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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/10/2025, n. 2111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2111 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 1453/ 2023
TRA
nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. RI FRANCESCO unitamente all'avv. ANDREA
RI e all'avv. GIULIA FELICI, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in via Tripoli 20, 16043 Chiavari (GE).
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dallo avv.to RIANNA GERALDINA con il quale elettivamente domicilia in VIA CAVOUR,18 80023 CAIVANO
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è la richiesta del TFR come formulata nell'atto introduttivo. Il resistente si è costituito tardivamente. 1 In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente
l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile
l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”).
Passando all'esame del merito è superfluo sottolineare che l'onere della prova della prestazione lavorativa, in quanto fatto costitutivo della sua pretesa gravava sul ricorrente in base al generale principio di cui all'art. 2697 c.c. E' altresì superfluo sottolineare che viceversa l'eventuale prova di fatti modificativi impeditivi estintivi, ed in particolare del pagamento, gravava sul resistente.
Tanto premesso, dalla documentazione prodotta emerge senz'altro la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato conforme a quanto allegato dal ricorrente che non risulta fra l'altro nemmeno contestato.
Dalla documentazione prodotta emerge anche il credito del TFR. Con riferimento al quantum dovuto devono recepirsi i conteggi dell'odierno ricorrente. Gli stessi infatti appaiono il frutto di una corretta elaborazione, conforme alla normativa applicabile ed espressione di un valido percorso sia logico che argomentativo.
Per quanto sopra premesso l'onere della prova dell'integrale pagamento del
TFR gravava sul resistente.
2 Orbene questo si è costituito tardivamente e quindi è decaduto dalla prova del pagamento. Per ragioni di mera completezza si svolgono le seguenti ulteriori considerazioni
La prova del pagamento di eventuali anticipazioni del TFR deve essere data mediante documentazione da cui emergano dei dati attendibili, anche al fine di evitare facili espedienti elusivi della normativa posta a garanzia del pagamento, appunto, del TFR medesimo. Al riguardo su analoga questione si
è pronunciata la Corte di Appello di Napoli riportandosi un passo della motivazione:”L'appello è fondato e pertanto va accolto. Le varie ricevute di pagamento prodotte non contengono affatto la causale di anticipo del Tfr ma solo per “ future competenze” senza alcuna specificazione o precisazione.
Inoltre l'anticipo del Tfr poteva essere dato solo a determinate condizioni.L'art.
2120 cc prevede che il lavoratore che abbia almeno otto anni di servizio, , per spese sanitarie o interventi straordinari , acquisto della prima casa per sé o i suoi figli può richiedere l'anticipo del Tfr nella misura del 70 %. Ebbene nel caso di specie nessuna di queste condizioni è stata provata dal datore di lavoro. Inoltre la giustificazione data dal lavoratore circa il pagamento anticipato dello straordinario può essere valida dato che le buste paga contengono tale voce in modo ricorrente come si evince dalle stesse depositate in atti. I testimoni poi non hanno assistito al pagamento della somma che sarebbe avvenuta in contanti. I testi affermano altresì che le somme sarebbero state pagate con bonifici che però non risultano dall'estratto conto dell'appellato. Di conseguenza e in riforma della sentenza di primo grado la società appellata deve essere condanna al pagamento della somma di euro
2538,23 a titolo di Tfr oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto lavorativo al soddisfo. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.” (cfr. la motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli, N° 1873/2024).
Non se ne può che dedurre che non è stata data la prova del pagamento di anticipazioni del TFR e che risulta ancora dovuta la somma indicata in dispositivo.
Sulle predette somme dovranno essere computati gli accessori ex art. 429
c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Cassazione n. 38/01. Ogni
3 altra argomentazione deve considerarsi assorbita dalla considerazioni che precedono.
Le spese devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica in persona del dott. Giovanni Favi – Giudice del lavoro - definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) condanna la , in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., al pagamento della somma di € 6.159,30 al lordo delle ritenute previdenziali, nei confronti di , a Parte_1 titolo di TFR, oltre accessori ex art. 429 c.p.c., dal giorno della maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
b) condanna la , in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., al pagamento delle spese processuali liquidando le stesse in
€ 1950,00, comprensivi di spese generali al 15%, oltre accessori come per legge con attribuzione per distrazione;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata, li 28/10/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 1453/ 2023
TRA
nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. RI FRANCESCO unitamente all'avv. ANDREA
RI e all'avv. GIULIA FELICI, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in via Tripoli 20, 16043 Chiavari (GE).
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dallo avv.to RIANNA GERALDINA con il quale elettivamente domicilia in VIA CAVOUR,18 80023 CAIVANO
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è la richiesta del TFR come formulata nell'atto introduttivo. Il resistente si è costituito tardivamente. 1 In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente
l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile
l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”).
Passando all'esame del merito è superfluo sottolineare che l'onere della prova della prestazione lavorativa, in quanto fatto costitutivo della sua pretesa gravava sul ricorrente in base al generale principio di cui all'art. 2697 c.c. E' altresì superfluo sottolineare che viceversa l'eventuale prova di fatti modificativi impeditivi estintivi, ed in particolare del pagamento, gravava sul resistente.
Tanto premesso, dalla documentazione prodotta emerge senz'altro la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato conforme a quanto allegato dal ricorrente che non risulta fra l'altro nemmeno contestato.
Dalla documentazione prodotta emerge anche il credito del TFR. Con riferimento al quantum dovuto devono recepirsi i conteggi dell'odierno ricorrente. Gli stessi infatti appaiono il frutto di una corretta elaborazione, conforme alla normativa applicabile ed espressione di un valido percorso sia logico che argomentativo.
Per quanto sopra premesso l'onere della prova dell'integrale pagamento del
TFR gravava sul resistente.
2 Orbene questo si è costituito tardivamente e quindi è decaduto dalla prova del pagamento. Per ragioni di mera completezza si svolgono le seguenti ulteriori considerazioni
La prova del pagamento di eventuali anticipazioni del TFR deve essere data mediante documentazione da cui emergano dei dati attendibili, anche al fine di evitare facili espedienti elusivi della normativa posta a garanzia del pagamento, appunto, del TFR medesimo. Al riguardo su analoga questione si
è pronunciata la Corte di Appello di Napoli riportandosi un passo della motivazione:”L'appello è fondato e pertanto va accolto. Le varie ricevute di pagamento prodotte non contengono affatto la causale di anticipo del Tfr ma solo per “ future competenze” senza alcuna specificazione o precisazione.
Inoltre l'anticipo del Tfr poteva essere dato solo a determinate condizioni.L'art.
2120 cc prevede che il lavoratore che abbia almeno otto anni di servizio, , per spese sanitarie o interventi straordinari , acquisto della prima casa per sé o i suoi figli può richiedere l'anticipo del Tfr nella misura del 70 %. Ebbene nel caso di specie nessuna di queste condizioni è stata provata dal datore di lavoro. Inoltre la giustificazione data dal lavoratore circa il pagamento anticipato dello straordinario può essere valida dato che le buste paga contengono tale voce in modo ricorrente come si evince dalle stesse depositate in atti. I testimoni poi non hanno assistito al pagamento della somma che sarebbe avvenuta in contanti. I testi affermano altresì che le somme sarebbero state pagate con bonifici che però non risultano dall'estratto conto dell'appellato. Di conseguenza e in riforma della sentenza di primo grado la società appellata deve essere condanna al pagamento della somma di euro
2538,23 a titolo di Tfr oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto lavorativo al soddisfo. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.” (cfr. la motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli, N° 1873/2024).
Non se ne può che dedurre che non è stata data la prova del pagamento di anticipazioni del TFR e che risulta ancora dovuta la somma indicata in dispositivo.
Sulle predette somme dovranno essere computati gli accessori ex art. 429
c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Cassazione n. 38/01. Ogni
3 altra argomentazione deve considerarsi assorbita dalla considerazioni che precedono.
Le spese devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica in persona del dott. Giovanni Favi – Giudice del lavoro - definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) condanna la , in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., al pagamento della somma di € 6.159,30 al lordo delle ritenute previdenziali, nei confronti di , a Parte_1 titolo di TFR, oltre accessori ex art. 429 c.p.c., dal giorno della maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
b) condanna la , in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., al pagamento delle spese processuali liquidando le stesse in
€ 1950,00, comprensivi di spese generali al 15%, oltre accessori come per legge con attribuzione per distrazione;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata, li 28/10/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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