Versione
27 agosto 1967
27 agosto 1967
Art. 3.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria occorrenti per l'applicazione degli Accordi menzionati nell'articolo 1, stabilendo inoltre i compiti delle singole Amministrazioni nella esecuzione delle disposizioni di detti Accordi e le norme di carattere procedurale relative.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria occorrenti per l'applicazione degli Accordi menzionati nell'articolo 1, stabilendo inoltre i compiti delle singole Amministrazioni nella esecuzione delle disposizioni di detti Accordi e le norme di carattere procedurale relative.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/1999, n. 11671Provvedimento: […]Leggi di più...
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