Sentenza 9 gennaio 1987
Massime • 2
Il sistema di valutazione dell'inabilità permanente complessiva, di cui all'art. 80 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, risponde alla esigenza di unificazione delle rendite per inabilità omogenee, appartenenti cioè ad una stessa gestione assicurativa degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali se uno o più infortuni concorrano con preesistenti Invalidità derivanti da infortuni disciplinati da una diversa gestione assicurativa o da fatti estranei al lavoro, al procedimento di unificazione si deve pervenire dopo che, attraverso la formula espressa dall'art. 79, sia matematicamente individuato il grado di riduzione della attitudine dell'assicurato al lavoro causata da quello o da quegli infortuni inabilitanti che vengono in considerazione agli effetti dell'art. 80, ma che risultano anche aggravati nel senso specifico di cui all'art. 79. ( Conf 787/75, mass n 374152).*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 75, 79 e 80 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per la prevista diversità di trattamento in relazione al cumulo di infortuni, non essendovi alcuna possibilità di contrasto con gli artt. 76, 38 e 3 della Costituzione. ( Conf 3206/82, mass n 421149).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/1987, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 1987 |
Testo completo
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 75, 79 e 80 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per la prevista diversità di trattamento in relazione al cumulo di infortuni, non essendovi alcuna possibilità di contrasto con gli artt. 76, 38 e 3 della Costituzione. ( Conf 3206/82, mass n 421149).*