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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/12/2025, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5731/2020
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 5731/2020 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data
05/10/2020 da
(c.f. , nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Marostica (VI) in Via Prof. E. Xausa n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Pierangelo ARTUSO, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Marostica (VI) - Via Pizzamano n. 17, come da mandato in calce all'atto di citazione. attrice contro
(C.F. ), con sede in Bassano del Grappa (VI), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
Alberto DONATI, del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Treviso -
Via Sartori n. 2, come da mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta.
e contro
(P.I. ), con sede in Lignano Sabbiadoro (UD) in Viale Europa n. 40, in CP_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e difesa Controparte_4 dall'Avv. Elisa BUSO e dall'Abogado Sergio FRATTIN, entrambi del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, in Bigolino di Valdobbiadene (TV) - Via S. Giovanni n. 4/B, come da procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta.
1 convenuti
con la chiamata in causa di
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_3 tempore Dr. corrente in Vicenza, Via Zamenhof n. 697, rappresentata e difesa Controparte_6 dall'Avv. Valerio SORRENTINO, Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in
Vicenza - Corso Palladio n. 82, come da mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta. terza chiamata
In punto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie;
risarcimento del danno.
All'udienza del 04.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti
CONCLUSIONI ATTRICE:
Lo scrivente patrocinio della sig.ra deposita il presente Parte_1
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
A fronte delle istanze istruttorie espletate, appaiono giustificate le richieste avanzate dalla sig.ra , Pt_1 ivi comprese quelle relative al rimborso delle spese per l'acquisto di dispositivo medico per magnetoterapia, regolarmente prescritta, che secondo il CTU non sarebbe rimborsabile. La sig.ra
, già ottantunenne all'epoca dei fatti, necessitava di accelerare la ricostruzione tessutale;
il Pt_1 noleggio del macchinario in luogo dell'acquisto avrebbe comportato una spesa assai maggiore.
Ciò precisato, si rassegnano le seguenti
CONCLUSIONI:
1) accertare la responsabilità per la causazione del sinistro di cui è causa in via esclusiva ovvero in via solidale ovvero in via concorrente in capo a e/o in capo al CP_3 Controparte_1
;
[...]
2) in via subordinata, accertare la responsabilità in via esclusiva, ovvero in via solidale ovvero in via concorrente con gli altri convenuti in capo a Controparte_5
3) condannare il responsabile ovvero i responsabili in solido tra loro ovvero in proporzione alle rispettive quote di competenza al risarcimento dei danni tutti subiti dalla signora , nessuno Parte_1 escluso, nella misura determinata, anche in base alla ctu, di euro 38.501,61, con gli interessi e rivalutazione monetaria come per legge e sino al concreto soddisfo;
2 4) con vittoria delle spese e competenze legali, comprese quelle per CTU e per l'attività del CTP, la cui quantificazione verrà determinata con la nota spese allegata alla replica conclusionale.
In via istruttoria, si richiamano i documenti depositati e le istanze istruttorie già richieste.
CONCLUSIONI CONVENUTO : Controparte_1
Precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
CONCLUSIONI CONVENUTA CP_3
1) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, respingere tutte le domande formulate nei confronti di
“ in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente CP_3 sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati in atti.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
2) IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, in ogni caso ridurre il risarcimento al netto dell'aumento per la personalizzazione non dovuta e condannare il terzo chiamato e/o il convenuto Controparte_5 Controparte_1
(C.F.: , in persona del Sindaco pro tempore a manlevare il convenuto
[...] P.IVA_4
“ , per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore della parte attrice. CP_3
CONCLUSIONI TERZA CHIAMATA:
IN VIA PRINCIPALE
1) Rigettarsi tutte le domande attore rivolte nei confronti di dichiarando che Controparte_5 quest'ultima è priva di legittimazione passiva, in ordine alle domande promosse nei suoi confronti, sussistendo invece quella di o del , in via esclusiva o CP_3 CP_1 Controparte_1 concorrente.
2) Respingersi le domande attoree in ogni caso in quanto infondate sia ai sensi dell'art. 2043 cc, sia ai sensi dell'art. 2051 cc.
3) Respingersi in ogni caso la domanda di manleva formulata da nei confronti di CP_3 [...]
Controparte_5
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea diminuirsi in ogni caso la determinazione giudiziale del danno subito, in considerazione del concorso di colpa della danneggiata.
4) Con vittoria di spese e di compenso.
Concisa esposizione delle ragioni
3 di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 05/10/2020, la sig.ra evocava in giudizio avanti Parte_1 questo Tribunale il chiedendone la condanna, in via Controparte_7 esclusiva ovvero in via solidale ovvero in via concorrente, al risarcimento dei danni conseguenti all'infortunio di cui infra, che quantificava (salva la diversa somma di giustizia) in € 38.501,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria, previo accertamento della responsabilità (appunto esclusiva solidale ovvero concorrente) delle parti convenute.
Rappresentava in proposito l'attrice che il giorno 13 marzo 2019 la medesima si trovava presso il complesso condominiale sito in Bassano del Grappa (VI), Strada Marchesane, all'altezza del civico n.
176 per un appuntamento al CAF, accompagnata dalla sig.ra , allorquando, uscita Parte_2 dall'ufficio, cadeva rovinosamente a terra, inciampando su una grata orizzontale mal posizionata, che si trovava al limitare del porticato al piano terra del complesso condominiale.
Trasportata al pronto soccorso del locale Ospedale, veniva ivi ricoverata al reparto di Ortopedia
Traumatologia per “frattura omero destro, trauma facciale in coumadin, ferita ginocchio sinistro”; la frattura omerale veniva trattata con intervento chirurgico di “osteosintesi con chiodo endomidollare uhn e posizionamento tutore Gilchrist”, eseguito in data 15.03.2019; dopo un primo periodo di degenza in quel nosocomio fino al 25.03.2019, l'attrice veniva dimessa con prognosi di ulteriori 35 giorni.
La assumeva, anche sulla base della consulenza medico-legale redatta su incarico della stessa Pt_1 dal dott. e facendo applicazione delle c.d. Tabelle di Milano (versione aggiornata Persona_1 all'anno 2018), di aver riportato nel sinistro un danno biologico (da invalidità permanente) nella misura del 10%, nonché un danno temporaneo (al 100% per 13 giorni, al 75% per 60 giorni, al 50% per 50 giorni ed al 25% per 40 giorni), che quantificava nel complessivo ammontare di € 25.875,00; ai danni fisici e morali andava cumulato il danno patrimoniale per spese mediche, ammontanti ad € 4.413,61.
Chiedeva altresì la personalizzazione del danno, avendo la medesima, vedova dal 1983, ottantunenne all'epoca dell'incidente, un figlio disabile grave dalla nascita, di anni 56, a cui prestava direttamente la necessaria assistenza, attività che l'incidente aveva precluso per molti mesi ed ancora attualmente svolta con notevole sforzo, per tale motivo indicando il complessivo danno in € 38.501,61.
Assumeva la genesi eziologica del sinistro nel mal posizionamento della grata, per la quale aveva richiesto la rifusione del pregiudizio sofferto ad proprietaria dell'immobile ove si era CP_3 verificato il fatto, ma questa ricusava la responsabilità, non solo negando il mal posizionamento della
4 grata, ma altresì sostenendo che l'area di accadimento del sinistro era oggetto di convenzione con il
Comune di , e pertanto di esclusiva pertinenza dell'ente. Controparte_1
Nondimeno, estesa la richiesta risarcitoria al tra e l'ente veniva a manifestarsi un CP_1 CP_3 rimpallo e comunque un diniego di responsabilità, ed il tentativo di negoziazione assistita avviato con le due convenute si concludeva negativamente, anche per il rifiuto dell'ente pubblico di prendervi parte.
L'attrice deduceva la sussistenza dell'insidia – la grata posizionata a terra sporgeva al di sopra del piano orizzontale nella misura sufficiente a far inciampare l'infortunata – e sottolineava altresì come l'oggettiva situazione di incertezza circa l'individuazione del soggetto responsabile avesse reso per essa inevitabile procedere in giudizio nei confronti di entrambe le parti convenute.
Ricevuta la notifica, si costituivano tanto il che ciascuna respingendo, per quanto CP_1 CP_3 di ragione e di specifico interesse, qualsivoglia addebito di propria responsabilità.
Il Comune in sintesi deduceva che:
- costituiva preciso onere dell'attrice fornire puntuale riscontro dell'effettivo accadimento del sinistro, delle sue modalità e del nesso causale tra il bene e l'affermato evento lesivo;
- l'attrice neppure qualificava giuridicamente la propria domanda (ossia se svolta ai sensi dell'art. 2043 o dell'art. 2051 c.c.), fattispecie di cui erano differenti i presupposti sostanziali, la cui mancata esplicazione costituiva pregiudizio per le esigenze difensive di parte convenuta;
- non era ad ogni modo ravvisabile alcuna “insidia” nello stato dei luoghi: la sconnessione cui faceva riferimento l'attrice era modesta, con un minimo dissesto, e percepibile stante la differenza cromatica tra grata ed il resto della pavimentazione;
le grate in questione non erano collocate un luogo destinato al transito dei pedoni;
- proprio la colpa dell'infortunato (quale l'incedere distratto) poteva costituire l'esimente del caso fortuito o comunque una ragione di diminuzione del risarcimento per concorso colposo ai sensi dell'art. 1227
c.c.;
- l'ente era ad ogni modo estraneo all'area sulla quale si sarebbe verificato l'incidente, essendo le griglie posizionate sotto il porticato di proprietà di e concerneva una fascia non rientrante nella CP_3 convenzione stipulata, atto col quale veniva concessa l'area antistante al fabbricato destinata a pubblico parcheggio;
- ai sensi dell'art. 3 nella convenzione, ad ogni modo, “la manutenzione ordinaria del parcheggio sarà a carico della proprietà”;
5 - anche per il profilo del quantum debeatur venivano contestate le pretese avversarie, in punto danni non patrimoniali (nulla tra l'altro avrebbe potuto essere corrisposto a titolo di danno morale e personalizzazione) così come per danni patrimoniali (per esempio non era dovuta la spesa per l'acquisto di un apparecchio per la magnetoterapia, di € 3.200,00, essendovi del resto in atti una fattura di € 60,00 per il noleggio di identico dispositivo).
Il su tali premesse, concludeva per il rigetto delle domande dell'attrice e, in via di merito CP_1 subordinata, perché venisse accertata l'esclusiva responsabilità dell'altra convenuta.
a propria volta in sintesi deduceva che: CP_3
- gli spazi (comuni) ove si lamentava essere avvenuto l'incidente erano concessi in locazione a “
[...]
(con la quale era verosimilmente da identificare il CAF) ed erano altresì oggetto di Controparte_5 convenzione con il Comune di che gravava l'ente di ogni manutenzione Controparte_1 straordinaria;
- quindi, pur proprietaria dello stabile, non era responsabile per la manutenzione/riparazione CP_3 dell'insidia né era in grado di conoscerla (la grata sul marciapiede era collocata per impedire cadute nella “bocca di lupo” sottostante);
- l'accesso alla grata - che non era affatto marciapiede - era ostacolato da un apposito impedimento in ferro;
- l'attrice rimaneva gravata da un rigoroso onere probatorio in ordine al fatto costitutivo ed al nesso causale con l'evento lesivo, oltre che della prova del danno;
- le foto allegate smentivano o comunque rendevano poco plausibile la dinamica esposta in citazione (le macchie ematiche si trovavano dietro e non davanti la grata, cosa che rendeva più plausibile che la caduta fosse avvenuta non urtando uno spigolo della grata bensì scivolando sul pavimento liscio piastrellato tra l'ingresso del CAF e la grata);
- la caduta poteva essere ascrivibile ad una condotta imprudente dell'attrice la quale, sebbene ottantenne, avrebbe avuto accesso superando le barriere in ferro bianche e non, come avrebbe dovuto, accedendo all'area dei negozi da uno degli ingressi laterali;
- la pretesa di personalizzazione del danno biologico era infondata mancando la prova di circostanze eccezionali e peculiari.
Concludeva per il rigetto delle domande dell'attrice e ad ogni modo, in via preliminare, chiedeva di poter chiamare in causa (di seguito anche solo ) per esserne Controparte_5 CP_5 manlevata.
6 Autorizzata la chiamata in giudizio di , a cui la convenuta ritualmente provvedeva, la terza CP_5 chiamata (inizialmente contumace) si costituiva con comparsa del 17.02.2022.
La terza in breve organizzava le proprie difese come di seguito riassunto.
In primo luogo eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che ai sensi del contratto di locazione (essa aveva locato da i locali posti al primo piano dell'immobile) era il locatore che CP_3 provvedeva in modo autonomo, oltre che alla regolamentazione e gestione delle spese ordinarie delle parti di uso e godimento comune, ai lavori di straordinaria manutenzione.
Assumeva che la grata su cui sarebbe inciampata la era posta all'esterno dell'edificio, sotto un Pt_1 lungo porticato, sul quale non aveva alcun onere di gestione, ordinaria o straordinaria, e CP_5 del resto veniva utilizzato da tutti i condomini (di modo che non era rilevante che la caduta si fosse verificata mentre l'attrice si stava recando presso gli uffici di ). CP_5
Anche nel merito contestava la fondatezza delle pretese attoree, dal momento che non sussisteva alcuna situazione di insidia: il dislivello era minimo, il fatto era avvenuto in condizioni di perfetta luminosità, la grata risultava visibile per colore e dimensioni, ed era inoltre posizionata tra due piloni, limitata da un cavalletto in ferro, che avrebbe dovuto impedire il passaggio.
In definitiva veniva a configurarsi solo una disattenzione della pedone, che non aveva prestato adeguata attenzione.
Contestava infine altresì il profilo del quantum debeatur per motivazioni essenzialmente sovrapponibili a quelle prospettate dalle parti convenute.
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, alla prima udienza del 16 luglio 2021 parte attrice chiedeva di estendere in via di subordine le domande alla terza chiamata Controparte_5 al tempo appunto ancora contumace, alla quale veniva pertanto disposto venisse notificata la domanda dell'attrice.
La terza poi si costituiva con comparsa del 17.02.2022 e, revocata la sua contumacia, all'udienza dell'11 febbraio 2022 venivano assegnati alle parti termini per memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.. L'istruttoria aveva a svolgersi a mezzo assunzione di prove per testi.
Veniva quindi dato ingresso a C.T.U. medico-legale, affidata alla dott.ssa . Persona_2
Depositato l'elaborato peritale, ordinata alle convenute, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio della planimetria (asseritamente) allegata alla convenzione (documento poi non allegato per sua dichiarata irreperibilità nell'archivio comunale, al tempo cartaceo), disattesa l'istanza di parte attrice per l'ammissione di CTU dinamico-ricostruttiva della dinamica del sinistro, da ultimo all'udienza del 4
7 febbraio 2025 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
***************
Le domande dell'attrice possono trovare parziale accoglimento, nei limiti e per le ragioni che vengono ad esporsi.
In particolare va affermata la responsabilità, con relative conseguenze risarcitorie, della convenuta mentre va esclusa analoga e/o concorrente responsabilità del ovvero della terza CP_3 CP_1 chiamata , alla quale ultima l'attrice ha esteso (sia pur solo in via di subordine) le Controparte_5 domande ed al contempo oggetto dell'istanza di manleva di . CP_3
In primo luogo le risultanze istruttorie relative alle modalità di accadimento del sinistro hanno consentito di accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la caduta di cui rimase vittima l'anziana sig.ra ebbe a verificarsi a causa dell'inciampo nella grata raffigurata nel dossier fotografico in atti (cfr. Pt_1 doc. 1 parte attrice).
Ossia su una grata collocata sotto il porticato di proprietà di esterno all'area di parcheggio CP_3 oggetto della convenzione acquisita in atti, a suo tempo intervenuta tra l'ente pubblico ed , CP_3 concernente la gestione parcheggio ad uso pubblico dell'area esterna al fabbricato, appartenente appunto alla seconda.
A tale conclusione può indiscutibilmente pervenirsi pur non essendo stato possibile acquisire la planimetria allegata alla convenzione (per le ragioni, plausibili, dichiarate in udienza dal procuratore del in narrativa indicate). CP_1
In occasione del sinistro la sig.ra era in compagnia della nuora . Pt_1 Parte_2
Quest'ultima, sentita in qualità di teste, ha dichiarato che la suocera era inciampata in una grata posizionata sulla pavimentazione di accesso allo stabile, sull'area piastrellata che (inferisce il giudicante) era esterna all'attigua zona destinata a parcheggio.
Su detta parte immediatamente antistante il fabbricato evidentemente non sarebbe stato possibile effettuare il parcheggio di veicoli, per le caratteristiche dello stato dei luoghi, stante anche la presenza intervallata di dissuasori metallici (visibili nelle foto e posti a circa due-tre metri di distanza l'uno dall'altro), la cui funzione evidentemente era quella (come condivisibilmente assume parte attrice già nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) di delimitare il parcheggio e non già di interdire il transito pedonale sulle grate stesse.
8 Argomento invece strumentalmente prospettato dalle parti convenute al fine di pervenire alla conclusione - o quantomeno insinuare il dubbio - che l'attrice sarebbe passata su un'area interdetta al transito pedonale (condizione che semmai avrebbe dovuto essere resa manifesta dall'apposizione di cartelli di pericolo o divieto, invece inesistenti, come obietta sempre il procuratore attoreo).
La circostanza che la caduta per l'inciampo sulla grata non fosse avvenuta nell'area di parcheggio (sulla quale per convenzione la manutenzione non ordinaria spettava all'ente pubblico gestore del parcheggio), bensì sulla fascia pavimentata di accesso al complesso condominiale, esclude in radice ogni possibile responsabilità del CP_1
Responsabilità che andrebbe comunque esclusa anche a voler ritenere (per amore del paradosso) che l'area di parcheggio si estendesse pure alla fascia esterna immediatamente contermine al fabbricato, posto che per convenzione l'obbligo di manutenzione ordinaria incombeva pur sempre sul soggetto proprietario e che certamente un corretto allineamento dei bordi delle grate (ragione esclusiva, come si viene subito a dire, dell'infortunio per caduta dell'anziana) rientrava nel perimetro della semplice manutenzione ordinaria.
A maggior ragione ogni responsabilità deve escludersi in capo alla terza , chiamata in CP_5 manleva dalla proprietaria (e locatrice) per il fatto che in occasione del sinistro l'attrice sarebbe stata reduce dagli uffici di quella ditta (ma l'accesso all'area sarebbe stato necessario per recarsi a qualsiasi altra unità immobiliare ubicata nel complesso condominiale).
Orbene, è documentato che ai sensi del contratto di locazione (doc. 1 terza chiamata) il locatore (e non il conduttore) era tenuto a provvedere in modo autonomo, oltre che alla regolamentazione e gestione delle spese ordinarie delle parti di uso e godimento comune, ai lavori di straordinaria manutenzione delle stesse.
Non si vede pertanto perché la terza chiamata avrebbe dovuto farsi carico di oneri e complessivamente di un'attività di sorveglianza delle condizioni dei luoghi e delle parti comuni all'edificio e sue pertinenze che sarebbero invece stati di competenza del Condominio e così del soggetto proprietario.
Del resto il teste , artigiano addetto alle manutenzioni e lavori affini per conto di (ed Tes_1 CP_3 il quale nulla di rilevante per la causa ha potuto riferire in sede testimoniale), fornisce nondimeno, già per il dichiarato proprio ruolo operativo, la conferma che le attività manutentive e le eventuali riparazioni incombessero appunto in capo ad . CP_3
Quanto sopra puntualizzato e così circoscritti gli obblighi delle varie parti, la presenza di un'insidia assai difficilmente evitabile (tanto più per un soggetto fragile quale un'anziana) ed occasione diretta
9 dell'evento lesivo emerge inequivocabilmente dall'eloquente rappresentazione fotografica in atti (le foto vennero eseguite personalmente di pomeriggio, dopo il rientro dal pronto soccorso, dalla , come da Pt_2 questa dichiarato) nonché appunto dalla testimonianza di detta teste.
La ha invero confermato la presenza dell'irregolarità nel posizionamento della grata, atta a creare Pt_2 un apprezzabile dislivello - e quindi un inciampo - nel manufatto, per un non corretto allineamento dei bordi della griglia metallica.
Né il fatto della visibilità per la luce diurna avrebbe potuto costituire circostanza idonea di per sé ad evidenziare l'ostacolo al fine di poterlo evitare o prevenire (all'uopo sarebbero stati semmai necessari cartelli di divieto o pericolo, se non proprio un transennamento dell'area), in quanto gli aspetti cromatici
(la grata, come risulta dalle foto, era costituita da un metallo reticolato di colore grigio, che rendeva intrinsecamente disagevole accorgersi dell'ostacolo, ossia del piccolo, quanto insidiosissimo, effetto
“gradino” che il disallineamento creava) contribuivano a rendere praticamente invisibile l'ostacolo.
È vero che la ha dichiarato di non aver visto il momento preciso in cui la suocera era inciampata in Pt_2 quanto l'anziana camminava alle sue spalle, ma la teste ha comunque precisato di essersi immediatamente girata sentendo un grido ed un tonfo e di aver visto la congiunta “volata” sopra la grata.
In quelle circostanze ed in quel contesto spazio-temporale, un inciampo (del tutto incolpevole per l'infortunata) deve allora ritenersi l'unica dinamica eziologicamente plausibile, in base ad una presunzione assolutamente qualificata, secondo lo schema logico dell'id quoad plerumque accidit.
Va in definitiva ravvisata nella fattispecie la sussistenza di un'insidia ascrivile a fatto e responsabilità della convenuta nei riguardi della quale la pretesa risarcitoria va dunque accolta, con CP_3 contestuale rigetto (incolpevole per l'attrice, cfr. infra, in punto spese di lite) avverso l'altro soggetto convenuto, ossia il e rigetto altresì dell'azione di manleva verso la terza chiamata proposta da CP_1
. CP_3
***************
Procedendo all'esame del versante concernente la liquidazione del danno risarcibile, possono svolgersi le osservazioni che seguono al fine di individuare le poste di risarcimento, ed il perimetro d'estensione relativo, per le quali le domande possono trovare accoglimento.
Dall'esame della C.T.U. medico-legale risulta in primo luogo accertato che la ebbe a riportare a Pt_1 seguito dell'infortunio ed in nesso causale con lo stesso “frattura pluriframmentaria della testa omerale con distacco del trochite alla spalla dx”, lesioni dimostrate obiettivamente e strumentalmente al momento
10 dell'accesso in Pronto Soccorso, immediatamente successivo al trauma, e compatibili con la dinamica dell'evento traumatico (cfr. pag. 3 elaborato peritale).
Gli approdi valutativi di ordine medico-legale possono dirsi incontroversi dal momento che le parti e/o i loro consulenti nulla hanno obiettato avverso le conclusioni peritali (ad eccezione della marginale questione della rimborsabilità della spesa per l'acquisto - e non semplicemente del noleggio - di dispositivo medico per magnetoterapia, sulla quale brevemente si tornerà oltre).
Il CTU ha ravvisato un c.d. danno biologico permanente (danno dell'integrità psico-fisica) con valutazione globale del 8-9%, nonché un danno biologico temporaneo di complessivi 148 giorni, di cui
12 giorni di danno biologico temporaneo totale, 36 giorni di danno biologico temporaneo parziale al 75%,
60 giorni di danno biologico temporaneo parziale al 50% e 40 giorni di danno biologico temporaneo parziale al 15% (cfr. pag. 4 elaborato).
Il CTU ha poi valutato il conseguente grado sofferenza di grado elevato nei primi 48 giorni, medio nei successivi 60 giorni e medio-lieve nei postumi permanenti (sempre pag. 4 elaborato).
Tanto premesso, in ordine al risarcimento del danno non patrimoniale – in uno scenario giurisprudenziale nel cui ambito la Suprema Corte con plurime pronunzie propende ormai per l'attribuzione di una sorta di “vocazione nazionale”, anche per un'esigenza di parità di trattamento, ai meccanismi tabellari adottati dal Tribunale di Milano – pare corretto ricorrere per la liquidazione a tali criteri risarcitori (tabelle danno biologico aggiornate all'ultima edizione disponibile, coeva alla rimessione della causa in decisione, ossia anno 2024, previa devalutazione all'anno di verificazione del sinistro, ossia 2019, e poi implementata la relativa somma mediante rivalutazione monetaria ed interessi).
Di modo che il danno non patrimoniale potrebbe essere quantificato:
- a titolo di danno dell'integrità psico-fisica (danno biologico permanente), nella misura (considerata l'età,
81 anni, della al tempo del sinistro e la percentuale del 8-9%) di € 15.021,00, da devalutare Pt_1 all'anno 2019, con importo pari ad € 12.904,64;
- a titolo di danno per invalidità temporanea, considerato che le tabelle milanesi prevedono un importo standard di € 115,00 pro die, l'importo pro die di € 120,00, devalutato all'anno 2019, con importo pari a €
103,09 (ovviamente da ridurre in proporzione in ragione dei vari gradi di invalidità temporanea).
Di modo che sarebbero dovuti all'attrice gli importi:
a) di € 1.237,08 (€ 103,09 x gg 12) a titolo di invalidità temporanea totale;
b) di € 2.783,43 (€ 103,09 al 75% x gg. 36) a titolo di invalidità temporanea parziale al 75%;
c) di € 3.092,70 (€ 103,09 al 50% x gg. 60) a titolo di invalidità temporanea parziale al 50%;
11 d) di € 618,54 (€ 103,09 al 15% x gg. 40) a titolo di invalidità temporanea parziale al 25%;
Per l'importo complessivo di € 7.731,75.
Con la conseguenza che per danno non patrimoniale (da invalidità permanente e temporanea) sarebbe dovuto l'importo complessivo (€ 7.731,75 + € 12.904,64) di € 20.636,39.
Non vi è margine invece per alcuna personalizzazione del danno biologico, né permanente né temporaneo, alcunché di essenziale avendo al riguardo comprovato l'attrice, in quanto le conseguenze lamentate in null'altro sembrano consistere se non in ordinari effetti tipicamente correlati ai postumi delle lesioni patite, secondo il loro grado e caratteristiche medicalmente accertati.
Mentre non è al riguardo sufficiente l'allegazione, che rimane generica, secondo cui la medesima ha un figlio disabile grave dalla nascita, di anni 56, a cui avrebbe prestato direttamente assistenza, attività che l'incidente aveva precluso per molti mesi, con impegno che successivamente poteva essere svolto con maggiore sforzo.
L'attrice ha poi diritto al danno patrimoniale sub specie di danno emergente (in particolare in ragione delle spese dovute affrontare a seguito dell'infortunio ed in genere per esborsi correlati alle terapie mediche, cure, accertamenti medico-legali).
Il CTU ha indicato la congruità delle spese mediche documentate per un importo complessivo di €
1.178,61 (pag. 4 elaborato peritale).
Aggiunge che la fattura di € 3.200,00 in atti per l'acquisto di un dispositivo medico di magnetoterapia non sarebbe rimborsabile.
L'attrice obietta a questa conclusione del CTU che la medesima avrebbe necessitato di detto acquisto al fine di accelerare la ricostruzione tessutale e che il noleggio del macchinario in luogo dell'acquisto avrebbe comportato una spesa maggiore.
In realtà il consulente medico-legale dell'attrice nulla ha osservato in merito e del resto in atti sono presenti fatture per il noleggio del macchinario.
Il giudicante pertanto fa propria la conclusione del consulente d'ufficio anche in parte qua, di modo che il danno patrimoniale può essere limitato ad € 1.178,61 capitali.
Così circoscritte le poste di danno per le quali l'attrice ha diritto a risarcimento, per il definitivo accertamento della consistenza del credito risarcitorio va poi tenuto conto, da un lato, che le singole
“voci” di danno sono maturate in momenti non perfettamente omogenei, di modo che occorre preliminarmente ricondurle a tendenziale uniformità, e che, dall'altro, trattandosi di credito di valore, risulta necessario conteggiare gli interessi compensativi (che, secondo l'insegnamento della Suprema
12 Corte, debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione) e la rivalutazione monetaria.
Pare corretto far decorrere gli accessori per rivalutazione ed interessi legali dalla data dell'infortunio
(13.03.2019) quanto al danno alla persona (non patrimoniale) e da un'epoca convenzionale “intermedia”
(trattandosi di spese ed esborsi sopportati in tempi diversi), individuata nel 31.12.2019, per il danno patrimoniale.
Ne derivano gli importi di € 24.433,49 per capitale rivalutato ed € 2.654,94 per interessi legali compensativi quanto al danno non patrimoniale e di € 1.395,47 per capitale rivalutato ed € 143,97 per interessi legali compensativi quanto al danno patrimoniale.
In definitiva – ed in tali termini deve seguire coerente pronuncia di condanna di parte convenuta –
l'attrice ha diritto, a titolo di ristoro del danno complessivo (patrimoniale e non patrimoniale), alla corresponsione di € 28.627,87, di cui € 25.828,96 per capitale rivalutato ed € 2.798,91 per interessi compensativi.
A partire dalla data di pubblicazione della presente pronuncia gli interessi sulla somma dovuta proseguono al tasso legale fino al soddisfo.
Così definite le questioni oggetto di lite, le spese processuali – liquidate (incluse le spese di CTU e CTP, documentate al doc. 31 attrice) come da dispositivo (modulandole sui parametri ex D.M. 10.03.2014 n.
55, aggiornati ex D.M. n. 147/2022, scaglione di valore da € 26.001,00 a € 52.000,00, importi tariffari medi) – vanno poste a carico della convenuta , la quale le rimborserà altresì alla terza chiamata CP_3 in ragione dell'insussistenza dell'affermata responsabilità di quest'ultima con conseguente infondatezza della chiamata in garanzia.
Possono invece essere integralmente compensate le spese di lite tra l'attrice ed il nei confronti CP_1 del quale l'iniziativa giudiziaria, valutata ovviamente ex ante, non appariva ingiustificata in ragione dell'opacità della situazione venutasi a creare anche per il persistere di rimpalli di responsabilità tra le parti convenute, segnatamente in ordine all'interpretazione ed ai limiti degli obblighi reciproci discendenti dalla citata convenzione amministrativa (oltretutto incompleta della planimetria che avrebbe dovuto documentalmente corredarla).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
13 I) previa declaratoria della responsabilità in via esclusiva in capo alla convenuta nei sensi CP_3 di cui in motivazione, per la causazione del sinistro di cui è causa,
Condanna la convenuta medesima al pagamento in favore dell'attrice , a titolo di risarcimento Parte_1 danni, della somma di € 28.627,87, di cui € 25.828,96 per capitale rivalutato e di € 2.798,91 per interessi maturati ad oggi, oltre ad interessi maturandi al tasso legale sul predetto capitale rivalutato fino al saldo effettivo;
II) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice nei confronti del convenuto
[...]
; CP_1 CP_1
III) rigetta la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza CP_3 chiamata Controparte_5
IV) condanna la convenuta alla rifusione all'attrice delle spese processuali, liquidate in € CP_3
800,00 (oltre accessori di legge) per C.T.U., € 600,00 (VA inclusa) per C.T.P., € 571,20 per anticipazioni,
€ 7.616,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15,00%, VA e Cpa come per legge sull'imponibile;
V) condanna altresì la convenuta alla rifusione alla terza chiamata CP_3 Controparte_5 delle spese processuali, liquidate in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre a spese generali
[...]
15,00%, VA e Cpa come per legge sull'imponibile;
VI) dichiara integralmente compensate le spese processuali tra l'attrice ed il Comune di CP_1
[...]
Così deciso in Vicenza, il 29 novembre 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
14
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 5731/2020 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data
05/10/2020 da
(c.f. , nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Marostica (VI) in Via Prof. E. Xausa n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Pierangelo ARTUSO, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Marostica (VI) - Via Pizzamano n. 17, come da mandato in calce all'atto di citazione. attrice contro
(C.F. ), con sede in Bassano del Grappa (VI), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
Alberto DONATI, del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Treviso -
Via Sartori n. 2, come da mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta.
e contro
(P.I. ), con sede in Lignano Sabbiadoro (UD) in Viale Europa n. 40, in CP_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e difesa Controparte_4 dall'Avv. Elisa BUSO e dall'Abogado Sergio FRATTIN, entrambi del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, in Bigolino di Valdobbiadene (TV) - Via S. Giovanni n. 4/B, come da procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta.
1 convenuti
con la chiamata in causa di
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_3 tempore Dr. corrente in Vicenza, Via Zamenhof n. 697, rappresentata e difesa Controparte_6 dall'Avv. Valerio SORRENTINO, Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in
Vicenza - Corso Palladio n. 82, come da mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta. terza chiamata
In punto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie;
risarcimento del danno.
All'udienza del 04.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti
CONCLUSIONI ATTRICE:
Lo scrivente patrocinio della sig.ra deposita il presente Parte_1
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
A fronte delle istanze istruttorie espletate, appaiono giustificate le richieste avanzate dalla sig.ra , Pt_1 ivi comprese quelle relative al rimborso delle spese per l'acquisto di dispositivo medico per magnetoterapia, regolarmente prescritta, che secondo il CTU non sarebbe rimborsabile. La sig.ra
, già ottantunenne all'epoca dei fatti, necessitava di accelerare la ricostruzione tessutale;
il Pt_1 noleggio del macchinario in luogo dell'acquisto avrebbe comportato una spesa assai maggiore.
Ciò precisato, si rassegnano le seguenti
CONCLUSIONI:
1) accertare la responsabilità per la causazione del sinistro di cui è causa in via esclusiva ovvero in via solidale ovvero in via concorrente in capo a e/o in capo al CP_3 Controparte_1
;
[...]
2) in via subordinata, accertare la responsabilità in via esclusiva, ovvero in via solidale ovvero in via concorrente con gli altri convenuti in capo a Controparte_5
3) condannare il responsabile ovvero i responsabili in solido tra loro ovvero in proporzione alle rispettive quote di competenza al risarcimento dei danni tutti subiti dalla signora , nessuno Parte_1 escluso, nella misura determinata, anche in base alla ctu, di euro 38.501,61, con gli interessi e rivalutazione monetaria come per legge e sino al concreto soddisfo;
2 4) con vittoria delle spese e competenze legali, comprese quelle per CTU e per l'attività del CTP, la cui quantificazione verrà determinata con la nota spese allegata alla replica conclusionale.
In via istruttoria, si richiamano i documenti depositati e le istanze istruttorie già richieste.
CONCLUSIONI CONVENUTO : Controparte_1
Precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
CONCLUSIONI CONVENUTA CP_3
1) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, respingere tutte le domande formulate nei confronti di
“ in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente CP_3 sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati in atti.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
2) IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, in ogni caso ridurre il risarcimento al netto dell'aumento per la personalizzazione non dovuta e condannare il terzo chiamato e/o il convenuto Controparte_5 Controparte_1
(C.F.: , in persona del Sindaco pro tempore a manlevare il convenuto
[...] P.IVA_4
“ , per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore della parte attrice. CP_3
CONCLUSIONI TERZA CHIAMATA:
IN VIA PRINCIPALE
1) Rigettarsi tutte le domande attore rivolte nei confronti di dichiarando che Controparte_5 quest'ultima è priva di legittimazione passiva, in ordine alle domande promosse nei suoi confronti, sussistendo invece quella di o del , in via esclusiva o CP_3 CP_1 Controparte_1 concorrente.
2) Respingersi le domande attoree in ogni caso in quanto infondate sia ai sensi dell'art. 2043 cc, sia ai sensi dell'art. 2051 cc.
3) Respingersi in ogni caso la domanda di manleva formulata da nei confronti di CP_3 [...]
Controparte_5
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea diminuirsi in ogni caso la determinazione giudiziale del danno subito, in considerazione del concorso di colpa della danneggiata.
4) Con vittoria di spese e di compenso.
Concisa esposizione delle ragioni
3 di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 05/10/2020, la sig.ra evocava in giudizio avanti Parte_1 questo Tribunale il chiedendone la condanna, in via Controparte_7 esclusiva ovvero in via solidale ovvero in via concorrente, al risarcimento dei danni conseguenti all'infortunio di cui infra, che quantificava (salva la diversa somma di giustizia) in € 38.501,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria, previo accertamento della responsabilità (appunto esclusiva solidale ovvero concorrente) delle parti convenute.
Rappresentava in proposito l'attrice che il giorno 13 marzo 2019 la medesima si trovava presso il complesso condominiale sito in Bassano del Grappa (VI), Strada Marchesane, all'altezza del civico n.
176 per un appuntamento al CAF, accompagnata dalla sig.ra , allorquando, uscita Parte_2 dall'ufficio, cadeva rovinosamente a terra, inciampando su una grata orizzontale mal posizionata, che si trovava al limitare del porticato al piano terra del complesso condominiale.
Trasportata al pronto soccorso del locale Ospedale, veniva ivi ricoverata al reparto di Ortopedia
Traumatologia per “frattura omero destro, trauma facciale in coumadin, ferita ginocchio sinistro”; la frattura omerale veniva trattata con intervento chirurgico di “osteosintesi con chiodo endomidollare uhn e posizionamento tutore Gilchrist”, eseguito in data 15.03.2019; dopo un primo periodo di degenza in quel nosocomio fino al 25.03.2019, l'attrice veniva dimessa con prognosi di ulteriori 35 giorni.
La assumeva, anche sulla base della consulenza medico-legale redatta su incarico della stessa Pt_1 dal dott. e facendo applicazione delle c.d. Tabelle di Milano (versione aggiornata Persona_1 all'anno 2018), di aver riportato nel sinistro un danno biologico (da invalidità permanente) nella misura del 10%, nonché un danno temporaneo (al 100% per 13 giorni, al 75% per 60 giorni, al 50% per 50 giorni ed al 25% per 40 giorni), che quantificava nel complessivo ammontare di € 25.875,00; ai danni fisici e morali andava cumulato il danno patrimoniale per spese mediche, ammontanti ad € 4.413,61.
Chiedeva altresì la personalizzazione del danno, avendo la medesima, vedova dal 1983, ottantunenne all'epoca dell'incidente, un figlio disabile grave dalla nascita, di anni 56, a cui prestava direttamente la necessaria assistenza, attività che l'incidente aveva precluso per molti mesi ed ancora attualmente svolta con notevole sforzo, per tale motivo indicando il complessivo danno in € 38.501,61.
Assumeva la genesi eziologica del sinistro nel mal posizionamento della grata, per la quale aveva richiesto la rifusione del pregiudizio sofferto ad proprietaria dell'immobile ove si era CP_3 verificato il fatto, ma questa ricusava la responsabilità, non solo negando il mal posizionamento della
4 grata, ma altresì sostenendo che l'area di accadimento del sinistro era oggetto di convenzione con il
Comune di , e pertanto di esclusiva pertinenza dell'ente. Controparte_1
Nondimeno, estesa la richiesta risarcitoria al tra e l'ente veniva a manifestarsi un CP_1 CP_3 rimpallo e comunque un diniego di responsabilità, ed il tentativo di negoziazione assistita avviato con le due convenute si concludeva negativamente, anche per il rifiuto dell'ente pubblico di prendervi parte.
L'attrice deduceva la sussistenza dell'insidia – la grata posizionata a terra sporgeva al di sopra del piano orizzontale nella misura sufficiente a far inciampare l'infortunata – e sottolineava altresì come l'oggettiva situazione di incertezza circa l'individuazione del soggetto responsabile avesse reso per essa inevitabile procedere in giudizio nei confronti di entrambe le parti convenute.
Ricevuta la notifica, si costituivano tanto il che ciascuna respingendo, per quanto CP_1 CP_3 di ragione e di specifico interesse, qualsivoglia addebito di propria responsabilità.
Il Comune in sintesi deduceva che:
- costituiva preciso onere dell'attrice fornire puntuale riscontro dell'effettivo accadimento del sinistro, delle sue modalità e del nesso causale tra il bene e l'affermato evento lesivo;
- l'attrice neppure qualificava giuridicamente la propria domanda (ossia se svolta ai sensi dell'art. 2043 o dell'art. 2051 c.c.), fattispecie di cui erano differenti i presupposti sostanziali, la cui mancata esplicazione costituiva pregiudizio per le esigenze difensive di parte convenuta;
- non era ad ogni modo ravvisabile alcuna “insidia” nello stato dei luoghi: la sconnessione cui faceva riferimento l'attrice era modesta, con un minimo dissesto, e percepibile stante la differenza cromatica tra grata ed il resto della pavimentazione;
le grate in questione non erano collocate un luogo destinato al transito dei pedoni;
- proprio la colpa dell'infortunato (quale l'incedere distratto) poteva costituire l'esimente del caso fortuito o comunque una ragione di diminuzione del risarcimento per concorso colposo ai sensi dell'art. 1227
c.c.;
- l'ente era ad ogni modo estraneo all'area sulla quale si sarebbe verificato l'incidente, essendo le griglie posizionate sotto il porticato di proprietà di e concerneva una fascia non rientrante nella CP_3 convenzione stipulata, atto col quale veniva concessa l'area antistante al fabbricato destinata a pubblico parcheggio;
- ai sensi dell'art. 3 nella convenzione, ad ogni modo, “la manutenzione ordinaria del parcheggio sarà a carico della proprietà”;
5 - anche per il profilo del quantum debeatur venivano contestate le pretese avversarie, in punto danni non patrimoniali (nulla tra l'altro avrebbe potuto essere corrisposto a titolo di danno morale e personalizzazione) così come per danni patrimoniali (per esempio non era dovuta la spesa per l'acquisto di un apparecchio per la magnetoterapia, di € 3.200,00, essendovi del resto in atti una fattura di € 60,00 per il noleggio di identico dispositivo).
Il su tali premesse, concludeva per il rigetto delle domande dell'attrice e, in via di merito CP_1 subordinata, perché venisse accertata l'esclusiva responsabilità dell'altra convenuta.
a propria volta in sintesi deduceva che: CP_3
- gli spazi (comuni) ove si lamentava essere avvenuto l'incidente erano concessi in locazione a “
[...]
(con la quale era verosimilmente da identificare il CAF) ed erano altresì oggetto di Controparte_5 convenzione con il Comune di che gravava l'ente di ogni manutenzione Controparte_1 straordinaria;
- quindi, pur proprietaria dello stabile, non era responsabile per la manutenzione/riparazione CP_3 dell'insidia né era in grado di conoscerla (la grata sul marciapiede era collocata per impedire cadute nella “bocca di lupo” sottostante);
- l'accesso alla grata - che non era affatto marciapiede - era ostacolato da un apposito impedimento in ferro;
- l'attrice rimaneva gravata da un rigoroso onere probatorio in ordine al fatto costitutivo ed al nesso causale con l'evento lesivo, oltre che della prova del danno;
- le foto allegate smentivano o comunque rendevano poco plausibile la dinamica esposta in citazione (le macchie ematiche si trovavano dietro e non davanti la grata, cosa che rendeva più plausibile che la caduta fosse avvenuta non urtando uno spigolo della grata bensì scivolando sul pavimento liscio piastrellato tra l'ingresso del CAF e la grata);
- la caduta poteva essere ascrivibile ad una condotta imprudente dell'attrice la quale, sebbene ottantenne, avrebbe avuto accesso superando le barriere in ferro bianche e non, come avrebbe dovuto, accedendo all'area dei negozi da uno degli ingressi laterali;
- la pretesa di personalizzazione del danno biologico era infondata mancando la prova di circostanze eccezionali e peculiari.
Concludeva per il rigetto delle domande dell'attrice e ad ogni modo, in via preliminare, chiedeva di poter chiamare in causa (di seguito anche solo ) per esserne Controparte_5 CP_5 manlevata.
6 Autorizzata la chiamata in giudizio di , a cui la convenuta ritualmente provvedeva, la terza CP_5 chiamata (inizialmente contumace) si costituiva con comparsa del 17.02.2022.
La terza in breve organizzava le proprie difese come di seguito riassunto.
In primo luogo eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che ai sensi del contratto di locazione (essa aveva locato da i locali posti al primo piano dell'immobile) era il locatore che CP_3 provvedeva in modo autonomo, oltre che alla regolamentazione e gestione delle spese ordinarie delle parti di uso e godimento comune, ai lavori di straordinaria manutenzione.
Assumeva che la grata su cui sarebbe inciampata la era posta all'esterno dell'edificio, sotto un Pt_1 lungo porticato, sul quale non aveva alcun onere di gestione, ordinaria o straordinaria, e CP_5 del resto veniva utilizzato da tutti i condomini (di modo che non era rilevante che la caduta si fosse verificata mentre l'attrice si stava recando presso gli uffici di ). CP_5
Anche nel merito contestava la fondatezza delle pretese attoree, dal momento che non sussisteva alcuna situazione di insidia: il dislivello era minimo, il fatto era avvenuto in condizioni di perfetta luminosità, la grata risultava visibile per colore e dimensioni, ed era inoltre posizionata tra due piloni, limitata da un cavalletto in ferro, che avrebbe dovuto impedire il passaggio.
In definitiva veniva a configurarsi solo una disattenzione della pedone, che non aveva prestato adeguata attenzione.
Contestava infine altresì il profilo del quantum debeatur per motivazioni essenzialmente sovrapponibili a quelle prospettate dalle parti convenute.
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, alla prima udienza del 16 luglio 2021 parte attrice chiedeva di estendere in via di subordine le domande alla terza chiamata Controparte_5 al tempo appunto ancora contumace, alla quale veniva pertanto disposto venisse notificata la domanda dell'attrice.
La terza poi si costituiva con comparsa del 17.02.2022 e, revocata la sua contumacia, all'udienza dell'11 febbraio 2022 venivano assegnati alle parti termini per memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.. L'istruttoria aveva a svolgersi a mezzo assunzione di prove per testi.
Veniva quindi dato ingresso a C.T.U. medico-legale, affidata alla dott.ssa . Persona_2
Depositato l'elaborato peritale, ordinata alle convenute, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio della planimetria (asseritamente) allegata alla convenzione (documento poi non allegato per sua dichiarata irreperibilità nell'archivio comunale, al tempo cartaceo), disattesa l'istanza di parte attrice per l'ammissione di CTU dinamico-ricostruttiva della dinamica del sinistro, da ultimo all'udienza del 4
7 febbraio 2025 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
***************
Le domande dell'attrice possono trovare parziale accoglimento, nei limiti e per le ragioni che vengono ad esporsi.
In particolare va affermata la responsabilità, con relative conseguenze risarcitorie, della convenuta mentre va esclusa analoga e/o concorrente responsabilità del ovvero della terza CP_3 CP_1 chiamata , alla quale ultima l'attrice ha esteso (sia pur solo in via di subordine) le Controparte_5 domande ed al contempo oggetto dell'istanza di manleva di . CP_3
In primo luogo le risultanze istruttorie relative alle modalità di accadimento del sinistro hanno consentito di accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la caduta di cui rimase vittima l'anziana sig.ra ebbe a verificarsi a causa dell'inciampo nella grata raffigurata nel dossier fotografico in atti (cfr. Pt_1 doc. 1 parte attrice).
Ossia su una grata collocata sotto il porticato di proprietà di esterno all'area di parcheggio CP_3 oggetto della convenzione acquisita in atti, a suo tempo intervenuta tra l'ente pubblico ed , CP_3 concernente la gestione parcheggio ad uso pubblico dell'area esterna al fabbricato, appartenente appunto alla seconda.
A tale conclusione può indiscutibilmente pervenirsi pur non essendo stato possibile acquisire la planimetria allegata alla convenzione (per le ragioni, plausibili, dichiarate in udienza dal procuratore del in narrativa indicate). CP_1
In occasione del sinistro la sig.ra era in compagnia della nuora . Pt_1 Parte_2
Quest'ultima, sentita in qualità di teste, ha dichiarato che la suocera era inciampata in una grata posizionata sulla pavimentazione di accesso allo stabile, sull'area piastrellata che (inferisce il giudicante) era esterna all'attigua zona destinata a parcheggio.
Su detta parte immediatamente antistante il fabbricato evidentemente non sarebbe stato possibile effettuare il parcheggio di veicoli, per le caratteristiche dello stato dei luoghi, stante anche la presenza intervallata di dissuasori metallici (visibili nelle foto e posti a circa due-tre metri di distanza l'uno dall'altro), la cui funzione evidentemente era quella (come condivisibilmente assume parte attrice già nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) di delimitare il parcheggio e non già di interdire il transito pedonale sulle grate stesse.
8 Argomento invece strumentalmente prospettato dalle parti convenute al fine di pervenire alla conclusione - o quantomeno insinuare il dubbio - che l'attrice sarebbe passata su un'area interdetta al transito pedonale (condizione che semmai avrebbe dovuto essere resa manifesta dall'apposizione di cartelli di pericolo o divieto, invece inesistenti, come obietta sempre il procuratore attoreo).
La circostanza che la caduta per l'inciampo sulla grata non fosse avvenuta nell'area di parcheggio (sulla quale per convenzione la manutenzione non ordinaria spettava all'ente pubblico gestore del parcheggio), bensì sulla fascia pavimentata di accesso al complesso condominiale, esclude in radice ogni possibile responsabilità del CP_1
Responsabilità che andrebbe comunque esclusa anche a voler ritenere (per amore del paradosso) che l'area di parcheggio si estendesse pure alla fascia esterna immediatamente contermine al fabbricato, posto che per convenzione l'obbligo di manutenzione ordinaria incombeva pur sempre sul soggetto proprietario e che certamente un corretto allineamento dei bordi delle grate (ragione esclusiva, come si viene subito a dire, dell'infortunio per caduta dell'anziana) rientrava nel perimetro della semplice manutenzione ordinaria.
A maggior ragione ogni responsabilità deve escludersi in capo alla terza , chiamata in CP_5 manleva dalla proprietaria (e locatrice) per il fatto che in occasione del sinistro l'attrice sarebbe stata reduce dagli uffici di quella ditta (ma l'accesso all'area sarebbe stato necessario per recarsi a qualsiasi altra unità immobiliare ubicata nel complesso condominiale).
Orbene, è documentato che ai sensi del contratto di locazione (doc. 1 terza chiamata) il locatore (e non il conduttore) era tenuto a provvedere in modo autonomo, oltre che alla regolamentazione e gestione delle spese ordinarie delle parti di uso e godimento comune, ai lavori di straordinaria manutenzione delle stesse.
Non si vede pertanto perché la terza chiamata avrebbe dovuto farsi carico di oneri e complessivamente di un'attività di sorveglianza delle condizioni dei luoghi e delle parti comuni all'edificio e sue pertinenze che sarebbero invece stati di competenza del Condominio e così del soggetto proprietario.
Del resto il teste , artigiano addetto alle manutenzioni e lavori affini per conto di (ed Tes_1 CP_3 il quale nulla di rilevante per la causa ha potuto riferire in sede testimoniale), fornisce nondimeno, già per il dichiarato proprio ruolo operativo, la conferma che le attività manutentive e le eventuali riparazioni incombessero appunto in capo ad . CP_3
Quanto sopra puntualizzato e così circoscritti gli obblighi delle varie parti, la presenza di un'insidia assai difficilmente evitabile (tanto più per un soggetto fragile quale un'anziana) ed occasione diretta
9 dell'evento lesivo emerge inequivocabilmente dall'eloquente rappresentazione fotografica in atti (le foto vennero eseguite personalmente di pomeriggio, dopo il rientro dal pronto soccorso, dalla , come da Pt_2 questa dichiarato) nonché appunto dalla testimonianza di detta teste.
La ha invero confermato la presenza dell'irregolarità nel posizionamento della grata, atta a creare Pt_2 un apprezzabile dislivello - e quindi un inciampo - nel manufatto, per un non corretto allineamento dei bordi della griglia metallica.
Né il fatto della visibilità per la luce diurna avrebbe potuto costituire circostanza idonea di per sé ad evidenziare l'ostacolo al fine di poterlo evitare o prevenire (all'uopo sarebbero stati semmai necessari cartelli di divieto o pericolo, se non proprio un transennamento dell'area), in quanto gli aspetti cromatici
(la grata, come risulta dalle foto, era costituita da un metallo reticolato di colore grigio, che rendeva intrinsecamente disagevole accorgersi dell'ostacolo, ossia del piccolo, quanto insidiosissimo, effetto
“gradino” che il disallineamento creava) contribuivano a rendere praticamente invisibile l'ostacolo.
È vero che la ha dichiarato di non aver visto il momento preciso in cui la suocera era inciampata in Pt_2 quanto l'anziana camminava alle sue spalle, ma la teste ha comunque precisato di essersi immediatamente girata sentendo un grido ed un tonfo e di aver visto la congiunta “volata” sopra la grata.
In quelle circostanze ed in quel contesto spazio-temporale, un inciampo (del tutto incolpevole per l'infortunata) deve allora ritenersi l'unica dinamica eziologicamente plausibile, in base ad una presunzione assolutamente qualificata, secondo lo schema logico dell'id quoad plerumque accidit.
Va in definitiva ravvisata nella fattispecie la sussistenza di un'insidia ascrivile a fatto e responsabilità della convenuta nei riguardi della quale la pretesa risarcitoria va dunque accolta, con CP_3 contestuale rigetto (incolpevole per l'attrice, cfr. infra, in punto spese di lite) avverso l'altro soggetto convenuto, ossia il e rigetto altresì dell'azione di manleva verso la terza chiamata proposta da CP_1
. CP_3
***************
Procedendo all'esame del versante concernente la liquidazione del danno risarcibile, possono svolgersi le osservazioni che seguono al fine di individuare le poste di risarcimento, ed il perimetro d'estensione relativo, per le quali le domande possono trovare accoglimento.
Dall'esame della C.T.U. medico-legale risulta in primo luogo accertato che la ebbe a riportare a Pt_1 seguito dell'infortunio ed in nesso causale con lo stesso “frattura pluriframmentaria della testa omerale con distacco del trochite alla spalla dx”, lesioni dimostrate obiettivamente e strumentalmente al momento
10 dell'accesso in Pronto Soccorso, immediatamente successivo al trauma, e compatibili con la dinamica dell'evento traumatico (cfr. pag. 3 elaborato peritale).
Gli approdi valutativi di ordine medico-legale possono dirsi incontroversi dal momento che le parti e/o i loro consulenti nulla hanno obiettato avverso le conclusioni peritali (ad eccezione della marginale questione della rimborsabilità della spesa per l'acquisto - e non semplicemente del noleggio - di dispositivo medico per magnetoterapia, sulla quale brevemente si tornerà oltre).
Il CTU ha ravvisato un c.d. danno biologico permanente (danno dell'integrità psico-fisica) con valutazione globale del 8-9%, nonché un danno biologico temporaneo di complessivi 148 giorni, di cui
12 giorni di danno biologico temporaneo totale, 36 giorni di danno biologico temporaneo parziale al 75%,
60 giorni di danno biologico temporaneo parziale al 50% e 40 giorni di danno biologico temporaneo parziale al 15% (cfr. pag. 4 elaborato).
Il CTU ha poi valutato il conseguente grado sofferenza di grado elevato nei primi 48 giorni, medio nei successivi 60 giorni e medio-lieve nei postumi permanenti (sempre pag. 4 elaborato).
Tanto premesso, in ordine al risarcimento del danno non patrimoniale – in uno scenario giurisprudenziale nel cui ambito la Suprema Corte con plurime pronunzie propende ormai per l'attribuzione di una sorta di “vocazione nazionale”, anche per un'esigenza di parità di trattamento, ai meccanismi tabellari adottati dal Tribunale di Milano – pare corretto ricorrere per la liquidazione a tali criteri risarcitori (tabelle danno biologico aggiornate all'ultima edizione disponibile, coeva alla rimessione della causa in decisione, ossia anno 2024, previa devalutazione all'anno di verificazione del sinistro, ossia 2019, e poi implementata la relativa somma mediante rivalutazione monetaria ed interessi).
Di modo che il danno non patrimoniale potrebbe essere quantificato:
- a titolo di danno dell'integrità psico-fisica (danno biologico permanente), nella misura (considerata l'età,
81 anni, della al tempo del sinistro e la percentuale del 8-9%) di € 15.021,00, da devalutare Pt_1 all'anno 2019, con importo pari ad € 12.904,64;
- a titolo di danno per invalidità temporanea, considerato che le tabelle milanesi prevedono un importo standard di € 115,00 pro die, l'importo pro die di € 120,00, devalutato all'anno 2019, con importo pari a €
103,09 (ovviamente da ridurre in proporzione in ragione dei vari gradi di invalidità temporanea).
Di modo che sarebbero dovuti all'attrice gli importi:
a) di € 1.237,08 (€ 103,09 x gg 12) a titolo di invalidità temporanea totale;
b) di € 2.783,43 (€ 103,09 al 75% x gg. 36) a titolo di invalidità temporanea parziale al 75%;
c) di € 3.092,70 (€ 103,09 al 50% x gg. 60) a titolo di invalidità temporanea parziale al 50%;
11 d) di € 618,54 (€ 103,09 al 15% x gg. 40) a titolo di invalidità temporanea parziale al 25%;
Per l'importo complessivo di € 7.731,75.
Con la conseguenza che per danno non patrimoniale (da invalidità permanente e temporanea) sarebbe dovuto l'importo complessivo (€ 7.731,75 + € 12.904,64) di € 20.636,39.
Non vi è margine invece per alcuna personalizzazione del danno biologico, né permanente né temporaneo, alcunché di essenziale avendo al riguardo comprovato l'attrice, in quanto le conseguenze lamentate in null'altro sembrano consistere se non in ordinari effetti tipicamente correlati ai postumi delle lesioni patite, secondo il loro grado e caratteristiche medicalmente accertati.
Mentre non è al riguardo sufficiente l'allegazione, che rimane generica, secondo cui la medesima ha un figlio disabile grave dalla nascita, di anni 56, a cui avrebbe prestato direttamente assistenza, attività che l'incidente aveva precluso per molti mesi, con impegno che successivamente poteva essere svolto con maggiore sforzo.
L'attrice ha poi diritto al danno patrimoniale sub specie di danno emergente (in particolare in ragione delle spese dovute affrontare a seguito dell'infortunio ed in genere per esborsi correlati alle terapie mediche, cure, accertamenti medico-legali).
Il CTU ha indicato la congruità delle spese mediche documentate per un importo complessivo di €
1.178,61 (pag. 4 elaborato peritale).
Aggiunge che la fattura di € 3.200,00 in atti per l'acquisto di un dispositivo medico di magnetoterapia non sarebbe rimborsabile.
L'attrice obietta a questa conclusione del CTU che la medesima avrebbe necessitato di detto acquisto al fine di accelerare la ricostruzione tessutale e che il noleggio del macchinario in luogo dell'acquisto avrebbe comportato una spesa maggiore.
In realtà il consulente medico-legale dell'attrice nulla ha osservato in merito e del resto in atti sono presenti fatture per il noleggio del macchinario.
Il giudicante pertanto fa propria la conclusione del consulente d'ufficio anche in parte qua, di modo che il danno patrimoniale può essere limitato ad € 1.178,61 capitali.
Così circoscritte le poste di danno per le quali l'attrice ha diritto a risarcimento, per il definitivo accertamento della consistenza del credito risarcitorio va poi tenuto conto, da un lato, che le singole
“voci” di danno sono maturate in momenti non perfettamente omogenei, di modo che occorre preliminarmente ricondurle a tendenziale uniformità, e che, dall'altro, trattandosi di credito di valore, risulta necessario conteggiare gli interessi compensativi (che, secondo l'insegnamento della Suprema
12 Corte, debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione) e la rivalutazione monetaria.
Pare corretto far decorrere gli accessori per rivalutazione ed interessi legali dalla data dell'infortunio
(13.03.2019) quanto al danno alla persona (non patrimoniale) e da un'epoca convenzionale “intermedia”
(trattandosi di spese ed esborsi sopportati in tempi diversi), individuata nel 31.12.2019, per il danno patrimoniale.
Ne derivano gli importi di € 24.433,49 per capitale rivalutato ed € 2.654,94 per interessi legali compensativi quanto al danno non patrimoniale e di € 1.395,47 per capitale rivalutato ed € 143,97 per interessi legali compensativi quanto al danno patrimoniale.
In definitiva – ed in tali termini deve seguire coerente pronuncia di condanna di parte convenuta –
l'attrice ha diritto, a titolo di ristoro del danno complessivo (patrimoniale e non patrimoniale), alla corresponsione di € 28.627,87, di cui € 25.828,96 per capitale rivalutato ed € 2.798,91 per interessi compensativi.
A partire dalla data di pubblicazione della presente pronuncia gli interessi sulla somma dovuta proseguono al tasso legale fino al soddisfo.
Così definite le questioni oggetto di lite, le spese processuali – liquidate (incluse le spese di CTU e CTP, documentate al doc. 31 attrice) come da dispositivo (modulandole sui parametri ex D.M. 10.03.2014 n.
55, aggiornati ex D.M. n. 147/2022, scaglione di valore da € 26.001,00 a € 52.000,00, importi tariffari medi) – vanno poste a carico della convenuta , la quale le rimborserà altresì alla terza chiamata CP_3 in ragione dell'insussistenza dell'affermata responsabilità di quest'ultima con conseguente infondatezza della chiamata in garanzia.
Possono invece essere integralmente compensate le spese di lite tra l'attrice ed il nei confronti CP_1 del quale l'iniziativa giudiziaria, valutata ovviamente ex ante, non appariva ingiustificata in ragione dell'opacità della situazione venutasi a creare anche per il persistere di rimpalli di responsabilità tra le parti convenute, segnatamente in ordine all'interpretazione ed ai limiti degli obblighi reciproci discendenti dalla citata convenzione amministrativa (oltretutto incompleta della planimetria che avrebbe dovuto documentalmente corredarla).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
13 I) previa declaratoria della responsabilità in via esclusiva in capo alla convenuta nei sensi CP_3 di cui in motivazione, per la causazione del sinistro di cui è causa,
Condanna la convenuta medesima al pagamento in favore dell'attrice , a titolo di risarcimento Parte_1 danni, della somma di € 28.627,87, di cui € 25.828,96 per capitale rivalutato e di € 2.798,91 per interessi maturati ad oggi, oltre ad interessi maturandi al tasso legale sul predetto capitale rivalutato fino al saldo effettivo;
II) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice nei confronti del convenuto
[...]
; CP_1 CP_1
III) rigetta la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza CP_3 chiamata Controparte_5
IV) condanna la convenuta alla rifusione all'attrice delle spese processuali, liquidate in € CP_3
800,00 (oltre accessori di legge) per C.T.U., € 600,00 (VA inclusa) per C.T.P., € 571,20 per anticipazioni,
€ 7.616,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15,00%, VA e Cpa come per legge sull'imponibile;
V) condanna altresì la convenuta alla rifusione alla terza chiamata CP_3 Controparte_5 delle spese processuali, liquidate in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre a spese generali
[...]
15,00%, VA e Cpa come per legge sull'imponibile;
VI) dichiara integralmente compensate le spese processuali tra l'attrice ed il Comune di CP_1
[...]
Così deciso in Vicenza, il 29 novembre 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
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