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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/03/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 293/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 293/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PUNZI GIUSEPPE MASSIMO e dell'avv. REIBALDI TIZIANA ( ) VIA PIAZZA BELLIPANNI 32 90015 CEFALU' C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. RAVAZZONI ALESSANDRA APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento del presente gravame e rigettando ogni avversa istanza, eccezione e difesa: riformare l'impugnata sentenza revocando o annullando l'opposto decreto ingiuntivo n. 1273/2018 emesso dal Tribunale di Rimini nei confronti dell' Parte_1 Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio”.
Per l'appellato: “Precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, insistendo per il rigetto integrale dell'impugnazione promossa e la conferma della sentenza del Tribunale di Rimini n° 8/2022, R.G. 4526/2018, pubblicata in data 7.1.2022. Con vittoria delle spese legali”.
IN FATTO
1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1273/18 del Tribunale di Rimini, con Parte_1
il quale le era stato ingiunto il pagamento a favore di della somma Controparte_1
pagina 1 di 8 complessiva di € 2.710.923,00, oltre interessi e spese, deducendo che il decreto ingiuntivo opposto traeva origine da una fideiussione rilasciata dalla società opponente in favore del Banco di Sicilia s.p.a. per le obbligazioni assunte dalla società in forza del mutuo fondiario stipulato in data 4 Controparte_2
dicembre 2007; che in atti non vi era evidenza della legittimazione attiva della società opposta;
che, in ogni caso, la fideiussione conteneva clausole vessatorie senza specifica approvazione ai sensi degli artt.
1341 e 1342 c.c.; che il contratto di mutuo fondiario, garantito dalla fideiussione posta a fondamento del provvedimento monitorio opposto, era affetto da nullità per superamento del limite di finanziabilità del credito fondiario.
2. Si costituiva quale mandataria della società cessionaria del CP_3 Controparte_4
credito, chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto pretestuosa e infondata.
3. Con sentenza n. 8/2022 il Tribunale di Rimini rigettava l'opposizione, condannando l'opponente alle spese.
In primo luogo il giudice osservava che era pacifico e documentalmente provato che: a) la società
[...]
avesse contratto un mutuo fondiario con il Banco di Sicilia s.p.a. per l'importo di € CP_2
3.500.000,00 e che la società opponente, nell'ambito di tale contratto, avesse prestato garanzia per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal mutuo gravanti sulla mutuataria;
b) che il Banco di
Sicilia si fosse fuso per incorporazione in c) che avesse ceduto in blocco a Controparte_5 CP_5
i crediti derivanti, tra l'altro, da operazioni di mutuo stipulate fra l'anno 1971 Controparte_4
e l'anno 2016 qualificate come deteriorate.
Sulla base di tali elementi, poteva affermarsi positivamente la legittimazione attiva dell'opposta anche alla luce delle precisazioni effettuate da quest'ultima nella memoria di costituzione in ordine al percorso nella titolarità del credito.
Quanto all'eccepita presenza, nella fideiussione rilasciata dall'opponente, di clausole vessatorie non specificamente approvate per iscritto, evidenziava che la giurisprudenza di legittimità aveva da tempo chiarito che le clausole vessatorie contenute nell'atto notarile non necessitano della doppia approvazione con apposita sottoscrizione.
Con riguardo all'asserito superamento da parte della banca, nell'erogazione del mutuo, del limite di finanziabilità, osservava che, indipendentemente dalla questione relativa al concreto superamento di tale limite, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che il mancato rispetto dello stesso lasciava salva la possibilità della conversione del contratto in ordinario finanziamento ipotecario.
Infine, quanto all'eccezione relativa alla incedibilità della garanzia, dovendo la stessa essere qualificata quale contratto autonomo di garanzia e non quale fideiussione, rilevava che, nel caso di specie, il contratto di mutuo fondiario individuava espressamente l'oggetto della garanzia nel “puntuale ed
pagina 2 di 8 integrale pagamento di quanto ad esso (Banco di Sicilia S.p.A., n.d.e.) dovuto fino alla concorrenza della somma di euro 6.000.000,00 (seimilioni) oltre interessi di mora, in dipendenza del presente contratto nonché l'esatto adempimento delle obbligazioni tutte assunte dalla parte finanziata nell'atto stesso, ivi compreso il pagamento delle eventuali rate di preammortamento nonché delle rate di ammortamento” e, dunque, nella medesima prestazione dovuta dal debitore principale, con la conseguenza che non poteva condividersi la qualificazione della garanzia in questione in termini di contratto autonomo.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello ha resistito e per Parte_1 Controparte_1
essa la mandataria CP_1
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 10.5.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva dell'appellata in virtù di quanto da questa riferito in comparsa di costituzione del giudizio di primo grado;
sotto altro profilo e sempre in tema di asserito difetto di legittimazione attiva, deduce che, quand'anche la catena di cessioni/incorporazioni/cartolarizzazioni fosse avvenuta (e fosse pure stata provata da controparte la cessione del credito in questione), la garanzia prestata dall' avente natura di contratto autonomo di garanzia e non di fideiussione, come invece Parte_1
erroneamente ritenuto dal primo giudice, non avrebbe potuto essere ceduta o trasferita senza il consenso del garante medesimo, pena la sua estinzione, in quanto priva del carattere dell'accessorietà.
6. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il tribunale non abbia considerato nulle, in quanto prive di doppia sottoscrizione, le clausole vessatorie poste a carico dei garanti, seppur facenti parte di un contratto stipulato da un notaio, non essendovi prova di quell'indagine sulla volontà del contraente debole che il notaio è tenuto ad effettuare sia al fine di verificare se lo scritto corrisponde alla sua volontà sia con lo scopo di chiarire le conseguenze derivanti dall'approvazione di dette clausole.
7. Con il terzo motivo si reitera l'eccezione di nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità del credito fondiario.
8. Con il quarto motivo ci si duole della statuizione sulle spese, in quanto il giudice avrebbe dovuto accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo.
9. In comparsa conclusionale l'appellante ha sollevato ulteriori eccezioni: 1) nullità del decreto ingiuntivo opposto perché emesso da giudice “incompetente” per essere competente il tribunale fallimentare di Rimini ex art. 24 l. fall.; 2) nullità degli atti processuali compiuti per essere il soggetto che ha agito in giudizio contro l' per il recupero dell'asserito credito, sia nel procedimento Parte_1
pagina 3 di 8 monitorio che in quello di opposizione, la quale mandataria della non iscritta CP_1 CP_1 all'elenco degli Intermediari finanziari iscritti nell'albo unico di cui all'articolo 106 del TUB 8.
10. Orbene, partendo da queste due ultime questioni di nullità, deve ritenersi che entrambe siano infondate.
Con riguardo all'eccezione di incompetenza funzionale (ammesso che tale possa essere considerata), la stessa è inammissibile perché tardivamente proposta, in quanto ai sensi dell'art. 38, primo comma c.p.c.
l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio debbono essere eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, nella prima difesa utile del giudizio di primo grado e quindi nell'atto di opposizione che, in tali procedimenti, tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria.
11. Per ciò che concerne poi la asserita mancata iscrizione della società (nel caso in esame CP_1
che agisca in qualità servicer di una società cessionaria di crediti cartolarizzati – tenuta ad affidarsi, per la riscossione dei crediti di cui è titolare, a soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (c.d. servicer) all'albo previsto dall'art. 106 TUB - in violazione dell'art. 2, comma 6, l. n. 130/1999, che comporterebbe la nullità e/o inefficacia degli atti processuali nei quali si estrinseca la tutela del credito, si osserva che sul punto si è di recente pronunciata la S.C. con ordinanza n. 7243/2024, affermando che: ‟Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza
e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
Pertanto, in applicazione del suddetto principio, deve ritenersi che, in materia di recupero di crediti cartolarizzati, dall'omessa iscrizione del servicer all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. non discenda alcuna invalidità degli atti di tutela del credito e di riscossione compiuti.
12. Passando all'esame del primo motivo di appello, lo stesso è infondato.
Secondo la più recente giurisprudenza della S.C. (Cass., n. 7866/2024, che richiama Cass., n.
17944/2023 e Cass., n. n. 9412/2023), “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la
pagina 4 di 8 parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta la fusione per incorporazione dell'originario istituto di credito mutuante Banco di Sicilia s.p.a. in e la successiva cessione di crediti Controparte_5
in blocco del 14.7.2017 da della quale è stato dato avviso nella Controparte_6
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda n. 93 dell'8.8.2017; in particolare da detto avviso emerge che sono stati ceduti pro soluto a tutti i crediti (per capitale, Controparte_1 interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_5
derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate.
I dati indicativi dei crediti ceduti sono stati messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto.
Orbene, il credito oggetto della presente controversia deriva dal contratto di mutuo fondiario stipulato tra il Banco di Sicilia s.p.a., poi fusa in e la società garantito da Controparte_5 Controparte_2
erogato parzialmente per € 2.500.000 e risolto unilateralmente da con Parte_1 CP_5
CP_ raccomandata del 23.5.2016 (doc. 7 del fascicolo di 1) per inadempimento derivante dal mancato pagamento di rate alle scadenze pattuite, e contestuale intimazione di pagamento di complessivi €
2.687.146,11, di cui rate arretrate € 164.543, interessi di mora su rate arretrate € 22.603,11, residuo debito in linea capitale € 2.500.000, oltre interessi di mora maturandi dal 26.5.2016 sino alla data dell'effettivo pagamento.
Alla luce di tali elementi e in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, non v'è dubbio che il credito in questione rientri nel novero di quello oggetto di cessione in blocco di cui al pagina 5 di 8 suddetto avviso in Gazzetta Ufficiale, sia sotto il profilo temporale, sia per quanto concerne la qualifica di “deteriorato”.
13. Infondato è poi l'assunto secondo il quale la garanzia prestata da - avente natura, Parte_1 secondo l'appellante, di contratto autonomo di garanzia e non di fideiussione diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice - non avrebbe potuto essere ceduta o trasferita senza il consenso del garante medesimo, pena la sua estinzione, in quanto priva del carattere dell'accessorietà, dovendo considerarsi la qualificazione della garanzia quale contratto autonomo irrilevante perché, ai sensi dell'art. 58 TUB e
1263 c.c., i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestati o comunque esistenti in favore del cedente conservano la loro validità e il loro grado in favore del cessionario senza bisogno di alcuna formalità o annotazione;
in tal seno si è espressa anche di recente Cass., n. 16962/2024, richiamando il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità sul punto, inaugurato con la sentenza n. 10555 del 2002 (secondo cui il trasferimento della garanzia autonoma segue automaticamente la cessione del credito, essendo irrilevante il possibile eventuale aggravio della posizione del garante, trattandosi di mero fatto come tale inidoneo ad incidere sulla fattispecie normativa applicabile), principio richiamato da successive pronunce quali Cass., n. 331972020, secondo cui la nozione di "altri accessori" di cui all'art. 1263 c.c. va intesa nel senso di ricomprendere la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, e da Cass., n. 25491/2019 che, nel richiamare il predetto indirizzo, sull'art. 1263 c.c. precisa che "è la cessione in sé che determina il trasferimento della garanzia, anche se avente natura autonoma, senza necessità di consenso".
14. Infondato è il secondo motivo.
Come correttamente osservato dal giudice di primo grado, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che le clausole vessatorie contenute nell'atto notarile non necessitano della doppia approvazione con apposita sottoscrizione (cfr. Cass. SS.UU. 193/92 “Le clausole inserite in un contratto notarile, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non sono qualificabili come 'predisposte' dal medesimo, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1341 cod. civ., e, quindi, ancorché vessatorie, non abbisognano di specifica approvazione” e successivamente in senso conforme Cass. 17289/04 e Cass. 15237/17).
Né può essere applicato al caso di specie il principio espresso da Cass., n. 4140/2024, secondo il quale
“In tema di contratti stipulati tra professionista e consumatore, allorquando il testo contrattuale venga predisposto, su incarico di una o di entrambe le parti, da un notaio o da altri professionisti, quali ad esempio un avvocato o un commercialista, l'applicabilità della disciplina di tutela del d.lgs. n. 206 del
2005 può ritenersi esclusa se e in quanto il consumatore abbia avuto la possibilità di concretamente incidere, anche provocandone la modifica o l'integrazione, sul contenuto del contratto da tali soggetti
pagina 6 di 8 predisposto”, cui sembrerebbe alludere l'appellante deducendo il difetto di prova dell'indagine sulla volontà del contraente debole, in quanto la disciplina consumeristica non è applicabile né al contratto di mutuo né alla fideiussione oggetto di causa, non avendo né la società mutuataria né quella garante veste di consumatori.
15. Va altresì respinto il terzo motivo.
Invero le Sezioni Unite, con la sentenza n. 33719/2022, hanno chiarito che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
16. Alla reiezione dei precedenti motivi consegue il rigetto del quarto, concernente la ripartizione delle spese di lite nel primo grado, che risulta correttamente effettuata alla stregua del criterio della soccombenza.
17. In conclusione, l'appello deve essere integralmente respinto e l'appellante condannato alle spese del grado.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in € 14.237,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della reclamante.
Così deciso in Bologna, l'11.3.2025, nella camera di consiglio della terza sezione civile
Il Cons. rel. est. Il Presidente
dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 293/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PUNZI GIUSEPPE MASSIMO e dell'avv. REIBALDI TIZIANA ( ) VIA PIAZZA BELLIPANNI 32 90015 CEFALU' C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. RAVAZZONI ALESSANDRA APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento del presente gravame e rigettando ogni avversa istanza, eccezione e difesa: riformare l'impugnata sentenza revocando o annullando l'opposto decreto ingiuntivo n. 1273/2018 emesso dal Tribunale di Rimini nei confronti dell' Parte_1 Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio”.
Per l'appellato: “Precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, insistendo per il rigetto integrale dell'impugnazione promossa e la conferma della sentenza del Tribunale di Rimini n° 8/2022, R.G. 4526/2018, pubblicata in data 7.1.2022. Con vittoria delle spese legali”.
IN FATTO
1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1273/18 del Tribunale di Rimini, con Parte_1
il quale le era stato ingiunto il pagamento a favore di della somma Controparte_1
pagina 1 di 8 complessiva di € 2.710.923,00, oltre interessi e spese, deducendo che il decreto ingiuntivo opposto traeva origine da una fideiussione rilasciata dalla società opponente in favore del Banco di Sicilia s.p.a. per le obbligazioni assunte dalla società in forza del mutuo fondiario stipulato in data 4 Controparte_2
dicembre 2007; che in atti non vi era evidenza della legittimazione attiva della società opposta;
che, in ogni caso, la fideiussione conteneva clausole vessatorie senza specifica approvazione ai sensi degli artt.
1341 e 1342 c.c.; che il contratto di mutuo fondiario, garantito dalla fideiussione posta a fondamento del provvedimento monitorio opposto, era affetto da nullità per superamento del limite di finanziabilità del credito fondiario.
2. Si costituiva quale mandataria della società cessionaria del CP_3 Controparte_4
credito, chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto pretestuosa e infondata.
3. Con sentenza n. 8/2022 il Tribunale di Rimini rigettava l'opposizione, condannando l'opponente alle spese.
In primo luogo il giudice osservava che era pacifico e documentalmente provato che: a) la società
[...]
avesse contratto un mutuo fondiario con il Banco di Sicilia s.p.a. per l'importo di € CP_2
3.500.000,00 e che la società opponente, nell'ambito di tale contratto, avesse prestato garanzia per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal mutuo gravanti sulla mutuataria;
b) che il Banco di
Sicilia si fosse fuso per incorporazione in c) che avesse ceduto in blocco a Controparte_5 CP_5
i crediti derivanti, tra l'altro, da operazioni di mutuo stipulate fra l'anno 1971 Controparte_4
e l'anno 2016 qualificate come deteriorate.
Sulla base di tali elementi, poteva affermarsi positivamente la legittimazione attiva dell'opposta anche alla luce delle precisazioni effettuate da quest'ultima nella memoria di costituzione in ordine al percorso nella titolarità del credito.
Quanto all'eccepita presenza, nella fideiussione rilasciata dall'opponente, di clausole vessatorie non specificamente approvate per iscritto, evidenziava che la giurisprudenza di legittimità aveva da tempo chiarito che le clausole vessatorie contenute nell'atto notarile non necessitano della doppia approvazione con apposita sottoscrizione.
Con riguardo all'asserito superamento da parte della banca, nell'erogazione del mutuo, del limite di finanziabilità, osservava che, indipendentemente dalla questione relativa al concreto superamento di tale limite, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che il mancato rispetto dello stesso lasciava salva la possibilità della conversione del contratto in ordinario finanziamento ipotecario.
Infine, quanto all'eccezione relativa alla incedibilità della garanzia, dovendo la stessa essere qualificata quale contratto autonomo di garanzia e non quale fideiussione, rilevava che, nel caso di specie, il contratto di mutuo fondiario individuava espressamente l'oggetto della garanzia nel “puntuale ed
pagina 2 di 8 integrale pagamento di quanto ad esso (Banco di Sicilia S.p.A., n.d.e.) dovuto fino alla concorrenza della somma di euro 6.000.000,00 (seimilioni) oltre interessi di mora, in dipendenza del presente contratto nonché l'esatto adempimento delle obbligazioni tutte assunte dalla parte finanziata nell'atto stesso, ivi compreso il pagamento delle eventuali rate di preammortamento nonché delle rate di ammortamento” e, dunque, nella medesima prestazione dovuta dal debitore principale, con la conseguenza che non poteva condividersi la qualificazione della garanzia in questione in termini di contratto autonomo.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello ha resistito e per Parte_1 Controparte_1
essa la mandataria CP_1
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 10.5.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva dell'appellata in virtù di quanto da questa riferito in comparsa di costituzione del giudizio di primo grado;
sotto altro profilo e sempre in tema di asserito difetto di legittimazione attiva, deduce che, quand'anche la catena di cessioni/incorporazioni/cartolarizzazioni fosse avvenuta (e fosse pure stata provata da controparte la cessione del credito in questione), la garanzia prestata dall' avente natura di contratto autonomo di garanzia e non di fideiussione, come invece Parte_1
erroneamente ritenuto dal primo giudice, non avrebbe potuto essere ceduta o trasferita senza il consenso del garante medesimo, pena la sua estinzione, in quanto priva del carattere dell'accessorietà.
6. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il tribunale non abbia considerato nulle, in quanto prive di doppia sottoscrizione, le clausole vessatorie poste a carico dei garanti, seppur facenti parte di un contratto stipulato da un notaio, non essendovi prova di quell'indagine sulla volontà del contraente debole che il notaio è tenuto ad effettuare sia al fine di verificare se lo scritto corrisponde alla sua volontà sia con lo scopo di chiarire le conseguenze derivanti dall'approvazione di dette clausole.
7. Con il terzo motivo si reitera l'eccezione di nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità del credito fondiario.
8. Con il quarto motivo ci si duole della statuizione sulle spese, in quanto il giudice avrebbe dovuto accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo.
9. In comparsa conclusionale l'appellante ha sollevato ulteriori eccezioni: 1) nullità del decreto ingiuntivo opposto perché emesso da giudice “incompetente” per essere competente il tribunale fallimentare di Rimini ex art. 24 l. fall.; 2) nullità degli atti processuali compiuti per essere il soggetto che ha agito in giudizio contro l' per il recupero dell'asserito credito, sia nel procedimento Parte_1
pagina 3 di 8 monitorio che in quello di opposizione, la quale mandataria della non iscritta CP_1 CP_1 all'elenco degli Intermediari finanziari iscritti nell'albo unico di cui all'articolo 106 del TUB 8.
10. Orbene, partendo da queste due ultime questioni di nullità, deve ritenersi che entrambe siano infondate.
Con riguardo all'eccezione di incompetenza funzionale (ammesso che tale possa essere considerata), la stessa è inammissibile perché tardivamente proposta, in quanto ai sensi dell'art. 38, primo comma c.p.c.
l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio debbono essere eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, nella prima difesa utile del giudizio di primo grado e quindi nell'atto di opposizione che, in tali procedimenti, tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria.
11. Per ciò che concerne poi la asserita mancata iscrizione della società (nel caso in esame CP_1
che agisca in qualità servicer di una società cessionaria di crediti cartolarizzati – tenuta ad affidarsi, per la riscossione dei crediti di cui è titolare, a soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (c.d. servicer) all'albo previsto dall'art. 106 TUB - in violazione dell'art. 2, comma 6, l. n. 130/1999, che comporterebbe la nullità e/o inefficacia degli atti processuali nei quali si estrinseca la tutela del credito, si osserva che sul punto si è di recente pronunciata la S.C. con ordinanza n. 7243/2024, affermando che: ‟Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza
e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
Pertanto, in applicazione del suddetto principio, deve ritenersi che, in materia di recupero di crediti cartolarizzati, dall'omessa iscrizione del servicer all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. non discenda alcuna invalidità degli atti di tutela del credito e di riscossione compiuti.
12. Passando all'esame del primo motivo di appello, lo stesso è infondato.
Secondo la più recente giurisprudenza della S.C. (Cass., n. 7866/2024, che richiama Cass., n.
17944/2023 e Cass., n. n. 9412/2023), “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la
pagina 4 di 8 parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta la fusione per incorporazione dell'originario istituto di credito mutuante Banco di Sicilia s.p.a. in e la successiva cessione di crediti Controparte_5
in blocco del 14.7.2017 da della quale è stato dato avviso nella Controparte_6
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda n. 93 dell'8.8.2017; in particolare da detto avviso emerge che sono stati ceduti pro soluto a tutti i crediti (per capitale, Controparte_1 interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_5
derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate.
I dati indicativi dei crediti ceduti sono stati messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto.
Orbene, il credito oggetto della presente controversia deriva dal contratto di mutuo fondiario stipulato tra il Banco di Sicilia s.p.a., poi fusa in e la società garantito da Controparte_5 Controparte_2
erogato parzialmente per € 2.500.000 e risolto unilateralmente da con Parte_1 CP_5
CP_ raccomandata del 23.5.2016 (doc. 7 del fascicolo di 1) per inadempimento derivante dal mancato pagamento di rate alle scadenze pattuite, e contestuale intimazione di pagamento di complessivi €
2.687.146,11, di cui rate arretrate € 164.543, interessi di mora su rate arretrate € 22.603,11, residuo debito in linea capitale € 2.500.000, oltre interessi di mora maturandi dal 26.5.2016 sino alla data dell'effettivo pagamento.
Alla luce di tali elementi e in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, non v'è dubbio che il credito in questione rientri nel novero di quello oggetto di cessione in blocco di cui al pagina 5 di 8 suddetto avviso in Gazzetta Ufficiale, sia sotto il profilo temporale, sia per quanto concerne la qualifica di “deteriorato”.
13. Infondato è poi l'assunto secondo il quale la garanzia prestata da - avente natura, Parte_1 secondo l'appellante, di contratto autonomo di garanzia e non di fideiussione diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice - non avrebbe potuto essere ceduta o trasferita senza il consenso del garante medesimo, pena la sua estinzione, in quanto priva del carattere dell'accessorietà, dovendo considerarsi la qualificazione della garanzia quale contratto autonomo irrilevante perché, ai sensi dell'art. 58 TUB e
1263 c.c., i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestati o comunque esistenti in favore del cedente conservano la loro validità e il loro grado in favore del cessionario senza bisogno di alcuna formalità o annotazione;
in tal seno si è espressa anche di recente Cass., n. 16962/2024, richiamando il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità sul punto, inaugurato con la sentenza n. 10555 del 2002 (secondo cui il trasferimento della garanzia autonoma segue automaticamente la cessione del credito, essendo irrilevante il possibile eventuale aggravio della posizione del garante, trattandosi di mero fatto come tale inidoneo ad incidere sulla fattispecie normativa applicabile), principio richiamato da successive pronunce quali Cass., n. 331972020, secondo cui la nozione di "altri accessori" di cui all'art. 1263 c.c. va intesa nel senso di ricomprendere la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, e da Cass., n. 25491/2019 che, nel richiamare il predetto indirizzo, sull'art. 1263 c.c. precisa che "è la cessione in sé che determina il trasferimento della garanzia, anche se avente natura autonoma, senza necessità di consenso".
14. Infondato è il secondo motivo.
Come correttamente osservato dal giudice di primo grado, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che le clausole vessatorie contenute nell'atto notarile non necessitano della doppia approvazione con apposita sottoscrizione (cfr. Cass. SS.UU. 193/92 “Le clausole inserite in un contratto notarile, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non sono qualificabili come 'predisposte' dal medesimo, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1341 cod. civ., e, quindi, ancorché vessatorie, non abbisognano di specifica approvazione” e successivamente in senso conforme Cass. 17289/04 e Cass. 15237/17).
Né può essere applicato al caso di specie il principio espresso da Cass., n. 4140/2024, secondo il quale
“In tema di contratti stipulati tra professionista e consumatore, allorquando il testo contrattuale venga predisposto, su incarico di una o di entrambe le parti, da un notaio o da altri professionisti, quali ad esempio un avvocato o un commercialista, l'applicabilità della disciplina di tutela del d.lgs. n. 206 del
2005 può ritenersi esclusa se e in quanto il consumatore abbia avuto la possibilità di concretamente incidere, anche provocandone la modifica o l'integrazione, sul contenuto del contratto da tali soggetti
pagina 6 di 8 predisposto”, cui sembrerebbe alludere l'appellante deducendo il difetto di prova dell'indagine sulla volontà del contraente debole, in quanto la disciplina consumeristica non è applicabile né al contratto di mutuo né alla fideiussione oggetto di causa, non avendo né la società mutuataria né quella garante veste di consumatori.
15. Va altresì respinto il terzo motivo.
Invero le Sezioni Unite, con la sentenza n. 33719/2022, hanno chiarito che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
16. Alla reiezione dei precedenti motivi consegue il rigetto del quarto, concernente la ripartizione delle spese di lite nel primo grado, che risulta correttamente effettuata alla stregua del criterio della soccombenza.
17. In conclusione, l'appello deve essere integralmente respinto e l'appellante condannato alle spese del grado.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in € 14.237,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della reclamante.
Così deciso in Bologna, l'11.3.2025, nella camera di consiglio della terza sezione civile
Il Cons. rel. est. Il Presidente
dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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