., avente ad oggetto: altre controversie in
materia di previdenza obbligatoria – ripetizione di indebito – divieto di cumulo ex art.
14 d.l. 4/2019 (pensione quota “100);
PROMOSSA DA
, COD FISC. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to DI MARZO FILIPPA , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. Controparte_1
, con il Patrocinio dell'Avv.to ORSINGHER LUCIA, elettivamente P.IVA_1 domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
CON L'INTERVENTO DI
con gli Avv.ti BIGNAMI MICHELE, SANSONE MARIA Controparte_2
GRAZIA
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica, anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
Nel merito, il ricorso è fondato, atteso che:
1) a seguito della sentenza n. 2518 del 16 ottobre 2020, resa all'esito del giudizio iscritto al n. 6828/2014, con la quale è stato accertato il rapporto di lavoro tra e parte ricorrente, quest'ultimo non ha mai ripreso a lavorare Controparte_2
per , né ha inteso accettare la ripresa dell'attività lavorativa, disertando tutte CP_2
le convocazioni all'uopo disposte, così come ha omesso di inviare la documentazione ritenuta necessaria dello stesso ente ai fini del suo inserimento in azienda (v. note del 15.12.2020 e del 17.2.2021); Controparte_2
2) il rapporto di lavoro non può dunque considerarsi effettivamente ripreso e le dichiarazioni ufficiali di ai fini contributivi ed amministrativi Controparte_2
vanno pertanto considerati adempimenti non dovuti ed erronei;
3) che il ricorrente non abbia mai inteso coltivare la sentenza 2518/2020, ai fini della riammissione in servizio, e che abbia rinunziato alla detta prevista riammissione, è un dato che si desume da molteplici elementi:
a) in data 4 novembre 2020, i Procuratori costituiti in detto giudizio non chiedevano a l'immediata riammissione del ricorrente nel Controparte_2
posto di lavoro (come facevano contestualmente per altri), rappresentando che il ra pensionato dal 2019; pertanto, per lui, formulavano solo Pt_1
richiesta di pagamento delle differenze retributive spettanti dalla data di accertamento del rapporto al pensionamento;
b) la volontà del ricorrente di non voler fruire degli effetti della sentenza ai fini della reintegra, e dunque di non voler più instaurare un rapporto di lavoro con risulta circostanza ben presto conosciuta da Controparte_2 CP_2
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s.p.a., come si legge dalle memorie dalla stessa depositate (v. ivi, pag. 6,
punti 2.1. e ss.), laddove si ammette che il ricorrente, contattato telefonicamente dopo la sentenza, rappresentava di non aver alcun interesse alla convocazione per la ripresa del servizio;
la circostanza che lo stesso ricorrente si fosse rifiutato, a dire di , di mandare nell'immediatezza CP_2
un'ulteriore comunicazione scritta di formale rinunzia non appare provare un contrario interesse, dato che lo stesso ricorrente disertava le convocazioni disposte unilateralmente da e non inviava la documentazione dalla CP_2
medesima richiesta (v. nota del 15.12.2020) per “completare le formalità necessarie per il suo inserimento in azienda” (v. anche nota del CP_2
17.2.2021, recante “contestazione addebiti”);
c) a seguito della contestazione disciplinare di del 17.2.2021, con CP_2
nota scritta di pugno, spedita il 24.2.2021 e ricevuta da il 1 CP_2
marzo 2021, il ricorrente faceva pervenire dichiarazione scritta, con la quale ribadiva la propria posizione, specificando di aver già rinunziato, con la nota del 15.11.2020 inviata dai propri avvocati, ad instaurare il rapporto di lavoro con in quanto già pensionato, e di non poter pertanto Controparte_2
essere destinatario di addebiti o sanzioni disciplinari, in considerazione dell'inesistenza del rapporto di lavoro;
4) appare pertanto chiara la volontà del ricorrente di rinunziare agli effetti della sentenza di riammissione in servizio, né può assumere rilevanza la generica mail inviata da uno dei suoi procuratori a fini transattivi all'ente postale in data 17
dicembre 2020, stante, peraltro, la pendenza dei termini per la proposizione del giudizio di appello e le rimanenti domande a cui il ricorrente non aveva rinunziato;
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5) l'attivazione del rapporto di lavoro deve pertanto ritenersi frutto di un errore ovvero di eccessiva solerzia da parte dei funzionari di , ma – come CP_2
già evidenziato – adempimento non richiesto, né dovuto;
6) non sussistono, poi, redditi da lavoro dipendente per gli anni in contestazione
(2020, 2021);
7) nessun reddito viene provato per l'anno 2020;
8) i redditi desumibili dalla dichiarazione dei redditi 2022 (anno 2021) sono quelli da pensionato (cfr. importi dichiarati con quelli indicati da nella CP_1
comunicazione di riliquidazione del 5.9.2021 in atti);
9) l'indennità di preavviso erogata unilateralmente da nel 2021, a seguito CP_2
dell'atto di licenziamento, non può considerarsi reddito da lavoro dipendente, in quanto dazione priva di causa (eventualmente ripetibile, al sussistere dei presupposti e nei limiti dell'importo netto percepito), in mancanza di un'effettiva riattivazione del rapporto (di talchè anche l'inesistenza del medesimo licenziamento); dunque non può essere qualificata come reddito utile ai fini della prevista incumulabilità ex art. 14, co. 3, d.l. 4/2019, che in ogni modo riguarderebbe solo la porzione di pensione assorbita dalla detta indennità e non già tutti i rimanenti ratei;
10) per quanto premesso, il ricorso va accolto, non sussistendo le cause di incumulabilità rilevate dall . CP_1
La complessità del caso e la novità delle questioni, l'emissione non colposa di atti da parte di , in quanto dipendenti dalle comunicazioni ufficiali di CP_1 Controparte_2
la chiamata in causa di su richiesta dello stesso istituto previdenziale e non della CP_2
parte ricorrente, sono tutti elementi che giustificano la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto:
ANNULLA i provvedimenti emessi dall' ed opposti con il presente giudizio;
CP_1
ACCERTA la sussistenza in capo a del diritto alla Parte_1
ricostituzione del trattamento pensionistico per gli anni 2020 e 2021, del diritto alla restituzione dei ratei di pensione sospesi e / o trattenuti dall' , dell'insussistenza in CP_1
capo all' del diritto alla ripetizione delle somme che il ricorrente ha percepito nel CP_1
periodo compreso tra l'1 gennaio 2020 e il 30 settembre 2021 a titolo di pensione anticipata (Quota Cento);
COMPENSA le spese processuali tra le parti.
Così depositato, in Catania, lì 03/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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