Sentenza 26 giugno 2023
Ordinanza collegiale 11 aprile 2025
Rigetto
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/11/2025, n. 9298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9298 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09298/2025REG.PROV.COLL.
N. 00608/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 608 del 2024, proposto da
Azienda Agricola NA IC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Mignacca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Organismo Pagatore Regionale Istituito presso la Regione Lombardia, non costituito in giudizio;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marinella Orlandi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Emanuela Quici in Roma, via Antonio Bertoloni n. 35;
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), n. 00545/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e della AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2025 il Cons. TA IO e uditi per le parti gli avvocati Gianluca Mignacca, l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi e l’avvocato Emanuela Quici in sostituzione dell'avv. Marinella Orlandi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il sig. IC NA è titolare di una azienda agricola dedita all’allevamento di ovini: la sede dell’azienda è in Casalmaggiore (CR), ma i capi di bestiame sono detenuti in due distinte stalle ubicate in Comune di Lucoli (AQ), e vengono portati a pascolare su fondi situati nel confinante Comune di L’Aquila, località Assergi.
2. Con domanda unica n. 1638408 del 10 luglio 2020, presentata all’Organismo Pagatore Regionale della Lombardia ai sensi del Regolamento CE n. 809/2014, il sig. NA chiedeva l’erogazione di contributi per il pascolamento di terreni, riferito a 201,93 ettari situati in Comune di L’Aquila, oltre ad una ulteriore superficie situata in Provincia di Trento.
3. L’Organismo Pagatore Regionale per la Lombardia (in prosieguo solo “OPR”) comunicava l’esito negativo dell’istruttoria per il mantenimento delle superfici dichiarate in Comune di L’Aquila: ciò sul presupposto che, in base al numero di capi di bestiame movimentati verso quel pascolo, il rapporto tra UB (= Unità di Bestiame Adulto) e ettari di superficie a pascolo risultava inferiore a quella necessaria, cioè a quella stabilita dalla Regione Abruzzo, pari a 0,1 UB/Ha/anno: l’OPR, invero, nel calcolare il rapporto UB/Ha considerava solo 150 ovini che il sig. NA aveva acquistato da un allevamento del Lazio e che aveva fatto trasportare direttamente al pascolo con autotreno, accompagnando il trasporto con il modello 4 debitamente compilato e inoltrato alla Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1 AQ.
4. Con istanza presentata il 18 aprile 2021 il sig. NA chiedeva all’OPR di riesaminare la precedente determinazione, rappresentando:
- che oltre ai 150 capi movimentati al pascolo a mezzo autotreno, erano stati trasportati a piedi al pascolo sito in Lucoli un ulteriore numero di capi, così che nel corso dell’anno 2020 la media dei capi detenuti al pascolo sarebbe stata di circa 200 esemplari;
- che non era obbligatorio, in base alla Circolare AGEA n. 29058 del 2018, documentare e segnalare nella Banca Dati Nazionale il trasporto di capi al pascolo, ove questo fosse avvenuto nell’ambito del medesimo comune o tra comuni limitrofi;
- che la Regione Abruzzo aveva individuato il rapporto UB/Ha necessario per la concessione dell’aiuto nello 0,1 su base annua;
- che l’Organismo Pagatore della Lombardia avrebbe adottato un metodo di calcolo atipico ed erroneo, in quanto basato solo sui capi movimentati tramite autotreno;
- in ogni caso, il rapporto UB/Ha stabilito dalla Regione Abruzzo, di 0,1 per 60 giorni di pascolamento, era stato rispettato dalla Azienda agricola NA anche conteggiando solo 150 capi: infatti, considerando che la superficie a pascolo a disposizione dell’Azienda, in Abruzzo, è pari a 210 ettari, sarebbero stati sufficienti 140 ovicaprini per soddisfare tale parametro.
4.1. Il sig. NA chiedeva pertanto all’OPR di correggere “ l’anomalìa circa il calcolo UB /Ettaro delle superfici detenute dall’Azienda in Abruzzo ”.
5. Con la nota impugnata nel presente giudizio l’OPR respingeva l’istanza del sig. NA del 18 aprile 2021, ribadendo che nella Domanda Unica 2020 non risultava rispettato il rapporto UB/Ha/anno, confermando di aver preso in riferimento, per la verifica del rispetto del suddetto parametro, solo 150 capi di ovini, tale essendo il numero di ovini portati al pascolo risultanti dalla Banca Dati Nazionale. Secondo l’OPR, in particolare, anche lo spostamento di bestiame a piedi tra comuni limitrofi, o nell’ambito dello stesso comune, avrebbe dovuto essere documentato, mediante preventiva comunicazione al Comune nel cui territorio è situato il pascolo (mod 6), e successivamente con comunicazione di monticazione dei capi al pascolo (mod 7) e la comunicazione che certifica lo spostamento degli animali (mod 4 ). Nei registri di stalla relativi all’anno 2020, inoltre, non risultavano annotati spostamenti, ad eccezione dei 150 capi spostati al pascolo con autotreno
6. Avverso tale provvedimento proponeva impugnazione il sig. NA, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia.
7. Con la sentenza in epigrafe indicata il ricorso è stato respinto.
8. Il sig. NA ha proposto appello.
9. La Regione Lombardia si è costituita in giudizio per resistere al gravame.
10. La causa è stata chiamata all’udienza del 27 marzo 2025, in occasione della quale il Collegio, con ordinanza n. 3104 dell’11 aprile 2025, ha disposto istruttoria, in particolare richiedendo:
- al Direttore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, in qualità di ente che gestisce la Banca Dati Nazionale dell’anagrafe zootecnica: “ (i) quali sono le modalità da seguire per registrare nella BDN la movimentazione di capi di bestiame al pascolo, e come esse si sono, eventualmente, evolute a partire dal 2015; (ii) se sia possibile registrare nella Banca Dati Nazionale la movimentazione di bestiame al pascolo, quando tale movimentazione non sia supportata o dimostrata da documentazione (ex: modello 4, 6 o 7; documentazione di viaggio): in particolare, se la funzionalità cui si allude nella circolare AGEA n. prot. n. 82630 del 30 ottobre 2017, consentisse di effettuare una simile registrazione e se essa sia stata in seguito conservata o soppressa, e se fosse attiva con riferimento alla campagna 2020; (iii) se sia corretto, o meno, affermare che per la campagna 2020 la movimentazione di capi verso il pascolo ubicato in comune limitrofo a quello di allevamento non richiedeva alcuna documentazione sanitaria, conseguentemente non poteva essere registrata in BDN e, quindi, imponeva di tenere conto dei capi registrati in stalla, ai fini della verifica del rapporto UB/Ha.”;
- B) Al Direttore dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura di riferire, in base al quadro regolamentare vigente, rinveniente dai decreti e circolari ministeriali succedutisi nel corso del tempo, e dalle circolari esplicative/attuative di AGEA: “(i) se, ai fini del riconoscimento dei contribuiti europei previsti per il pascolamento, la movimentazione di bestiame al pascolo dovesse, o meno, essere sempre accompagnata dalla documentazione prevista dal Regolamento di polizia veterinaria, di cui all’art. 41 del D.P.R. n. 320 del 1954, anche nel caso in cui la movimentazione avvenisse tra comuni limitrofi; (ii) se l’art. 4, comma 5, del D.M. 7 giugno 2018, affermando che “ Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell’allevamento e non sia ad esso limitrofo, il pascolamento degli animali può essere dimostrato attraverso idonea documentazione delle ASL competenti che attesta la movimentazione dei capi verso le località di pascolo ”, sottintendeva che la movimentazione di capi tra comuni limitrofi non richiedeva l’indicata documentazione sanitaria; (iii) se e come potesse avvenire la registrazione al pascolo di animali movimentati tra comuni limitrofi in assenza della documentazione sanitaria: si precisi, in particolare, se fossero previste forme di registrazione alternative alla registrazione nella BDN; (iv) nel caso di impossibilità a formalizzare la registrazione al pascolo di capi movimentati tra comuni limitrofi in assenza di documentazione sanitaria, se l’organo pagatore dovesse tenere conto di tutti i capi di bestiame detenuti in stalla, ai fini della verifica del rispetto del rapporto UB/Ha; (v) se, ed eventualmente a partire da quale momento, il quadro regolamentare sia mutato, dando rilevanza alla distanza esistente tra l’allevamento e le aree di pascolo, ancorché nell’ambito di comuni limitrofi, o comunque imponendo all’organo pagatore di tenere in considerazione solo i capi di bestiame registrati formalmente, nella BDN, al pascolo: si precisi se un tale cambiamento fosse già applicabile con riferimento alla campagna 2020; (vi) in caso di risposta negativa al capo che precede, se sia corretto, o meno, affermare che per la campagna 2020 la movimentazione di capi verso il pascolo ubicato in comune limitrofo a quello di allevamento non richiedeva alcuna documentazione sanitaria, conseguentemente non poteva essere registrata in BDN e, quindi, imponeva di tenere conto dei capi registrati in stalla, ai fini della verifica del rapporto UB/Ha; (vii) si indichino gli estremi degli atti ministeriali o della stessa AGEA posti a supporto delle risposte che saranno date ai quesiti, dei quali dovrà anche essere prodotta una copia in allegato alla relazione di documentati chiarimenti. ”.
11. Gli Enti interpellati hanno evaso l’ordinanza istruttoria, depositando le rispettive relazioni.
12. La causa è stata quindi chiamata all’udienza pubblica del 16 ottobre 2025, in occasione della quale, previo scambio di memorie ex art. 73 c.p.a., è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
13. Preliminarmente il Collegio ritiene di dover respingere l’eccezione dell’appellante relativa alla informativa depositata da AGEA in esito all’ordinanza istruttoria, relazione che il sig. NA ritiene non essere utilizzabile in quanto proveniente da una Direzione incompetente: l’Ufficio Contenzioso Comunitario e Recupero Crediti, da cui proviene l’informativa, non potrebbe essere ritenuto imparziale, in quanto competente per il recupero dei crediti connessi alle erogazioni effettuate dall’Organismo Pagatore oggetto di contenzioso processuale; l’informativa avrebbe invece dovuto essere evasa dall’AGEA Ufficio Coordinamento, dal quale provengono le circolari ACIU 2015.569 del 23.122015, ACIU 82630 del 30.10.17, AGEA.29058.2018 del 4.4.018 che devono essere applicate da altri organismi pagatori.
13.1. La censura non merita valutazione favorevole, non essendovi motivo di dubitare della terzietà e imparzialità dell’organo che ha reso l’informativa richiesta dal Collegio: AGEA, quale organismo pagatore, infatti, è competente per gli aiuti gestiti a livello nazionale, mentre per gli aiuti gestiti a livello regionale essa è competente solo nelle Regioni che sono prive del proprio organismo pagatore. Laddove vengano in considerazione aiuti gestiti a livello regionale, pertanto, AGEA non è competente, e quindi non può esercitare alcuna funzione se nella Regione interessata sia stato istituito un organismo pagatore debitamente riconosciuto: il che è appunto il caso dell’Organismo Pagatore Regionale per la Lombardia. Non si vede dunque motivo per dubitare della imparzialità e terzietà dell’Ufficio Contenzioso Comunitario e Recupero Crediti nel rendere i chiarimenti richiesti dal Collegio.
14. L’istruttoria espletata in corso di causa ha consentito di acclarare quanto segue.
14.1. L’Istituto Zooprofilattico di Teramo, gestore della Banca Dati Nazionale, ha chiarito che: (i) tra il 2017 e il 2023 solo per i pascoli “intra-aziendali” non era necessario il Documento di Accompagnamento (in seguito solo “DdA”) per movimentare le mandrie; (ii) per pascoli “intra-aziendali” si intendono quelli che sono nelle immediate vicinanze dell’allevamento ed alla condizione che siano almeno parzialmente nel medesimo comune; (iii) pertanto, nel 2020, per movimentare mandrie verso pascoli ubicati in altri comuni, anche se limitrofi, necessitava il DdA e, correlativamente, tali spostamenti potevano e dovevano essere registrati nella Banca Dati Nazionale; (iv) in ogni caso tra il 2017 e il 2023 potevano e dovevano essere registrati in BDN tutte le movimentazioni di animali, anche quelle verso pascoli intra-aziendali: a tale proposito l’Istituto Zooprofilattico ha precisato che la BDN disponeva di una funzionalità, soppressa dal 2023, che consentiva la registrazione delle movimentazioni intra-aziendali anche in assenza di DdA; (v) il censimento dei pascoli intra-aziendali, tra il 2017 e il 2023, era effettuato dai Servizi veterinari, i singoli operatori, tuttavia, dovevano registrare nella BDN la movimentazione degli animali verso tali pascoli.
14.2. Dall’informativa rassegnata da AGEA si ricava, invece, quanto segue: (i) la documentazione sanitaria di cui all’art. 41 del D.P.R. n. 320/1954 è sempre stata necessaria, quindi anche per gli spostamenti di bestiame tra comuni limitrofi, in quanto richiesta da una norma nazionale cogente, che non potrebbe essere derogata dalle circolari di AGEA; (ii) l’art. 4, comma 5, del D.M. 7 giugno 2018, laddove questo stabilisce che “ Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell’allevamento e non sia ad esso limitrofo, il pascolamento degli animali può essere dimostrato attraverso idonea documentazione delle ASL competenti che attesta la movimentazione dei capi verso le località di pascolo ”, non può essere interpretato nel senso che per gli spostamenti di bestiame tra comuni limitrofi la documentazione sanitaria non è necessaria, trattandosi di documentazione preposta alla tutela dell’igiene e sanità pubblica; (iii) tutti i dati relativi ai pagamenti degli aiuti correlati al pascolo di animali debbono essere registrati in BDN, e tale registrazione presuppone necessariamente la documentazione sanitaria, con conseguente esclusione di procedure di registrazione estranee a quella in BDN; (iv) il pagamento dei premi correlati al pascolo di animali può tenere conto esclusivamente dei capi la cui movimentazione al pascolo sia stata regolarmente registrata, essendo tale registrazione necessaria per valutare il rispetto del rapporto UB/Ha; (v) dal momento della entrata in vigore dell’ordinanza del Ministero della Salute 28 maggio 2015, la cui efficacia è stata prorogata con ordinanza del 23 maggio 2021, la registrazione nella BDN ha costituito il fulcro della gestione della movimentazione dei capi per esigenze di sanità pubblica e, di conseguenza, presupposto per il percepimento dei contributi comunitari legati al mantenimento dei pascoli: pertanto nel 2020 la registrazione delle movimentazioni al pascolo di bestiame doveva necessariamente essere effettuata nella BDN.
14.3. In estrema sintesi, dalle informazioni raccolte dal Collegio risulta che nel 2020 la movimentazione di bestie verso un pascolo situato in comune limitrofo, rispetto a quello sede dell’allevamento, era comunque soggetta alla registrazione nella BDN, nella quale era stata attivata una apposita funzionalità: e ciò sia che il pascolo potesse considerarsi “intra-aziendale” – cioè posto in immediata contiguità all’allevamento, essendo una parte del pascolo situata anche nel comune sede dell’allevamento - sia che il pascolo non potesse essere qualificato come “intra-aziendale”; la registrazione dello spostamento di bestiame in BDN, inoltre, sarebbe stata possibile anche ove non fosse stata disponibile la documentazione sanitaria.
15. A questo punto il Collegio procede con la disamina dei motivi d’appello.
16. Con il primo motivo l’appellante deduce l’erroneità dell’appellata sentenza nella parte in cui essa afferma che il sig. NA avrebbe “ confessoriamente ammesso di aver condotto al pascolo 150 capi ”, facendo discendere da tale constatazione l’impossibilità di considerare, ai fini della verifica del rapporto UB/Ha, i capi di bestiame allevati nelle stalle contrassegnate dai codici 052AQ060 e 052AQ007, situate nel Comune di Lucoli.
16.1. La sentenza sarebbe erronea, in primo luogo, in quanto il ricorrente non avrebbe mai, in alcuno degli atti difensivi e tampoco in atti extragiudiziali, effettuato una simile dichiarazione: viceversa, egli avrebbe sempre affermato una cosa diversa, ovvero che, per dimostrare l’avvenuto spostamento delle bestie al pascolo, non fosse necessaria alcuna documentazione sanitaria, che secondo il sig. NA non sarebbe necessaria per lo spostamento di bestiame tra comuni limitrofi e non sarebbe neppure rilevante in occasione dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto del rapporto UB/Ha.
A supporto di tale affermazione l’appellante richiama le previsioni di cui all’art. 4, commi 3-5, del D.M. n. 5465 del 7 giugno 2018, i quali, riprendendo previsioni già contenute nell’articolo 2, comma 4, del D.M. n. 1420 del 2015 nonché nella Circolare ACIU 2015.569 del 23 dicembre 2015, stabilisce quanto segue:
“ 3. Il pascolamento è attività agricola ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), trattino i) del regolamento (UE) n. 1307/2013, se conforme ai seguenti requisiti: a) è esercitato con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni; b) è esercitato con una densità di bestiame, riferita all’anno di presentazione della domanda, non inferiore a 0,2 unità di bovino adulto (UB) per ettaro.
4. Il rapporto UB per ettaro, di cui al comma 3, lettera b) è calcolato considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UB corrispondenti agli animali detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, registrati al pascolo nell’ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, e, al denominatore, la superficie aziendale complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento.
5. Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell’allevamento e non sia ad esso limitrofo, il pascolamento degli animali può essere dimostrato attraverso idonea documentazione delle ASL competenti che attesta la movimentazione dei capi verso le località di pascolo ”.
Secondo l’appellante, essendo il pascolo dal medesimo utilizzato ubicato in comune limitrofo a quello di allevamento – circostanza questa non contestata - troverebbe applicazione il comma 4, che imporrebbe di calcolare sempre il rapporto UB/Ha tenendo conto di tutto il bestiame registrato, in BDN, come presente nelle stalle, senza possibilità alcuna di fornire una prova contraria in quanto di per sé garantita dall’efficacia del sistema di registrazione degli animali presso la BDN.
Contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, la norma in questione non porrebbe una “ presunzione semplice di spostamento degli animali quando stalla e pascolo sono vicini, confinanti per l’appunto, perché in quel caso la movimentazione del bestiame è soggetta a procedure semplificate ”, trattandosi invece dell’unico strumento ammesso per dimostrare il rispetto del rapporto UB/Ha, e ciò in quanto il sistema sarebbe improntato su una fictio iuris per cui si presume che gli animali che compongano allevamenti che si trovano nello stesso comune od a uno confinante, siano automaticamente registrati al pascolo nell’ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche essendo a tal fine sufficiente che gli animali siano detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo. In sintesi: l’appellante afferma che la registrazione in BDN di animali in stalla sarebbe equipollente della registrazione, in BDN, di animali al pascolo, se questo sia situato in comune limitrofo a quello di allevamento, e sotto questo profilo la movimentazione del bestiame, in tal caso, non sarebbe soggetta ad alcuna procedura, ancorché semplificata.
Secondo l’appellante l’Organismo Pagatore per la Lombardia avrebbe adottato, per la presentazione della domanda unica di pagamento 2020, disposizioni coerenti con le affermazioni di cui sopra. L’art. 8 di tali previsioni implicitamente confermerebbe che solo per lo spostamento di bestiame tra comuni non limitrofi sarebbe necessaria la documentazione sanitaria, a dimostrazione dell’effettivo spostamento. Anche il manuale della procedura interna dell’Organismo Pagatore per la Lombardia, relativa alle modalità di controllo, confermerebbe quanto sopra, stabilendo (al punto 4.1.1.), che il controllo va effettuato “ a livello comunale e non a livello di pascolo ” e (al punto 3.2.) che, per la verifica del mantenimento del rapporto UB/Ha, “ l’utente può inserire a fascicolo i capi al pascolo se riferiti al comune in cui si trova l’allevamento o in comuni limitrofi ”. Ancor più chiaro sarebbe il punto 4.3, secondo cui “ La procedura verifica se i comuni sono limitrofi e in tal caso costituisce un nuovo MACROCOMUNE su cui viene fatta la verifica del pascolamento ”, disposizioni che l’Organismo Pagatore avrebbe disapplicato.
L’appellante rileva, ancora, che l’impugnata sentenza avrebbe omesso di esaminare le circolari AGEA rilevanti in materia. L’appellante ricorda, in particolare, che con la circolare AGEA n. 29058 del 4.4.2018 era stato ripristinato il criterio di verifica, del rispetto del rapporto UB/Ha richiesto dalla normativa di riferimento, secondo cui “ A partire dalla campagna 2018, qualora l’allevamento sia ubicato nel comune delle superfici pascolate o nei comuni limitrofi, la verifica del carico UB/ha si esegue rapportando la consistenza media annuale dei capi desunta dall’Anagrafe di Teramo (BDN) alle superfici dichiarate come pascolate ”, evidenziando che tale circolare era ancora in vigore nel 2020. Tale criterio, già rinveniente nella circolare AGEA ACIU 2015.569 del 23 dicembre 2015, è stato successivamente confermato nella circolare AGEA nota prot. 88107 del 24.11.2023, in cui si afferma che “ ai fini della verifica del carico UB/ha in presenza di un codice pascolo attivo nel comune ove si trova l’allevamento o nel comune confinante, sebbene si considerino in via prioritaria i capi movimentati sul codice pascolo registrato in BDN, possono essere conteggiati anche i capi comunque presenti nell’allevamento dell’agricoltore che non risultano movimentati verso il codice pascolo ”, e tanto per la ragione che “ Tale situazione si verifica in modo significativo nella realtà pascolativa delle Regioni ricomprese nell’OP Agea con particolare riferimento al Centro-Sud Italia. In tale contesto non sempre le ASL ritengono opportuno attivare dei codici pascolo e di fatto il pascolamento delle superfici avviene sempre avendo a riferimento la stalla di appartenenza, con spostamenti all’interno delle superfici del Comune, e talora anche in quelle dei Comuni limitrofi, anche per un periodo continuativo.
Inoltre, anche nei casi di utilizzo di pascoli, solo una parte degli animali si dirige verso tali località, mentre il resto dei capi presenti in stalla svolge il pascolamento direttamente sulle superfici connesse alla stalla presente nel comune”. Tale circolare confermerebbe l’esistenza di una prassi relativa ai controlli sul pascolamento laddove i comuni di pascolamento siano limitrofi a quelli sede dell’allevamento.
E, ancora, l’appellante rileva che il primo giudice non avrebbe tenuto in considerazione la documentazione prodotta in giudizio, relativa alla domanda di aiuto presentata nel 2021, dalla quale si evincerebbe che per quella annualità la verifica del rapporto UB/Ha è stata condotta tenendo conto anche dei capi detenuti nelle stalle situate nel Comune di Lucoli.
Infine, a dimostrazione dell’avvenuto trasferimento al pascolo di Assergi dei capi detenuti nei due allevamenti siti in Lucoli, l’appellante rileva che, avendo a disposizione un pascolo di 200 ettari, sarebbe stato del tutto irrazionale mantenere i capi in allevamento, ove avrebbero dovuto essere nutriti con foraggio necessariamente acquistato.
L’appellante ritiene, conclusivamente, che la mancanza della documentazione idonea a dimostrare il trasporto del bestiame presso il pascolo non sia sufficiente a determinare il rigetto della richiesta di aiuto, poiché tale documentazione non era prevista da alcuna norma per l’ipotesi di pascoli collocati in comuni limitrofi a quello sede di allevamento.
16.2. Preliminarmente il Collegio dà atto del fatto che l’appellante non ha mai, in atti stragiudiziali o giudiziali, ammesso di non aver portato al pascolo gli animali detenuti nelle due stalle di Lucoli: egli ha, invece, sempre sostenuto di aver movimentato tutti questi animali verso il pascolo di Assergi, senza tuttavia registrare tale movimentazione nella BDN, senza chiedere alcuna autorizzazione alla ASL competente e senza neppure comunicare, con gli appositi moduli, lo spostamento alle autorità sanitarie. L’appellata sentenza, dunque, risulta effettivamente errata laddove afferma che l’appellante avrebbe riconosciuto di non aver portato al pascolo gli animali detenuti nelle stalle di Lucoli.
16.3. Tuttavia la sentenza deve essere confermata con diversa motivazione.
16.4. Ai fini della comprensione di quanto infra si dirà è opportuno premettere che l’aiuto correlato al mantenimento di pascoli presuppone che questi siano effettivamente utilizzati. A dimostrazione di tale utilizzo occorre che l’agricoltore dimostri, prima di tutto, di aver trasportato animali sui pascoli indicati nella domanda di aiuto. In secondo luogo deve potersi verificare che il bestiame trasportato al pascolo abbia, per razza, numero di capi ed età, una consistenza tale da dover utilizzare l’intera superficie indicata nella domanda di aiuto: la verifica di tale circostanza si effettua rapportando alla superficie le c.d. Unità di Bestiame Adulto – UB, ove le UB non coincidono con il numero di animali al pascolo, ma si ottengono moltiplicando questo ultimo per un coefficiente predefinito, che esprime il bisogno di un animale ad utilizzare il pascolo. Così, ad esempio, il coefficiente previsto per un bovino di 2 anni è pari a 1, il coefficiente per un bovino di meno di 2 anni è 0,6, il coefficiente di un vitello è di 0,4. Per quanto riguarda gli ovini adulti, che l’appellante detiene nelle proprie stalle, il coefficiente è di 0,15. Con riferimento, dunque, ai 150 ovini che l’appellante ha dimostrato di aver portato al pascolo, il numero di UB è pari a 150 x 0,15 = 22,5. Il numero di UB così ottenuto deve poi essere rapportato al periodo di effettivo utilizzo e, dipoi, alla superficie indicata nella domanda di aiuto (nel caso dell’appellante circa 201 ettari). Il rapporto UB/ha esprime, dunque, l’effettiva idoneità della mandria a utilizzare l’intera superficie del pascolo nel corso di un anno, e deve rispettare un determinato valore, che deve essere superiore a 0,2, salvo diverse determinazioni delle singole Regioni o delle Province autonome.
16.5. Ciò premesso, Il Collegio rileva che, pur dovendosi dare atto di una certa ambiguità emergente dalle circolari AGEA e anche dai decreti ministeriali che si sono succeduti, e di qualche antinomia presente tra le informazioni fornite dall’Istituto Zooprofilattico e quelle fornite da AGEA, la censura non può trovare favorevole valutazione per la ragione che l’appellante non ha dimostrato che il pascolo di cui dispone, in località Assergi in Comune di L’Aquila, si configura quale “pascolo intra-aziendale” e che come tale è stato debitamente censito dalla ASL competente. In particolare, il Collegio ritiene che solo la dimostrazione di tale circostanza avrebbe consentito di affermare che la movimentazione dei capi, detenuti dall’appellante nelle stalle site in Lucoli, verso il pascolo di Assergi, non fosse soggetta alla preventiva acquisizione dell’autorizzazione sanitaria allo spostamento. In difetto di tale documentazione, e non essendo stata registrata nella BDN la movimentazione degli animali, non v’è alcuna prova del fatto che l’appellante abbia effettivamente portato al pascolo gli animali detenuti nelle stalle.
16.6. Giova premettere che la documentazione sanitaria in questione è finalizzata ad evitare la diffusione di eventuali malattie di cui siano portatori i capi di bestiame oggetto di trasferimento, consentendo alle autorità sanitarie di effettuare in tempo utile i necessari controlli. La ragione per cui i pascoli “intra-aziendali” sarebbero esonerati da tali controlli risiederebbe nel fatto che essi sono collocati in immediata contiguità e continuità con il terreno pertinenziale all’allevamento, e per tale ragione non presentano il rischio, durante lo spostamento, di venire a contatto con bestiame appartenente a un diverso allevamento.
16.7. La circolare AGEA ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015 (doc. 18 del ricorrente in primo grado) afferma che la verifica del parametro UB/ha deve essere effettuata in modo diverso a seconda della ubicazione del pascolo, e quindi:
(i) “ nel comune delle superfici pascolate o nei comuni limitrofi: 1. verifica del carico UB/ha, ottenuto rapportando la consistenza media annuale dei capi desunta dall'Anagrafe di Teramo (BDN) alle superfici dichiarate come pascolate, non essendo disponibile in BDN alcuna registrazione della movimentazione… .”
(ii) “ in comuni non limitrofi alle superfici pascolate: 1. l’effettiva utilizzazione del pascolo deve essere comprovata da idonea documentazione di trasporto tra il comune di allevamento e quello del pascolo, opportunamente registrata in BDN. …”.
16.8. La circolare dell’Area di coordinamento AGEA n. 82630 del 30 ottobre 2017 (doc. 19 del ricorrente in primo grado) dà atto che, effettivamente, sino a quel momento la verifica del carico UB/Ha era eseguita rapportando la consistenza media annuale dei capi detenuta in allevamento, e desunta dall'Anagrafe di Teramo (BDN), alle superfici dichiarate come pascolate, non essendo disponibile in BDN alcuna funzione idonea a effettuare la registrazione della movimentazione. Tuttavia – prosegue la circolare – “ allo scopo di rendere più efficace e puntuale il controllo delle superfici mantenute a pascolo, nonché allo scopo di ovviare a talune perplessità emerse nel corso dell’ultimo audit tenuto dalla Corte dei Conti europea, a decorrere dalla campagna 2018 i suddetti controlli sono sostituiti dal seguente. In caso di allevamento ubicato nel comune delle superfici pascolate o nei comuni limitrofi, il controllo del mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione è eseguito utilizzando la nuova funzionalità messa a disposizione dalla BDN relativa alla registrazione dei pascoli intraziendali e alle movimentazioni degli animali verso suddetti pascoli. I pascoli intraziendali sono costituiti dalle superfici pascolate site nell’ambito del comune ove è ubicato l’allevamento o nei comuni limitrofi per i quali non è previsto l’obbligo di registrare in BDN la movimentazione dei capi. Proprio per tale motivo, gli agricoltori che intendono percepire i contributi agricoli devono obbligatoriamente registrare la movimentazione degli animali al pascolo intraziendale con la nuova funzionalità dedicata in cui l’agricoltore specifica il periodo di permanenza degli animali al pascolo, senza la necessità di compilare il modello IV. La movimentazione verso pascolo intraziendale è prevista per le specie bovina, ovicaprina ed equina e per tutte e tre le specie è necessario che i capi siano identificati singolarmente. La verifica del carico UB/ha si esegue, pertanto, rapportando la consistenza dei capi presenti al pascolo intraziendale, desunta utilizzando la predetta funzionalità BDN, alle superfici dichiarate come pascolate. Si precisa che il controllo delle superfici dovrà essere eseguito utilizzando i dati GIS.”.
16.9. Dalle dianzi citate circolari AGEA si evince che sino al 2017 effettivamente non era possibile registrare nella BDN la movimentazione di bestiame verso pascoli situati nello stesso comune o in comuni limitrofi, e proprio in connessione con tale motivo la verifica del rapporto UB/ha veniva effettuata includendo nel calcolo anche gli animali registrati nelle stalle. Tali circolari, peraltro, non richiamavano esplicitamente la nozione di “pascolo intra-aziendale”, la quale in atti è stata fornita e spiegata dall’Istituto Zooprofilattico. Ad ogni modo, dal 30 settembre 2017 è stato possibile effettuare la registrazione in BDN del trasferimento di bestiame verso pascoli intra-aziendali, indipendentemente dalla disponibilità della documentazione sanitaria: evidentemente alla circolare AGEA del 30 ottobre 2017 si riferisce l’Istituto Zooprofilattico laddove afferma, nella informativa rassegnata al Collegio, che dal 2017 al 2023 è stata disponibile una funzione che consentiva di registrare nella Banca Dati Nazionale la movimentazione di capi verso pascoli intra-aziendali, anche in mancanza di documentazione sanitaria.
16.10. Le previsioni di cui sopra, tuttavia, sono state nuovamente ribaltate dalla circolare AGEA, Area di coordinamento, n. 29058 del 4 aprile 2018, ove al paragrafo 9.3, “ Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione. Modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA.2017.82630 del 30 ottobre 2017 ”, si legge quanto segue:
“ A seguito di approfondimenti eseguiti, considerato che, come previsto dalla normativa regolamentare UE, i controlli amministrativi ed in loco hanno la finalità di verificare il corretto mantenimento delle superfici in questione, la procedura prevista dalla circolare AGEA prot. n. 82630 del 30 ottobre 2017 è interamente sostituita dalla presente. A partire dalla campagna 2018, qualora l’allevamento sia ubicato nel comune delle superfici pascolate o nei comuni limitrofi, la verifica del carico UB/ha si esegue rapportando la consistenza media annuale dei capi desunta dall'Anagrafe di Teramo (BDN) alle superfici dichiarate come pascolate. Restano ferme le altre disposizioni della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni .”. Si tratta, come si vede, di una previsione che sembra consentire l’utilizzazione del criterio enunciato in tutti i casi in cui il pascolo sia situato in un comune limitrofo, indipendentemente dal fatto che sia, o meno, “intra-aziendale”.
16.11. Tale ambiguità è stata di fatto alimentata anche dal Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 5465 del 7 giugno 2018 (doc. 5 prodotto in primo grado dalla Regione Lombardia), recante “ Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 ”, il quale, all’art. 4, commi 4 e 5, ha stabilito quanto segue:
“ 4. Il rapporto UB per ettaro, di cui al comma 3, lettera b) è calcolato considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UB corrispondenti agli animali detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, registrati al pascolo nell’ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, e, al denominatore, la superficie aziendale complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento.
5. Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell’allevamento e non sia ad esso limitrofo, il pascolamento degli animali può essere dimostrato attraverso idonea documentazione delle ASL competenti che attesta la movimentazione dei capi verso le località di pascolo”.
16.12. Non si può dunque negare che le circolari e il decreto ministeriale esaminati nei precedenti paragrafi, applicabili nel 2020, abbiano dato luogo ad un quadro normativo poco chiaro, che poteva indurre a ritenere non necessaria la documentazione sanitaria per movimentare bestiame presso pascoli situati in comuni limitrofi a quello dell’allevamento e/o a ritenere non necessaria la registrazione in BDN relativamente alle suddette movimentazioni di bestiame.
16.13. Tuttavia sino al 2022 l’art. 41 del D.P.R. n. 320/1954, abrogato solo ad opera dell’art. 32, comma 1, lett. u), del D. L.vo n. 136 del 5 agosto 2022, stabiliva che “ Chiunque intende trasferire bestiame nei pascoli estivi (alpeggio, transumanza) deve farne domanda, almeno 15 giorni prima della partenza, al sindaco del comune ove il bestiame si trova, a mezzo del mod. n. 6 allegato al presente regolamento, indicando altresì i pascoli di cui dispone per il periodo di alpeggio o transumanza. Il sindaco, valendosi del tagliando unito alla domanda, informa subito il comune di destinazione della data approssimativa di arrivo degli animali in quel territorio. Se lo spostamento avviene nell'ambito dello stesso comune è sufficiente che l'interessato ne dia preventiva comunicazione all'autorità comunale ai fini dell'adozione delle eventuali misure di polizia veterinaria .”. Ritiene il Collegio che a fronte di una simile norma, che esonerava dalla preventiva autorizzazione solo la movimentazione di animali nell’ambito dello stesso comune, e che peraltro anche in tal caso onerava il titolare a effettuare una comunicazione all’autorità comunale, nessun agricoltore potesse ritenersi effettivamente esonerato dalla compilazione/acquisizione di una documentazione sanitaria. Inoltre, un alleggerimento degli adempimenti sanitari, connessi alla movimentazione di animali, poteva ritenersi consentito, in applicazione analogica di tale norma, solo con riferimento agli spostamenti diretti verso pascoli “limitrofi” all’allevamento (e non al territorio comunale), cioè pascoli situati in diretta continuità con l’allevamento, e non anche verso pascoli distanti dall’allevamento, ancorché situati nel territorio di un “comune limitrofo” a quello dell’allevamento.
16.14. Interpretate le summenzionate circolari AGEA e il d.m. del 7 giugno 2018 in modo da garantirne la compatibilità con la norma primaria di cui all’art. 41, del D.P.R. n. 320/1954, si comprende per quale motivo l’Istituto Zooprofilattico abbia precisato che solo la movimentazione verso pascoli “intra-aziendali”, cioè quelli collocati nelle immediate vicinanze dell’allevamento ed alla condizione che fossero almeno parzialmente nel medesimo comune dell’allevamento, era esonerata dalla documentazione sanitaria.
16.15. Ciò chiarito, occorre tornare sul d.m. 7 giugno 2018, per evidenziare che all’art. 4, comma 4, (“ Il rapporto UB per ettaro, di cui al comma 3, lettera b) è calcolato considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UB corrispondenti agli animali detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, registrati al pascolo nell’ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche,… ”) esso enunciava una regola generale (il rapporto UB /ha si calcola prendendo in riferimento i capi registrati al pascolo nella BDN) che era completata, al comma 5, con l’affermata equipollenza, alla registrazione in BDN, della documentazione sanitaria: tutto ciò, però, solo con riferimento agli spostamenti verso pascoli “non limitrofi”.
16.16. Orbene, anche a voler ritenere che il d.m. del 7 giugno 2018 abbia voluto introdurre, per i “pascoli limitrofi”, una tacita deroga alla dianzi ricordata regola generale (consentendo di tenere conto dei capi registrati, in BDN, come presenti in stalla, indipendentemente dalla esistenza della documentazione sanitaria o dalla registrazione in BDN della movimentazione al pascolo), non si potrebbe fare a meno di rilevare che nel caso in esame non v’è prova del fatto che il pascolo nella disponibilità dell’appellante potesse/possa qualificarsi come “pascolo limitrofo” nel senso sopra precisato, ovvero come pascolo che si pone in diretta continuità rispetto all’area su cui sono insediati i due allevamenti intestati all’appellante: come già precisato, l’appellante non ha dimostrato tale continuità tra il pascolo e gli allevamenti, essendosi limitato ad osservare che il pascolo si trova in comune confinante con quello degli allevamenti, mentre l’Organismo Pagatore ha eccepito che l’allevamento si trova a molti chilometri di distanza dagli allevamenti.
16.17. Alla luce delle considerazioni che precedono, e in particolare della necessità di interpretare le previsioni contenute nelle richiamate circolari AGEA e nel d.m. 7 giugno 2018 in modo da assicurarne la coerenza con l’allora vigente art. 41 del D.P.R. n. 320/1954, tutti gli argomenti dedotti dall’appellante perdono di consistenza, posto che il riferimento ai pascoli siti in “comuni limitrofi” deve intendersi effettuato ai pascoli “intra-aziendali”, che in sostanza sono pascoli limitrofi all’allevamento. Le stesse considerazioni valgono con riferimento alle previsioni contenute nel manuale della procedura interna dell’Organismo Pagatore richiamate dall’appellante, che debbono essere lette e applicate in modo da assicurare il rispetto dell’art. 41 del D.P.R. n. 320/1954, e che l’Organismo Pagatore ha correttamente applicato come tali.
16.18. Il primo motivo d’appello va conclusivamente respinto, perché:
- erano esenti dalla registrazione in BDN o dalla documentazione sanitaria solo le movimentazioni di bestiame dirette verso pascoli contigui all’allevamento, essendo invece da sola ininfluente l’ubicazione del pascolo in “comune limitrofo”;
- quanto al fatto che domande di aiuto relative ad annate successive siano state ritenute ammissibili a parità di condizioni di fatto, si tratta di circostanza ugualmente ininfluente, non essendo tali domande oggetto del presente giudizio, ma, soprattutto, per la ragione che una prassi amministrativa non può da sola determinare la corretta interpretazione delle norme di riferimento e tampoco giustificare l’adozione di atti illegittimi;
- irrilevante è la circolare AGEA n. 88107 del 24.11.2023, invocata da parte appellante, che non si applica all’annata 2020, che presuppone un quadro normativo mutato (l’art. 41 del D.P.R. n. 320/1954 è stato abrogato nel 2022) e che, infine, è stata diramata da AGEA in qualità di organismo pagatore, e non di ente coordinatore degli organismi pagatori;
- la prova della movimentazione del bestiame al pascolo, condizionando la concessione di aiuti comunitari, doveva essere fornita dall’appellante nei modi previsti dalle norme di riferimento, non essendo a tale scopo sufficiente una mera presunzione, come quella che fa leva sulla irrazionalità del comportamento dell’agricoltore che, avendo a disposizione un ampio pascolo, tenga le bestie in stalla, alimentandole con foraggio acquistato.
17. Con il secondo motivo d’appello l’appellante in sostanza deduce che, anche considerando solo il numero di capi di bestiame la cui movimentazione al pascolo risulta adeguatamente registrata (circa 150 capi), l’attività di pascolamento sarebbe stata esercitata con una sufficiente densità di bestiame.
L’appellante osserva che il d.m. n. 1420 del 26 febbraio 2015, all’art. 2, comma 4, ha stabilito che “ Le Regioni e Province autonome possono specificare, con propri provvedimenti, un periodo di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni stabilita al comma 3 e un carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UB) per ettaro di pascolo permanente, di cui al comma 3, e per anno, dandone comunicazione, con le modalità previste nell’articolo 13 del presente decreto, all’organismo di coordinamento di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013. In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, la densità minima è di 0,2 UB per ettaro riferita all’anno di presentazione della domanda. Il calcolo del rapporto UB per ettaro di pascolo si effettua considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UB corrispondenti agli animali individuati al pascolo, nell’ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, complessivamente detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente e, al denominatore, la superficie complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitate pratiche agronomiche diverse dal pascolamento ”.
Deduce l’appellante che la Regione Abruzzo ha adottato dei criteri derogatori, precisamente con la Delibera di Giunta Regionale n. 583 del 6.7.2015, la quale ha stabilito che “ il carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UB) per ettaro di pascolo permanente, utile alla definizione del “mantenimento di una superficie agricola” di cui all’art. 2 e alla definizione dell’attività agricola minima di cui all’art. 3 del decreto 1420 del 28 febbraio 2015, sia pari a 0,1 UB/ha per anno riferito a 60 giorni di pascolo ”.
Secondo l’appellante sarebbe dirimente la circostanza che il criterio generale prevede che il carico minimo sia rapportato all’anno solare, mentre invece le disposizioni adottate dalla Regione Abruzzo prevedono che il carico sia rapportato a un periodo di soli 60 giorni: l’appellata sentenza non avrebbe affrontato specificamente la questione, limitandosi a rilevare che il potere derogatorio delle Regioni non si estende alle modalità di calcolo del carico animale, individuate all’art. 4, comma 4, del d.m. 7 giugno 2018 “ ovverosia il rapporto tra il numero medio di animali detenuti nell’anno e l’estensione della superficie a pascolo: rapporto che, all’evidenza, prescinde dalla durata del turno di pascolamento assolto dall’impresa agricola ”.
La Regione Abruzzo, tuttavia, con nota del Dipartimento delle politiche dello sviluppo rurale e della pesca n. prot. 0269585/17 del 20 ottobre 2017, ha inteso fornire una interpretazione autentica alla DGR n. 583 del 6.7.2015, specificando “ che il carico di 0,1 UB/ha è riferito all’anno intero, per cui rispetto al periodo di pascolamento minimo di 60 giorni si riduce a 0,016 UB .”. Tale nota sarebbe stata erroneamente interpretata dal primo giudice come una semplice “ proposta di ridurre ulteriormente il requisito del carico del bestiame, attraverso lo strumento della interpretazione autentica ”, al fine di giustificarne la disapplicazione: secondo l’appellante, invece, sebbene non recepita formalmente con una delibera di Giunta Regionale, la nota in questione avrebbe dovuto essere tenuta in considerazione dal TAR quale parametro interpretativo della DGR n. 583 del 6 luglio 2015.
17.1. La censura è infondata.
17.2. L’art. 2, comma 3, del d.m. n. 1420 del 26 febbraio 2015 è molto chiaro nell’esigere che il rapporto UB/ha sia calcolato “ considerando al numeratore il numero MEDIO ANNUO di UB … ..” e che esso poi sia manutenuto per almeno 60 giorni: ciò significa, in pratica, che, se al pascolo viene inviato il numero minimo di animali necessari per assicurare il rispetto del rapporto UB/ha, il rispetto del rapporto UB/ha si ottiene con una permanenza delle bestie al pascolo continuativa per l’anno intero (ciò che per ragioni climatiche non può accadere), mentre se al pascolo viene inviato un numero di animali superiore a quello minimo, i giorni di pascolo effettivo possono anche essere inferiori all’anno, posto che il rapporto UB/ha richiesto esprime un valore medio annuale. Proprio per questa ragione, una volta calcolate le UB in funzione del numero, della razza e dell’età degli animali al pascolo (nel caso dell’appellante 150 ovini x 0,15 = 22,5), il risultato ottenuto si intende riferito a 365 giorni di pascolo, sicché va poi ridotto in funzione del numero effettivo di giornate di pascolo, che comunque non deve essere inferiore a quello determinato dai decreti ministeriali o dalle Regioni e Province autonome.
17.3. Orbene, in base a quanto emerge dal tenore letterale della norma sopra citata, non risulta che il legislatore abbia inteso attribuire alle Province e alle Regioni il potere di determinare il rapporto UB/ha secondo modalità sostanzialmente differenti rispetto a quelle indicate per il calcolo di tale rapporto in assenza di provvedimenti regionali o delle Province autonome: la norma, infatti, attribuisce a Regioni e Province autonome la facoltà di stabilire il “ carico minimo di …UB….per ettaro……e per anno….. ”, mentre per il caso di assenza di provvedimenti di Regioni e Province autonome la norma prevede, facendo ricorso a una espressione molto simile, che la “ densità minima è di 0,2 UB per ettaro riferita all’anno….. ”. Tenendo anche conto dell’esigenza di assicurare omogeneità nell’applicazione del criterio sul territorio nazionale, il Collegio ritiene che, anche laddove le Regioni e le Province autonome esercitino la facoltà di determinare un diverso carico minimo di bestiame, quest’ultimo debba intendersi quale valore medio annuale, e non quale valore complessivo riferito all’anno intero.
17.4. La delibera della Regione Abruzzo, che ha individuato il carico minimo di bestiame in “ 0,1 UB/ha per anno riferito a 60 giorni di pascolo ” deve pertanto essere interpretata in senso conforme al d.m. n. 1420/2015, e quindi nel senso che tale rapporto si basa sul numero medio annuale di UB presenti al pascolo: consegue da ciò che, ove gli animali restino al pascolo per un periodo di tempo inferiore all’anno, il numero di UB al pascolo dovrà necessariamente essere più elevato, onde assicurare che la media annuale di UB sia rispettata durante il periodo minimo di pascolamento richiesto.
17.5. L’interpretazione della DGR n. 583 del 6 luglio 2015 proposta con la nota della Regione Abruzzo del 20 ottobre 2017 parte invece dal presupposto che il carico minimo ivi indicato (0,1) sia complessivamente riferito all’anno intero, ragione per cui nel periodo minimo di pascolamento, di 60 giorni, dovrebbe essere assicurato al pascolo un numero minimo di UB pari a = 0,016 (0,1 : 365 = 0,00027; 0,00027 x 60 gg = 0,016) e una media giornaliera di 0,00027 UB: si tratta di un calcolo che, oltre a implicare la fissazione di una densità minima assolutamente irrisoria, non si allinea con quanto sopra rilevato. Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, quindi, la nota del 20 ottobre 2017 non può ritenersi rilevante ai fini del decidere, sia per la ragione che non è stata formalmente recepita con D.G.R., sia per la ragione che è distonica rispetto alle indicazioni emergenti dalla norma attributiva del potere.
17.6. Alla luce di quanto sopra rilevato il provvedimento impugnato, dell’Organismo Pagatore della Lombardia, risulta corretto anche nella parte in cui ha effettuato i calcoli per la verifica del rispetto dei criteri di mantenimento delle superfici a pascolo, pervenendo alla conclusione che l’appellante aveva assicurato, durante i 150 giorni di pascolo del 2020, un rapporto UB/ha di 0,046 (150 ovini x 0,15 = 22,5 UB riferite all’anno e 9,38 UB riferite a 5 mesi di pascolo effettivo; 9,38 : 201 ettari = 0,046), inferiore al rapporto 0,1 richiesto dalla D.G.R. n. 583 del 6 luglio 2015. Pertanto, considerando solo i 150 capi di cui l’appellante ha regolarmente fatto constare il trasferimento al pascolo, per 150 giorni, non risulta soddisfatto il parametro UB/ha richiesto.
18. In conclusione l’appello va respinto, confermandosi la sentenza impugnata seppure con diversa motivazione.
19. La particolarità e complessità delle questioni trattate giustifica, nondimeno, la compensazione tra le parti delle spese relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR LP, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
TA IO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA IO | AR LP |
IL SEGRETARIO