Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/06/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 400/2019 R.G., introitata in decisione all‟udienza collegiale del 5 febbraio 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03.02.1954, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Crisafi n. 25, presso lo studio degli Avv.ti Domenico Falanga (p.e.c.: - fax: Email_1
0965/1870350) e Valentina Falanga (p.e.c.: - Email_2 fax: 0965/1870350), che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla Via Archia Poeta n. 7, presso lo studio dell‟Avv. Giuseppe Morabito (p.e.c.: – Email_3 fax: 0965/894160), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATO
**************
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 558/2018 resa dal Tribunale di Reggio
Calabria il 05.04.2018 nell‟ambito del procedimento civile n. 1141/2007 R.G..
CONCLUSIONI
In riferimento all‟udienza del 05.02.2024, svoltasi in modalità telematica, solo parte appellante ha precisato le conclusioni, mediante deposito di memorie istruttorie presentate il 02.02.2024, nei seguenti termini: “Premessi gli atti e scritti difensivi fin qui
A) ILLEGITTIMITÀ' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE
RITIENE LA DOMANDA IMMERITEVOLE DI ACCOGLIMENTO STANTE LA MANCATA PROVA DEI DANNI LAMENTATI.
B) ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE
RITIENE APPLICABILI I CRITERI DELLA RAGIONE PIU' LIQUIDA E DELLA MAGGIORE PRECLUSIVITA' AI FINI DEL RIGETTO DELLA DOMANDA.
Pertanto si insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate ed in particolare:
Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto accogliere la domanda dell'attore proposta con l'atto introduttivo del giudizio e, per l'effetto, dichiarare che il comportamento del convenut è stato illegittimo e ha CP_1 procurato gravi danni morali e fisici all'attore e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore dell'attore della somma di € 200.000,00 ovvero a quella ritenuta equa e di giustizia.
Con la rivalutazione monetaria e, sul tutto, gli interessi dal fatto al soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria si insiste nell'ammissione di tutti i mezzi istruttori richiesti nell'atto introduttivo del giudizio e nei successivi scritti difensivi.
In particolare si insiste nell'acquisizione della documentazione relativa al procedimento disciplinare cui è stato sottoposto l'attore nonché delle sommarie in formazioni assunte dalla squadra di PG dei carabinieri.
Si in insiste ancora nella rinnovazione della CTU alla luce delle domande poste dall'attore nei suoi scritti difensivi e verbali di causa.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
<<
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, in data 9/03/2007, il sig.
[...] conveniva in giudizio il sig , chiedendo di condan narlo al Pt_1 CP_1 risarcimento dei danni subiti dall‟esponente “Voglia l‟On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, dichiarare che il comportamento del convenut è CP_1 stato illegittimo e ha procurato gravi danni morali e fisici all „attore‟”.
A sostegno della domanda esponeva che: - dall‟1/7/2003 al 23/10/2005 era stato preposto all‟Ufficio Polizia Edilizia con qualifica di responsabile;
- nell‟espletamento del suo lavoro si era occupato di un‟indagine su delega della
Procura della Repubblica di Reggio Calabria, riguardante un Dirigente del suddetto comune;
- nello svolgimento dell‟incarico veniva censurato dal Comandante del Corpo dei
Vigili Urbani di Reggio Calabria, dott. , il quale con nota Prot. N. CP_1
14152/PM-9 dell‟1/06/2005 chiedeva al Segretario Generale del Parte_2
l‟adozione di un provvedimento disciplinare, a carico dell‟esponente, a causa
[...] dell‟inosservanza di disposizioni di servizio e della tenuta di una condotta non conforme ai principi di correttezza verso i superiori;
- il procedimento disciplinare si concludeva con l‟assoluzione (rectius, il comportamento del dipendente veniva ritenuto non censurabile);
- in seguito a tale vicende veniva trasferito d‟ufficio con mansioni inferiori a quelle espletate, subendo gravi disagi sia di ordine fisico che psichico;
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio in data Parte_1
16/07/2007. La parte convenuta eccepiva il difetto di competenza, trattandosi di una vertenza di diritto del lavoro, per il quale è competente per materia il giudice del lavoro, nonché il difetto di legittimazione passiva del convenuto, il quale aveva agito per nome e per conto dell‟Ente per il quale lavora trattandosi di un Comandante della
Polizia Municipale del Comune di Reggio Calabria;
nel merito, concludeva per il rigetto della domanda, contestando, in particolare, il nesso di causalità tra l‟avvio del procedimento disciplinare ed il trasferimento de dall‟Ufficio di Polizia Edilizia Pt_1 al Ufficio Contravvenzioni del Corpo.
Con ordinanza del 25/06/2010 il G.O.T. ammetteva i mezzi di prova richiesti da parte attrice, quali l‟interrogatorio formale del convenuto e la prova per testi richiesti da parte attrice nelle memorie ex art. 183 c.p.c depositate il 30/10/2007.
La causa veniva istruita a mezzo prova documentale e testimoniale;
veniva, altresì, disposta consulenza medico –legale sulla persona dell‟attore.
All‟udienza dell‟11/12/2017 le parti precisavano le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti e la causa veniva introitata per la decisione, con la concessione dei termini di rito per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Reggio Calabria così statuiva: “Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, (…) definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede: 1)rigetta la domanda proposta da nei confronti d , con l‟atto di citazione notificato in Parte_1 CP_1 data 9/03/2007;
2) condanna parte attrice al rimborso delle spese processuali, in favore della parte convenuta che liquida, in complessive € 2.900,00, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, C.P.A ed I.V.A. nelle misure di legge.”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato il
03.05.2019, esponendo due lunghi ed articolati motivi di Parte_1 gravame.
Con la prima doglianza veniva dedotta l‟illegittimità della sentenza nella parte in cui il
Tribunale aveva ritenuto la domanda immeritevole di accoglimento in forza della mancata prova dei danni lamentati, avendo, il primo Giudice, evidentemente travisato i fatti emersi nel corso dell‟istruttoria, così come raccontati dai testi escussi, e non avendo correttamente esaminato tutta la documentazione medica versata in atti, anche se non considerata dal CTU ai fini della propria valutazione finale.
Con il secondo motivo veniva dedotta l‟illegittimità del provvedimento impugnato anche nella parte in cui il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto applicabili i criteri della ragione più liquida e della maggiore preclusività ai fini del rigetto della domanda, omettendo inspiegabilmente di accogliere le ulteriori richieste istruttorie formulate dall‟attore volte ad acquisire al processo tutti gli atti relativi al procedimento disciplinare subito dal ad opera del Parte_1 CP_1
, che avrebbero condotto di sicuro al riconoscimento del danno morale
[...] richiesto.
Chiedeva, pertanto, previa acquisizione di tutti gli atti relativi al procedimento disciplinare subito e previo rinnovo della C.T.U. medico legale in questa sede, la totale riforma della sentenza impugnata nel senso sopra esplicitato, con la condanna del convenuto alla rifusione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e r isposta depositata in cancelleria il 09.10.2019, , chiedendo il rigetto del gravame, con CP_1 condanna dell‟appellante alla rifusione delle spese di lite del grado.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all‟udienza collegiale del 05.02.2024
- svoltasi con le modalità di cui all‟art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta del solo procuratore di parte appellante, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito l‟appello è infondato e va quindi respinto sulla base delle seguenti argomentazioni. I motivi di gravame verranno trattati congiuntamente per mera comodità espositiva e stante, comunque, la loro intima connessione logico-giuridica.
Il Tribunale, con una motivazione scevra da errori ed ineccepibile sotto l‟aspetto logico-giuridico, ha puntualmente statuito su tutte le questioni oggi sollevate con l‟interposto gravame, del quale se ne rileva nel complesso l‟inconsistenza giuridica.
Ed invero anche questo Collegio ritiene - così come ha altrettanto fatto il Tribunale in prima istanza - che l‟attore, odierno appellante, non abbia fornito compiutamente prova dell‟esistenza dell‟invocato danno, asseritamente patito per essere stato sottoposto ad un ingiusto procedimento disciplinare da parte del proprio diretto superiore e per essere stato poi trasferito a diverso ufficio con CP_1 assegnazione di mansioni inferiori.
Il primo Giudice, infatti, dopo aver preliminarmente scrutinato, ai sensi dell‟art. 276, comma 2 c.p.c., le questioni di rito sottopostegli, e ricorrendo quindi all‟applicazione del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (principio vieppiù ribadito in maniera costante ed univoca dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui “…la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell‟impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell‟evidenza a quello dell‟ordine delle questioni da trattare ai sensi dell‟art. 276 c.p.c.”. (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020)), ha correttamente statuito che il bene giuridico richiesto difettasse di prova.
Tale convincimento è in realtà scaturito da una compiuta indagine esperita nel corso dell‟istruttoria di primo grado, che è stata condotta in maniera esauriente e completa attraverso l‟acquisizione documentale prodotta dalle parti nonché l‟espletamento della prova testimoniale e della consulenza tecnica di ufficio, di talché, solo all‟esito dei predetti mezzi istruttori, il Tribunale, prescindendo dalle considerazioni inerenti il nesso di causalità tra il danno lamentato ed il fatto che lo avrebbe generato - comunque sinteticamente affrontato anche in motivazione (cfr. pag. 4, ultimo rigo e pag. 5 , righi
1, 2 e 3 della sentenza appellata) - ha ritenuto di dare pratica applicazione al principio della ragione più liquida.
In virtù di ciò ha valutato in termini di assoluta coerenza e logicità l‟insussistenza del danno morale invocato dall‟attore quale asserita diretta conseguenza del procedimento disciplinare al quale sarebbe stato, in maniera ingiusta, sottoposto dal proprio superiore
. CP_1 Tale convincimento è dipeso, infatti, dalla considerazione del compendio probatorio versato in atti.
In primis vanno considerati i certificati medici prodotti in copia dall‟attore a corredo della domanda di risarcimento.
Gli stessi, rilasciati in serie dal medico curante (e non anche da uno specialista) per un periodo complessivo di circa due mesi e peraltro privi di indicizzazione e di data di deposito (per come giustamente riscontrato anche dal Giudice di prime cure), fanno riferimento (e non tutti, in verità) ad un generico stato di ans ia da stress e solo in due casi riferiscono di umore depresso, senza tuttavia meglio specificarne le manifestazioni e senza prescrivere la tipologia delle cure, ma consigliando unicamente il riposo.
Né l‟esito delle prove testimoniali offre spunti utili per potere giungere alla riconducibilità dell‟asserito stato di disagio comportamentale manifestato dall‟attore all‟avvio del procedimento disciplinare nei suoi confronti (conclusosi, tra l‟altro, senza l‟adozione di alcuna sanzione ed anzi venendo successivamente archiviato senza conseguenze).
Dal compendio probatorio raccolto nella fase istruttoria non sono neanche emersi elementi concreti dai quali inferire l‟eventuale dolo specifico di arrecare danno all‟attore da parte del o il ricorso di quest‟ultimo a modalità CP_1 offensive, ingiuriose e con finalità discriminatorie sul lavoro, tali da ingenerare nella presunta vittima uno stato di alterazione psicologica con conseguente sofferenza morale.
Di tutto ciò in atti non vi è traccia e sarebbe stato onere del provare Parte_1
l‟eventuale nesso di causalità tra il comportamento asseritamente lesivo attribuito al convenuto ed il presunto danno morale da egli patito, neanche questo invero dimostrato, dato che, per unanime giurisprudenza, il danno morale "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione, va comunque provato nella sua essenza, non essendo ravvisabile in re ipsa.
Tutti i testimoni escussi, infatti (tranne e che hanno Testimone_1 Tes_2 aggiunto, peraltro in maniera indeterminata - ovvero senza specificare le evidenze comportamentali e/o le conseguenti manifestazioni connesse alle proprie asserzioni - che il fosse “depresso”) hanno riferito generic amente del Parte_1 nervosismo dell‟attore sul luogo di lavoro, senza peraltro ricondurne la causa all‟avvio del procedimento disciplinare nei suoi confronti.
Quanto, infine all‟espletata C.T.U. medico-legale – fermo restando quanto sin qui argomentato - va detto che la stessa è pervenuta all‟inequivocabile conclusione che, in ogni caso, il non presentava alcuna alterazione di carattere Parte_1 psicologico. Le anzidette argomentazioni giustificano, pertanto, la reiezione delle ragioni addotte dall‟appellante.
Ma non è tutto. Quand‟anche si volesse accedere alle tesi difensive dell‟appellante, secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di verificare il nesso di causalità tra il fatto dedotto in citazione (adozione del procedimento disciplinare nei confronti dell‟ attore) ed il lamentato danno morale dallo stesso subito, le stesse non colgono nel segno in conseguenza di un approfondito esame del materiale probatorio versato in atti.
In tema di danno morale soggettivo, va preliminarmente osservato che lo stesso va inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, ovvero, come è stato definito dalla Suprema Corte come
“l‟ingiusto turbamento dello stato d‟animo del danneggiato o anche nel patema d‟animo o stato d‟angoscia transeunte generato dall‟illecito” (cfr. Cass. n. 10393/2002).
Ed invero preme evidenziare, a questo Collegio, che il procedimento disciplinare
(peraltro conclusosi senza alcuna conseguenza nei confronti del in Parte_1 quanto il suo comportamento non era stato ritenuto censurabile), avviato nei confronti dell‟odierno appellante, era stato legittimamente richiesto da , in CP_1 qualità di Comandante del Corpo dei Vigili Urbani di Reggio Calabria, in ottemperanza del regolamento interno, per essersi, il reso Parte_1 inosservante dell‟ordine di servizio n. 16271 del 31.10.2003, allo stesso impartito.
Per tale ragione non si ravvisa alcun atteggiamento persecutorio nella condotta assunta dal nei confronti dell‟attore, non essendo stato connotato da tutti CP_1 quegli elementi sopra meglio descritti (dolo specifico, modalità offensive ed ingiuriose, atteggiamenti discriminatori ecc.).
Anche il trasferimento ad altro ufficio e l‟asserito demansionamento dalle proprie funzioni lavorative rispetto a quelle svolte in precedenza - per il quale non si rinviene in atti alcun documento dal quale poter inferire un possibile danno in termini economici
(ad esempio, mediante la produzione in atti di cedolini di stipendio attestanti un eventuale decremento di stipendio o di altre voci che lo compongono) - non possono essere rivendicati quali pretesti concomitanti per avere subito il lamentato ed indimostrato danno.
Ed invero, a parte il necessario rilievo in base al quale, per espressa affermazione dell‟appellante (cfr. memorie difensive ex art. 183, comma VI n. 1 c.p.c., pa. 5): “Non si tratta qui di vedere se c‟è stato o meno un demansionamento (in tal senso sarebbe competente il giudice del lavoro) anche se c‟è stato in quanto, prima della rimozione,
l‟attore era responsabile di unità di terzo livello (lavor o espletato per circa tre anni) mentre ora è addetto ad un procedimento quale sottoposto, si discute della condotta illegittima del convenuto il quale ha provocato un grave danno morale all‟attore…”, va osservato che il danno morale assertivamente sofferto dall‟appellante è dallo stesso messo esclusivamente in relazione all‟adozione del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti dal , che, secondo le prospettazioni attoree, così CP_1 facendo, avrebbe travalicato illegittimamente il propri o ruolo istituzionale di
Comandante della Polizia Municipale, potendo essere mosso da possibili motivi personali, comunque indimostrati.
Va infine evidenziato che, in base all‟ordine di servizio prot. n. 26783/PM1 del
20.10.2005, l‟odierno appellante (le cui mansioni, dallo stesso indicate nell‟originario atto di citazione, sono quelle di Istruttore Direttivo – Responsabile Ufficio Polizia
Edilizia), ha mantenuto tale qualifica di Istruttore Direttivo – Ufficiale, con funzioni precipue di responsabile del Contenzioso del Giudice di Pace.
Ogni ulteriore argomentazione è da ritenersi assorbita.
Per le suddette ragioni l‟appello va rigettato nella sua interezza.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in base al disposto dell‟art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi delle cause di valore indeterminabile, attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute in questa fase, ed in rapporto alla domanda avanzata dall‟appellante anche in fase di precisazione delle conclusioni, in complessivi €. 4.996,00, in favore di CP_1
, di cui €. 1.029,00 per la fase di studio, €. 709,00 per la fase introduttiva, €.
[...]
1.523,00 per la fase istruttoria ed €. 1.735,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge.
Sussistono, altresì, i presupposti per l‟applicazione dell‟articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, in quanto l‟impugnazione è stata respinta integralmen te.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto Parte_1 di citazione notificato in data 03.05.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l‟appello;
2) Condanna alla rifusione delle spese relative al presente Parte_1 giudizio in favore di , che liquida in complessivi €. 4.996,00, oltre CP_1
IVA e CAP ed oltre accessori;
3) Ai fini dell‟applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l‟impugnazione è stata respinta integralmente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)