Sentenza 21 febbraio 2002
Massime • 1
Qualora il pubblico ministero, in luogo di chiedere preventivamente al presidente del tribunale l'indicazione di una data per la citazione a giudizio dell'imputato, emetta direttamente il decreto di citazione senza indicare la data di comparizione, con avvertenza che questa sarà fissata dal presidente del tribunale, tale decreto è idoneo a produrre i suoi effetti, posto che il suo deposito sia accompagnato da quello del provvedimento integrativo di fissazione dell'udienza da parte del presidente del tribunale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2002, n. 10404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10404 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FANTACCHIOTTI MARIO rel. Presidente del 21/02/2002
1. Dott. PERNA LA TORRE ERNESTO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BOTTALICO NICOLA Consigliere N. 876
3. Dott. BESSON MICHELE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. CONZATTI ALESSANDRO Consigliere N. 37269/2001
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
IE EL nato in [...] il [...],
GJ ON nato in [...] il [...],
EP BA nato in [...] il [...],
EN ZI nata in [...] il [...]
avverso l'ordinanza, in data 14 settembre 2001 del tribunale di Firenze;
Sentita la relazione del Pres. Dott. Fantacchiotti;
Premesso che
L'ordinanza in epigrafe indicata ha rigettato gli appelli proposti da IE EL, GJ ON, EP BA e EN ZI, tutti sottoposti alla misura della custodia in carcere per il reato continuato di ricettazione, contro il provvedimento in data 17 agosto 2001 del g.i.p. del tribunale di Firenze che aveva disatteso la loro istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare.
Il tribunale di Firenze, con la predetta ordinanza, ha chiarito, in particolare, che il provvedimento cautelare è stato eseguito, nei confronti degli imputati, il 12 febbraio 2001 e che il termine di fase della custodia (sei mesi) non poteva, quindi, considerarsi decorso nel giorno 10 agosto 2001, in cui è stato depositato nella segreteria della Procura della Repubblica di Firenze il decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti degli imputati. Nei rispettivi ricorsi per cassazione gli imputati denunciano la "violazione degli artt. 303 - 552 c.p.p. in relazione all'art. 606 c.p.p. nonché violazione ed erronea applicazione dell'art. 606 comma primo lett. b) e/o lett. c) c.p.p."
Si sostiene che, contrariamente a quanto è affermato nel provvedimento impugnato, nessun decreto di citazione per il giudizio è stato emesso dal P.M. dopo la richiesta, al Presidente del tribunale, della data della udienza e dopo il provvedimento del Presidente del tribunale di Firenze che ha indicato l'udienza per la quale la citazione avrebbe potuto essere disposta.
Nell'odierna udienza in camera di consiglio il P.G. ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
Considerato che:
I ricorsi sono manifestamente infondati.
Come chiarito dal tribunale, sulla base- della documentazione in suo possesso, il Procuratore della Repubblica di Firenze: 1) ha prima formato, in data 26 luglio 2001, un decreto di citazione a giudizio "per data che sarebbe stata fissata dal Presidente del tribunale" a quest'ultimo contestualmente richiedendo, con il medesimo atto, la fissazione della data dell'udienza; 2) ha, poi, emesso, secondo quanto attestato da certificazione del segretario della Procura, decreto di citazione a giudizio degli "imputati per la udienza indicata dal Presidente del tribunale, depositando questo decreto in data 10 agosto 2001, nella segreteria della Procura della Repubblica. Può, così, ritenersi provato, attesa la funzione probatoria privilegiata della attestazione della segreteria della Procura della Repubblica di Firenze, che un separato decreto di citazione a giudizio sia stato effettivamente emesso dopo il primo incompleto decreto e sia stato effettivamente depositato, in data 10 agosto 2001, entro il termine di fase che sarebbe scaduto il 12 agosto 2001. La predetta prova non è, infatti, scalfita dalle labiali contestazioni dell'imputato che ben avrebbe potuto, se quel successivo decreto fosse effettivamente mancato, esibire al giudice di merito l'atto, a suo dire incompleto e perciò privo di effetti, che, in vece del decreto, sarebbe stato a lui notificato per il giudizio.
Per altro, anche se fosse mancato il predetto successivo ed autonomo decreto di citazione per l'udienza indicata dal Presidente del tribunale di Firenze, dovrebbe, comunque, ritenersi che un decreto di citazione siasi, comunque, regolarmente formato con il contestuale deposito del primo decreto di citazione e del provvedimento del Presidente del tribunale di Firenze di fissazione della data della udienza.
Questa Corte non ignora le proprie reiterate pronunce che qualificano il decreto di diretta citazione a giudizio del Pubblico Ministero un atto a "fattispecie" progressiva che si completa e si perfeziona non con la richiesta del P.M. al Presidente del tribunale per la indicazione della data dell'udienza ma con il decreto che, dopo la predetta indicazione, dispone la citazione dell'imputato per l'udienza stabilita.
Ma l'esigenza di un successivo e distinto decreto di citazione in giudizio si riferisce ai casi in cui il P.M., seguendo pedissequamente le disposizioni del codice di rito, si sia limitato, con il primo atto del procedimento, a formulare una mera richiesta interna, al Presidente del Tribunale, di indicazione della data della udienza riservandosi di formare il decreto di citazione solo successivamente.
Nel caso in esame, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Firenze ha, invece, sin dall'inizio formato un atto completo sia della vocatio in iudicium. "per la data che sarebbe stata fissata dal presidente del tribunale", sia di tutti gli altri elementi ed avvertimenti necessari per il decreto di citazione. Il provvedimento (del Presidente del Tribunale) che ha fissato la data dell'udienza ha, così, assunto funzione integrativa del predetto decreto al quale, con il deposito in segreteria, deve, pertanto riconoscersi, indipendentemente da una ulteriore ed inutile sottoscrizione del P.M., il contenuto, la funzione e gli effetti di un decreto di citazione completo di tutti gli elementi necessari richiesti dalla legge per la vocatio in iudicium (in tal senso, con riferimento al decreto di citazione diretta dinnanzi al pretore, sent. 14 luglio 1999 n. 8908 - Parra-) È ben vero, infatti, che l'art. 552 c.p.p. richiede, tra l'altro, che il decreto per la citazione diretta sia completo anche della data e della sottoscrizione del p.m e dell'ausiliario.
Ma questi requisiti non mancano affatto nel primo decreto del P.M. che, nel caso in esame, con una procedura particolare, ma non per questo in contrasto con le disposizioni di legge, è stato sin dall'inizio formato dal P.M. con regolare sottoscrizione dello stesso e dell'ausiliario ed è stato, poi, depositato unitamente al provvedimento del Presidente del tribunale recante indicazione della data (e del luogo) dell'udienza.
I ricorsi debbono, dunque, essere dichiarati inammissibili. L'accertata inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali. Gli stessi, attesa la colpa, debbono essere anche condannati al pagamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che questa Corte ritiene congruo determinare in euro 500 (cinquecento)
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e ciascuno inoltre della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende. Si provveda ai sensi dell'art. 94 comma 1 ter disp. Att. C.p.p. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2002